Sentenza 15 marzo 1968
Massime • 1
La data presunta del parto indicata nel certificato medico previsto dall'art. 31 della legge 26 agosto 1950, n. 860(concernente le provvidenze per le lavoratrici madri) fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, solo riguardo al periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro - nel senso che l'eventuale errore giova (qualora risulti anticipata) o nuoce (qualora risulti posticipata) alla lavoratrice - e non anche relativamente alla data di effettiva assunzione al lavoro, accertata in qualsiasi modo (nella specie, mentre, rispetto alla data effettiva del parto, verificatosi il 12 luglio 1958,il rapporto di lavoro risultava iniziato in epoca antecedente l'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro e cioe il 13 marzo 1958, rispetto alla data presunta indicata nel certificato medico, e cioe il 10 giugno 1958, quest'ultimo appariva precedente di tre giorni l'assunzione al lavoro e l'INAM ne deduceva che il rischio sarebbe cessato di esistere prima del sorgere del rapporto assicurativo).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/1968, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1968 |
Testo completo
La data presunta del parto indicata nel certificato medico previsto dall'art. 31 della legge 26 agosto 1950, n. 860(concernente le provvidenze per le lavoratrici madri) fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, solo riguardo al periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro - nel senso che l'eventuale errore giova (qualora risulti anticipata) o nuoce (qualora risulti posticipata) alla lavoratrice - e non anche relativamente alla data di effettiva assunzione al lavoro, accertata in qualsiasi modo (nella specie, mentre, rispetto alla data effettiva del parto, verificatosi il 12 luglio 1958,il rapporto di lavoro risultava iniziato in epoca antecedente l'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro e cioe il 13 marzo 1958, rispetto alla data presunta indicata nel certificato medico, e cioe il 10 giugno 1958, quest'ultimo appariva precedente di tre giorni l'assunzione al lavoro e l'INAM ne deduceva che il rischio sarebbe cessato di esistere prima del sorgere del rapporto assicurativo).*