Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4448 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 23290/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n. 23290/2021 r.g.a.c.
TRA
in persona del proprio Amministratore Unico e legale rapp.te p.t., sig. Parte_1
nato a [...] il [...], con sede in Napoli al corso Garibaldi n. 32, codice fiscale e partita Parte_2 IVA , elett.te dom.ta in Napoli al corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce P.IVA_1
( ) dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, il quale difensore CodiceFiscale_1 ai sensi di legge autorizza le comunicazioni ed avvisi di cancelleria al numero di fax 081/8449008 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificato Email_1
opponente
E
in persona del lrpt, con sede in Napoli alla via G. Controparte_1
Porzio, P IVA rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pierpaolo Pelosi (Cf P.IVA_2
) e Gianmarco Pelosi (Cf ed elett.te domiciliata C.F._2 C.F._3 presso lo studio sito in Napoli al C.so Umberto 217, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per cui vi è opposizione. I sottoscritti avvocati dichiarano di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_2 Email_3
[...] opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 16 luglio 2021 (reso nel procedimento monitorio n. 14651/2021 R.G.) notificato in data 19 luglio 2021, in favore della
[...] la quale deduceva di aver svolto, in virtù di contratto, servizi di consulenza e Controparte_1 assistenza fiscale e tributaria.
La opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società di consulenza a richiedere il pagamento pagina 1 di 4
Si è costituita la svolgendo analitiche contestazioni e chiedendo la Controparte_1 concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 14.2.2022 la richiesta di chiamata in causa è stata rigettata “in quanto nel contratto è espressamente previsto che la società avrebbe risposto per le attività svolte dai professionisti autorizzati a coadiuvare la ello svolgimento dell'incarico” ed è stata Controparte_1 concessa la provvisoria esecuzione.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. è stato nominato CTU il dott. il quale ha Persona_2 depositato l'elaborato peritale in data 7.10.2023.
La causa è stata, infine, assunta in decisione il 14.1.2025, all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le conclusioni rassegnate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La eccezione di difetto di legittimazione attiva (da qualificarsi quale eccezione di difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) non è fondata.
Dalla “Lettera di incarico professionale” sottoscritta dalla in Napoli in data 1° Parte_1 ottobre 2018, la detta Società ha affidato alla “ (…) che sarà Controparte_1 coadiuvata dal dott. iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Persona_1 di Napoli, sez. A con il n. 864/5016, il seguente incarico professionale:
Oggetto e complessità dell'incarico: A. Consulenza contabile fiscale;
B. Redazione contabilità generale e IVA;
C. Redazione ed invio telematico Bilancio d'esercizio; D. Redazione ed invii telematici mod. Unici;
E. Domiciliazione della sede legale presso lo studio della Società; F. Consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga…”.
E' evidente, dal tenore del contratto, che la ha inteso conferire l'incarico alla Parte_1 Parte_1 società di professionisti che per l'espletamento delle singole attività contrattualizzate si è avvalsa del dott.
Pertanto legittimata a richiedere il pagamento dei compensi è la parte contraente Persona_1 [...]
infatti le prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono Controparte_1 essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale (c.f.r. cass. 26264/18).
La Corte di Cassazione ha poi da tempo precisato che “nelle materie consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri ed ai periti commercialisti, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione” (cfr. cass. 14247/20).
Nel merito va invece osservato che è stato conferito incarico al dott. al quale sono stati sottoposti i Persona_2 seguenti quesiti: “ •verifichi le attività effettivamente svolte dalla società opposta a partire dall'1.10.18; • verifichi l'eventuale sussistenza degli inadempimenti contrattuali indicati nel capitolo 3/b dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
• verifichi la sussistenza di eventuali danni, documentalmente comprovati dalle produzioni di parte, derivati dagli inadempimenti di cui al punto precedente che potevano essere evitati con svolgimento della prestazione a regola d'arte e, in caso di esito positivo, li quantifichi;
• con specifico riferimento all'iscrizione del contratto di locazione intercorso tra la l'opponente e la , Parte_1 verifichi la correttezza dell'annotazione nelle scritture contabili tenendo conto degli estratti del bilancio delle due società”.
pagina 2 di 4 Il consulente ha esaminato gli atti del giudizio – compresi quelli relativi al procedimento monitorio che ha preceduto l'opposizione acquisiti dal CTU previo unanime consenso delle parti – ed i rispettivi allegati, e partendo dalle richieste che hanno formato oggetto del giudizio, ossia le prestazioni rese nel 2020, ha concluso che non tutte le prestazioni fatturate sono state documentate.
Correttamente il consulente ha premesso che, sebbene per stessa ammissione della risulti acclarato che la Pt_3 abbia fornito le proprie prestazioni all'opponente nel periodo dal Controparte_1 1ottobre 2018 al 14 dicembre 2020, la documentazione versata agli atti del giudizio fa riferimento unicamente a prestazioni avvenute nel corso del 2020. Peraltro, va rilevato come oggetto del contendere siano, da parte opposta, i corrispettivi per i servizi prestati nell'anno 2020 e, da parte opponente in via riconvenzionale, i danni subiti in conseguenza delle attività svolte da P.C.I. nel 2020 (anche se con riferimento al bilancio del 2019).
Con riferimento alle prestazioni di cui al punto A. Consulenza contabile e fiscale e D. Redazione ed invii telematici mod.Unici lo svolgimento delle attività è stata documentata mediante la produzione di una mail del 12 novembre 2020 ricevuta dalla opponente, la quale le è stata trasmessa la situazione contabile al 31 ottobre 2022 della , sia uno scambio di email intercorso tra il 21 settembre e l'1 ottobre 2020 con Parte_1
in relazione ad una fattura intracomunitaria. Comunque, la stessa imputa alla Parte_1 Pt_1
errori e omissioni di natura fiscale e contabile imputabili all'attività professionale svolta sia CP_1 nell'assistenza alla chiusura della contabilità 2019 che alla redazione del bilancio dell'esercizio 2019 e della dichiarazione dei redditi del medesimo periodo di imposta, a dimostrazione che non può essere contestato lo svolgimento di queste prestazioni.
Con riferimento, invece, alle prestazioni di cui alla lettera B. Redazione contabilità generale e IVA il consulente ha evidenziato che tale attività non è stata resa, per stessa ammissione della opposta.
Per le suddette prestazioni contrattuali (A e B) la ha fatturato € 3.300,00 oltre IVA ed il CTU, CP_1 applicando le tariffe dei dottori commercialisti, ha indicato un criterio di calcolo che permetterebbe la liquidazione in via equitativa in un range compreso tra un min. € 2.968,17, medio € 3.367,71, e un max € 3.767,25 . Ebbene sul punto vi è da rilevare che l'importo richiesto si riferisce ad entrambe le prestazioni (A e B) e che l'importo pattuito per le medesime attività era forfettario e unitario (€ 900,00 trimestrale) e ciò giustifica di per sé la richiesta della somma complessiva di € 3.300 oltre iva;
in ogni caso anche a voler prescindere da quanto pattuito, gli importi richiesti appaiono conformi alle tariffe professionali.
Per le attività che rientrano nella redazione ed invio telematico del bilancio di esercizio il contratto di consulenza prevede (art. 3, punto 3.a, lettera b) un corrispettivo di € 900,00. Sebbene l'attività risulti documentata, nessuna richiesta economica è stata avanzata a tale titolo.
Per la domiciliazione della sede legale i compensi previsti contrattualmente ammontano ad € 30,00 mensili;
dalla visura camerale emerge che per tutta la vigenza del contratto la opposta ha avuto il proprio domicilio presso la sede della opposta (cfr visura camerale in atti), pertanto l'importo di € 360,00 richiesto corrisponde alle pattuizioni assunte.
Quanto alle ulteriori voci per la presentazione di una pratica INPS oggetto della fattura n. 118 del 9 luglio 2020 di € 100,00 oltre IVA, il CTU ha evidenziato l'assenza di documentazione;
mentre per la voce “istruttoria fido” per la quale è stato richiesto l'importo di € 250,00, essa rientra tra le attività di cui all'art. 3, punto 3.a) che prevede che “Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i corrispondenti compensi saranno determinati sulla base di un ulteriore accordo fra le parti e comunque nel rispetto della tariffa professionale dell'ordine di appartenenza”, è stata prodotta solo una mail del 22 aprile 2020 inviata dalla opposta e diretta a tal di UBI Banca ed avente ad oggetto una pratica di Testimone_1 finanziamento di € 25.000,00 della . Oltre tale documento non è stato prodotto altro, Parte_1 pertanto non vi è prova della esecuzione della prestazione e dell'ottenimento del finanziamento richiesto. Nulla è dovuto, quindi, per le ultime due attività riportate.
Quanto alla eccezione di inadempimento e alla domanda riconvenzionale proposta dalla opponente il CTU ha spiegato le ragioni per le quali alcun addebito può essere mosso alla opposta. I risultati della consulenza possono essere integralmente condivisi. Il CTU, chiamato a “verificare l'eventuale sussistenza degli inadempimenti contrattuali” denunciati dall'opponente, ha concluso che: 1) non si ravvisano inadempimenti da parte di CP_1 pagina 3 di 4 in relazione alla asserita erronea rappresentazione contabile nel bilancio 2019; 2) CP_1 CP_1 nessun inadempimento è riscontrabile riguardo all'asserita omessa contabilizzazione di costi per € 48.000 nel bilancio 2019; 3) le operazioni di pagamento verso terzi (assegni cambiari in favore di “AI” – Amato Immobiliare S.r.l.) registrate in contabilità, indicate dall'opponente come prive di giustificazione, non configurano un' irregolarità addebitabile a in quanto si trattava di scelte Controparte_1 gestionali deliberate dalla stessa e correttamente registrate come crediti verso la Parte_1 società collegata (Amato Immobiliare). L'unico errore che il CTU ha ritenuto di rilevare attiene alla mancata indicazione, nella Nota integrativa, delle operazioni effettuate con parti correlate (come richiesto dall'art. 2427, co.1, n.22-bis c.c.). Tuttavia, osserva il CTU, che trattasi di un'omissione formale da cui non è derivato alcun danno concreto alla società opponente (non vi è alcuna prova del presunto danno).
In conclusione, risulta provato un credito della opposta di € 3.660 oltre iva.
Il decreto ingiuntivo, emesso per una somma superiore, va quindi revocato e la opponente condannata al pagamento della somma di € 3660 oltre iva in favore della Quanto Controparte_1 eventualmente corrisposto in più dopo la provvisoria esecuzione concessa va quindi restituito alla opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) Accoglie parzialmente la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo;
2) Accerta il credito della per la causale di cui al Controparte_1 ricorso nella misura di € 3660 oltre iva e per l'effetto condanna Parte_1 al pagamento della già menzionata somma in favore di Controparte_1 oltre interessi al tasso legale moratorio dalla domanda e sino al soddisfo;
[...]
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
4) Condanna alla refusione delle spese di lite nella misura di € Pt_1 Parte_1 76,00 per spese ed € 4237,00 oltre 15% e accessori di legge con attribuzione in favore dei difensori antistatari. 5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Napoli, il 6/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
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