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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile - in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 1752 /2019 R.G. in sostituzione dell'udienza del 1/7/2025; pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1752 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via Ottavio Valiante 11, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv. NATALE ANIELLO, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._2
Stefano Passero n. 71, Vallo della Lucania, presso lo studio degli Avv.ti SANSONE ESTER e
SANSONE CELESTINO dai quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il geometra interponeva appello avverso la sentenza n. 165/2019 del Parte_2
Giudice di Pace di Vallo della Lucania che, in accoglimento dell'opposizione spiegata da
, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 249/2015. Controparte_1
L'appellante deduceva: 1) la carenza di motivazione, in quanto dalla lettura dell'atto non era possibile identificare il percorso logico seguito dal Giudice nella decisione adottata e 2) l'errata valutazione del materiale probatorio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del DI opposto, accertare e dichiarare che per accertare e dichiarare che per le ragioni esposte il geometra ha diritto ai compensi professionali, per l'attività svolta, nella misura che Pt_1 il Giudice vorrà liquidare (anche con la nomina di CTU) secondo i parametri stabiliti a livello ministeriale;
condannare, per l'effetto, la parte opponente a favore della parte opposta della somma risultante dal DI, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compensi di giustizia del doppio grado di giudizio, nonché accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. e nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Come noto, l'art. 327 cpc fissa in sei mesi il termine per l'impugnazione della sentenza non notificata;
il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, dovendosi intendere per tale la data del deposito della sentenza in cancelleria.
L'art. 133 cpc nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente procedimento prevedeva, infatti, che: “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del
2 giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
325.” e la Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 18659 del 22/9/2016, dopo aver affermato in via generale che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione” , ha avuto modo di precisare che: “Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. Civ. sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3536).
Nel caso di specie, la sentenza gravata era depositata in cancelleria in data 18/04/2019 e il Giudice di Pace, con provvedimento del 24/05/2019 d'ufficio correggeva la data di redazione della sentenza, indicando quale data di stesura del provvedimento, quella del deposito in cancelleria, ossia il 18/04/2019.
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (Cass. n. 8863 del 10/04/2018). Nel caso di specie, deve rilevarsi che il procedimento di correzione di errore materiale ha avuto luogo d'ufficio e non ha inciso in alcun modo sul contenuto della decisione, trattandosi di errore materiale chiaramente percepibile.
3 Alla luce di ciò, essendo l'appello in questione stato proposto con atto del 27/11/2019, notificato a mezzo PEC in data 28/11/2019, (cfr. produzione dell'appellato), l'eccezione di inammissibilità va accolta, risultando il gravame proposto oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di , Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 1/7/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile - in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, lette le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento n. 1752 /2019 R.G. in sostituzione dell'udienza del 1/7/2025; pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1752 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello al giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via Ottavio Valiante 11, Vallo della Lucania, presso lo studio dell'avv. NATALE ANIELLO, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._2
Stefano Passero n. 71, Vallo della Lucania, presso lo studio degli Avv.ti SANSONE ESTER e
SANSONE CELESTINO dai quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLATO
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il geometra interponeva appello avverso la sentenza n. 165/2019 del Parte_2
Giudice di Pace di Vallo della Lucania che, in accoglimento dell'opposizione spiegata da
, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 249/2015. Controparte_1
L'appellante deduceva: 1) la carenza di motivazione, in quanto dalla lettura dell'atto non era possibile identificare il percorso logico seguito dal Giudice nella decisione adottata e 2) l'errata valutazione del materiale probatorio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del DI opposto, accertare e dichiarare che per accertare e dichiarare che per le ragioni esposte il geometra ha diritto ai compensi professionali, per l'attività svolta, nella misura che Pt_1 il Giudice vorrà liquidare (anche con la nomina di CTU) secondo i parametri stabiliti a livello ministeriale;
condannare, per l'effetto, la parte opponente a favore della parte opposta della somma risultante dal DI, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
condannare l'opponente alla rifusione delle spese e compensi di giustizia del doppio grado di giudizio, nonché accessori come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio , il quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. e nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Tribunale, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dopo vari rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, fissava per la discussione orale della causa l'udienza del
1/7/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Come noto, l'art. 327 cpc fissa in sei mesi il termine per l'impugnazione della sentenza non notificata;
il dies a quo decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, dovendosi intendere per tale la data del deposito della sentenza in cancelleria.
L'art. 133 cpc nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente procedimento prevedeva, infatti, che: “La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del
2 giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo
325.” e la Corte di Cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 18659 del 22/9/2016, dopo aver affermato in via generale che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione” , ha avuto modo di precisare che: “Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. Civ. sez. VI, 13 febbraio 2020, n. 3536).
Nel caso di specie, la sentenza gravata era depositata in cancelleria in data 18/04/2019 e il Giudice di Pace, con provvedimento del 24/05/2019 d'ufficio correggeva la data di redazione della sentenza, indicando quale data di stesura del provvedimento, quella del deposito in cancelleria, ossia il 18/04/2019.
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (Cass. n. 8863 del 10/04/2018). Nel caso di specie, deve rilevarsi che il procedimento di correzione di errore materiale ha avuto luogo d'ufficio e non ha inciso in alcun modo sul contenuto della decisione, trattandosi di errore materiale chiaramente percepibile.
3 Alla luce di ciò, essendo l'appello in questione stato proposto con atto del 27/11/2019, notificato a mezzo PEC in data 28/11/2019, (cfr. produzione dell'appellato), l'eccezione di inammissibilità va accolta, risultando il gravame proposto oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art 1 comma 17 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 , e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione , anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione così provvede:
[...] Controparte_1
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di , Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 1800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 1/7/2025 dott.ssa Elvira Bellantoni
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