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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2004/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1826/22 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro pubblicata il 6.7.22
TRA
in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv.to R. M. Pigrini
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Mele Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della ditta individuale del , Pt_1 esercente attività di erogazione carburanti, dall'1.9.2001 al
15.9.2018 ad onta della formalizzazione del rapporto dal 21.6.2006 espletando mansioni di pompista di cui al VI livello del CCNL terziario e in seguito di cui al V livello, nonché di addetto al relativo impianto di autolavaggio;
di aver prestato servizio inizialmente presso il distributore di Carinola e, in seguito, presso il distributore IP sito in Capua;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 con un'ora di pausa per il pranzo
(non in part time come da assunzione), di aver percepito una retribuzione mensile di 500,00 euro, chiedendo l'accertamento della reale decorrenza del rapporto di lavoro e la condanna della ditta resistente al pagamento delle differenze retributive per l'orario di lavoro effettivamente prestato.
Parte convenuta si costituiva sostenendo che il rapporto di lavoro era iniziato solo il 21.9.2006, in part-time di 15 ore settimanali
(tre ore al giorno per cinque giorni), queste ultime pari alla prestazione effettivamente erogata dal lavoro del CP_1
(laddove eccedute le 15-16 ore settimanali regolarmente retribuite), di aver assunto il 21.12.2006 come CP_2 pompista a tempo indeterminato e a tempo pieno fino al 19.1.2015 e dall'11.6.2008 con contratto di lavoro a tempo Persona_1 indeterminato part-time, con mansioni di pompista, fino al 31-08-
2019; che il era stato addetto alle sole mansioni di CP_1 pompista e mai di autolavaggio.
Il GL, espletata prova testimoniale, dichiarava intercorso un rapporto di lavoro tra le parti dal dicembre 2004 al 15.9.2018 e condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 della somma di € 229.567,17 oltre accessori;
condannava altresì il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del liquidate in complessivi € 5.400,00. CP_1
In punto di motivazione il Giudice di primo grado riteneva inattendibili le testimonianze:
-di figlio del convenuto, in quanto avrebbe poco Testimone_1 credibilmente iniziato a lavorare nel distributore del padre dal
2000 all'età di 13 anni senza formalizzazione (al contrario del fratello con condotta incoerente quanto al padre CP_2 datore),
pag. 2/11 -di NT Michela, ritenuta generica quanto alle modalità di osservazione del luogo di lavoro del ricorrente e “sorprendente” quanto alla memoria (pur riferendo di fatti risalenti a 20 anni prima), irrilevante quella di , nuora del convenuto, Persona_2 mentre riteneva, al contrario, attendibile quella di
[...]
su cui fondava l'accoglimento della domanda. Per_3
Propone appello il eccependo: Parte_1
-che la sentenza impugnata è manifestamente illegittima e infondata, in quanto basa il riconoscimento delle pretese differenze retributive dell'appellato su elementi fattuali del tutto inesistenti e incentrati su una lettura degli esami testimoniali radicalmente erronea, ribadendo che il rapporto di lavoro con il è sorto solo in data 21/09/2006, e non nel CP_1 dicembre del 2004 e che la sentenza è motivata unicamente sulle affermazioni del teste giudicando non attendibile il teste Per_3
in base a motivazioni completamente illogiche;
Testimone_1
-che il teste non aveva dichiarato di aver Testimone_1 instaurato un rapporto di lavoro “tipico” all'età di 13 anni ma aveva semplicemente riferito di aver cominciato ad affiancare i genitori presso l'attività familiare, frequentando assiduamente i luoghi di lavoro e che era la persona, tra i testimoni ascoltati, che aveva frequentato per più tempo il distributore di benzina, per cui le sue dichiarazioni dovevano avere una maggiore considerazione ai fini della decisione;
-che, al contrario, il teste si era contraddetto, Per_3 affermando che il suo rapporto di lavoro con l'appellante fosse cessato prima all'inizio del 2005, poi alla fine del 2005; che le dichiarazioni dello stesso non avevano trovato riscontro nelle altre dichiarazioni testimoniali;
che non vi era prova che nel pag. 3/11 periodo 2004-2005 il avesse effettivamente lavorato alle Per_3 dipendenze della ditta;
Pt_1
-che le dichiarazioni del non potevano comunque fondare Per_3
l'accoglimento in epoca successiva al 2005, avendo lo stesso dichiarato di aver lavorato fino al 2005;
-che il ricorrente non aveva adempiuto al rigoroso onere probatorio su di lui incombente in materia di lavoro straordinario;
-che il Giudice di primo grado lo aveva condannato al pagamento di un importo più alto di quello richiesto in ricorso atteso che a fronte della richiesta di condanna per una somma pari ad €
191.000,06 (di cui € 161.613,09 per differenze retributive ed €
29.386,97 a titolo di TFR), la condanna aveva riguardato una somma complessiva di € 229.567,17, oltre interessi e rivalutazione, in base a successivi conteggi depositati da parte ricorrente;
-che i conteggi erano comunque errati in quanto il ricorrente nel riformularli su richiesta del GL non aveva tenuto in considerazione l'indicazione del Giudice di espungere le somme indicate nelle buste paga, limitandosi a espungere unicamente l'importo netto di € 500,00 mensili;
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal in quanto inammissibile ed Controparte_1 infondato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione. contesta l'appello; nello specifico deduce che Controparte_1 le dichiarazioni del teste paiono del tutto conferenti, Per_3 precise e concordanti, che la circostanza che il avesse Per_3 effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso la ditta datrice nel periodo considerato non era mai stata oggetto di contestazione in primo grado dall'appellante, che giustamente il
Giudice di prime cure aveva ritenuto radicalmente inattendibili le pag. 4/11 dichiarazioni rese dal teste che la condanna ad Testimone_1 una somma maggiore, accertata all'esito del giudizio, non determina un vizio di ultrapetizione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
Il Collegio ritiene che dall'esame approfondito delle risultanze testimoniali espletate in primo grado l'appello sia parzialmente fondato.
In primo grado il aveva sostenuto di aver lavorato per CP_1 la ditta del sin dall'1.9.2001 ad onta della Pt_1 formalizzazione del rapporto solo in data 21.6.2006 e di aver lavorato -per l'intero periodo dedotto- con orario dalle 8 alle 20
(con un'ora di pausa) dal lunedì al sabato a fronte di un rapporto formalizzato quale part time 20 ore dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Il Giudice di primo grado ha fondato l'accoglimento della domanda sulle dichiarazioni testimoniali del solo teste Persona_3 ritenendo inattendibili o irrilevanti quelle degli altri tre testi.
In ordine alle deposizioni dei testi NT e nessuna Per_2 specifica censura/contestazione è stata avanzata nell'atto di appello, laddove invece si è censurata la qualificazione di inattendibilità del teste Testimone_1
Sulla valutazione fatta dal GL in merito alla deposizione testimoniale del il Collegio condivide le Testimone_1 osservazioni espresse nella sentenza censurata.
Ed invero appare poco credibile che un ragazzino di appena 13 anni abbia potuto espletare una prestazione lavorativa presso un pag. 5/11 distributore di benzina quotidianamente e per tanti anni in assenza di qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro (si ricorda che il lasso temporale è pari a 5 anni, periodo in cui il teste ha raggiunto la maggiore età) a differenza di quanto accaduto per il fratello (altro figlio del assunto invece Pt_1
a tempo pieno nel 2006.
Peraltro a leggere la deposizione del predetto non emerge Pt_1 affatto, come allegato nell'appello, che lo stesso si sarebbe limitato a collaborare nella gestione avendo il teste dichiarato espressamente e più volte di aver lavorato, indicando altresì le sue mansioni, il rispetto di turni di lavoro precisi ed addirittura che era il a sostituirlo alcune volte (“ADR CP_1 ho lavorato dal 2000 sino al 2018 presso il distributore di mio padre;
ho lavorato presso i distributori di Capua e di Parte_2
”, il Giudice chiede al teste se abbia iniziato a lavorare
[...] all'età di 13 anni: il teste risponde che aveva iniziato a collaborare a quell'età perché non aveva voglia di studiare e dopo il primo anno di ragioneria aveva iniziato a lavorare, “dal 2000 ho lavorato presso il distributore di ma a Pt_2 Parte_2 seconda delle esigenze ci spostavamo da un distributore all'altro”, “io e eravamo addetti all'impianto di CP_2 autolavaggio oltre all'attività di pompista;
poteva capitare qualche rara volta che mi abbia sostituito all'impianto CP_1 di autolavaggio, anzi all'uso dell'aspirapolvere dell'impianto”,
“noi lavoravamo massimo 4 o 5 ore al giorno”, “ADR preciso che facevamo i turni, io e e dal 2008 si è CP_1 CP_2 aggiunto anche uno straniero”, “ci davamo il cambio”).
Pertanto la prospettazione allegata in questo grado che si fosse trattato di un mero aiuto prestato in ambito familiare contrasta con le riportate dichiarazioni che appaiono eccessivamente analitiche e particolareggiate, tipiche di un lavoratore pag. 6/11 subordinato senza che però risulti alcuna formalizzazione per anni del rapporto, a differenza di quanto accaduto per il fratello.
Tali osservazioni, in uno con lo strettissimo rapporto di parentela esistente con la parte in causa, hanno giustamente portato ad un giudizio di inattendibilità complessiva delle dichiarazioni testimoniali (cfr. Cassazione Sez. 2, ord. n.
15270/24 “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”).
L'atto di appello si incentra poi sulle dichiarazioni rese dal teste su cui il GL ha fondato l'accoglimento della Persona_3 domanda.
Premesso che parte resistente non ha mai contestato in primo grado che il avesse lavorato alle proprie dipendenze, appare Per_3 opportuno riportare le dichiarazioni rese dal predetto teste:
“Sono stato dipendente della ditta di di Parte_1 distributore di benzina dal 2004 sino all'inizio del 2005, non ricordo ora di quale marchio di carburanti. Ero addetto al rifornimento ed al lavaggio delle auto atteso che presso detta stazione vi era anche un impianto di autolavaggio. ADR quando io ho iniziato a lavorare in questo distributore, il ricorrente già vi lavorava, anch'egli in qualità di addetto al rifornimento ed all'autolavaggio. ADR avevamo gli stessi turni di lavoro che erano dalle 8 alle 20 con una pausa per il pranzo dalle 13 alle 14, dal lunedì al sabato;
alla domenica si lavorava mezza giornata.
pag. 7/11 Preciso che nel periodo invernale alla domenica non si lavorava;
nel periodo estivo, da maggio a settembre quando c'era più affluenza, quasi tutte le domeniche si andava al lavoro dalle 8 alle 13: queste condizioni si verificavano due o tre domeniche al mese. ADR non sono né sono stato in causa con la ditta del convenuto. ADR: quando è terminato il mio rapporto di lavoro il ricorrente lavorava ancora per il convenuto. ADR: poiché io ed il ricorrente abbiamo avuto una relazione sentimentale della durata di tre o quattro anni dal 2003, so che aveva lavorato per CP_1 la ditta convenuta dal 2001 al 2018. Io lo so anche perché vivevo su Via santa Maria Capua Vetere nel Comune di Capua dove era il distributore di benzina. ADR mi ricordo che la cessazione del mio rapporto ha avuto luogo nel Dicembre 2005 e non all'inizio di quell'anno come avevo invece precedentemente dichiarato. ADR il
ha cinque o sei distributori;
il ha lavorato nel Pt_1 CP_1 medesimo distributore in cui ho lavorato io. Posso però ricordare che il ha lavorato anche al distributore Q8 fuori porta CP_1
Roma nel Comune di Capua e per un anno al distributore di Carinola
Q8”.
Dalla analisi della deposizione testè riportata emerge come il
Giudice abbia tratto una prova ultronea rispetto al contenuto effettivo delle dichiarazioni.
Indubbiamente non può disconoscersi la valenza probatoria della sussistenza di un rapporto di lavoro del nel periodo in CP_1 cui il teste ha riferito della compresenza sul posto di lavoro: il ha riferito in maniera circostanziata di aver lavorato con Per_3 il presso il distributore di benzina dal 2004 al CP_1 dicembre 2005, che ambedue si occupavano del rifornimento e dell'autolavaggio e che ambedue avevano gli stessi turni di lavoro dalle 8 alle 20 con una pausa per il pranzo dalle 13 alle 14, dal pag. 8/11 lunedì al sabato, mentre la domenica -in estate- si lavorava mezza giornata dalle 8 alle 13.
Ed invero se appare logico (in difetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'appellante) ritenere provato che il abbia lavorato per la ditta anche nel periodo CP_1 Pt_1 dal dicembre 2004 al giugno 2006, cioè sia per il periodo di lavoro dichiarato dal sia per quello successivo (primo Per_3 semestre 2006) fino alla instaurazione del rapporto p.t. periodo durante il quale è sintomatico che il abbia continuato a CP_1 percepire la somma mensile di euro 500,00 come dichiarato sin dal ricorso di primo grado senza alcuna contestazione da parte della ditta (aspetto presuntivo della sussistenza di una Pt_1 prestazione lavorativa anche una volta cessato il rapporto di lavoro del teste ), non può però ritenersi che per il Per_3 periodo successivo al dicembre 2005 sia stata raggiunta la prova di un orario di lavoro di 66 ore settimanali, avendo il teste riferito di tale orario solo fino a dicembre 2005. Per_3
Per il primo semestre 2006 non vi è alcuna prova che il CP_1 abbia svolto l'orario dedotto in ricorso, per cui ne consegue che l'accoglimento della domanda doveva, correttamente, essere limitato alle differenze retributive relative al dicembre 2004 ed all'anno 2005 (a titolo di retribuzione full time e t.f.r.).
Sul punto è quindi fondato il motivo di appello spiegato (punto 3 dell'atto di appello) e, conseguentemente, va rimodulata la somma oggetto di condanna (con parziale assorbimento del motivo di appello legato alla dedotta condanna ultronea in primo grado quanto alla somma riconosciuta).
Proprio alla luce dei conteggi ridepositati in primo grado dal allo stesso spettano le somme quantificate per il mese CP_1 di dicembre 2004 e per l'anno 2005; i conteggi appaiono corretti in quanto in essi risulta sempre detratta mensilmente la somma di pag. 9/11 euro 500,00 (“importo a confronto”) dichiarata come percepita mensilmente dal e l'orario viene calcolato in 66 ore CP_1 settimanali (11 ore per 5 gg) in aderenza alle risultanze della deposizione del . Per_3
A titolo di differenze retributive la somma lorda dovuta è pari ad euro 672,62 (dicembre 2004) ed euro 12.590,06 (anno 2005), per il t.f.r. euro 92,44 per dicembre 2004 ed euro 1.507,55 per l'anno
2005, per un totale complessivo di euro 14.862,67 cui va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, la ditta
, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni Pt_1 al saldo.
In conclusione la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata quanto alla somma oggetto di condanna in favore del riconoscendogli il minore CP_1 importo sopra indicato.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado nella misura della metà (da liquidarsi in base al decisum, secondo i parametri minimi); la restante metà va posta a carico dell'appellato ed in favore dell'appellante con distrazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna quale legale rappresentante della omonima ditta, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
14.862,67 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per la metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della pag. 10/11 restante metà liquidata in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2004/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.1826/22 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro pubblicata il 6.7.22
TRA
in proprio e quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, rappresentato e difeso dall'avv.to R. M. Pigrini
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Mele Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il esponeva di aver CP_1 lavorato alle dipendenze della ditta individuale del , Pt_1 esercente attività di erogazione carburanti, dall'1.9.2001 al
15.9.2018 ad onta della formalizzazione del rapporto dal 21.6.2006 espletando mansioni di pompista di cui al VI livello del CCNL terziario e in seguito di cui al V livello, nonché di addetto al relativo impianto di autolavaggio;
di aver prestato servizio inizialmente presso il distributore di Carinola e, in seguito, presso il distributore IP sito in Capua;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 con un'ora di pausa per il pranzo
(non in part time come da assunzione), di aver percepito una retribuzione mensile di 500,00 euro, chiedendo l'accertamento della reale decorrenza del rapporto di lavoro e la condanna della ditta resistente al pagamento delle differenze retributive per l'orario di lavoro effettivamente prestato.
Parte convenuta si costituiva sostenendo che il rapporto di lavoro era iniziato solo il 21.9.2006, in part-time di 15 ore settimanali
(tre ore al giorno per cinque giorni), queste ultime pari alla prestazione effettivamente erogata dal lavoro del CP_1
(laddove eccedute le 15-16 ore settimanali regolarmente retribuite), di aver assunto il 21.12.2006 come CP_2 pompista a tempo indeterminato e a tempo pieno fino al 19.1.2015 e dall'11.6.2008 con contratto di lavoro a tempo Persona_1 indeterminato part-time, con mansioni di pompista, fino al 31-08-
2019; che il era stato addetto alle sole mansioni di CP_1 pompista e mai di autolavaggio.
Il GL, espletata prova testimoniale, dichiarava intercorso un rapporto di lavoro tra le parti dal dicembre 2004 al 15.9.2018 e condannava al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 della somma di € 229.567,17 oltre accessori;
condannava altresì il resistente al pagamento delle spese processuali in favore del liquidate in complessivi € 5.400,00. CP_1
In punto di motivazione il Giudice di primo grado riteneva inattendibili le testimonianze:
-di figlio del convenuto, in quanto avrebbe poco Testimone_1 credibilmente iniziato a lavorare nel distributore del padre dal
2000 all'età di 13 anni senza formalizzazione (al contrario del fratello con condotta incoerente quanto al padre CP_2 datore),
pag. 2/11 -di NT Michela, ritenuta generica quanto alle modalità di osservazione del luogo di lavoro del ricorrente e “sorprendente” quanto alla memoria (pur riferendo di fatti risalenti a 20 anni prima), irrilevante quella di , nuora del convenuto, Persona_2 mentre riteneva, al contrario, attendibile quella di
[...]
su cui fondava l'accoglimento della domanda. Per_3
Propone appello il eccependo: Parte_1
-che la sentenza impugnata è manifestamente illegittima e infondata, in quanto basa il riconoscimento delle pretese differenze retributive dell'appellato su elementi fattuali del tutto inesistenti e incentrati su una lettura degli esami testimoniali radicalmente erronea, ribadendo che il rapporto di lavoro con il è sorto solo in data 21/09/2006, e non nel CP_1 dicembre del 2004 e che la sentenza è motivata unicamente sulle affermazioni del teste giudicando non attendibile il teste Per_3
in base a motivazioni completamente illogiche;
Testimone_1
-che il teste non aveva dichiarato di aver Testimone_1 instaurato un rapporto di lavoro “tipico” all'età di 13 anni ma aveva semplicemente riferito di aver cominciato ad affiancare i genitori presso l'attività familiare, frequentando assiduamente i luoghi di lavoro e che era la persona, tra i testimoni ascoltati, che aveva frequentato per più tempo il distributore di benzina, per cui le sue dichiarazioni dovevano avere una maggiore considerazione ai fini della decisione;
-che, al contrario, il teste si era contraddetto, Per_3 affermando che il suo rapporto di lavoro con l'appellante fosse cessato prima all'inizio del 2005, poi alla fine del 2005; che le dichiarazioni dello stesso non avevano trovato riscontro nelle altre dichiarazioni testimoniali;
che non vi era prova che nel pag. 3/11 periodo 2004-2005 il avesse effettivamente lavorato alle Per_3 dipendenze della ditta;
Pt_1
-che le dichiarazioni del non potevano comunque fondare Per_3
l'accoglimento in epoca successiva al 2005, avendo lo stesso dichiarato di aver lavorato fino al 2005;
-che il ricorrente non aveva adempiuto al rigoroso onere probatorio su di lui incombente in materia di lavoro straordinario;
-che il Giudice di primo grado lo aveva condannato al pagamento di un importo più alto di quello richiesto in ricorso atteso che a fronte della richiesta di condanna per una somma pari ad €
191.000,06 (di cui € 161.613,09 per differenze retributive ed €
29.386,97 a titolo di TFR), la condanna aveva riguardato una somma complessiva di € 229.567,17, oltre interessi e rivalutazione, in base a successivi conteggi depositati da parte ricorrente;
-che i conteggi erano comunque errati in quanto il ricorrente nel riformularli su richiesta del GL non aveva tenuto in considerazione l'indicazione del Giudice di espungere le somme indicate nelle buste paga, limitandosi a espungere unicamente l'importo netto di € 500,00 mensili;
chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal in quanto inammissibile ed Controparte_1 infondato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione. contesta l'appello; nello specifico deduce che Controparte_1 le dichiarazioni del teste paiono del tutto conferenti, Per_3 precise e concordanti, che la circostanza che il avesse Per_3 effettivamente prestato la propria attività lavorativa presso la ditta datrice nel periodo considerato non era mai stata oggetto di contestazione in primo grado dall'appellante, che giustamente il
Giudice di prime cure aveva ritenuto radicalmente inattendibili le pag. 4/11 dichiarazioni rese dal teste che la condanna ad Testimone_1 una somma maggiore, accertata all'esito del giudizio, non determina un vizio di ultrapetizione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Il Collegio ritiene che dall'esame approfondito delle risultanze testimoniali espletate in primo grado l'appello sia parzialmente fondato.
In primo grado il aveva sostenuto di aver lavorato per CP_1 la ditta del sin dall'1.9.2001 ad onta della Pt_1 formalizzazione del rapporto solo in data 21.6.2006 e di aver lavorato -per l'intero periodo dedotto- con orario dalle 8 alle 20
(con un'ora di pausa) dal lunedì al sabato a fronte di un rapporto formalizzato quale part time 20 ore dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Il Giudice di primo grado ha fondato l'accoglimento della domanda sulle dichiarazioni testimoniali del solo teste Persona_3 ritenendo inattendibili o irrilevanti quelle degli altri tre testi.
In ordine alle deposizioni dei testi NT e nessuna Per_2 specifica censura/contestazione è stata avanzata nell'atto di appello, laddove invece si è censurata la qualificazione di inattendibilità del teste Testimone_1
Sulla valutazione fatta dal GL in merito alla deposizione testimoniale del il Collegio condivide le Testimone_1 osservazioni espresse nella sentenza censurata.
Ed invero appare poco credibile che un ragazzino di appena 13 anni abbia potuto espletare una prestazione lavorativa presso un pag. 5/11 distributore di benzina quotidianamente e per tanti anni in assenza di qualunque formalizzazione del rapporto di lavoro (si ricorda che il lasso temporale è pari a 5 anni, periodo in cui il teste ha raggiunto la maggiore età) a differenza di quanto accaduto per il fratello (altro figlio del assunto invece Pt_1
a tempo pieno nel 2006.
Peraltro a leggere la deposizione del predetto non emerge Pt_1 affatto, come allegato nell'appello, che lo stesso si sarebbe limitato a collaborare nella gestione avendo il teste dichiarato espressamente e più volte di aver lavorato, indicando altresì le sue mansioni, il rispetto di turni di lavoro precisi ed addirittura che era il a sostituirlo alcune volte (“ADR CP_1 ho lavorato dal 2000 sino al 2018 presso il distributore di mio padre;
ho lavorato presso i distributori di Capua e di Parte_2
”, il Giudice chiede al teste se abbia iniziato a lavorare
[...] all'età di 13 anni: il teste risponde che aveva iniziato a collaborare a quell'età perché non aveva voglia di studiare e dopo il primo anno di ragioneria aveva iniziato a lavorare, “dal 2000 ho lavorato presso il distributore di ma a Pt_2 Parte_2 seconda delle esigenze ci spostavamo da un distributore all'altro”, “io e eravamo addetti all'impianto di CP_2 autolavaggio oltre all'attività di pompista;
poteva capitare qualche rara volta che mi abbia sostituito all'impianto CP_1 di autolavaggio, anzi all'uso dell'aspirapolvere dell'impianto”,
“noi lavoravamo massimo 4 o 5 ore al giorno”, “ADR preciso che facevamo i turni, io e e dal 2008 si è CP_1 CP_2 aggiunto anche uno straniero”, “ci davamo il cambio”).
Pertanto la prospettazione allegata in questo grado che si fosse trattato di un mero aiuto prestato in ambito familiare contrasta con le riportate dichiarazioni che appaiono eccessivamente analitiche e particolareggiate, tipiche di un lavoratore pag. 6/11 subordinato senza che però risulti alcuna formalizzazione per anni del rapporto, a differenza di quanto accaduto per il fratello.
Tali osservazioni, in uno con lo strettissimo rapporto di parentela esistente con la parte in causa, hanno giustamente portato ad un giudizio di inattendibilità complessiva delle dichiarazioni testimoniali (cfr. Cassazione Sez. 2, ord. n.
15270/24 “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”).
L'atto di appello si incentra poi sulle dichiarazioni rese dal teste su cui il GL ha fondato l'accoglimento della Persona_3 domanda.
Premesso che parte resistente non ha mai contestato in primo grado che il avesse lavorato alle proprie dipendenze, appare Per_3 opportuno riportare le dichiarazioni rese dal predetto teste:
“Sono stato dipendente della ditta di di Parte_1 distributore di benzina dal 2004 sino all'inizio del 2005, non ricordo ora di quale marchio di carburanti. Ero addetto al rifornimento ed al lavaggio delle auto atteso che presso detta stazione vi era anche un impianto di autolavaggio. ADR quando io ho iniziato a lavorare in questo distributore, il ricorrente già vi lavorava, anch'egli in qualità di addetto al rifornimento ed all'autolavaggio. ADR avevamo gli stessi turni di lavoro che erano dalle 8 alle 20 con una pausa per il pranzo dalle 13 alle 14, dal lunedì al sabato;
alla domenica si lavorava mezza giornata.
pag. 7/11 Preciso che nel periodo invernale alla domenica non si lavorava;
nel periodo estivo, da maggio a settembre quando c'era più affluenza, quasi tutte le domeniche si andava al lavoro dalle 8 alle 13: queste condizioni si verificavano due o tre domeniche al mese. ADR non sono né sono stato in causa con la ditta del convenuto. ADR: quando è terminato il mio rapporto di lavoro il ricorrente lavorava ancora per il convenuto. ADR: poiché io ed il ricorrente abbiamo avuto una relazione sentimentale della durata di tre o quattro anni dal 2003, so che aveva lavorato per CP_1 la ditta convenuta dal 2001 al 2018. Io lo so anche perché vivevo su Via santa Maria Capua Vetere nel Comune di Capua dove era il distributore di benzina. ADR mi ricordo che la cessazione del mio rapporto ha avuto luogo nel Dicembre 2005 e non all'inizio di quell'anno come avevo invece precedentemente dichiarato. ADR il
ha cinque o sei distributori;
il ha lavorato nel Pt_1 CP_1 medesimo distributore in cui ho lavorato io. Posso però ricordare che il ha lavorato anche al distributore Q8 fuori porta CP_1
Roma nel Comune di Capua e per un anno al distributore di Carinola
Q8”.
Dalla analisi della deposizione testè riportata emerge come il
Giudice abbia tratto una prova ultronea rispetto al contenuto effettivo delle dichiarazioni.
Indubbiamente non può disconoscersi la valenza probatoria della sussistenza di un rapporto di lavoro del nel periodo in CP_1 cui il teste ha riferito della compresenza sul posto di lavoro: il ha riferito in maniera circostanziata di aver lavorato con Per_3 il presso il distributore di benzina dal 2004 al CP_1 dicembre 2005, che ambedue si occupavano del rifornimento e dell'autolavaggio e che ambedue avevano gli stessi turni di lavoro dalle 8 alle 20 con una pausa per il pranzo dalle 13 alle 14, dal pag. 8/11 lunedì al sabato, mentre la domenica -in estate- si lavorava mezza giornata dalle 8 alle 13.
Ed invero se appare logico (in difetto di specifica e puntuale contestazione da parte dell'appellante) ritenere provato che il abbia lavorato per la ditta anche nel periodo CP_1 Pt_1 dal dicembre 2004 al giugno 2006, cioè sia per il periodo di lavoro dichiarato dal sia per quello successivo (primo Per_3 semestre 2006) fino alla instaurazione del rapporto p.t. periodo durante il quale è sintomatico che il abbia continuato a CP_1 percepire la somma mensile di euro 500,00 come dichiarato sin dal ricorso di primo grado senza alcuna contestazione da parte della ditta (aspetto presuntivo della sussistenza di una Pt_1 prestazione lavorativa anche una volta cessato il rapporto di lavoro del teste ), non può però ritenersi che per il Per_3 periodo successivo al dicembre 2005 sia stata raggiunta la prova di un orario di lavoro di 66 ore settimanali, avendo il teste riferito di tale orario solo fino a dicembre 2005. Per_3
Per il primo semestre 2006 non vi è alcuna prova che il CP_1 abbia svolto l'orario dedotto in ricorso, per cui ne consegue che l'accoglimento della domanda doveva, correttamente, essere limitato alle differenze retributive relative al dicembre 2004 ed all'anno 2005 (a titolo di retribuzione full time e t.f.r.).
Sul punto è quindi fondato il motivo di appello spiegato (punto 3 dell'atto di appello) e, conseguentemente, va rimodulata la somma oggetto di condanna (con parziale assorbimento del motivo di appello legato alla dedotta condanna ultronea in primo grado quanto alla somma riconosciuta).
Proprio alla luce dei conteggi ridepositati in primo grado dal allo stesso spettano le somme quantificate per il mese CP_1 di dicembre 2004 e per l'anno 2005; i conteggi appaiono corretti in quanto in essi risulta sempre detratta mensilmente la somma di pag. 9/11 euro 500,00 (“importo a confronto”) dichiarata come percepita mensilmente dal e l'orario viene calcolato in 66 ore CP_1 settimanali (11 ore per 5 gg) in aderenza alle risultanze della deposizione del . Per_3
A titolo di differenze retributive la somma lorda dovuta è pari ad euro 672,62 (dicembre 2004) ed euro 12.590,06 (anno 2005), per il t.f.r. euro 92,44 per dicembre 2004 ed euro 1.507,55 per l'anno
2005, per un totale complessivo di euro 14.862,67 cui va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, la ditta
, oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni Pt_1 al saldo.
In conclusione la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell'appello, va riformata quanto alla somma oggetto di condanna in favore del riconoscendogli il minore CP_1 importo sopra indicato.
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado nella misura della metà (da liquidarsi in base al decisum, secondo i parametri minimi); la restante metà va posta a carico dell'appellato ed in favore dell'appellante con distrazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna quale legale rappresentante della omonima ditta, Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
14.862,67 oltre interessi e rivalutazione dalle singole maturazioni al saldo;
-compensa per la metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della pag. 10/11 restante metà liquidata in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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