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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati : 1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1261/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Romano. Parte_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Luigi La Valle .
APPELLATO
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 2/12/2021 , premesso di svolgere servizio alle Parte_1 dipendenze della quale autista di autoambulanza, adibito al trasporto di CP_2 malati affetti da coronavirus durante la pandemia da sars-covid2, esponeva che in data 22/12/2020 aveva manifestato i primi sintomi febbrili e che in data 4/1/2021 si era sottoposto a tampone molecolare che aveva evidenziato la positività al virus. Agiva pertanto contro l' per ottenere il riconoscimento della eziologia professionale CP_1 della patologia e per il pagamento delle provvidenze assicurative correlate al periodo di inabilità temporanea dal 4/1/2021 al 14/2/2021 ed ai postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 10%. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 16/11/2023 il G.L. del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso. Premessa la cornice delineata dalla normativa primaria e secondaria in ordine alla copertura assicurativa dal rischio correlato alla affezione da coronavirus , siccome diretta ad individuare negli operatori sanitari ed in particolare in quelli adibii al trasporto degli infermi una condizione di elevato rischio di contagio idonea a fondare una presunzione semplice di origine professionale , il G.L. ha osservato che, pur volendosi tener conto dell'alleggerimento del detto onere probatorio introdotto- dalla circolare succitata (Circolare n. CP_1
13 del 3/4/2020 n.d.r.) - per le ipotesi di covid contratto da lavoratori che operano in strutture sanitarie o che siano a contatto coi malati, va evidenziato come, in merito all'infortunio occorso, parte ricorrente si sia limitata ad allegare genericamente che “per molto tempo della propria giornata lavorativa, è in stretto contatto con i diversi malati, anche Covid 19” e di essere stato contagiato allorquando lo stesso aveva espletato le proprie funzioni di operatore del 118 il 21 dicembre 2020. Difetta, in primo luogo, un'allegazione specifica circa la effettiva presenza di pazienti affetti da covid all'interno dei mezzi di trasporto, delle giornate in cui avrebbe trasportato malati affetti da covid, del lasso di tempo in cui si sarebbe trovato a contatto coi malati e del tipo di protezioni che avrebbe indossato durante l'orario di lavoro. A fronte della deduzione di parte convenuta secondo cui l'ultima attività di lavoro che avrebbe potuto esporre il ricorrente al rischio di infezione risalirebbe al 18.12.2020, nulla ha allegato il ricorrente. Nessuna prova, né documentale, né per testi, è stata inoltre offerta in ordine all'attività lavorativa espletata dal ricorrente nei giorni antecedenti al risultato positivo del tampone, essendo pacifico, per converso, solo che lo stesso, nei giorni antecedenti al detto risultato, conosciuto il 4.1.2021, non aveva lavorato, essendo rimasto presso la propria abitazione a far data dal 21.12.2020. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale ne censura le lacune Pt_1 interpretative e valutative tanto sul terreno dell'accertamento dei fatti - avuto riguardo alla non esaustiva rappresentazione delle condizioni di lavoro e delle circostanze attestanti che l'ultimo giorno lavorativo in cui l' venne potenzialmente a contatto con soggetti Pt_1 portatori del virus era stato il giorno 21/12/2020 sicchè il contagio appariva compatibile con i tempi di incubazione della malattia stimabili in un periodo tra i 2 ed i 14 giorni- che sul piano del ragionamento logico-giuridico il cui effetto era stato quello di frustrare il funzionamento della presunzione in ragione della quale avrebbe dovuto ricadere sulla controparte il compito di superare tale indicazione probatoria e dimostrare che l'infezione era stata contratta per fattori extra-lavorativi. All'esito della espletata c.t.u. medico-legale e dei chiarimenti forniti dallo stesso consulente, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti. *******
L'appello muove dall'assunto che , rispetto al rischio del contagio da coronavirus – qualificato come infortunio sul lavoro dall'art. 42 comma 2° D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 - e tenuto conto dell'elevato rischio professionale riconducibile all'attività svolta di autista del pronto soccorso comportante il costante contatto con il pubblico/utenza, non suscettibile di interruzione o sospensione e di modalità di espletamento alternative, doveva applicarsi il principio della “presunzione semplice
d'origine”, secondo il quale , in presenza di un elevato rischio , la prova di un contagio di origine professionale poteva ritenersi “presunta “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
che sotto tale profilo, meritevole di censura doveva giudicarsi la ricostruzione operata dal G.L. nell'ottica di ribaltare in capo al deducente un onere probatorio che avrebbe dovuto viceversa ricadere in capo all'istituto. Valorizza in tal senso la circostanza che a far data del 22/12/2020 egli avrebbe accusato sintomi febbrili coerenti con l'ipotesi di avere contratto la patologia in occasione dell'ultimo giorno di lavoro (21/12/2020) . Il gravame è infondato. In proposito è noto che , secondo la Circolare n. 13 del 2020 in materia di eziopatogenesi CP_1 lavorativa delle malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, CP_1 per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, CP_1 chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e CP_1 parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei CP_1 requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione CP_1 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Si è tuttavia precisato che ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”. In ragione della logica presuntiva che pervade l'accertamento del nesso eziologico rispetto all'attività professionale degli operatori sanitari , questa Corte ha preso in considerazione il dato anamnestico evidenziante che a partire dal 21/12/2020 allorquando l' ebbe a Pt_1 subire un incidente sul lavoro riportando un trauma distorsivo al gomito destro, e fino all'accertamento della positività in data 4/1/2021 il lavoratore era risultato assente dl servizio. Ha pertanto chiesto al c.t.u. di stabilire anche sul piano meramente probabilistico la sussistenza del nesso di causalità dell'infortunio denunciato (patologia da sars-covid2) con l'attività lavorativa. Il c.t.u. ha ritenuto che la lunga latenza temporale intercorsa tra l'ultimo giorno di lavoro (21/12/2020) e la positivizzazione, registrata ufficialmente il 04/0/2021 con la positivizzazione al tampone molecolare (…) soprattutto nella “seconda ondata” della Pandemia, rende più probabile una esposizione extraprofessionale (familiare) piuttosto che professionale. Ha precisato il c.t.u. che la sola riferita insorgenza di sintomi aspecifici (senza evidenza di positività/negatività ad eventuali tamponi) non giustifica l'insorgenza di malattia nel periodo in cui il paziente era a casa per altro infortunio, posto inoltre che nel verbale di accesso in PS del 04.01.2021 non si fa menzione di terapia antibiotica assunta dal soggetto nei giorni precedenti, ma, al contrario, “Da due mesi astenia profusa”, che dunque potrebbe anche ipoteticamente retrocedere di molto l'epoca di effettivo contagio del paziente. Sollecitato dalla osservazioni di parte ricorrente e dalla mancata valutazione sul piano diagnostico della prescrizione del farmaco zitromax in data 28/12/2020 rinvenuta agli atti del giudizio , il c.t.u. ha ribadito che la sola la sola prescrizione dello zitromax il 28.12 non renda conto dei sintomi aspecifici lamentati dal paziente nel periodo natalizio e che nel verbale di accesso in PS del 04.01.2021 si fa riferimento a “Da due mesi astenia profusa”, che dunque potrebbe anche ipoteticamente retrocedere di molto l'epoca di effettivo contagio del paziente concludendo che
“il riferimento al trasporto di un malato covid l'ultimo giorno di lavoro non è compatibile né con l'insorgenza di sintomi simil-influenzali a partire dal giorno successivo, se questi vogliono essere ascritti a Covid-19, né “più probabilmente che non” alla positività ottenuta dopo 14 giorni rispetto allo stare a casa in un ambiente in cui non si è dato sapere se il soggetto fosse stato esposto a rischio maggiore (dato che a casa verosimilmente non usava gli stessi presidi invece forniti per lavoro)”. Si tratta di valutazioni fondate su ineccepibili considerazioni logiche e tecnico-scientifiche le quali resistono ai rilievi anche da ultimo mossi dalla difesa di parte ricorrente (cfr. note del 18/2/2025) unicamente dirette a valorizzare la rilevanza sul piano eziologico della prescrizione del farmaco zitromax cui il c.t.u. ha riservato apprezzabili ed esaustive delucidazioni. Tanto appare sufficiente a pronunciare la conferma della statuizione di primo grado. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, in calce. A carico della parte appellante vanno posti definitivamente gli oneri della espletata c.t.u.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 3962/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2023. Condanna al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado Parte_1 CP_1 del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria