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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3914/2017 R.G.
TRA
titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. Sandra Balsemin,in virtù di mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentante legale, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Telesca, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ha impugnato la sentenza n.203/2017 con la quale il Parte_1
giudice di pace di Potenza, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte, e l'ha condannata alla restituzione in favore di quest'ultima della somma di euro 4000,00 a titolo di riduzione del prezzo ( pari ad euro
7.500) per i vizi presenti sull'autovettura FIAT 130 B5 130 berlina 3200 targata SR235259.
In particolare la società aveva acquistato on line dalla ditta Controparte_1
la predetta autovettura al prezzo complessivo di euro 7500,00 Pt_1
pagina 1 di 7 comprensivo del costo del veicolo e del restauro che la venditrice doveva eseguire.
L'acquirente aveva versato la somma di euro 6500,00 e la ditta aveva Pt_1
agito in giudizio dinanzi al giudice di pace al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'importo residuo di euro 1000,00.
La società convenuta, oltre a chiedere il rigetto della domanda attrice, aveva proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la riduzione del prezzo a causa dei difetti riscontrati sul veicolo in questione che lo rendevano inidoneo all'uso e che sono stati eliminati soltanto dopo gli interventi di riparazione eseguiti a sue spese.
Il giudice di pace ha respinto la domanda attrice e ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta condannando la ditta attrice alla restituzione in favore della controparte della somma di euro 4000,00, quale differenza tra la somma corrisposta dall'acquirente del veicolo e l'importo di euro 2500,00 corrispondente al valore commerciale dello stesso veicolo stimato dal ctu .
L'appellante a sostegno del gravame ha proposto i seguenti motivi:
1) Omessa considerazione da parte del gdp dell'esborso da lui sostenuto per l'acquisto dei pezzi di ricambio per un importo di euro 5.403,18 utilizzati per il restauro del veicolo, avendo il giudice fondato la decisione pressoché unicamente su quanto dedotto dal consulente di parte incaricato da
[...]
; CP_1
2) Omessa valutazione del provvedimento di archiviazione adottato dal gip per insussistenza degli elementi tipici del reato di truffa nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti da , rappresentante legale della Persona_1
società convenuta;
3) Erronea valutazione della perizia di parte redatta ai fini della decisione impugnata. In particolare, nel mese di febbraio 2013 la vettura restaurata veniva consegnata al il quale inviava nell'immediato una Per_1
raccomandata nella quale lamentava una serie di difetti;
quest'ultimo, senza pagina 2 di 7 interpellarlo, incaricava unilateralmente un perito, il geom. il Persona_2
quale redigeva una relazione tecnica stimando il valore dell'autovettura in complessivi € 2.500,00 e quantificando i lavori da effettuare per il ripristino dell'auto nella somma di €9.180,00. Tale perizia di parte non costituisce una prova documentale, ma una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, inutilizzabile ai fini della decisione essendo affetta da insanabile nullità per evidente violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
4) Nullita' della c.t.u. perché effettuata unicamente sulla base di una perizia di parte e fondata su documenti non ritualmente prodotti in causa, avendo il consulente d'ufficio fatto proprie le conclusioni del consulente di parte senza nemmeno avere potuto visionare l'auto; inoltre le foto utilizzate dal ctu sono prive di data e, poiché non si legge il numero del telaio, non consentono di identificare con certezza l'appartenenza all'auto in questione.
4) Omessa considerazione dell'annuncio apparso sul sito “subito.it” da parte del giudice di primo grado in quanto, pur avendo evidenziato che nella foto pubblicata nell'annuncio il numero di targa dell'auto (sr235259) era proprio quello dell'auto venduta a è stato chiesto al giudice di Controparte_1
accertare se il numero di telefono apparso sull'annuncio del sito subito.it fosse proprio quello del , ma il giudice nulla ha disposto in merito. Essendo Per_1
quindi certo che l'auto apparsa sull'annuncio era proprio quella oggetto di causa ci si chiede come tale mezzo potesse avere un valore di €10.900,00 mentre il ctu avrebbe attribuito alla medesima auto un valore di € 2.500,00.
Alla luce di predetti motivi di gravame la ditta appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e l'accoglimento della propria domanda.
Parte appellata con articolate argomentazioni ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello.
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello è tempestivo ed è infondato nel merito.
pagina 3 di 7 Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art 342 cpc., la stessa si ritiene infondata.
Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Passando all'esame del merito della controversia occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifica e non contestata l'avvenuta stipulazione di un contratto di compravendita tra le parti in causa avente ad oggetto il veicolo sopra descritto.
Acquisita la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio e dell'esecuzione, ad opera della ditta appellante, della prestazione che ne costituiva oggetto, deve essere riconosciuta all'acquirente la facoltà di avvalersi della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
c.c. secondo il quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Ciò posto nel caso di specie i difetti del veicolo sono emersi da plurimi elementi di prova orale e documentale oltre che emergenti dalla ctu.
In primo luogo il teste ha confermato di avere eseguito gli Testimone_1
pagina 4 di 7 interventi di riparazione sul vicolo in questione per conto della società appellante e di avere ricevuto a titolo di corrispettivo la somma di euro
6.039,59 come riportata nella fattura da lui emessa.
Prive di pregio sono le censure mosse alla ctu ad opera dell'appellante.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione del giudice non è fondata sulla consulenza di parte bensì su quella disposta d'ufficio. Il ctu, infatti, pur avendo utilizzato come punto di partenza la relazione tecnica redatta dal ctp ha, tuttavia, proceduto all'esame della documentazione e dei dati ivi riportati, rielaborandoli secondo il proprio giudizio tecnico e in maniera del tutto autonoma, dando espressamente atto che, pur non potendo visionare il veicolo perché alienato a terzi, lui era in ogni caso in grado, data la sua esperienza pluridecennale nel settore, di effettuare la perizia sul veicolo in questione anche sulla base della sola documentazione fotografica versata in atti.
Inoltre, il perito ha rappresentato che siccome le foto di alcune parti meccaniche del veicolo prodotte dalla convenuta non erano chiare, ha chiesto a quest'ultima di produrre le stesse foto nella loro versione a colori.
Il ctu, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha quindi utilizzato la documentazione fotografica che era stata già ritualmente depositata in giudizio dalla convenuta soltanto che la medesima documentazione è stata nuovamente prodotta in una versione più nitida in modo da consentire al perito di poter agevolmente espletare l'incarico.
Quanto al dubbio espresso dall'appellante che i pezzi dell'automobile ritratti nelle foto visionate dal ctu non fossero proprio quelli appartenenti al veicolo per cui è causa, vi è da rilevare che il perito ha eseguito gli accertamenti non solo sulla base delle foto prodotte dalla società appellata ma anche su quelle prodotte in giudizio dalla stessa ditta ed ha potuto constatare che le Pt_1
parti meccaniche ritratte nella documentazione fotografica esaminata erano riferibili allo stesso veicolo per cui è causa, come ha rappresentato lo stesso ctu rispondendo alle osservazioni sollevate sul punto dalla ditta appellante.
pagina 5 di 7 All'esito degli accertamenti espletati il ctu è pervenuto alla conclusione che il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto da parte della società era pari ad euro 2500,00. Controparte_1
Il ctu, seguendo in maniera rigorosa i quesiti e le direttive dettate dal giudice, ha elaborato la relazione tecnica che si rivela congruamente motivata, puntuale, immune da censure di natura logico-giuridica oltre che completa ed esaustiva.
L'appellante si duole che nel valore riconosciuto al veicolo, il gdp non abbia tenuto conto anche del costo sostenuto per l'acquisto dei pezzi di ricambio utilizzati per il restauro del veicolo medesimo.
A tale riguardo si osserva che le spese sostenute dalla venditrice per i pezzi di ricambio rimangono evidentemente a suo carico perché, nonostante l'operazione di restauro da essa eseguito, il veicolo presentava dei vizi ed il suo valore alla consegna è stato stimato in euro 2500,00 sicchè questo è
l'importo, e non altro, che l'acquirente è tenuto a versare alla venditrice.
Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo la quale il gdp avrebbe del tutto omesso di valutare l'archiviazione disposta dal gip nel procedimento penale a suo carico per il reato di truffa, vi è da rilevare che il provvedimento del giudice penale non è affatto vincolante per il giudice civile in quanto quest'ultimo, a differenza dell'AG penale, non deve verificare la sussistenza o meno degli elementi soggettivi e oggettivi del delitto previsto dall'art 640 cp, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dedotto dalla parte e, in particolare, la presenza dei vizi denunciati sul veicolo oggetto di compravendita.
Ne consegue che l'esito negativo dell'accertamento espletato dall'A.G. penale in ordine all'ipotesi delittuosa ipotizzata a carico dell'appellante, non può assumere alcuna valenza dirimente nel giudizio civile per escludere la configurabilità anche dell'inadempimento contrattuale a carico della venditrice a fronte di elementi probatori acquisiti che depongono in senso contrario.
Nè, infine, appaiono rilevanti gli approfondimenti richiesti dalla ditta Pt_1
pagina 6 di 7 e non disposti dal gdp in ordine alla rivendita del veicolo da parte della società
sul sito web ad un prezzo maggiorato, se si considera che Controparte_1
l'autovettura in questione è stata alienata a terzi dall'acquirente dopo che quest'ultima aveva effettuato consistenti interventi di riparazione sicchè il prezzo della rivendita non è comparabile con quello che il bene aveva al momento dell'acquisto da parte della società.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese processuali relative del grado di appello seguono la soccombenza e, quindi, devono essere poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri al minimo previsti dal DM n. 55/ 2014 in considerazione della non complessità della causa e del valore della stessa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, pronunciando definitivamente sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del grado, che liquida in euro 1278,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Potenza, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3914/2017 R.G.
TRA
titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. Sandra Balsemin,in virtù di mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del rappresentante legale, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Telesca, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
APPELLATA
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ha impugnato la sentenza n.203/2017 con la quale il Parte_1
giudice di pace di Potenza, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte, e l'ha condannata alla restituzione in favore di quest'ultima della somma di euro 4000,00 a titolo di riduzione del prezzo ( pari ad euro
7.500) per i vizi presenti sull'autovettura FIAT 130 B5 130 berlina 3200 targata SR235259.
In particolare la società aveva acquistato on line dalla ditta Controparte_1
la predetta autovettura al prezzo complessivo di euro 7500,00 Pt_1
pagina 1 di 7 comprensivo del costo del veicolo e del restauro che la venditrice doveva eseguire.
L'acquirente aveva versato la somma di euro 6500,00 e la ditta aveva Pt_1
agito in giudizio dinanzi al giudice di pace al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'importo residuo di euro 1000,00.
La società convenuta, oltre a chiedere il rigetto della domanda attrice, aveva proposto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la riduzione del prezzo a causa dei difetti riscontrati sul veicolo in questione che lo rendevano inidoneo all'uso e che sono stati eliminati soltanto dopo gli interventi di riparazione eseguiti a sue spese.
Il giudice di pace ha respinto la domanda attrice e ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta condannando la ditta attrice alla restituzione in favore della controparte della somma di euro 4000,00, quale differenza tra la somma corrisposta dall'acquirente del veicolo e l'importo di euro 2500,00 corrispondente al valore commerciale dello stesso veicolo stimato dal ctu .
L'appellante a sostegno del gravame ha proposto i seguenti motivi:
1) Omessa considerazione da parte del gdp dell'esborso da lui sostenuto per l'acquisto dei pezzi di ricambio per un importo di euro 5.403,18 utilizzati per il restauro del veicolo, avendo il giudice fondato la decisione pressoché unicamente su quanto dedotto dal consulente di parte incaricato da
[...]
; CP_1
2) Omessa valutazione del provvedimento di archiviazione adottato dal gip per insussistenza degli elementi tipici del reato di truffa nel procedimento penale instaurato nei suoi confronti da , rappresentante legale della Persona_1
società convenuta;
3) Erronea valutazione della perizia di parte redatta ai fini della decisione impugnata. In particolare, nel mese di febbraio 2013 la vettura restaurata veniva consegnata al il quale inviava nell'immediato una Per_1
raccomandata nella quale lamentava una serie di difetti;
quest'ultimo, senza pagina 2 di 7 interpellarlo, incaricava unilateralmente un perito, il geom. il Persona_2
quale redigeva una relazione tecnica stimando il valore dell'autovettura in complessivi € 2.500,00 e quantificando i lavori da effettuare per il ripristino dell'auto nella somma di €9.180,00. Tale perizia di parte non costituisce una prova documentale, ma una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, inutilizzabile ai fini della decisione essendo affetta da insanabile nullità per evidente violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
4) Nullita' della c.t.u. perché effettuata unicamente sulla base di una perizia di parte e fondata su documenti non ritualmente prodotti in causa, avendo il consulente d'ufficio fatto proprie le conclusioni del consulente di parte senza nemmeno avere potuto visionare l'auto; inoltre le foto utilizzate dal ctu sono prive di data e, poiché non si legge il numero del telaio, non consentono di identificare con certezza l'appartenenza all'auto in questione.
4) Omessa considerazione dell'annuncio apparso sul sito “subito.it” da parte del giudice di primo grado in quanto, pur avendo evidenziato che nella foto pubblicata nell'annuncio il numero di targa dell'auto (sr235259) era proprio quello dell'auto venduta a è stato chiesto al giudice di Controparte_1
accertare se il numero di telefono apparso sull'annuncio del sito subito.it fosse proprio quello del , ma il giudice nulla ha disposto in merito. Essendo Per_1
quindi certo che l'auto apparsa sull'annuncio era proprio quella oggetto di causa ci si chiede come tale mezzo potesse avere un valore di €10.900,00 mentre il ctu avrebbe attribuito alla medesima auto un valore di € 2.500,00.
Alla luce di predetti motivi di gravame la ditta appellante ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e l'accoglimento della propria domanda.
Parte appellata con articolate argomentazioni ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello.
Preliminarmente occorre rilevare che l'appello è tempestivo ed è infondato nel merito.
pagina 3 di 7 Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art 342 cpc., la stessa si ritiene infondata.
Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass
S.U. n. 27199/17) gli artt. 342 e 434 c.p.c., , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
Passando all'esame del merito della controversia occorre in primo luogo rilevare che risulta pacifica e non contestata l'avvenuta stipulazione di un contratto di compravendita tra le parti in causa avente ad oggetto il veicolo sopra descritto.
Acquisita la prova della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio e dell'esecuzione, ad opera della ditta appellante, della prestazione che ne costituiva oggetto, deve essere riconosciuta all'acquirente la facoltà di avvalersi della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490
c.c. secondo il quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Ciò posto nel caso di specie i difetti del veicolo sono emersi da plurimi elementi di prova orale e documentale oltre che emergenti dalla ctu.
In primo luogo il teste ha confermato di avere eseguito gli Testimone_1
pagina 4 di 7 interventi di riparazione sul vicolo in questione per conto della società appellante e di avere ricevuto a titolo di corrispettivo la somma di euro
6.039,59 come riportata nella fattura da lui emessa.
Prive di pregio sono le censure mosse alla ctu ad opera dell'appellante.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la decisione del giudice non è fondata sulla consulenza di parte bensì su quella disposta d'ufficio. Il ctu, infatti, pur avendo utilizzato come punto di partenza la relazione tecnica redatta dal ctp ha, tuttavia, proceduto all'esame della documentazione e dei dati ivi riportati, rielaborandoli secondo il proprio giudizio tecnico e in maniera del tutto autonoma, dando espressamente atto che, pur non potendo visionare il veicolo perché alienato a terzi, lui era in ogni caso in grado, data la sua esperienza pluridecennale nel settore, di effettuare la perizia sul veicolo in questione anche sulla base della sola documentazione fotografica versata in atti.
Inoltre, il perito ha rappresentato che siccome le foto di alcune parti meccaniche del veicolo prodotte dalla convenuta non erano chiare, ha chiesto a quest'ultima di produrre le stesse foto nella loro versione a colori.
Il ctu, contrariamente all'assunto dell'appellante, ha quindi utilizzato la documentazione fotografica che era stata già ritualmente depositata in giudizio dalla convenuta soltanto che la medesima documentazione è stata nuovamente prodotta in una versione più nitida in modo da consentire al perito di poter agevolmente espletare l'incarico.
Quanto al dubbio espresso dall'appellante che i pezzi dell'automobile ritratti nelle foto visionate dal ctu non fossero proprio quelli appartenenti al veicolo per cui è causa, vi è da rilevare che il perito ha eseguito gli accertamenti non solo sulla base delle foto prodotte dalla società appellata ma anche su quelle prodotte in giudizio dalla stessa ditta ed ha potuto constatare che le Pt_1
parti meccaniche ritratte nella documentazione fotografica esaminata erano riferibili allo stesso veicolo per cui è causa, come ha rappresentato lo stesso ctu rispondendo alle osservazioni sollevate sul punto dalla ditta appellante.
pagina 5 di 7 All'esito degli accertamenti espletati il ctu è pervenuto alla conclusione che il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto da parte della società era pari ad euro 2500,00. Controparte_1
Il ctu, seguendo in maniera rigorosa i quesiti e le direttive dettate dal giudice, ha elaborato la relazione tecnica che si rivela congruamente motivata, puntuale, immune da censure di natura logico-giuridica oltre che completa ed esaustiva.
L'appellante si duole che nel valore riconosciuto al veicolo, il gdp non abbia tenuto conto anche del costo sostenuto per l'acquisto dei pezzi di ricambio utilizzati per il restauro del veicolo medesimo.
A tale riguardo si osserva che le spese sostenute dalla venditrice per i pezzi di ricambio rimangono evidentemente a suo carico perché, nonostante l'operazione di restauro da essa eseguito, il veicolo presentava dei vizi ed il suo valore alla consegna è stato stimato in euro 2500,00 sicchè questo è
l'importo, e non altro, che l'acquirente è tenuto a versare alla venditrice.
Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza dell'appellante secondo la quale il gdp avrebbe del tutto omesso di valutare l'archiviazione disposta dal gip nel procedimento penale a suo carico per il reato di truffa, vi è da rilevare che il provvedimento del giudice penale non è affatto vincolante per il giudice civile in quanto quest'ultimo, a differenza dell'AG penale, non deve verificare la sussistenza o meno degli elementi soggettivi e oggettivi del delitto previsto dall'art 640 cp, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dedotto dalla parte e, in particolare, la presenza dei vizi denunciati sul veicolo oggetto di compravendita.
Ne consegue che l'esito negativo dell'accertamento espletato dall'A.G. penale in ordine all'ipotesi delittuosa ipotizzata a carico dell'appellante, non può assumere alcuna valenza dirimente nel giudizio civile per escludere la configurabilità anche dell'inadempimento contrattuale a carico della venditrice a fronte di elementi probatori acquisiti che depongono in senso contrario.
Nè, infine, appaiono rilevanti gli approfondimenti richiesti dalla ditta Pt_1
pagina 6 di 7 e non disposti dal gdp in ordine alla rivendita del veicolo da parte della società
sul sito web ad un prezzo maggiorato, se si considera che Controparte_1
l'autovettura in questione è stata alienata a terzi dall'acquirente dopo che quest'ultima aveva effettuato consistenti interventi di riparazione sicchè il prezzo della rivendita non è comparabile con quello che il bene aveva al momento dell'acquisto da parte della società.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere respinto.
Le spese processuali relative del grado di appello seguono la soccombenza e, quindi, devono essere poste a carico dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri al minimo previsti dal DM n. 55/ 2014 in considerazione della non complessità della causa e del valore della stessa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria, pronunciando definitivamente sull'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del grado, che liquida in euro 1278,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori come per legge, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Potenza, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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