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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1932/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1932/2020 R.G., vertente tra:
De LU OV
AS IM
IC IR dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato OV Ziello che conferma la rinuncia agli atti del giudi- zio e chiede l'emissione di una pronuncia di estinzione, con compensazione delle spese.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Pasquale Cioffi che conferma l'accettazione della rinuncia della sua controparte, e chiede l'emissione di una pronuncia di estinzione, con compensazione delle spese.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Ziello chiede dichiararsi l'estinzione.
L'Avv.to Cioffi chiede dichiararsi l'estinzione.
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 523/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza non definitiva n. 1002/2024, resa dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2024 nel pro- cedimento n. 18651/2021 - vertente tra
De LU OV (C.F. e AS IM (C.F. C.F._1
), rappresentate e difese dall'Avvocato OV Ziello, elettiva- C.F._2 mente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n.
19;
appellanti
e
IC IR (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pa- C.F._3 squale Cioffi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Corso Secondigliano, n. 324; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.07.2021, De LU OV e AS IM convenivano innanzi il Tribunale di Napoli IC IR, al fine di ottenere la liberazione dell'immobile sito in Napoli, II Traversa Cassano, n. 30 (identificato in catasto al foglio
8, particella 296, sub. 30), nonché di quello sito in Via Girolamo Imparato, n. 11 (in cata- sto al foglio 9, particella 214, sub. 22).
Le istanti chiedevano anche il pagamento dei canoni di locazione per l'immobile sito in
Napoli, II Traversa Cassano, n. 30.
2
IC IR si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici e propo- nendo domanda riconvenzionale volta a ottenere, tra l'altro, sia la declaratoria di simula- zione relativa dell'atto di compravendita stipulato per Notaio il 25.03.2003 Per_1
(rep. n. 1865, racc. 786), sia la riduzione delle donazioni effettuate, in vita, da Per_2
.
[...]
Con sentenza non definitiva del 26.1.2024, il Tribunale di Napoli così ha disposto: “di- chiara la simulazione dell'atto di compravendita a rogito Notaio il 25.03.2003 Per_1
(rep. n. 1865, racc. 786) e relativo all'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Impara- to n. 11 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla Sez. Urb.: SEC Foglio: 8 Parti- cella: 296 Sub.: 30) in quanto dissimulante una donazione;
2) Accertata la lesione della quota di riserva di 1/3 della convenuta IC IR ed in accoglimento della domanda di riduzione dichiara: 2a) l' immobile sito in Napoli alla VIA GIROLAMO IMPARATO
N. civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno 22, Natura A2,
Consistenza 5 vani di proprietà di 1/3 di IC IR;
di 1/3 di De UC OV e di
1/3 di AS IM;
2b) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA
CASSANO N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPO-
LI- 14 - (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Su- balterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani di proprietà di proprietà di 2/12 di IC
IR; 5/12 di De UC OV e 5/12 di AS IM e gravato per intero dal di- ritto di abitazione in favore del coniuge superstite IR IC;
2c) l'immobile sito in
Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano T, indentificato nel
N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Fo- glio 8, Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di IC IR;
5/12 di De LU OV e 5/12 di AS IM;
2d) l'immobile si- to in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentifi- cato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana
SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq di proprie- tà di 2/12 di IC IR;
5/12 di De UC OV e 5/12 di AS IM;
2e)
l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico 50, piano S1, inden- tificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urba- na SEC, Foglio 8, Particella 295, Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq di pro- prietà di 1/3 di IC IR;
di 1/3 di De UC OV e di 1/3 di AS IM;
3) rigetta la domanda di occupazione sine titulo formulata dalla parte attrice;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
10.860,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procu- ratore antistatario, Avv. Pasquale Cioffi che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
- 15 - 5) dispone con separata ordinanza per il prosieguo”.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 5.2.2024, De LU OV e AS
3
IM hanno proposto appello, costituendosi il medesimo giorno.
Si è costituita IC IR, contestando l'avverso dedotto.
Nondimeno, all'udienza del 2.10.2025 vi è stata sia rinuncia agli atti del giudizio sia ac- cettazione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338 c.p.c. a disci- plinare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giu- dizio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c.
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che po- trebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riser- ve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accor- do tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ed ana- loghe valutazioni possono essere rese riguardo le manifestazioni di volontà di parte appel- lata. Le manifestazioni di volontà sono state rinnovate all'odierna udienza.
Le considerazioni e i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o pro- spettabile, anche in rito.
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo di impugnazione.
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del pro- cesso ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Le spese possono essere dichiarate integralmente compensate stante la volontà concorde delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la senten- za non definitiva n. 1002/2024 resa dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2024 nel proce- dimento n. 18651/2021, provvede:
• dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso, in Napoli, in data 30.10.2025.
Il consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.10.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1932/2020 R.G., vertente tra:
De LU OV
AS IM
IC IR dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato OV Ziello che conferma la rinuncia agli atti del giudi- zio e chiede l'emissione di una pronuncia di estinzione, con compensazione delle spese.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Pasquale Cioffi che conferma l'accettazione della rinuncia della sua controparte, e chiede l'emissione di una pronuncia di estinzione, con compensazione delle spese.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Ziello chiede dichiararsi l'estinzione.
L'Avv.to Cioffi chiede dichiararsi l'estinzione.
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 523/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 523/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza non definitiva n. 1002/2024, resa dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2024 nel pro- cedimento n. 18651/2021 - vertente tra
De LU OV (C.F. e AS IM (C.F. C.F._1
), rappresentate e difese dall'Avvocato OV Ziello, elettiva- C.F._2 mente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n.
19;
appellanti
e
IC IR (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Pa- C.F._3 squale Cioffi, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli,
Corso Secondigliano, n. 324; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.07.2021, De LU OV e AS IM convenivano innanzi il Tribunale di Napoli IC IR, al fine di ottenere la liberazione dell'immobile sito in Napoli, II Traversa Cassano, n. 30 (identificato in catasto al foglio
8, particella 296, sub. 30), nonché di quello sito in Via Girolamo Imparato, n. 11 (in cata- sto al foglio 9, particella 214, sub. 22).
Le istanti chiedevano anche il pagamento dei canoni di locazione per l'immobile sito in
Napoli, II Traversa Cassano, n. 30.
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IC IR si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attrici e propo- nendo domanda riconvenzionale volta a ottenere, tra l'altro, sia la declaratoria di simula- zione relativa dell'atto di compravendita stipulato per Notaio il 25.03.2003 Per_1
(rep. n. 1865, racc. 786), sia la riduzione delle donazioni effettuate, in vita, da Per_2
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[...]
Con sentenza non definitiva del 26.1.2024, il Tribunale di Napoli così ha disposto: “di- chiara la simulazione dell'atto di compravendita a rogito Notaio il 25.03.2003 Per_1
(rep. n. 1865, racc. 786) e relativo all'immobile sito in Napoli alla Via Girolamo Impara- to n. 11 (identificato al Catasto Fabbricati di Napoli alla Sez. Urb.: SEC Foglio: 8 Parti- cella: 296 Sub.: 30) in quanto dissimulante una donazione;
2) Accertata la lesione della quota di riserva di 1/3 della convenuta IC IR ed in accoglimento della domanda di riduzione dichiara: 2a) l' immobile sito in Napoli alla VIA GIROLAMO IMPARATO
N. civico 11, Piano 2, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto
FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 9, Particella 214, Subalterno 22, Natura A2,
Consistenza 5 vani di proprietà di 1/3 di IC IR;
di 1/3 di De UC OV e di
1/3 di AS IM;
2b) l'immobile sito in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA
CASSANO N. civico 30, sc. B, piano 5, indentificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPO-
LI- 14 - (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Foglio 8, Particella 296, Su- balterno 30, Natura A2, Consistenza 6,5 vani di proprietà di proprietà di 2/12 di IC
IR; 5/12 di De UC OV e 5/12 di AS IM e gravato per intero dal di- ritto di abitazione in favore del coniuge superstite IR IC;
2c) l'immobile sito in
Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano T, indentificato nel
N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana SEC, Fo- glio 8, Particella 296, Subalterno 104, Natura C6, Consistenza 10mq di proprietà di 2/12 di IC IR;
5/12 di De LU OV e 5/12 di AS IM;
2d) l'immobile si- to in Napoli alla via SECONDA TRAVERSA CASSANO N. civico 30, piano S1, indentifi- cato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urbana
SEC, Foglio 8, Particella 296, Subalterno 103, Natura C2, Consistenza 10mq di proprie- tà di 2/12 di IC IR;
5/12 di De UC OV e 5/12 di AS IM;
2e)
l'immobile sito in Napoli alla via TRAVERSA MAGLIONE N. civico 50, piano S1, inden- tificato nel N.C.E.U. del Comune di NAPOLI (NA), Catasto FABBRICATI, Sezione urba- na SEC, Foglio 8, Particella 295, Subalterno 36, Natura C2, Consistenza 14mq di pro- prietà di 1/3 di IC IR;
di 1/3 di De UC OV e di 1/3 di AS IM;
3) rigetta la domanda di occupazione sine titulo formulata dalla parte attrice;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in €
10.860,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procu- ratore antistatario, Avv. Pasquale Cioffi che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
- 15 - 5) dispone con separata ordinanza per il prosieguo”.
Avverso la pronuncia, con atto notificato in data 5.2.2024, De LU OV e AS
3
IM hanno proposto appello, costituendosi il medesimo giorno.
Si è costituita IC IR, contestando l'avverso dedotto.
Nondimeno, all'udienza del 2.10.2025 vi è stata sia rinuncia agli atti del giudizio sia ac- cettazione.
Orbene, va osservato che l'ordinamento processuale non prevede un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l'art. 338 c.p.c. a disci- plinare gli effetti dell'estinzione del procedimento d'appello, per cui anche in questo giu- dizio deve farsi ricorso all'art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c.
La norma, rubricata “rinuncia agli atti del giudizio” stabilisce che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che po- trebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riser- ve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accor- do tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nella specie, come accennato, parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio ed ana- loghe valutazioni possono essere rese riguardo le manifestazioni di volontà di parte appel- lata. Le manifestazioni di volontà sono state rinnovate all'odierna udienza.
Le considerazioni e i rilievi appena fatti assorbono ogni altra questione prospettata o pro- spettabile, anche in rito.
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo di impugnazione.
Il provvedimento con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del pro- cesso ha natura sostanziale di sentenza (Cass. civ. Sez. III, 23/09/2004, n. 19124).
Le spese possono essere dichiarate integralmente compensate stante la volontà concorde delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la senten- za non definitiva n. 1002/2024 resa dal Tribunale di Napoli in data 26.1.2024 nel proce- dimento n. 18651/2021, provvede:
• dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso, in Napoli, in data 30.10.2025.
Il consigliere estensore dott. Fabio Magistro
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