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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7110 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5282/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Martella Giuseppe e Zito Giovanni Maria per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Savini Zangrandi Luca per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2965/2021 pubblicata in data 18.2.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1° marzo 2016 la ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la per sentir dichiarare, previa CP_1 sospensione della procedura di distacco della fornitura di gas metano intrapresa dalla convenuta, non dovute le somme portate dalle fatture n. 153237184, n. 1532371841 e n. 1608056811 - per complessivi € 30.052,83 - relative alla fornitura eseguita presso l'esercizio commerciale sito in Roma, Via Giovanni Giolitti, 67, in quanto fondate su consumi stimati e non verificati, nonché l'illegittimità delle fatturazioni operate negli ultimi cinque anni e per l'effetto sentir condannare la convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incassato rispetto a quanto effettivamente dovuto dall'attrice. La società attrice ha chiesto altresì di condannare al risarcimento sia del CP_1 danno, sotto forma di lucro cessante, causato dalla mancata tempestiva fatturazione dei consumi reali, sia del danno di immagine provocato dall'accesso nei propri locali degli incaricati della convenuta per l'esecuzione del distacco della fornitura, danni tutti quantificati nella misura di € 26.000,00 o in quella minore ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie domande parte attrice deduceva:
- di essere cliente di per la fornitura di metano associata al PDR CP_1
n.00881108529502; Contr
- che aveva disatteso l'obbligo di effettuare un tentativo di lettura almeno una volta al mese (dal momento che i suoi consumi erano superiori a 5000 Smc/anno); Contr
- che, in spregio a quanto previsto dalla delibera dell'AEEGSI 292/06, on aveva installato un contatore elettronico “intelligente” che consentisse la telelettura;
Contr
- che tutte le fatture emesse da nell'ultimo quinquennio, in quanto calcolate sempre solo su consumi presunti e non effettivi, dovevano ritenersi illegittime;
- di aver chiesto la rateizzazione della fattura n.1532371841 di € 21.504,41 riferita a conguagli 2013 - 2014 non documentati e pertanto illegittimi solo per evitare l'interruzione della fornitura;
- che anche le due successive fatture (la n. 1544306992 di € 7.427,54 e la n. 1608056811 di € 1.120,88) erano state elaborate sulla base di consumi solo stimati ed errati per eccesso;
- che la mancata regolare rilevazione dei consumi effettivi le aveva arrecato un danno Contr economico, in quanto le rilevanti somme richieste da titolo di conguagli avevano sbilanciato “a posteriori le previsioni costi - ricavi”, comportando “un irrecuperabile ridimensionamento dell'utile societario”;
- che “l'accesso degli incaricati della convenuta per eseguire il distacco della fornitura elettrica per morosità” le aveva provocato un danno di immagine. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. Inoltre, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti della per la Parte_1 fornitura di gas metano, chiedeva di condannare parte attrice al pagamento di € 18.487,55 oltre interessi al Tasso Ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali come previsto dall'art.
8.2 delle condizioni generali di contratto, dalle scadenze al soddisfo. In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevava che CP_1 qualsiasi doglianza in ordine alla gestione del misuratore, al suo regolare funzionamento, alla sua sostituzione, alla mancata installazione di contatori elettronici
“intelligenti” e, infine, alla rilevazione delle letture periodiche dei consumi effettivi, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del distributore di zona territorialmente competente (nella specie Italgas S.p.A.) al quale, secondo la normativa di settore, competono in via esclusiva tutte le attività relative alla gestione e manutenzione degli apparecchi di misura, ivi compresa la loro sostituzione. Contr Nel merito oltre a depositare (doc. 8) le letture rilevate dal distributore con le correlate fotografie del contatore, eccepiva che, avendo l'attrice dichiarato al momento della stipula del contratto di fornitura un consumo annuo di circa 3500 mc di gas, le contestazioni di controparte in ordine al mancato o tardivo rilevamento delle letture dovevano ritenersi infondate poiché ai sensi della delibera AEEGSI 69/09, art. 14.1 lett.b): “L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: … b) almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; …” ed il distributore aveva ottemperato alle suddette prescrizioni. Inoltre la convenuta deduceva che avendo la richiesto la rateizzazione Parte_1 della fattura n. 1532371841 di € 21.507,08 e della fattura n. 1544306992 di € 7.427,74, senza nulla contestare in ordine agli addebiti per i consumi ivi riportati, l'attrice aveva riconosciuto il proprio debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. Assumeva altresì di aver sempre correttamente fatturato i consumi di gas in base alle letture comunicate dal distributore ovvero in base al consumo stimato, provvedendo successivamente al calcolo dei conguagli, dichiarandosi creditrice nei confronti dell'attrice, per fatture emesse e non saldate, dell'importo di € 18.487,55. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, la convenuta rilevava: che la avrebbe ben potuto, usando l'ordinaria diligenza, stimare i costi di Parte_1 competenza di ciascun esercizio relativi al consumo di gas, evitando così le asserite perdite;
che non vi era mai stata la lamentata interruzione della somministrazione del gas;
che in ogni caso parte attrice non aveva fornito alcuna prova del danno patito. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. entrambe le parti depositavano le memorie formulando richieste istruttorie che però non venivano ammesse in quanto la causa era ritenuta sufficientemente istruita sulla base dei documenti in atti. All'udienza del 25 gennaio 2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna la a pagare alla società CP_1 Parte_1 convenuta la somma di € 7427,54
- condanna alle rifusione delle spese in favore di che Parte_1 CP_1 liquida per compensi in € 3284,00 oltre 15% spese generali, CPA ed Iva come per legge.”
§ 3- La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni. La ha formulato domanda di accertamento negativo in ordine alla Parte_1 debenza delle somme richieste da nelle fatture n. 153237184, n. 1532371841 CP_1 e n. 1608056811, per un importo complessivo di € 30.052,83, per la fornitura di gas eseguita presso il pdr , sito in Roma, Via Giovanni Giolitti, 67. PartitaIVA_3
L'attrice ha dedotto in particolare che le predette fatture riporterebbero importi non Contr conformi ai reali consumi, non avendo in spregio a quanto previsto nella delibera AEEGSI 292/06, né provveduto ad effettuare le letture mensili del contatore né installato i cosiddetti contatori intelligenti. Di qui l'errata fatturazione dei consumi in quanto solo stimati e non rilevati dal misuratore. Orbene, merita innanzitutto evidenziare che in base alla normativa di settore, il fornitore di gas, quale è la convenuta, non ha alcuna responsabilità in ordine alla gestione dei misuratori né in ordine al rilevamento dei dati di consumo. Tali attività sono infatti di competenza esclusiva del distributore di zona territorialmente competente che, tra gli altri, ha lo specifico compito di rilevare le letture e trasmetterle al fornitore per consentirgli la corretta fatturazione dei consumi. Peraltro, nelle more della rilevazione dei consumi effettivi, il fornitore è autorizzato a emettere fatture sulla base di una stima dei consumi presuntivamente effettuati dall'utente. Pertanto, è del tutto legittima la fatturazione sulla base di consumi stimati, che implica tuttavia la successiva emissione di fatture di conguaglio a debito o a credito dell'utente. Da tali rilievi discende che, quand'anche le doglianze di parte attrice avessero fondamento, esse avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti di Italgas S.p.A., quale distributore territorialmente competente, e non nei confronti della convenuta. Peraltro, nel caso di specie, le asserite condotte contrarie ad obblighi imposti dalla normativa di settore non trovano alcun riscontro nei fatti e nei documenti di causa. In primo luogo è inconferente il richiamo che l'attrice fa alla delibera AEEGSI 292/06 Contr per sostenere che avrebbe disatteso l'obbligo di installare nuovi contatori cd. intelligenti. Anche tralasciando il fatto che l'obbligo in questione sarebbe ricaduto sul distributore, comunque la delibera richiamata regolamenta l'obbligo di sostituzione dei vecchi contatori, con nuovi elettronici, con riferimento esclusivamente alle forniture di energia elettrica in bassa tensione, mentre la fornitura oggetto del contendere riguarda la somministrazione di gas. Ebbene, in quest'ultima materia, l'obbligo di sostituzione dei vecchi contatori è previsto da altra delibera ER (la n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013) in cui sono previste diverse scadenze, a seconda della classe di appartenenza del vecchio gruppo di misura, entro il giungere delle quali deve (rectius avrebbe dovuto) essere effettuata la sostituzione dei vecchi contatori con dispositivi più avanzati chiamati smart meter gas. Per quanto riguarda i contatori di classe G4, alla quale appartiene il misuratore associato al pdr per cui è causa (cfr. dati in fattura e fotografie depositate dal convenuto come doc. 8), la predetta delibera prevede la sostituzione di almeno il 60% del totale dei misuratori di tale classe entro la fine del 2018. Dunque, all'epoca dei fatti, non sussisteva alcun obbligo di sostituzione del vecchio contatore del gas con altri dispositivi più avanzati. Contr Parimenti infondato è l'assunto secondo cui avrebbe emesso le fatture facendo riferimento esclusivamente a consumi presunti con la conseguenza che gli importi richiesti sarebbero non dovuti perché non corrispondenti ai consumi reali. In realtà le fatture prodotte contengono una fatturazione mista che in parte fa riferimento a consumi rilevati dal distributore, con riguardo ai quali sono calcolati gli eventuali conguagli con evidenziata la detrazione dei consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette, in parte contiene valori di stima oggetto poi di conguaglio nella fattura temporalmente successiva. Peraltro le letture rilevate dal distributore, prodotte dalla convenuta come doc. 8, trovano in parte riscontro nei dati riportati in bolletta nonché nel valore di lettura pari a mc 59235 rilevato da parte attrice e, dalla stessa, Contr comunicato ad con lettera del 2/3/2016 (cfr. doc.16 di parte convenuta) nella quale la chiedeva la rettifica della bolletta n. 1608056811 di € Parte_1
1.120,88 proprio per adeguare la fatturazione al consumo effettivo. Richiesta di Contr rettifica che risulta essere stata effettivamente accolta da cfr. doc.17 fascicolo di parte convenuta) che ha provveduto allo storno della predetta fattura e conseguentemente non ne ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale in questa sede. Se da una parte le circostanze invocate dall'attrice non hanno trovato riscontro, Contr dall'altra deve ritenersi fondata l'eccezione di econdo cui con Parte_1 le richieste indirizzate alla convenuta di rateizzazione delle fatture n. 1532371841 di
€ 21.504,41 e n. 1544306992 di € 7.427,54, avrebbe posto in essere due atti ricognitivi del debito senza nulla contestare in ordine alla sussistenza del medesimo. La prima richiesta di rateizzazione (relativa alla fattura n. 1532371841 di € 21.504,41) è pacificamente ammessa da parte attrice (cfr. atto di citazione pag.2 ult. cpv.). Quanto Contr alla seconda (relativa alla fattura n. 1544306992 di € 7.427,54), ha depositato copia della lettera inviatale dalla (cfr. doc. 9 fascicolo di parte Parte_1 convenuta), documento non contestato dall'attrice. Orbene, rilevato che non risultano esser state apposte riserve o condizioni alle predette richieste di rateizzazione degli importi indicati in fattura, non vi è motivo per non attribuire alle medesime il valore di atto ricognitivo del debito. Giova ricordare infatti che per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 12/4/2018 n. 9097; Cass. 30/10/2002 n. 15353) il riconoscimento di un debito non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito determina una presunzione juris tantum della sussistenza del debito con l'effetto quindi di provocare una inversione dell'onere della prova, sarebbe spettato all'attrice dimostrare che il credito ex adverso preteso era in tutto o in parte insussistente. La qual cosa non è avvenuta. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte giova qui ricordare che in caso di contestazione sui consumi addebitati, l'utente deve dimostrare quali consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -,secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione. (cfr. Cass. 3/10/2019 n. 297; Cass. 21/05/2019 n. 13605). Osservato che nel caso di specie non è stato lamentato il malfunzionamento del contatore, cui anzi parte attrice ha dimostrato di affidarsi comunicandone l'autolettura con lettera del 2/3/2016, avrebbe dovuto premurarsi di Parte_1 allegare e provare - almeno in via indiziaria - quali diversi ed eventualmente minori consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo di riferimento delle tre fatture oggetto di causa, avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto. Parte attrice invece si è limitata a contestare solo genericamente la pretesa creditoria Contr di non ha allegato né tantomeno provato alcuno specifico dato di fatto idoneo a mettere in dubbio la corrispondenza tra il quantitativo di gas effettivamente fatturato e quello realmente consumato. Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice esse appaiono destituite di fondamento. Innanzitutto, per quanto riguarda il lamentato danno di immagine, non è stata fornita prova che sia stato tentato, né tantomeno che sia stato effettivamente eseguito, alcun distacco della fornitura di gas per morosità. Inoltre, relativamente ai danni derivanti dalla fatturazione asseritamente calcolata solo in base a consumi stimati, si osserva in primo luogo che la fatturazione risulta essere mista sia su consumi stimati sia su consumi rilevati, e poi, in ogni caso, che la domanda di risarcimento del danno in questione avrebbe dovuto essere supportata da puntuali allegazioni e, soprattutto, da idonea prova del pregiudizio patito, non potendo presumersi tale voce di danno in base alla qualità di imprenditore del soggetto danneggiato (nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'attrice sostiene che il danno patrimoniale nel caso di specie dovrebbe ritenersi in re ipsa). Infatti “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (cfr., tra le tante, Cass. 3/12/2015 n. 24632; Cass. 21/11/2017 n. 27677). Sul punto sia l'atto di citazione che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. risultano del tutto carenti. In definitiva le domande di parte attrice, così come formulate, non possono essere accolte. Contr Venendo poi alla domanda riconvenzionale spiegata da di condanna della convenuta al pagamento di € 18.487,55 quale corrispettivo della fornitura di gas, deve osservarsi quanto segue. ha prodotto il contratto di fornitura (doc.6), i dati di lettura del distributore CP_1
(doc 8), le fatture n. 153237184, n. 1544306992 e n. 1608056811 (documenti 3, 4 e 5) per complessivi € 30.052,83, la richiesta di rateizzazione dell'11/2/2016 inviatale da controparte relativamente alla fattura n. 1544306992 (doc.9), la successiva comunicazione dell'autolettura al 2/3/2016 con richiesta di rettifica della bolletta n. Contr 1608056811 (doc.16); la lettera i rettifica della predetta bolletta (doc. 17). Da Contr tutta la documentazione prodotta risulta che abbia infine operato un riallineamento del consumo fatturato al consumo effettivo mediante la rettifica dell'ultima fattura n. 1608056811 di cui ha stornato l'intero importo, in questa sede – infatti - non richiesto. Deve tuttavia rilevarsi che mentre la fattura n. 1544306992 di € 7.427,54, riporta dati di consumo che trovano riscontro nelle letture del distributore e non risulta essere stata pagata, pertanto l'importo deve ritenersi dovuto, in ordine alla fattura n. 153237184 di € 21.507,08 i dati di consumo riportati sono chiaramente sovrastimati Contr rispetto alle letture rilevate dal distributore ( consumo stimato e fatturato da c Contr 60709 a fronte della lettura rilevata dal distributore di mc 50350). Orbene poiché ha dichiarato di aver ricevuto per tale fattura il pagamento di € 10.496,44 (cfr. pag.6 atto di costituzione e risposta di non è possibile che per tale fattura la CP_1 convenuta possa oggi richiedere l'integrale saldo ossia i residui € 11.010,64 poiché per tal via si realizzerebbe una duplicazione di pagamento per i metri cubi che eccedono la misura rilevata dal distributore (mc 50350) la quale risulta poi nuovamente fatturata nella successiva bolletta (la n. 1544306992 di € 7.427,54 di cui si è ritenuto dovuto il pagamento e che appunto fattura il consumo da mc 50350 sino a mc 58784). Né d'altra parte la convenuta ha dedotto l'avvenuta restituzione dei metri cubi in più fatturati. In definitiva non vi è prova che per tale ultima fattura sia dovuto Cont altro dal somministrato oltre a quanto ichiara di aver già ricevuto. Dunque la domanda riconvenzionale merita accoglimento limitatamente all'importo della fattura n. 1544306992 del 10/12/2015 di € 7.427,54. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della società attrice e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata.
§ 4. La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, adìto in grado di appello, respinta contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza del presente atto di appello, e previ gli incombenti di legge, riformare la sentenza impugnata nei sensi di cui sopra, e in accoglimento delle conclusioni prese in primo grado dichiarare con qualsiasi statuizione non dovute le somme portate dalle fatture oggetto di causa, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi come da note spese depositate ovvero con la loro integrale compensazione”. Resiste all'appello cessionaria del ramo di Controparte_1 CP_1 Contr azienda “ , (da ora in poi, con riferimento a cedente e cessionaria, per CP_2 Contr brevità: che ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'impugnazione proposta dalla Pt_1 in quanto inammissibile ed infondata.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 5. – Preliminarmente si dichiara inutilizzabile la memoria conclusiva depositata da parte appellata oltre il termine assegnato allo scopo alle parti con decreto del 6.5.2025. Ancora preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di formulazione specifica dell'atto introduttivo, ex art.342 c.p.c., la Corte osserva che effettivamente l'appello è in larga parte inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma di ciò si darà conto nell'esame di ciascun motivo.
§ 6.- L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 6.1. – Con il primo motivo l'appellante ribadisce la contestazione circa la prova del Contr credito di ggetto della propria domanda di accertamento negativo. Lamenta che Contr onerata della prova, non abbia prodotto in formato telematico i files contenenti i dati di consumo rilevati dal distributore locale.
Il motivo è inammissibile ex artt.342 e 345 c.p.c.. Contr Nella sentenza si legge che la prova del credito è stata fornita da non soltanto tramite la produzione in allegato alla comparsa di risposta (doc.8) del documento contenente i dati di lettura del distributore, ma anche producendo il contratto di fornitura, le fatture, la richiesta di rateizzazione del 11.2.2016, la comunicazione dell'autolettura al 2.3.2016 con richiesta di rettifica della fattura n.1608056811, la Contr lettera i rettifica di detta fattura. Pertanto la contestazione della prova del credito basata solo sulla contestazione dell'efficacia probatoria del documento contenente i dati di lettura del distributore difetta di specificità. Inoltre, la contestazione dell'efficacia probatoria del documento, perché non prodotto nel formato telematico originale, è inammissibile perché sollevata per la prima volta in questo grado, quando ormai le preclusioni istruttorie sono maturate, sebbene il documento fosse stato Contr prodotto da n allegato alla comparsa di risposta.
§ 6.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica l'affermazione del Tribunale che la richiesta di rateizzazione del debito ne implicasse il riconoscimento. Cita precedenti giurisprudenziali in cui si afferma che il riconoscimento di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione;
che il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento non hanno natura confessoria, per cui consentono di provare l'inesistenza del debito;
che la promessa di pagamento esonera il promissario dalla prova del rapporto fondamentale. Afferma che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni del debito sollevate da sia prima che durante il processo. Pt_1 Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale ha affermato che la richiesta di rateizzazione del debito ne implicava il riconoscimento, non che tale riconoscimento costituisse fonte autonoma di obbligazione o che precludesse a di provare l'inesistenza del debito Pt_1 riconosciuto. Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del debito provasse il credito perché non superato dalla prova contraria di cui era onerata. Pt_1
Contr
§ 6.3. Il terzo motivo attinge il rigetto della domanda di condanna di al risarcimento dei danni. Osserva l'appellante che la prova dei danni sarebbe insita nella stessa irregolarità delle fatture emesse in base a consumi stimati superiori ai consumi reali, che avrebbe comportato un danno per costi eccessivi dell'attività d'impresa, non più recuperabili oggi mediante il ricarico sui consumatori finali. L'appellante ribadisce inoltre le doglianze circa la mancata installazione del contatore
“intelligente” che avrebbe consentito la rilevazione in tempo reale dei consumi mensili.
Entrambe le censure sono inammissibili ex art.342 c.p.c. perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla pretesa di risarcimento dei danni derivanti da fatturazione per consumi stimati, il Tribunale ha evidenziato in primo luogo che la fatturazione risultava essere mista, sia su consumi stimati sia su consumi rilevati, e poi che la domanda era sfornita di puntuali allegazioni e, soprattutto, da idonea prova del pregiudizio patito, non potendo presumersi tale voce di danno in base alla qualità di imprenditore del soggetto danneggiato, smentendo, così, anche con il supporto di riferimenti giurisprudenziali, che il danno inadempimento contrattuale possa essere in re ipsa. L'appellante si limita a ribadire apoditticamente la propria tesi, senza criticare specificamente la sentenza. La seconda censura ripropone la doglianza sulla mancata installazione del contatore intelligente, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza nella parte in cui accerta che, ai sensi della delibera ER n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013, all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di sostituzione del vecchio contatore del gas con altri dispositivi più avanzati.
Contr
§ 6.4. – Il quarto motivo critica l'accoglimento della domanda riconvenzionale di perché la società fornitrice non avrebbe provato il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza del consumo fatturato al consumo reale.
Anche questo motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c. perché omette di confrontarsi con la sentenza di primo grado: laddove il Tribunale individua un onere dell'utente di dedurre il malfunzionamento del contatore e rileva che la società attrice aveva invece dimostrato di affidarsi ad esso comunicandone l'autolettura con lettera del 2/3/2016; laddove, inoltre, rileva la mancata allegazione e prova - almeno indiziaria – dei diversi ed eventualmente minori consumi di energia che la società avrebbe effettuato nel periodo di riferimento delle tre fatture oggetto di causa, avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto.
§ 6.5. – Il quinto motivo critica la sentenza in punto di regolazione delle spese di lite. L'appellante lamenta che non siano state compensate atteso il parziale accoglimento della domanda di parte attrice e il parziale rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta.
Il motivo è ammissibile ma infondato. è risultata soccombente del tutto Pt_1 Contr rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta
contro
E' vero che la Contr domanda riconvenzionale di nel giudizio di primo grado è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto (€ 7.427,54 anziché € 18.487,55), ma secondo le Sezioni Unite, sentenza n.32061 del 31.10.2022, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, per cui la compensazione totale o parziale delle spese processuali è possibile solamente in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ossia assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost.n.19/2018), presupposti insussistenti nel caso in esame.
§ 7. – Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.0000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2965/2021, pubblicata in data 16/02/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di CP_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 8469,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
EL ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa EL ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5282/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Martella Giuseppe e Zito Giovanni Maria per procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Savini Zangrandi Luca per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.2965/2021 pubblicata in data 18.2.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La vicenda oggetto di causa è narrata nella sentenza impugnata come segue. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1° marzo 2016 la ha Parte_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la per sentir dichiarare, previa CP_1 sospensione della procedura di distacco della fornitura di gas metano intrapresa dalla convenuta, non dovute le somme portate dalle fatture n. 153237184, n. 1532371841 e n. 1608056811 - per complessivi € 30.052,83 - relative alla fornitura eseguita presso l'esercizio commerciale sito in Roma, Via Giovanni Giolitti, 67, in quanto fondate su consumi stimati e non verificati, nonché l'illegittimità delle fatturazioni operate negli ultimi cinque anni e per l'effetto sentir condannare la convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incassato rispetto a quanto effettivamente dovuto dall'attrice. La società attrice ha chiesto altresì di condannare al risarcimento sia del CP_1 danno, sotto forma di lucro cessante, causato dalla mancata tempestiva fatturazione dei consumi reali, sia del danno di immagine provocato dall'accesso nei propri locali degli incaricati della convenuta per l'esecuzione del distacco della fornitura, danni tutti quantificati nella misura di € 26.000,00 o in quella minore ritenuta di giustizia. A sostegno delle proprie domande parte attrice deduceva:
- di essere cliente di per la fornitura di metano associata al PDR CP_1
n.00881108529502; Contr
- che aveva disatteso l'obbligo di effettuare un tentativo di lettura almeno una volta al mese (dal momento che i suoi consumi erano superiori a 5000 Smc/anno); Contr
- che, in spregio a quanto previsto dalla delibera dell'AEEGSI 292/06, on aveva installato un contatore elettronico “intelligente” che consentisse la telelettura;
Contr
- che tutte le fatture emesse da nell'ultimo quinquennio, in quanto calcolate sempre solo su consumi presunti e non effettivi, dovevano ritenersi illegittime;
- di aver chiesto la rateizzazione della fattura n.1532371841 di € 21.504,41 riferita a conguagli 2013 - 2014 non documentati e pertanto illegittimi solo per evitare l'interruzione della fornitura;
- che anche le due successive fatture (la n. 1544306992 di € 7.427,54 e la n. 1608056811 di € 1.120,88) erano state elaborate sulla base di consumi solo stimati ed errati per eccesso;
- che la mancata regolare rilevazione dei consumi effettivi le aveva arrecato un danno Contr economico, in quanto le rilevanti somme richieste da titolo di conguagli avevano sbilanciato “a posteriori le previsioni costi - ricavi”, comportando “un irrecuperabile ridimensionamento dell'utile societario”;
- che “l'accesso degli incaricati della convenuta per eseguire il distacco della fornitura elettrica per morosità” le aveva provocato un danno di immagine. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria carenza CP_1 di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. Inoltre, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti della per la Parte_1 fornitura di gas metano, chiedeva di condannare parte attrice al pagamento di € 18.487,55 oltre interessi al Tasso Ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali come previsto dall'art.
8.2 delle condizioni generali di contratto, dalle scadenze al soddisfo. In merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, rilevava che CP_1 qualsiasi doglianza in ordine alla gestione del misuratore, al suo regolare funzionamento, alla sua sostituzione, alla mancata installazione di contatori elettronici
“intelligenti” e, infine, alla rilevazione delle letture periodiche dei consumi effettivi, avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del distributore di zona territorialmente competente (nella specie Italgas S.p.A.) al quale, secondo la normativa di settore, competono in via esclusiva tutte le attività relative alla gestione e manutenzione degli apparecchi di misura, ivi compresa la loro sostituzione. Contr Nel merito oltre a depositare (doc. 8) le letture rilevate dal distributore con le correlate fotografie del contatore, eccepiva che, avendo l'attrice dichiarato al momento della stipula del contratto di fornitura un consumo annuo di circa 3500 mc di gas, le contestazioni di controparte in ordine al mancato o tardivo rilevamento delle letture dovevano ritenersi infondate poiché ai sensi della delibera AEEGSI 69/09, art. 14.1 lett.b): “L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: … b) almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; …” ed il distributore aveva ottemperato alle suddette prescrizioni. Inoltre la convenuta deduceva che avendo la richiesto la rateizzazione Parte_1 della fattura n. 1532371841 di € 21.507,08 e della fattura n. 1544306992 di € 7.427,74, senza nulla contestare in ordine agli addebiti per i consumi ivi riportati, l'attrice aveva riconosciuto il proprio debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. Assumeva altresì di aver sempre correttamente fatturato i consumi di gas in base alle letture comunicate dal distributore ovvero in base al consumo stimato, provvedendo successivamente al calcolo dei conguagli, dichiarandosi creditrice nei confronti dell'attrice, per fatture emesse e non saldate, dell'importo di € 18.487,55. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, la convenuta rilevava: che la avrebbe ben potuto, usando l'ordinaria diligenza, stimare i costi di Parte_1 competenza di ciascun esercizio relativi al consumo di gas, evitando così le asserite perdite;
che non vi era mai stata la lamentata interruzione della somministrazione del gas;
che in ogni caso parte attrice non aveva fornito alcuna prova del danno patito. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. entrambe le parti depositavano le memorie formulando richieste istruttorie che però non venivano ammesse in quanto la causa era ritenuta sufficientemente istruita sulla base dei documenti in atti. All'udienza del 25 gennaio 2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: “Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna la a pagare alla società CP_1 Parte_1 convenuta la somma di € 7427,54
- condanna alle rifusione delle spese in favore di che Parte_1 CP_1 liquida per compensi in € 3284,00 oltre 15% spese generali, CPA ed Iva come per legge.”
§ 3- La sentenza è motivata con le seguenti considerazioni. La ha formulato domanda di accertamento negativo in ordine alla Parte_1 debenza delle somme richieste da nelle fatture n. 153237184, n. 1532371841 CP_1 e n. 1608056811, per un importo complessivo di € 30.052,83, per la fornitura di gas eseguita presso il pdr , sito in Roma, Via Giovanni Giolitti, 67. PartitaIVA_3
L'attrice ha dedotto in particolare che le predette fatture riporterebbero importi non Contr conformi ai reali consumi, non avendo in spregio a quanto previsto nella delibera AEEGSI 292/06, né provveduto ad effettuare le letture mensili del contatore né installato i cosiddetti contatori intelligenti. Di qui l'errata fatturazione dei consumi in quanto solo stimati e non rilevati dal misuratore. Orbene, merita innanzitutto evidenziare che in base alla normativa di settore, il fornitore di gas, quale è la convenuta, non ha alcuna responsabilità in ordine alla gestione dei misuratori né in ordine al rilevamento dei dati di consumo. Tali attività sono infatti di competenza esclusiva del distributore di zona territorialmente competente che, tra gli altri, ha lo specifico compito di rilevare le letture e trasmetterle al fornitore per consentirgli la corretta fatturazione dei consumi. Peraltro, nelle more della rilevazione dei consumi effettivi, il fornitore è autorizzato a emettere fatture sulla base di una stima dei consumi presuntivamente effettuati dall'utente. Pertanto, è del tutto legittima la fatturazione sulla base di consumi stimati, che implica tuttavia la successiva emissione di fatture di conguaglio a debito o a credito dell'utente. Da tali rilievi discende che, quand'anche le doglianze di parte attrice avessero fondamento, esse avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti di Italgas S.p.A., quale distributore territorialmente competente, e non nei confronti della convenuta. Peraltro, nel caso di specie, le asserite condotte contrarie ad obblighi imposti dalla normativa di settore non trovano alcun riscontro nei fatti e nei documenti di causa. In primo luogo è inconferente il richiamo che l'attrice fa alla delibera AEEGSI 292/06 Contr per sostenere che avrebbe disatteso l'obbligo di installare nuovi contatori cd. intelligenti. Anche tralasciando il fatto che l'obbligo in questione sarebbe ricaduto sul distributore, comunque la delibera richiamata regolamenta l'obbligo di sostituzione dei vecchi contatori, con nuovi elettronici, con riferimento esclusivamente alle forniture di energia elettrica in bassa tensione, mentre la fornitura oggetto del contendere riguarda la somministrazione di gas. Ebbene, in quest'ultima materia, l'obbligo di sostituzione dei vecchi contatori è previsto da altra delibera ER (la n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013) in cui sono previste diverse scadenze, a seconda della classe di appartenenza del vecchio gruppo di misura, entro il giungere delle quali deve (rectius avrebbe dovuto) essere effettuata la sostituzione dei vecchi contatori con dispositivi più avanzati chiamati smart meter gas. Per quanto riguarda i contatori di classe G4, alla quale appartiene il misuratore associato al pdr per cui è causa (cfr. dati in fattura e fotografie depositate dal convenuto come doc. 8), la predetta delibera prevede la sostituzione di almeno il 60% del totale dei misuratori di tale classe entro la fine del 2018. Dunque, all'epoca dei fatti, non sussisteva alcun obbligo di sostituzione del vecchio contatore del gas con altri dispositivi più avanzati. Contr Parimenti infondato è l'assunto secondo cui avrebbe emesso le fatture facendo riferimento esclusivamente a consumi presunti con la conseguenza che gli importi richiesti sarebbero non dovuti perché non corrispondenti ai consumi reali. In realtà le fatture prodotte contengono una fatturazione mista che in parte fa riferimento a consumi rilevati dal distributore, con riguardo ai quali sono calcolati gli eventuali conguagli con evidenziata la detrazione dei consumi già contabilizzati nelle precedenti bollette, in parte contiene valori di stima oggetto poi di conguaglio nella fattura temporalmente successiva. Peraltro le letture rilevate dal distributore, prodotte dalla convenuta come doc. 8, trovano in parte riscontro nei dati riportati in bolletta nonché nel valore di lettura pari a mc 59235 rilevato da parte attrice e, dalla stessa, Contr comunicato ad con lettera del 2/3/2016 (cfr. doc.16 di parte convenuta) nella quale la chiedeva la rettifica della bolletta n. 1608056811 di € Parte_1
1.120,88 proprio per adeguare la fatturazione al consumo effettivo. Richiesta di Contr rettifica che risulta essere stata effettivamente accolta da cfr. doc.17 fascicolo di parte convenuta) che ha provveduto allo storno della predetta fattura e conseguentemente non ne ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale in questa sede. Se da una parte le circostanze invocate dall'attrice non hanno trovato riscontro, Contr dall'altra deve ritenersi fondata l'eccezione di econdo cui con Parte_1 le richieste indirizzate alla convenuta di rateizzazione delle fatture n. 1532371841 di
€ 21.504,41 e n. 1544306992 di € 7.427,54, avrebbe posto in essere due atti ricognitivi del debito senza nulla contestare in ordine alla sussistenza del medesimo. La prima richiesta di rateizzazione (relativa alla fattura n. 1532371841 di € 21.504,41) è pacificamente ammessa da parte attrice (cfr. atto di citazione pag.2 ult. cpv.). Quanto Contr alla seconda (relativa alla fattura n. 1544306992 di € 7.427,54), ha depositato copia della lettera inviatale dalla (cfr. doc. 9 fascicolo di parte Parte_1 convenuta), documento non contestato dall'attrice. Orbene, rilevato che non risultano esser state apposte riserve o condizioni alle predette richieste di rateizzazione degli importi indicati in fattura, non vi è motivo per non attribuire alle medesime il valore di atto ricognitivo del debito. Giova ricordare infatti che per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 12/4/2018 n. 9097; Cass. 30/10/2002 n. 15353) il riconoscimento di un debito non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito determina una presunzione juris tantum della sussistenza del debito con l'effetto quindi di provocare una inversione dell'onere della prova, sarebbe spettato all'attrice dimostrare che il credito ex adverso preteso era in tutto o in parte insussistente. La qual cosa non è avvenuta. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte giova qui ricordare che in caso di contestazione sui consumi addebitati, l'utente deve dimostrare quali consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -,secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione. (cfr. Cass. 3/10/2019 n. 297; Cass. 21/05/2019 n. 13605). Osservato che nel caso di specie non è stato lamentato il malfunzionamento del contatore, cui anzi parte attrice ha dimostrato di affidarsi comunicandone l'autolettura con lettera del 2/3/2016, avrebbe dovuto premurarsi di Parte_1 allegare e provare - almeno in via indiziaria - quali diversi ed eventualmente minori consumi di energia avrebbe effettuato nel periodo di riferimento delle tre fatture oggetto di causa, avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto. Parte attrice invece si è limitata a contestare solo genericamente la pretesa creditoria Contr di non ha allegato né tantomeno provato alcuno specifico dato di fatto idoneo a mettere in dubbio la corrispondenza tra il quantitativo di gas effettivamente fatturato e quello realmente consumato. Quanto alle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice esse appaiono destituite di fondamento. Innanzitutto, per quanto riguarda il lamentato danno di immagine, non è stata fornita prova che sia stato tentato, né tantomeno che sia stato effettivamente eseguito, alcun distacco della fornitura di gas per morosità. Inoltre, relativamente ai danni derivanti dalla fatturazione asseritamente calcolata solo in base a consumi stimati, si osserva in primo luogo che la fatturazione risulta essere mista sia su consumi stimati sia su consumi rilevati, e poi, in ogni caso, che la domanda di risarcimento del danno in questione avrebbe dovuto essere supportata da puntuali allegazioni e, soprattutto, da idonea prova del pregiudizio patito, non potendo presumersi tale voce di danno in base alla qualità di imprenditore del soggetto danneggiato (nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. l'attrice sostiene che il danno patrimoniale nel caso di specie dovrebbe ritenersi in re ipsa). Infatti “per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità” (cfr., tra le tante, Cass. 3/12/2015 n. 24632; Cass. 21/11/2017 n. 27677). Sul punto sia l'atto di citazione che la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. risultano del tutto carenti. In definitiva le domande di parte attrice, così come formulate, non possono essere accolte. Contr Venendo poi alla domanda riconvenzionale spiegata da di condanna della convenuta al pagamento di € 18.487,55 quale corrispettivo della fornitura di gas, deve osservarsi quanto segue. ha prodotto il contratto di fornitura (doc.6), i dati di lettura del distributore CP_1
(doc 8), le fatture n. 153237184, n. 1544306992 e n. 1608056811 (documenti 3, 4 e 5) per complessivi € 30.052,83, la richiesta di rateizzazione dell'11/2/2016 inviatale da controparte relativamente alla fattura n. 1544306992 (doc.9), la successiva comunicazione dell'autolettura al 2/3/2016 con richiesta di rettifica della bolletta n. Contr 1608056811 (doc.16); la lettera i rettifica della predetta bolletta (doc. 17). Da Contr tutta la documentazione prodotta risulta che abbia infine operato un riallineamento del consumo fatturato al consumo effettivo mediante la rettifica dell'ultima fattura n. 1608056811 di cui ha stornato l'intero importo, in questa sede – infatti - non richiesto. Deve tuttavia rilevarsi che mentre la fattura n. 1544306992 di € 7.427,54, riporta dati di consumo che trovano riscontro nelle letture del distributore e non risulta essere stata pagata, pertanto l'importo deve ritenersi dovuto, in ordine alla fattura n. 153237184 di € 21.507,08 i dati di consumo riportati sono chiaramente sovrastimati Contr rispetto alle letture rilevate dal distributore ( consumo stimato e fatturato da c Contr 60709 a fronte della lettura rilevata dal distributore di mc 50350). Orbene poiché ha dichiarato di aver ricevuto per tale fattura il pagamento di € 10.496,44 (cfr. pag.6 atto di costituzione e risposta di non è possibile che per tale fattura la CP_1 convenuta possa oggi richiedere l'integrale saldo ossia i residui € 11.010,64 poiché per tal via si realizzerebbe una duplicazione di pagamento per i metri cubi che eccedono la misura rilevata dal distributore (mc 50350) la quale risulta poi nuovamente fatturata nella successiva bolletta (la n. 1544306992 di € 7.427,54 di cui si è ritenuto dovuto il pagamento e che appunto fattura il consumo da mc 50350 sino a mc 58784). Né d'altra parte la convenuta ha dedotto l'avvenuta restituzione dei metri cubi in più fatturati. In definitiva non vi è prova che per tale ultima fattura sia dovuto Cont altro dal somministrato oltre a quanto ichiara di aver già ricevuto. Dunque la domanda riconvenzionale merita accoglimento limitatamente all'importo della fattura n. 1544306992 del 10/12/2015 di € 7.427,54. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno perciò poste a carico della società attrice e liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata.
§ 4. La sentenza è stata impugnata da con un atto di appello contenente Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, adìto in grado di appello, respinta contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza del presente atto di appello, e previ gli incombenti di legge, riformare la sentenza impugnata nei sensi di cui sopra, e in accoglimento delle conclusioni prese in primo grado dichiarare con qualsiasi statuizione non dovute le somme portate dalle fatture oggetto di causa, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi come da note spese depositate ovvero con la loro integrale compensazione”. Resiste all'appello cessionaria del ramo di Controparte_1 CP_1 Contr azienda “ , (da ora in poi, con riferimento a cedente e cessionaria, per CP_2 Contr brevità: che ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'impugnazione proposta dalla Pt_1 in quanto inammissibile ed infondata.
[...]
Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA”. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 5. – Preliminarmente si dichiara inutilizzabile la memoria conclusiva depositata da parte appellata oltre il termine assegnato allo scopo alle parti con decreto del 6.5.2025. Ancora preliminarmente, sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di formulazione specifica dell'atto introduttivo, ex art.342 c.p.c., la Corte osserva che effettivamente l'appello è in larga parte inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma di ciò si darà conto nell'esame di ciascun motivo.
§ 6.- L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 6.1. – Con il primo motivo l'appellante ribadisce la contestazione circa la prova del Contr credito di ggetto della propria domanda di accertamento negativo. Lamenta che Contr onerata della prova, non abbia prodotto in formato telematico i files contenenti i dati di consumo rilevati dal distributore locale.
Il motivo è inammissibile ex artt.342 e 345 c.p.c.. Contr Nella sentenza si legge che la prova del credito è stata fornita da non soltanto tramite la produzione in allegato alla comparsa di risposta (doc.8) del documento contenente i dati di lettura del distributore, ma anche producendo il contratto di fornitura, le fatture, la richiesta di rateizzazione del 11.2.2016, la comunicazione dell'autolettura al 2.3.2016 con richiesta di rettifica della fattura n.1608056811, la Contr lettera i rettifica di detta fattura. Pertanto la contestazione della prova del credito basata solo sulla contestazione dell'efficacia probatoria del documento contenente i dati di lettura del distributore difetta di specificità. Inoltre, la contestazione dell'efficacia probatoria del documento, perché non prodotto nel formato telematico originale, è inammissibile perché sollevata per la prima volta in questo grado, quando ormai le preclusioni istruttorie sono maturate, sebbene il documento fosse stato Contr prodotto da n allegato alla comparsa di risposta.
§ 6.2. – Con il secondo motivo l'appellante critica l'affermazione del Tribunale che la richiesta di rateizzazione del debito ne implicasse il riconoscimento. Cita precedenti giurisprudenziali in cui si afferma che il riconoscimento di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione;
che il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento non hanno natura confessoria, per cui consentono di provare l'inesistenza del debito;
che la promessa di pagamento esonera il promissario dalla prova del rapporto fondamentale. Afferma che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni del debito sollevate da sia prima che durante il processo. Pt_1 Il motivo è inammissibile ex art. 342 c.p.c. perché omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale ha affermato che la richiesta di rateizzazione del debito ne implicava il riconoscimento, non che tale riconoscimento costituisse fonte autonoma di obbligazione o che precludesse a di provare l'inesistenza del debito Pt_1 riconosciuto. Il Tribunale ha ritenuto che il riconoscimento del debito provasse il credito perché non superato dalla prova contraria di cui era onerata. Pt_1
Contr
§ 6.3. Il terzo motivo attinge il rigetto della domanda di condanna di al risarcimento dei danni. Osserva l'appellante che la prova dei danni sarebbe insita nella stessa irregolarità delle fatture emesse in base a consumi stimati superiori ai consumi reali, che avrebbe comportato un danno per costi eccessivi dell'attività d'impresa, non più recuperabili oggi mediante il ricarico sui consumatori finali. L'appellante ribadisce inoltre le doglianze circa la mancata installazione del contatore
“intelligente” che avrebbe consentito la rilevazione in tempo reale dei consumi mensili.
Entrambe le censure sono inammissibili ex art.342 c.p.c. perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla pretesa di risarcimento dei danni derivanti da fatturazione per consumi stimati, il Tribunale ha evidenziato in primo luogo che la fatturazione risultava essere mista, sia su consumi stimati sia su consumi rilevati, e poi che la domanda era sfornita di puntuali allegazioni e, soprattutto, da idonea prova del pregiudizio patito, non potendo presumersi tale voce di danno in base alla qualità di imprenditore del soggetto danneggiato, smentendo, così, anche con il supporto di riferimenti giurisprudenziali, che il danno inadempimento contrattuale possa essere in re ipsa. L'appellante si limita a ribadire apoditticamente la propria tesi, senza criticare specificamente la sentenza. La seconda censura ripropone la doglianza sulla mancata installazione del contatore intelligente, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza nella parte in cui accerta che, ai sensi della delibera ER n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013, all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di sostituzione del vecchio contatore del gas con altri dispositivi più avanzati.
Contr
§ 6.4. – Il quarto motivo critica l'accoglimento della domanda riconvenzionale di perché la società fornitrice non avrebbe provato il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza del consumo fatturato al consumo reale.
Anche questo motivo è inammissibile ex art.342 c.p.c. perché omette di confrontarsi con la sentenza di primo grado: laddove il Tribunale individua un onere dell'utente di dedurre il malfunzionamento del contatore e rileva che la società attrice aveva invece dimostrato di affidarsi ad esso comunicandone l'autolettura con lettera del 2/3/2016; laddove, inoltre, rileva la mancata allegazione e prova - almeno indiziaria – dei diversi ed eventualmente minori consumi di energia che la società avrebbe effettuato nel periodo di riferimento delle tre fatture oggetto di causa, avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto.
§ 6.5. – Il quinto motivo critica la sentenza in punto di regolazione delle spese di lite. L'appellante lamenta che non siano state compensate atteso il parziale accoglimento della domanda di parte attrice e il parziale rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta.
Il motivo è ammissibile ma infondato. è risultata soccombente del tutto Pt_1 Contr rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta
contro
E' vero che la Contr domanda riconvenzionale di nel giudizio di primo grado è stata accolta per un importo inferiore a quello richiesto (€ 7.427,54 anziché € 18.487,55), ma secondo le Sezioni Unite, sentenza n.32061 del 31.10.2022, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, per cui la compensazione totale o parziale delle spese processuali è possibile solamente in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ossia assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Corte cost.n.19/2018), presupposti insussistenti nel caso in esame.
§ 7. – Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 e € 52.0000,00 salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.2965/2021, pubblicata in data 16/02/2021, così decide:
- rigetta l'appello e condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di CP_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 8469,00 per compenso, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il presidente est.
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