Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Bando di concorso con cui sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, ed in particolare, “Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di 60 (sessanta) Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri”, anno accademico 2022-2023 (G.U. 4^ s.s. n. 3/2022)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato
- che parte ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe;
- che si è costituita l’Amministrazione intimata, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che con atto depositato in data 19 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione della causa;
Considerato
- che, in conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese del presente giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.