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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4412 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2191/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. ; Controparte_1 CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2019 ha dedotto di Parte_1 avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_2 dall'1.08.1993 all'1.02.2016 (data di collocamento in quiescenza), con profilo professionale di Dirigente medico e con inquadramento ai sensi del
CCNL “Dirigenza medica” del Comparto Sanità Pubblica.
Ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, sia notturna, sia festiva, di essere stato spesso richiamato in servizio nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal
Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso il ha chiesto la condanna della Amministrazione Pt_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_2 nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
------------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
1 ----------
Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell alla risarcimento del danno da usura CP_2 psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo, per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo quando risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Invero, risulta documentalmente che il ricorrente ha depositato in data
25.02.2019, in modalità cartacea, gli allegati – in particolare i cartellini “marcatempo” - relativi alle annualità oggetto della odierna domanda.
Cont Peraltro, l si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
----------
Ciò premesso, è opportuno richiamare i tratti principali dell'istituto della pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità si distingue in reperibilità attiva e passiva.
La reperibilità attiva si configura quando il lavoratore venga richiamato in servizio e, in tal caso, l'attività prestata verrà retribuita quale lavoro straordinario.
La reperibilità̀ passiva, al contrario, si caratterizza per la disponibilità̀ del dipendente che, pur non richiamato in servizio, non potrà̀ godere pienamente del giorno di riposo settimanale poiché frustrato dall'attesa della eventuale chiamata in servizio e dall'obbligo di recarsi sul luogo di lavoro nel più̀ breve tempo possibile.
----------
Orbene, l'art. 17 del CCNL Dirigenza Medica del 3.11.2005, nelle parti che qui più rilevano, recita:
2 <
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa
- in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali ...
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni
e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come la- voro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art.
9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
3 mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza ...>>.
Sul punto, interpretando le su citate norme, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17;
n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante Consigli di Stato del n.
5343 del 9.09.2009), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire,
4 oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
-----------
Ciò posto il ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi senza fruire del relativo riposo compensativo.
E' evidente che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
----------
5 Orbene, facendo applicazione dei su esposti principi, deriva, nella specie, che in tutte le settimane in cui il ricorrente ha lamentato di non aver fruito del dovuto riposo compensativo (cfr. rilevazione presenze, allegato n. 4 al fascicolo di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del per la mancata fruizione del Pt_1 riposo compensativo per l'intero periodo dedotto in domanda – e cioè dal marzo 2008 al giugno 2015 - ad eccezione: nel 2011, per le settimane del
12-18 marzo, 16-22 luglio, 27 agosto–2 settembre, 17-23 settembre, 22-28 ottobre, poiché questi periodi temporali non risultano nel calendario della suddetta annualità, nonché nel 2015, per le settimane del 20-26 aprile e dell'1-7 giugno, in cui il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi.
Deve darsi atto che il ricorrente risulta essere esonerato dai turni notturni interdivisionali (cfr. nota prot. 212475 del 25.11.2014).
---------
In merito al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di prendere quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto per il periodo marzo 2008 al giugno 2015, con le limitazioni su precisate.
--------
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti della con ricorso depositato il 21.02.2019, così CP_2 provvede:
- accoglie in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_3 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-rigetta per il resto il ricorso.
6 - condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 21/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. GERONIMO MICHELE;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. ; Controparte_1 CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.02.2019 ha dedotto di Parte_1 avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della CP_2 dall'1.08.1993 all'1.02.2016 (data di collocamento in quiescenza), con profilo professionale di Dirigente medico e con inquadramento ai sensi del
CCNL “Dirigenza medica” del Comparto Sanità Pubblica.
Ha lamentato di aver effettuato il servizio di pronta disponibilità, sia notturna, sia festiva, di essere stato spesso richiamato in servizio nella giornata di riposo domenicale e che, come risultava dai prospetti dei turni di lavoro, non gli è stato concesso il riposo compensativo previsto dal
Contratto Collettivo succitato.
Tanto premesso il ha chiesto la condanna della Amministrazione Pt_1 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa festiva per ogni riposo compensativo non fruito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
L si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la CP_2 nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
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Sulla eccezione di nullità del ricorso.
Innanzitutto, è infondata l'eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell alla risarcimento del danno da usura CP_2 psicofisica: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo, per violazione dell'art. 414 c.p.c., solo quando risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (vd., ex multis, ordinanza della Cassazione n. 3143 dell'1.02.2019).
Invero, risulta documentalmente che il ricorrente ha depositato in data
25.02.2019, in modalità cartacea, gli allegati – in particolare i cartellini “marcatempo” - relativi alle annualità oggetto della odierna domanda.
Cont Peraltro, l si è pienamente difesa nel merito, mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
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Ciò premesso, è opportuno richiamare i tratti principali dell'istituto della pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità si distingue in reperibilità attiva e passiva.
La reperibilità attiva si configura quando il lavoratore venga richiamato in servizio e, in tal caso, l'attività prestata verrà retribuita quale lavoro straordinario.
La reperibilità̀ passiva, al contrario, si caratterizza per la disponibilità̀ del dipendente che, pur non richiamato in servizio, non potrà̀ godere pienamente del giorno di riposo settimanale poiché frustrato dall'attesa della eventuale chiamata in servizio e dall'obbligo di recarsi sul luogo di lavoro nel più̀ breve tempo possibile.
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Orbene, l'art. 17 del CCNL Dirigenza Medica del 3.11.2005, nelle parti che qui più rilevano, recita:
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1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa
- in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali ...
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni
e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell'art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell'art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come la- voro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art.
9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
3 mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza ...>>.
Sul punto, interpretando le su citate norme, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17;
n.6491/16; n.5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante Consigli di Stato del n.
5343 del 9.09.2009), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire,
4 oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
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Ciò posto il ricorrente ha lamentato di avere svolto la propria prestazione lavorativa in regime di disponibilità c.d. attiva, ovvero di aver lavorato per sette giorni consecutivi senza fruire del relativo riposo compensativo.
E' evidente che la pretesa attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale che giustifica la domanda di risarcimento.
Invero, la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...”
(cfr. Cass. ord. n. 18390/2024, Cass. n. 28177/2021, Cass. n. 24212/20;
Cass. n. 25135/2019, Cass. S.U.n.142/2013).
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5 Orbene, facendo applicazione dei su esposti principi, deriva, nella specie, che in tutte le settimane in cui il ricorrente ha lamentato di non aver fruito del dovuto riposo compensativo (cfr. rilevazione presenze, allegato n. 4 al fascicolo di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del per la mancata fruizione del Pt_1 riposo compensativo per l'intero periodo dedotto in domanda – e cioè dal marzo 2008 al giugno 2015 - ad eccezione: nel 2011, per le settimane del
12-18 marzo, 16-22 luglio, 27 agosto–2 settembre, 17-23 settembre, 22-28 ottobre, poiché questi periodi temporali non risultano nel calendario della suddetta annualità, nonché nel 2015, per le settimane del 20-26 aprile e dell'1-7 giugno, in cui il ricorrente non ha prestato la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi.
Deve darsi atto che il ricorrente risulta essere esonerato dai turni notturni interdivisionali (cfr. nota prot. 212475 del 25.11.2014).
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In merito al criterio per determinare l'entità del danno deve ritenersi di prendere quale parametro quello della retribuzione giornaliera.
Ed infatti come anche riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n.1589/21 il ricorrente ha lavorato in giornate feriali che invece dovevano essere dedicate al riposo compensativo.
Ne deriva, quindi, che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto per il periodo marzo 2008 al giugno 2015, con le limitazioni su precisate.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del valore della prestazione effettivamente riconosciuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1 nei confronti della con ricorso depositato il 21.02.2019, così CP_2 provvede:
- accoglie in parte, la domanda e, per l'effetto, condanna l CP_3 resistente al risarcimento del danno da usura psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo compensativo perduto, relativamente ai periodi come elencati nella parte motiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-rigetta per il resto il ricorso.
6 - condanna la al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge.
Bari, in data 21/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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