Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8975/2023 R.G.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Lisa Micochero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con atto di citazione da
, rappresentato e difeso dagli avv. MIATTO MATTEO e Parte_1
SEPPI MARCO, presso gli stessi elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1
tempore, CONTUMACE,
Controparte_2
, in persona del Ministro
[...]
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in
Piazza San Marco n. 63,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“accertare e dichiarare la civile responsabilità della
[...]
quale soggetto di diritto internazionale in Controparte_1
continuità giuridica con il per i crimini di guerra e CP_2
contro l'umanità commessi ai danni di e meglio Parte_2
descritti in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di in qualità di legittimo erede di Parte_1
e di ad ottenere il risarcimento Parte_2 Controparte_3
integrale dei danni patiti da per i fatti di causa;
Parte_2
per l'effetto, condannare la in Controparte_1
solido con il , al pagamento Controparte_2
in favore di , in qualità di legittimo erede di Parte_1 [...]
e di , dei seguenti importi: Parte_2 Controparte_3
Euro 17.558,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Euro 119.324,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
e così di complessivi Euro 136.883,12, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute – anche in via equitativa – di Giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà
stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” Per parte convenuta:
“1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi CP_1 Controparte_1
dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente,
Cont ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il
[...]
quale titolare dello speciale Fondo Controparte_2
istituito dall'articolo 43 cit.;
4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n.
218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché
inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa,
anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in Parte_1
qualità di erede di conveniva in giudizio la Parte_2
Repubblica Federale Tedesca, in persona dell'Ambasciatore pro
tempore, e il persona del Controparte_2 Ministro pro tempore, per sentir pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da per essere stato catturato, deportato, internato in Parte_2
un campo di concentramento e sottoposto a lavori forzati e a trattamenti disumani nel corso della Seconda Guerra mondiale,
complessivamente quantificati in 136.883,12 euro, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda a far data dal 1.1.1945.
Esponeva l'attore che il proprio padre , nato il Parte_2
18.11.1921 a Buie d'Istria, in data 15.1.1943 era stato richiamato alle armi e arruolato nella Regia Marina italiana con il grado di fuochista motorista abilitato;
che in data 9.9.1943, dopo la firma dell' da parte del Regno d'Italia con gli alleati, era Per_1
stato catturato dalle truppe tedesche e condotto in ove CP_1
era stato internato a Forbach-Freinsheim nel campo di concentramento, denominato Stammlager XII F, e lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, assegnato al N. Controparte_5
1000 B ed in seguito 200 B, identificato con il numero di matricola n. 23467, era stato costretto a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate, fino a quando, in data
27.01.1945, era riuscito a fuggire dallo Stammlager XII F; che in data 11.04.2002 era deceduto, lasciando quali eredi la moglie e i due figli, tra cui l'odierno attore. Nonostante la regolarità della notificazione, la Repubblica
Federale Tedesca era rimasta contumace, mentre il
[...]
si costituiva con l'Avvocatura Controparte_2
distrettuale dello Stato di Venezia in data 21.12.2023, eccependo in via preliminare innanzitutto la nullità dall'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c., in subordine, l'avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria oggetto della domanda attorea, e per le ragioni esposte nella comparsa il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Tedesca e il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello Stato
Tedesco, nonché l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda formulata dall'attore, e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa poiché infondata in fatto e in diritto.
Letti gli atti di parte e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice con ordinanza del 6.6.2024 fissava udienza per la rimmissione della causa in decisione e, all'esito, tratteneva la causa in decisione.
Deve preliminarmente essere rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti dello Stato tedesco.
E' necessario, a tali fini, ripercorrere la vicenda storica che avuto come protagonisti gli internati militari italiani al fine di meglio comprendere le ragioni della decisione.
Vengono innanzi tutto definititi come tali coloro che, dopo la firma dell'armistizio tra Italia e le forze alleate (8.9.1943), non accettarono di mettersi agli ordini delle forze di occupazione tedesche e furono quindi deportati come “internati” in campi di lavoro forzato nell'industria degli armamenti, mineraria ed edilizia, senza il rispetto delle garanzie riservate dalle convenzioni internazionali ai prigionieri di guerra.
A seguito della pronuncia delle S.U. n. 5044/04 (c.d. sentenza
Ferrini), in un caso in cui era stata proposta un'azione nei confronti della in cui era stata Controparte_1
chiesta la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato in per CP_1
essere utilizzato presso imprese tedesche quale lavoratore
“forzato”, fu per la prima volta affermato il principio, partendo dall'assunto che detto comportamento doveva essere qualificato come
“crimine di guerra”, che: “Il rispetto dei diritti inviolabili della
persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale
dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di
altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente
ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui
si collega il riconoscimento della immunità statale dalla
giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma
consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta
che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il
potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha
carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato
straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato
territoriale, tale immunità non potendo essere invocata la presenza
di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da
configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto,
di quei valori universali di rispetto della dignità umana che
trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La Corte
di cassazione concludeva pertanto che: “Sussiste pertanto la
giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria
promossa, nei confronti della Repubblica dal Controparte_1
cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito
dell'occupazione nazista in Italia durante la Seconda Guerra
mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano CP_1
d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche”.
Tuttavia la Corte Internazionale di Giustizia, adita dallo Stato
Tedesco per contestare la legittimità delle azioni intraprese nei suoi confronti in applicazione del principio sopra enunciato, con la sentenza del 3.2.2012 affermava affermato che: “il diritto
internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
Stato sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti
commessi sul territorio di uno Stato da parte delle proprie forze
armate o da altri organi dello Stato nel corso di un conflitto armato
con conseguente regressione, in questo caso, del principio
territoriale dell'illecito extracontrattuale”, e che quindi: “la
Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare
l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi
del diritto internazionale consentendo che fossero promosse contro
di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto
internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e
il 1945”, rappresentando la necessità per lo Stato italiano di: “attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o
ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei
suoi Tribunali e quelle di altre Autorità Giudiziarie che violano
l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode in base
al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha nuovamente mutato il proprio orientamento (ordinanza n. 4284/2013 e
S.U. n. 1136/2014) ed ha negato la giurisdizione italiana in relazione alle domande risarcitorie promossa nei confronti della
Repubblica di Germania con riguardo ad attività iure imperii CP_1
lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, dovendosi escludere che il principio dello ius
cogens deroghi al principio dell'immunità giurisdizionale degli
Stati.
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 22.10.2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
14.1.2013 n. 5 (Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) nonché dell'art. 1 della legge
17.8.1957 n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,
esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona. Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato
Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte
costituzionale ha ribadito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso alle norme internazionali, affermando che, in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato
estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale principio è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20442 del 7.7.2020, in cui ha riconosciuto: “la
prevalenza del principio e meta-valore del rispetto dei diritti
inviolabili a fronte di “delicta imperii”, cioè di atti compiuti in
violazione di norme internazionali di “ius cogens” tali da
determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;
con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che
non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello
Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana
uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi
di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme
internazionali di “ius cogens”, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità
statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità
statuale”.
In questo quadro giurisprudenziale, a fronte di un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia Internazionale da parte dello Stato tedesco conseguente alle numerose pronunce di condanna emesse dai giudici italiani e delle problematiche sorte in sede di esecuzione, anche sul suolo tedesco, di alcune di esse, è intervenuto il legislatore che, con l'art. 43 del D.L. del 30.4.2022 n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge del 29/6/2022 n. 9), ha istituito il
“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di
guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della
persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di
cittadini italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, indicando quale scopo del fondo quello di assicurare la continuità dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961,
reso esecutivo con D.P.R. n. 1263/62, in forza del quale, a fronte del versamento di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano aveva dichiarato la definizione di tutte le richieste della
Repubblica Italiana e di persone fisiche/giuridiche italiane pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, inerenti al periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
L'art. 43 del D.L. citato, in particolare, dispone che “Presso
il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per
il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani dalle forze del Reich nel periodo tra il 1° settembre CP_2
1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Germania reso CP_1
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962,
n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di
euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno
diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità CP_2
previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4,
coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata
in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei
danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro
il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle CP_2
spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.
Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente,
sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante
transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. In deroga
all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia
esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite
esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la
liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze
straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°
settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o
proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono
estinti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le
modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte
le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a
titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955,
n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29
gennaio 1994, n. 94; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione
del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure
previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito
correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,
le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma
1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta
giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal
giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel
rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale
notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla
parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. (……)”.
L'esegesi di questo articolo risulta determinante al fine di comprendere se esso abbia definitivamente fatto venir meno la giurisdizione del giudice italiano, superando l'evoluzione giurisprudenziale prima esposta, ed operando una successione, dal lato passivo dell'obbligazione, tra Stato tedesco con quello italiano, o se, come ritiene questo giudice, essa abbia solo inteso regolare alcuni aspetti del giudizio di merito e, soprattutto,
risolvere la questione della esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti dello Stato tedesco, senza tuttavia incidere sul principio dei c.d. controlimiti, operando una presa in carico da parte dello Stato italiano degli oneri risarcitori gravanti sullo
Stato tedesco.
Tale interpretazione andrà compiuta alla luce di un successivo importante intervento giurisprudenziale della Corte costituzionale,
la pronuncia n. 159 del 2023, la quale ha ribadito che nei giudizi di cognizione trovano applicazione i principi di cui alla propria sentenza n. 238 del 2014 : “Ove si è affermata una regola derogatoria
con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad
oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili
della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del CP_2 nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Questa Corte
ha, infatti, affermato che deve riconoscersi il “diritto al giudice”
– che questa Corte ha ripetutamente compreso fra i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale (fra le più risalenti sentenze, n.
18 del 1982, nonché n. 82 del 1996) – ove l'oggetto dell'accertamento
concerna il danno da crimini di guerra ed ha quindi ritenuto
sussistere la giurisdizione del giudice comune quanto al giudizio
di cognizione. La richiamata norma consuetudinaria internazionale
sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti
iure imperii non opera – nel senso che non vi è l'adeguamento
automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. – quando ciò
comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato
vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti
fondamentali della persona. Ha affermato questa Corte che
«[l]'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice
italiano consentita dagli artt. 2 e24 Cost. protegge la funzione,
non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della
potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati
illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili», salvo poi affermare, con riguardo alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna che: “l'estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva,
ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati
quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta
nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa
maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei
crimini di guerra), perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede
esecutiva”.
Ciò premesso, l'interpretazione dell'art. 43 sopra citato va compiuta secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle preleggi, e quindi, innanzi tutto, sulla base dal dato letterale della norma.
Ora dalla lettura del suddetto articolo si evince che esso non regola il giudizio di cognizione, se non per alcuni particolari aspetti (decadenza, prescrizione e deroga all'art. 282 c.p.c.),
quanto la fase successiva nella quale, a fronte di un accertamento giudiziario già avvenuto, dovranno trovare esecuzione le riconosciute pretese risarcitorie della vittima. Più in particolare,
la norma prevede espressamente che il titolo per l'accesso al Fondo
sia costituito dalle sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del D.L. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni,
nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Ne consegue che è ancora prevista una necessaria fase di merito,
in cui venga compiuto un accertamento sulla responsabilità per il crimine commesso e una successiva liquidazione del risarcimento riconosciuto a fronte della lesione del diritto perpetrata.
Il legislatore non ha previsto anche una espressa pronuncia di condanna, pur facendo riferimento all'art. 282 c.p.c., norma che potrebbe indurre a ritenere che la sentenza debba contenere anche una statuizione in tal senso;
con detto riferimento in realtà si è
voluto dare applicazione a tutte le sentenze, sia quelle pronunciate prima dell'entrata in vigore della norma (che quindi contenevano una condanna), che quelle successive, la nuova regola introdotta, in deroga al suddetto articolo, per cui tutte le pronunce hanno immediata efficacia esecutiva solo al momento del passaggio in giudicato e costituiscono titolo di accesso al Fondo.
La pronuncia di accertamento, ad avviso di questo giudice, va pronunciata nei confronti dello Stato tedesco. Infatti il legislatore ha inteso prevedere come titolo esecutivo la “sentenza
passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la
liquidazione dei danni” ed ha perciò stesso legittimato le azioni di risarcimento esercitate nei confronti dello Stato tedesco, non potendosi ipotizzare una sentenza di accertamento della responsabilità in capo al Controparte_2
che non può in alcun modo essere il destinatario della pronuncia di merito che accerta la commissione dei crimini contro l'umanità
lamentati e, all'evidenza, compiuti dallo Stato tedesco con l'internamento dei militari italiani. Non vi è quindi alcuna
“sostituzione a titolo particolare sul lato passivo
dell'obbligazione”, come afferma il né vi potrebbe CP_2
essere, se non per la fase relativa al pagamento, come espressamente voluto dalla norma in questione.
La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza sopra menzionata ha definito il come ente pagatore, ai sensi dell'art. 1272 CP_2 c.c., in virtù di una espromissione ex lege a contenuto liberatorio prevista dalla norma, e tale qualifica che vale nella fase esecutiva,
ma ancor più nella fase di cognizione, costituisce un'ulteriore conferma che il vero debitore non è il ma lo Stato CP_2
tedesco, nei cui confronti va computo l'accertamento di responsabilità. Infatti, il riferimento all'istituto dell'espromissione presuppone già l'accertamento del debito (rectius
della responsabilità in capo al debitore) e comporta l'assunzione da parte del terzo, nel caso di specie il del debito dello CP_2
Stato tedesco nei confronti del creditore, il danneggiato, non via solidale, ma con effetto liberatorio, come statuito dalla norma speciale dell'art. 43 sopra citato, attraverso l'ammissione al
Fondo.
Altra argomentazione a sostegno di tale interpretazione è
altresì l'obbligo contenuto nell'art. 43 sopra citato, per cui gli atti introduttivi relativi a tali giudizi vanno “notificati presso
gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo
144 del codice di procedura civile”, previsione che non avrebbe ragione ove l'unico legittimato fosse il Trattasi CP_2
all'evidenza di una litis denuntiatio, volta a permettere al di costituirsi in giudizio onde poter svolgere le proprie CP_2
difese, nei limiti della qualità di terzo ente pagatore, come si vedrà infra.
Anche l'interpretazione della norma alla luce della ratio in essa contenuta e dell'evoluzione storica precedente induce a interpretare in tal senso l'art. 43 sopra citato. Si afferma infatti nell'incipit della legge che essa assicura:
“continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
[...]
reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”. Si fa quindi riferimento al c.d. Accordo di Bonn tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Germania per il regolamento di alcune questioni di CP_1
carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il
2 giugno 1961 e a cui venne data esecuzione con il DPR sopra indicato.
Lo Stato tedesco versava 40 milioni di marchi allo Stato italiano per coloro che: “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano
stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”.
L'art. 2 prevedeva che: “Il Governo italiano dichiara che sono
definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica
italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora
pendenti nei confronti della Repubblica Germania o CP_1
nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purche'
derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre
1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terra' indenne la
e le persone fisiche e giuridiche Controparte_1
tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da
parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le
rivendicazioni e richieste suddette”. Con la legge n. 404/63
riguardante “gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste”, all'art. 3 limitava l'indennizzo ai soli cittadini italiani deportati nei campi di concentramento, stabilendone i criteri di determinazione. Successivamente fu emanato il D.P.R. n. 2043/63 che all'art. 1
stabiliva: “La somma versata dal Governo della Repubblica Federale
di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo
del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di
cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni
di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo
le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque
circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello
Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente,
nei campi di concentramento nazionalsocialisti … Hanno ugualmente
diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i
lavoratori non volontari in che, in seguito ad atto di CP_1
resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla
produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento
nazionalsocialisti”. Risulta quindi chiaro che da tali indennizzi furono esclusi i militari italiani internati in campi di lavoro tedeschi.
Dall'art. 2 sopra citato si evince inoltre che lo Stato italiano ha inteso dare ristoro ai cittadini italiani internati nei campi di concentramento con un peculio fornito dallo Stato tedesco e in tal modo rendere indenne la Repubblica Democratica di Germania dalle pretese svolte nei suoi confronti dai suoi cittadini a tale titolo.
L'art. 43 sopra citato riprende la ratio di detta norma solo con riguardo alla circostanza che il pagamento dei risarcimenti (non più indennizzi), viene compiuto dallo Stato italiano, mediante l'istituzione del Fondo ristori dedicato agli internati militari in campi di lavoro nazisti, estromettendo lo Stato tedesco, che non dovrà più subire esecuzioni forzate sui propri beni in Italia e all'estero, come previsto negli Accordi di Bonn. Il c.d. Fondo
ristori quindi, a fronte di un titolo costituito da una sentenza di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, costituirà il peculio cui si dovrà attingere per il pagamento dei risarcimenti riconosciuti agli internati militari, di fatto impedendo qualsiasi forma di esecuzione nei confronti della La distribuzione CP_1
del denaro viene quindi affidata al governo italiano quale soggetto pagatore e non certo come il soggetto nei cui confronti sia stata accertata una responsabilità, come affermato dalla Corte
costituzionale. La stessa Corte infatti, nella sentenza da ultimo citata, ha affermato la legittimità della: “ tutela approntata dal
Fondo “ristori” con un meccanismo di traslazione dell'onere
economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con
sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento
complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela
giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il
rispetto degli specifici accordi internazionali in materia
(l'Accordo di Bonn del 1961)… Quindi, in sintesi, l'art. 43 prevede
che al credito risarcitorio nei confronti della è sostituito CP_1
un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una
adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione
forzata nei confronti della Ciò è Controparte_1
tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di
condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della
Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione
dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al
punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente
rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi
pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o
postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della CP_1
privi della rituale dichiarazione che il conto contiene
esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni di
quello Stato…Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non
condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento
del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con
liberazione dell'originario debitore (la con la sola CP_1
detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di
vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo
del 1961 e altri benefici)”.
Deve quindi ritenersi che la norma in questione non abbia modificato la portata della sentenza della Corte costituzionale del
2014, peraltro richiamata anche da tale seconda pronuncia, ed abbia in realtà solo affermato la legittimità costituzionale della fase esecutiva della sentenza di accertamento della responsabilità dello
Stato tedesco come prevista dall'art. 43 sopra menzionato.
Ciò premesso, il suddetto articolo prevede espressamente che l'azione risarcitoria debba essere esercitata entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge e che essa possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
In particolare, stabilisce che l'accesso al fondo sia limitato alle azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto (29.11.2023), ovvero entro il termine di cui al comma 6,
ovvero entro centottanta giorni dalla medesima data. Tale termine tuttavia è stato prorogato in quanto Il D.L. 29 dicembre 2022, n.
198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14,
come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che: "Al fine di consentire la concreta
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza,
per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei
danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati
sino al 31 dicembre 2023".
Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto da Parte_1
con atto di citazione notificato allo Stato tedesco e al MEF
[...]
in data 23.6.2023 per cui l'azione risulta tempestivamente proposta.
In relazione al merito, l'attore agisce per ottenere il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dal padre e da questi fatto valere iure hereditatis.
E'stato provato, sulla base della documentazione prodotta, che in data 15.1.1943 era stato arruolato nella Regia Parte_2
Marina con mansioni di “fuochista motorista abilitato”. In seguito all'Armistizio firmato dal Regno d'Italia con gli alleati, era stato catturato dalle truppe tedesche in data 9.9.1943 e condotto in
, ove era stato internato a Forbach-Freinsheim nel campo CP_1
di concentramento, denominato Stammlager XII F, e lì impiegato come forza lavoro;
che, in particolare, assegnato al N. Controparte_5
1000 B ed in seguito 200 B, identificato con il numero di matricola n. 23467. Era stato costretto, per 506 giorni, a subire turni di lavoro disumani e massacranti in una situazione di malnutrizione,
malattie e a carenza di igiene dei luoghi e delle persone internate.
Può ritenersi fatto notorio ed acclarato storicamente che i campi di lavoro tedeschi erano luoghi ove i militari furono trattati in condizioni disumane e degradanti, con maltrattamenti fisici e psicologici, in cui i prigionieri erano costretti a lavorare sotto costante sorveglianza armata, con turni di lavoro estenuanti, senza adeguati turni di riposo, in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con un alimentazione insufficiente, spesso senza riscaldamento e con un vestiario inadeguato.
Il giudice nell'esercizio di un potere discrezionale può fare ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. alle nozioni di comune esperienza, il c.d. notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.
Può quindi essere ritenuto provato che , durante Parte_2
il periodo di prigionia, abbia subito trattamenti disumani e degradanti che costituiscono un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. con conseguente accertamento della relativa responsabilità in capo allo Stato tedesco in continuità con il regime nazista e quindi la sussistenza dei presupposti, in astratto, per una pronuncia di accertamento della responsabilità dello Stato tedesco, condizione per accedere al c.d. Fondo Ristori.
Va tuttavia rilevato che il MEF, costituendosi quale unico rappresentante del c.d. ha eccepito la nullità della CP_2
domanda ex art. 163 n. 4 c.p.c., nonché la prescrizione del diritto fatto valere.
Va rigettata l'eccezione di nullità della domanda per l'assoluta indeterminatezza dei fatti esposti nell'atto di citazione, e, in particolare sulle vicende narrate a fondamento della richiesta risarcitoria, avendo questo giudice già precisato che le indicazioni contenute sono sufficienti a dichiarare fondato il diritto fatto valere, anche mediante il ricorso al c.d. notorio.
Quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento dovuto, va osservato che l'art. 43 sopra citato contiene un inciso, “Fatta salva
la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”, da cui si evince in modo chiaro che il diritto al risarcimento del danno fatto valere dai militari internati non possa essere qualificato come imprescrittibile, essendo originato dalla commissione di un crimine contro l'umanità, ma sia soggetto agli ordinari termini di prescrizione.
Tale necessaria interpretazione è avvalorata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 3642/24, che soffermandosi sulla questione del dies a quo del relativo termine, ha rilevato come: “i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini
contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il
tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha
costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto
riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nell'arresto n. 238
del 2014, … fino alla riconsiderazione critica e limitativa
dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al
risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente
giudizio non poteva essere fatto valere, ex art. 2935, cod. civ.”.
La Corte ha poi affermato: “dunque, secondo il “diritto vivente”,
sino ad allora indiscusso, lo stesso assetto costituzionale
nazionale giustificava e piuttosto imponeva l'esclusione di ogni
giustiziabilità risarcitoria simile;
la decisione del 2004 ha preso
le distanze da quella conclusione proprio distinguendo la conduzione
delle ostilità dalla commissione di reati, costituenti anche titolo
risarcitorio, in uno alla riconosciuta e progressiva emersione della
differente norma di diritto internazionale, integrante un'eccezione
da ritenersi recepita ex art. 10, Cost., la cui sussistenza fu poi
negata dalla Corte Internazionale di Giustizia otto anni dopo, con
statuizione a sua volta ritenuta non recepibile né recepita
dall'ordinamento nazionale ad opera della Consulta nel 2014;
conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in
questione non erano legalmente esercitabili … ciò anche assumendo
l'applicazione dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nella parte
in cui fa riferimento alla morte del reo”. Va tuttavia osservato che l'arresto della Corte, può trovare applicazione sono nei confronti di chi tale eccezione possa svolgere.
Ora, il MEF, come sopra riferito è solo l'ente pagatore in virtù
di una espromissione ex lege con effetto liberatorio.
Il MEF, nella propria costituzione, viceversa, afferma di essere successore a titolo particolare dello Stato tedesco e quindi di poter svolgere nei confronti del creditore tutte le eccezioni in senso lato, anche rilevabili d'ufficio, e quelle in senso stretto, tra cui l'eccezione di prescrizione.
In realtà, come già sopra detto, egli è più propriamente il soggetto terzo che, ex lege, assume il debito dello Stato tedesco,
e questi, secondo la regola generale di cui all'art. 1272 II comma c.c., non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, ma può opporre le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore estromesso, tranne
(articolo 1272 comma III c.c.), le eccezioni personali, quelle derivanti da fatti successivi all'espromissione e le eccezioni di compensazione. Egli quindi è legittimato a proporre l'eccezione di prescrizione, che risulta tempestivamente proposta e che può trovare accoglimento.
Quanto il termine di prescrizione, la Corte di cassazione, nella sentenza sopra menzionata, sembra far riferimento al termine ordinario quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c., così
come il dato letterale dell'art. 42 sopra citato. Ne consegue che,
in assenza di atti interruttivi, il diritto azionato deve ritenersi prescritto, computando il termine dal dies a quo individuato dalla Corte di cassazione nella pronuncia della sentenza c.d. Per_2
(2004).
Anche ove si volesse accedere ad una diversa interpretazione e ritenere applicabile l'art. 2947 III comma c.c., in quanto il fatto lamentato è considerato dalla legge come reato, in particolare quello di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), che si prescrive nel termine massimo di quindici anni secondo la legge in vigore ratione
temporis al momento della commissione del fatto illecito, il diritto
è comunque prescritto.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno subito da fatto valere da deve essere Parte_2 Parte_1
dichiarato prescritto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara la giurisdizione di questo giudice nei confronti dello
Stato tedesco ed accerta la responsabilità delle forze armate tedesche del per il crimine di guerra perpetrato CP_2
nei confronti di;
Parte_2
- Dichiara tuttavia prescritto il diritto al risarcimento fatto valere;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 30.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero