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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4481 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/03/2025 e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato a [...] il [...] il figlio , rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina Persona_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. Previa acquisizione del parere del PM, all'udienza cartolare del 25.09.2025 dinanzi al Giudice
Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Il Tribunale riservava la causa al Collegio.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“1- che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso l'abitazione materna. I genitori, congiuntamente, eserciteranno la responsabilità genitoriale prendendo insieme tutte le decisioni riguardanti la sua educazione, istruzione, lo sviluppo e la salute, senza trascurare le attitudini, inclinazioni naturali e le capacità personali per quanto attiene alla formazione culturale, all'istruzione e alla capacità di un lavoro futuro;
2- che il padre possa vedere il figlio nei pomeriggi del martedì e giovedì dall'orario di uscita di scuola, dove verrà prelevato dal padre e fino alle 18.00, comunque prima di cena;
3- che il padre possa tenere con sé il figlio, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore
19.00 della domenica;
4- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali, i genitori terranno con sé il minore durante uno dei giorni festivi alternativamente, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e con quelle di vita del figlio, e cioè: uno dei coniugi lo terrà con sé alla vigilia di Natale ed il 26 dicembre,
l'altro a Natale;
uno dei coniugi lo terrà con sé alla vigilia di Capodanno, l'altro al giorno 1 gennaio;
uno dei coniugi lo terrà con sé nel giorno di Pasqua, l'altro al Lunedì in Albis;
per gli anni a seguire, si alterneranno rispetto a quanto sopra previsto. In merito alle vacanze estive, il papà terrà con sé il figlio per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto, dal 16 al 31, o in altro periodo, eventualmente anche non continuativo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno. Il padre trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e della festa del papà e, qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano in un giorno nel quale è previsto che il minore stia con il padre, il piccolo trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo giorno da trascorrere con il padre. Per quel che riguarda le altre festività, ovvero 1 novembre, 1 maggio, 25 aprile e 02 giugno, il minore trascorrerà tali festività con il genitore con cui spetterà di stare durante la settimana o per il weekend. In ultimo, il minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il proprio compleanno, salvo se decideranno di festeggiarlo in un locale e trascorrerlo tutti insieme e/o diverso accordo tra le parti.
Qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione del figlio anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
5 - Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra l'indirizzo ed il recapito telefonico Pt_1 CP_1 del luogo ove si recherà con i bambini nel fine settimana e nei periodi di vacanza solo laddove si dovesse recare in un luogo fuori dal territorio di Napoli;
medesima comunicazione dovrà essere data dalla sig.ra al sig. ; nell'ipotesi in cui il sig. non potesse tenere con sé il CP_1 Pt_1 Pt_1 figlio dovrà darne congruo preavviso alla , ed entrambi i genitori, compatibilmente con la CP_1 loro organizzazione di vita e di lavoro e con le esigenze dei figli, concorderanno altre modalità di incontro. Tale previsione, tuttavia, deve rivestire carattere di eccezionalità, in quanto il padre dovrà rispettare i giorni concordati.
6 - disporre in ragione della capacità lavorativa di entrambi i coniugi che hanno raggiunto un accordo, che il signor versi, per il mantenimento del figlio, la somma complessiva Parte_1 mensile di euro 600,00 (seicento/00), entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in misura pari alla variazione dell'indice Istat a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'omologa;
7 - il sig. concorrerà al pagamento delle spese straordinarie, per le quali ci si riporta Pt_1 integralmente al protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Napoli che si renderanno necessarie per il minore nella misura del 50%.
8 - entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per la carta di identità dei minori valida anche per l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino