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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA SPARTACO 30 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. REGGIO
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
COSENTINO ANTONINO ( ) VIA LA CORTE 9 89844 C.F._2
NICOTERA;
APPELLANTE
CONTRO
UALE IMPRESA DESIGNATA Controparte_1 CP_2 [...]
EI A CARICO DEL Controparte_3 Pt_2
F.G.V.S. (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE TUNISIA, 48 20124 P.IVA_1
pagina 1 di 6 MILANO presso lo studio dell'avv. BENFATTO SANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: resp. extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione previa acquisizione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, accogliere l'appello, riformare la sentenza oggetto di gravame, condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
Per quale Impresa designata in Rappresentanza del Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime Della Strada per la CP_3
In via principale:
- rigettare, perché inammissibile e/o destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 1078/2024 del Tribunale di Milano emessa inter partes e Pt_1 pubblicata in data 30.1.2024, conseguentemente confermando la stessa in ogni sua parte alla luce delle domande ed eccezioni tutte proposte da parte convenuta;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa e con condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. In via istruttoria:
- rigettare ogni eventuale avversaria istanza per tutti i motivi già dedotti in primo grado e, previo occorrendo, si ribadiscono tutte le istanze e deduzioni istruttorie svolte in primo grado nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 16 aprile 2021 e nella terza memoria ex art. 183 VI comma
c.p.c. del 7 maggio 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, – quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata in rappresentanza del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Lombardia – - ora esponendo di essere stato urtato, in data 2.11.2011 in Saronno, mentre si accingeva ad CP_1 attraversare la strada, da un motociclo, il cui conducente non si fermava e non veniva identificato pagina 2 di 6 riportando, a seguito della caduta la frattura del terzo medio dell'omero destro. Pertanto, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1078/2024, pubblicata il 30.1.2024, rigettava la domanda.
In particolare, il tribunale riteneva che l'attore non avesse provato che il sinistro fosse stato causato da una dinamica riconducibile alla circolazione stradale e non da altra causa astrattamente compatibile, quale una caduta accidentale, in quanto: i) la relazione dell'agente della polizia locale intervenuto poco dopo il sinistro nulla dimostrava sulla dinamica dello stesso, posto che si limitava ad annotare che il ferito veniva trasportato al pronto soccorso in autolettiga e , in ospedale, dichiarava di essere Pt_1 caduto a terra perchè urtato da un motociclo che non si era fermato;
ii) la deposizione del teste ES
-che riferiva di aver visto l'attore cadere a terra dopo essere stato urtato da un motociclo- era
[...] totalmente inattendibile, in quanto dichiarava anche di averlo trasportato di persona all'ospedale con il proprio furgone e di averlo lasciato all'ingresso dell'ospedale, ma tale parte della dichiarazione si poneva in insanabile contrasto con quanto accertato di persona dall'agente di polizia locale intervenuto sul posto che, con dichiarazione che fa prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., annotava nella relazione di servizio sull'incidente che “il riferente prestava i primi soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Saronno”; iii) le dichiarazioni dell'attore non avevano alcun valore probatorio in quanto provenienti dalla stessa parte.
3. ha interposto appello articolato in due motivi. Pt_1
3.1 con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta inattendibilità della testimonianza di ES poiché contrastante con quanto annotato nella relazione di incidente redatta dalla polizia
[...] locale, in quanto il tribunale non ha considerato: i) il considerevole lasso di tempo intercorso fra l'assunzione della testimonianza e l'evento riferito -10 anni-; ii) l'assenza di contraddizioni intrinseche nella deposizione, né con il contenuto della precedente dichiarazione scritta;
iii) la sovrapponibilità della stessa con quanto dichiarato dalla parte;
iv) il fatto che la deposizione era stata assunta da un diverso magistrato, circostanza che avrebbe dovuto indurre il decidente a riconvocare il teste a chiarimenti;
3.2 con il secondo motivo deduce l'omessa considerazione da parte del tribunale del fatto che nella propria relazione l'agente della polizia locale intervenuto dava atto che persone presenti lo informavano che un motoveicolo, poi allontanatosi, aveva investito il pedone, circostanza che riscontra quanto dichiarato dall'appellante e dal teste ES
4. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appello è infondato.
1.1 Il primo motivo deve essere rigettato.
Tes_ La deposizione del teste è radicalmente inattendibile come correttamente ritenuto dal tribunale.
pagina 3 di 6 Il teste descriveva il sinistro in modo coincidente con quanto dichiarato da dopo il ricovero in
Pt_1 ospedale, ma riferiva, contrariamente al vero, di aver accompagnato personalmente il
Pt_1 all'ospedale di Saronno con il proprio furgone, lasciandolo all'ingresso del pronto soccorso - verbale udienza del 22.3.2022-. Infatti, tale dichiarazione è in contrasto con quanto dichiarato dall'agente della polizia locale intervenuto sul posto che constatava di persona che: “il riferente prestava i primi soccorsi all'infortunato il quale tramite autolettiga, sopraggiunta nel frattempo, veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Saronno” - p. 2 doc. 9 Tale dichiarazione fa
Pt_1 prova fino a querela di falso, in quanto relativa a circostanza percepita direttamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Peraltro, ad abundantiam, quanto dichiarato dall'operante trova conferma anche nel verbale di pronto soccorso, laddove è specificato che il paziente giungeva in ospedale tramite ambulanza -doc. 6
Pt_1
Il teste ha dichiarato il falso in merito a un elemento essenziale del fatto da cui si esclude che lo stesso potesse aver assistito al sinistro. Per questa ragione, ciò priva di credibilità intrinseca l'intera sua deposizione. Peraltro, il lasso di tempo trascorso fra la deposizione e il fatto, nel caso di specie è irrilevante. Infatti, in primo luogo l'azione descritta dal teste aveva tutte le caratteristiche per essere ricordata anche a distanza di anni, in quanto non capita frequentemente di trasportare di persona un ferito in ospedale con il proprio mezzo. Inoltre, il trascorrere del tempo può rendere più sbiadito o cancellare il ricordo, ma certamente non spiega una affermazione in radicale contrasto con altre evidenze processuali dotate di intrinseco valore probatorio. Tes_ Infine, a ulteriore riscontro dell'assenza del dal luogo del sinistro, vi è il fatto che lo stesso ha ammesso di aver solo firmato, ma non redatto la dichiarazione scritta -peraltro, in data 3.6.2013, a due anni di distanza dal sinistro- in cui era sempre contenuto l'affermazione falsa di aver trasportato il ferito in ospedale, nonché il fatto che nella deposizione testimoniale riferiva particolari sulla moto, quali colore scuro o possibili cilindrata e marca, assenti nella dichiarazione scritta, nella relazione di incidente, e mai forniti prima, nemmeno dallo stesso danneggiato (“la moto era una moto di grossa cilindrata sui 400-500, poteva essere una Honda o Yamaha. Era scura: blu scuro o nero. La moto era una moto tipo scooterone. A.d.r. non ho preso il numero di targa” - pag. 2 verbale udienza-.
1.2 Il secondo motivo deve essere rigettato.
L'agente di polizia locale intervenuto scriveva nel proprio rapporto quanto segue: “Lo scrivente in servizio di pattuglia con Fiat Doblò, alle ore 15:43, dall'Operatore radio del Comando, venivo inviato in Via Frua, all'intersezione con Via Miola, per incidente stradale. Giuntovi 2 minuti dopo, presumibilmente a 15 minuti dall'incidente, dagli astanti veniva informato che alle ore 15:30 il motoveicolo (in apposito spazio contrassegnato quale veicolo A) aveva investito il pedone:
[...]
(come sopra indicato) e che il conducente si era allontanato con il suo veicolo Parte_1 rimanendo sconosciuto. Apprendeva che lo stesso pedone, di sesso maschile, a seguito dell'evento aveva riportato lesioni” -doc. 9 Pt_1 Considerata l'inattendibilità della deposizione del teste e il fatto che le dichiarazioni ES dell'appellante contenute nella relazione dell'incidente, ai sensi dell'art.246 c.p.c., non hanno, ex sé,
pagina 4 di 6 alcun valore probatorio in quanto provenienti dalla stessa parte, le soprariportate dichiarazioni de relato non hanno alcun valore probatorio. Infatti, le stesse vengono attribuite dall'operante ad un numero indistinto di soggetti ignoti, mai individuati. La mancata identificazione degli “astanti” da parte dell'operante non ha consentito la loro individuazione e la conseguente verifica della loro effettiva presenza sul posto al momento del sinistro. Pertanto, in assenza dell'individuazione della fonte o delle fonti di provenienza della dichiarazione, della certezza della prova della presenza dei dichiaranti sul posto al momento del verificarsi del fatto e del contenuto del tutto generico della dichiarazione -riferita ad una entità indistinta di persone in assenza di qualsiasi dettaglio sulle modalità dell'accadimento-, priva di tale dichiarazione de relato qualsiasi credibilità intrinseca e quindi di qualsiasi valore probatorio.
Né il ha sporto denuncia/querela contro ignoti alle competenti autorità di polizia. Pt_1
La presentazione della stessa, pur non essendo una condizione di procedibilità per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avrebbe attivato le indagini finalizzate all'individuazione del responsabili e dei potenziali testimoni del fatto.
Il comportamento omissivo del danneggiato, in contrasto con quello che avrebbe avuto tutto l'interesse a tenere, valutato unitamente alle altre risultanze processuali, costituisce, nel caso di specie, un ulteriore elemento indiziario del non avveramento del sinistro con le modalità descritte dal medesimo.
Parimenti, depone in tal senso il fatto che sia stato individuato un unico testimone oculare del sinistro a distanza di due anni dallo stesso e che l'unico testimone sia risultato del tutto inattendibile. Infine, “la compatibilità delle lesioni non può certo bastare di per sé solo e in assenza – come nella specie – di altre convergenti emergenze istruttorie a dare la prova della storicità del sinistro richiesta ai fini richiesta ai fini della invocata responsabilità ex art. 283, comma 1, lett. a), cod. ass. - Cass. n. 31107 del 4.12.2024 in motivazione pag.10-.
Infatti, come evidenziato anche dal tribunale, le lesioni riportate sono compatibili anche con una caduta accidentale o con un evento non imputabile alla circolazione stradale. Conclusivamente, posto che in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto -Cass. n. 10540 del 19.4.2023-, l'appellante non ha adempiuto a tale onere probatorio, non avendo provato l'addebitabilità del sinistro al conducente di un veicolo non indentificato e, di conseguenza, la responsabilità del Fondo di Garanzia. Consegue, pertanto, il rigetto dell'appello.
2. , stante la soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese del presente Parte_1 grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, secondo il disputatum, in complessivi € 9.991,00 – di cui € 2.977,00 per studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 5.103,00 per la fase decisoria -.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 1078/2024, pubblicata in data 30.1.2024;
3. condanna a pagare a le spese del presente grado che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- Parte_1 quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 26.3.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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