TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9135 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
Giudice Unico
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 08/04/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte attrice l'avv. CHILOIRO ERALDO;
Parte_1 per parte convenuta , già dichiarato contumace, nessuno. CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'attore precisa le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
La parte presente discute la causa richiamando il contenuto del foglio di p.c. e le conclusioni già formulate in citazione, con vittoria di spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 9135/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. Parte_2
, in persona del suo Amministratore e rappresentante legale p.t. Sig. , P.IVA_1 Parte_3 con l'avv. CHILOIRO ERALDO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponchielli n. 6;
-attore-
CONTRO
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'8 aprile 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2024 il sito in Fara Gera Parte_1
D'Adda (BG), , ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_2 dotata di soggettività giuridica) esponendo che: a) nell'estate del 2021, essendo interessato
[...] alla realizzazione di lavori di riqualificazione energetica del fabbricato condominiale, aveva commissionato all'Ing. l'elaborazione di un progetto di fattibilità, con annessi Persona_1 computo metrico dei lavori, quadro economico e relazione energetica, necessari ai fini della futura stipula di un contratto d'appalto con applicazione del beneficio dello sconto in fattura, sostenendo a tal fine un esborso di € 5.024,00 per i compensi dell'ingegnere; b) in data 28.09.2023 aveva stipulato con il contratto di appalto per lavori di riqualificazione energetica ex art. 119 co. 1 e 2, CP_1
2 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 (cd. “Superbonus”), per il prezzo pattuito di € 1.828.106, 31 (doc.
3 fasc. attore); contestualmente le parti avevano stipulato un ulteriore contratto collegato prevedendo l'applicazione ai lavori dello sconto in fattura ex art. 121 L. 77/2020 (doc. 4 fasc. attore); c) in data
29.09.23 il aveva provveduto a saldare le fatture n. 252 e 253 del 2023 emesse dalla Parte_1 convenuta (doc. 5) versando l'importo complessivo di € 22.302,89 (v. bonifico bancario sub doc. 6), di cui € 18.281,06 a titolo di cauzione ed € 4.021,83 per “plafond sul 2 x 1000”; d) nonostante la clausola 7.1 del Contratto di appalto prevedesse che “I lavori (…) avranno inizio il 02/10/2023 e saranno ultimati entro e non oltre il 30/12/2023 e comunque nel termine utile, da ritenersi essenziale, per godere del beneficio dello sconto in fattura con superbonus 110%”, i descritti lavori non sono mai stati neppure iniziati dalla convenuta;
e) il Condominio si vedeva perciò costretto ad inviare formale diffida ad adempiere (doc. 7), senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Parte attrice ha concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1454 c.c. nonché la restituzione degli importi versati a titolo di cauzione e plafond
2x1000 e il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento della convenuta, consistiti nei compensi versati all'ingegnere per la realizzazione del progetto non messo in opera.
Parte convenuta, regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8.04.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla parziale fondatezza delle domande dell'attore.
Giova innanzitutto premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare la fonte del diritto di credito allegato e la relativa scadenza mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso sarà onere dell'altra parte dimostrare in giudizio l'adempimento ovvero la causa a sé non imputabile dell'inadempimento. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte
l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass. S.U. 2001, n. 13533).
3 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione di diritto avanzata dall'attore ex art. 1454
c.c. sia fondata, mentre quella risarcitoria/restitutoria va accolta nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentato che le parti hanno concluso un contratto di appalto per lavori di riqualificazione energetica ex art. 119 co. 1 e 2, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 (cd. “Superbonus”) per l'importo di € 1.828.106,31 (doc. 3), prevedendo in separato contratto l'applicazione ai lavori dello sconto in fattura ex art. 121 L. 77/2020 (doc. 4).
Il pertanto, ha provato l'esistenza del titolo contrattuale e allegato l'inadempimento Parte_1 totale della convenuta, la quale, rimanendo contumace, non ha invece assolto l'onere sulla stessa gravante di provare di avere adempiuto.
Risulta, inoltre, per tabulas che in data 20.10.23 il ha inviato via pec alla Parte_1 CP_1 formale diffida ad adempiere (doc. 7) entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso risolto.
È del tutto evidente, poi, la non scarsa importanza dell'inadempimento, trattandosi di inadempimento totale e, comunque, essendo stato espressamente previsto alla clausola n. 12, rubricata “Risoluzione del Contratto”, che “(…) le parti concordano che l'eventuale abbandono o assenza dal cantiere, od altra azione od omissione comportante inadempimento contrattuale, commessa senza giustificato motivo tecnico da parte dell'Appaltatore, contestata al medesimo dal Committente tramite lettera raccomandata o PEC, determina la risoluzione del presente contratto con risarcimento dei danni”
(enfasi aggiunta).
Nessun dubbio residua, pertanto, circa l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto in data 5.11.23.
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto, è certamente fondata la domanda attorea di restituzione delle somme corrisposte a titolo cauzionale, rimaste prive di giustificazione causale.
Sul punto si osservi che tali importi erano oggetto di una specifica obbligazione contrattuale gravante sul essendo stato previsto alla clausola n.
6.6. che “Il committente come riportato dal Parte_1 contratto di servizio, verserà a titolo di cauzione € 18.281,06 (dicasi euro diciottomiladuecentottantuno/06) al momento della stipula del contratto e verrà restituita al rilascio del primo SAL e un importo pari ad € 4.021,83 (dicasi euro quattromilaventuno/83) sempre a titolo di cauzione, e verrà restituita sempre al rilascio del primo SAL”.
L'avvenuta corresponsione di tali somme è stata, inoltre, documentata dall'attore con la produzione del relativo bonifico bancario (v. doc. 6).
Non risulta invece fondata la domanda risarcitoria avanzata dal Condominio, parametrata, come detto, ai compensi versati all'Ing. per la redazione del progetto la cui esecuzione fu poi inutilmente Per_1 affidata alla , in quanto i lamentati danni non risultano conseguenza immediata e diretta CP_1
4 dell'inadempimento, come richiesto dall'art. 1223 c.c..
Sul punto risulta dirimente il fatto che la mancata esecuzione da parte di del progetto CP_1 redatto dall'ingegnere non priva lo stesso della sua obiettiva utilità, ben potendo il Condominio rivolgersi ad altra impresa per la sua realizzazione.
E ciò a voler tacere della circostanza per cui appare logicamente errato sostenere che ad una condotta inadempiente “consegua”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., un danno verificatosi antecedentemente alla stessa, come avverrebbe nel caso di specie riconoscendo il risarcimento dei costi sostenuti per la redazione del progetto successivamente affidato alla convenuta.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto in data 5.11.23 dei contratti di appalto e di “sconto in fattura” stipulati fra le parti il 28.09.23 per inadempimento del convenuto.
Conseguentemente, deve essere condannata a restituire al gli CP_1 Parte_1 importi da quest'ultimo versati a titolo di cauzione e plafond 2x1000, pari alla cifra di € 22.302,89 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale
(notificazione della citazione in data 7 marzo 2024) sino al pagamento (dovendosi applicare le regole dettate per la restituzione dell'indebito da parte dell'accipiens in buona fede: Cass. n. 17558/2006).
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta e del valore della controversia, comunque nel limite della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 7 marzo 2024, dal Parte_2
4, nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...] CP_1
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di appalto e di “sconto in fattura” stipulati fra le parti in data 28.09.23 (doc. 3 e 4 attore);
2) condanna parte convenuta a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 22.302,89, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 marzo 2024 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in €
545,00 per spese ed € 8.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'8 aprile 2025.
Il Giudice
5 (Giovanni Grassi)
6
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima Civile
Giudice Unico
Dott. Giovanni Grassi
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Oggi, 08/04/2025, sono comparsi dinanzi al dott. Grassi: per parte attrice l'avv. CHILOIRO ERALDO;
Parte_1 per parte convenuta , già dichiarato contumace, nessuno. CP_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'attore precisa le conclusioni come da foglio di p.c. già depositato telematicamente.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
La parte presente discute la causa richiamando il contenuto del foglio di p.c. e le conclusioni già formulate in citazione, con vittoria di spese.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, il giudice dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
1 N. R.G. 9135/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. Parte_2
, in persona del suo Amministratore e rappresentante legale p.t. Sig. , P.IVA_1 Parte_3 con l'avv. CHILOIRO ERALDO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponchielli n. 6;
-attore-
CONTRO
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'8 aprile 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2024 il sito in Fara Gera Parte_1
D'Adda (BG), , ha agito in giudizio nei confronti di Parte_2 Controparte_2 dotata di soggettività giuridica) esponendo che: a) nell'estate del 2021, essendo interessato
[...] alla realizzazione di lavori di riqualificazione energetica del fabbricato condominiale, aveva commissionato all'Ing. l'elaborazione di un progetto di fattibilità, con annessi Persona_1 computo metrico dei lavori, quadro economico e relazione energetica, necessari ai fini della futura stipula di un contratto d'appalto con applicazione del beneficio dello sconto in fattura, sostenendo a tal fine un esborso di € 5.024,00 per i compensi dell'ingegnere; b) in data 28.09.2023 aveva stipulato con il contratto di appalto per lavori di riqualificazione energetica ex art. 119 co. 1 e 2, CP_1
2 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 (cd. “Superbonus”), per il prezzo pattuito di € 1.828.106, 31 (doc.
3 fasc. attore); contestualmente le parti avevano stipulato un ulteriore contratto collegato prevedendo l'applicazione ai lavori dello sconto in fattura ex art. 121 L. 77/2020 (doc. 4 fasc. attore); c) in data
29.09.23 il aveva provveduto a saldare le fatture n. 252 e 253 del 2023 emesse dalla Parte_1 convenuta (doc. 5) versando l'importo complessivo di € 22.302,89 (v. bonifico bancario sub doc. 6), di cui € 18.281,06 a titolo di cauzione ed € 4.021,83 per “plafond sul 2 x 1000”; d) nonostante la clausola 7.1 del Contratto di appalto prevedesse che “I lavori (…) avranno inizio il 02/10/2023 e saranno ultimati entro e non oltre il 30/12/2023 e comunque nel termine utile, da ritenersi essenziale, per godere del beneficio dello sconto in fattura con superbonus 110%”, i descritti lavori non sono mai stati neppure iniziati dalla convenuta;
e) il Condominio si vedeva perciò costretto ad inviare formale diffida ad adempiere (doc. 7), senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Parte attrice ha concluso, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti ex art. 1454 c.c. nonché la restituzione degli importi versati a titolo di cauzione e plafond
2x1000 e il risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento della convenuta, consistiti nei compensi versati all'ingegnere per la realizzazione del progetto non messo in opera.
Parte convenuta, regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'8.04.25, previa discussione nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c..
*
2. Sulla parziale fondatezza delle domande dell'attore.
Giova innanzitutto premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il contraente che agisce lamentando l'inadempimento ha solo l'onere di provare la fonte del diritto di credito allegato e la relativa scadenza mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempiente. In questo caso sarà onere dell'altra parte dimostrare in giudizio l'adempimento ovvero la causa a sé non imputabile dell'inadempimento. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai unanime nell'affermare che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesistenza o l'inesattezza della prestazione, gravando sulla controparte
l'onere di dimostrare l'esistenza e regolarità di quest'ultima” (cfr. Cass. S.U. 2001, n. 13533).
3 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda di risoluzione di diritto avanzata dall'attore ex art. 1454
c.c. sia fondata, mentre quella risarcitoria/restitutoria va accolta nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentato che le parti hanno concluso un contratto di appalto per lavori di riqualificazione energetica ex art. 119 co. 1 e 2, D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 (cd. “Superbonus”) per l'importo di € 1.828.106,31 (doc. 3), prevedendo in separato contratto l'applicazione ai lavori dello sconto in fattura ex art. 121 L. 77/2020 (doc. 4).
Il pertanto, ha provato l'esistenza del titolo contrattuale e allegato l'inadempimento Parte_1 totale della convenuta, la quale, rimanendo contumace, non ha invece assolto l'onere sulla stessa gravante di provare di avere adempiuto.
Risulta, inoltre, per tabulas che in data 20.10.23 il ha inviato via pec alla Parte_1 CP_1 formale diffida ad adempiere (doc. 7) entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe inteso risolto.
È del tutto evidente, poi, la non scarsa importanza dell'inadempimento, trattandosi di inadempimento totale e, comunque, essendo stato espressamente previsto alla clausola n. 12, rubricata “Risoluzione del Contratto”, che “(…) le parti concordano che l'eventuale abbandono o assenza dal cantiere, od altra azione od omissione comportante inadempimento contrattuale, commessa senza giustificato motivo tecnico da parte dell'Appaltatore, contestata al medesimo dal Committente tramite lettera raccomandata o PEC, determina la risoluzione del presente contratto con risarcimento dei danni”
(enfasi aggiunta).
Nessun dubbio residua, pertanto, circa l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto in data 5.11.23.
Quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto, è certamente fondata la domanda attorea di restituzione delle somme corrisposte a titolo cauzionale, rimaste prive di giustificazione causale.
Sul punto si osservi che tali importi erano oggetto di una specifica obbligazione contrattuale gravante sul essendo stato previsto alla clausola n.
6.6. che “Il committente come riportato dal Parte_1 contratto di servizio, verserà a titolo di cauzione € 18.281,06 (dicasi euro diciottomiladuecentottantuno/06) al momento della stipula del contratto e verrà restituita al rilascio del primo SAL e un importo pari ad € 4.021,83 (dicasi euro quattromilaventuno/83) sempre a titolo di cauzione, e verrà restituita sempre al rilascio del primo SAL”.
L'avvenuta corresponsione di tali somme è stata, inoltre, documentata dall'attore con la produzione del relativo bonifico bancario (v. doc. 6).
Non risulta invece fondata la domanda risarcitoria avanzata dal Condominio, parametrata, come detto, ai compensi versati all'Ing. per la redazione del progetto la cui esecuzione fu poi inutilmente Per_1 affidata alla , in quanto i lamentati danni non risultano conseguenza immediata e diretta CP_1
4 dell'inadempimento, come richiesto dall'art. 1223 c.c..
Sul punto risulta dirimente il fatto che la mancata esecuzione da parte di del progetto CP_1 redatto dall'ingegnere non priva lo stesso della sua obiettiva utilità, ben potendo il Condominio rivolgersi ad altra impresa per la sua realizzazione.
E ciò a voler tacere della circostanza per cui appare logicamente errato sostenere che ad una condotta inadempiente “consegua”, ai sensi dell'art. 1223 c.c., un danno verificatosi antecedentemente alla stessa, come avverrebbe nel caso di specie riconoscendo il risarcimento dei costi sostenuti per la redazione del progetto successivamente affidato alla convenuta.
Ritenuto in conclusione che
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto in data 5.11.23 dei contratti di appalto e di “sconto in fattura” stipulati fra le parti il 28.09.23 per inadempimento del convenuto.
Conseguentemente, deve essere condannata a restituire al gli CP_1 Parte_1 importi da quest'ultimo versati a titolo di cauzione e plafond 2x1000, pari alla cifra di € 22.302,89 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale
(notificazione della citazione in data 7 marzo 2024) sino al pagamento (dovendosi applicare le regole dettate per la restituzione dell'indebito da parte dell'accipiens in buona fede: Cass. n. 17558/2006).
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta e del valore della controversia, comunque nel limite della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 7 marzo 2024, dal Parte_2
4, nei confronti di , nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...] CP_1
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto dei contratti di appalto e di “sconto in fattura” stipulati fra le parti in data 28.09.23 (doc. 3 e 4 attore);
2) condanna parte convenuta a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 22.302,89, oltre interessi da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 7 marzo 2024 sino al pagamento;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in €
545,00 per spese ed € 8.110,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano l'8 aprile 2025.
Il Giudice
5 (Giovanni Grassi)
6