Articolo 28 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
Articolo 27Articolo 29
Versione
18 settembre 1962
Art. 28.
Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, puo' ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
Del provvedimento deve dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni
Entrata in vigore il 18 settembre 1962