Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00788/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01014/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2025, proposto dalla
dottoressa GE VE, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella De Michele e Gabriele Cacciotti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via del Mascherino, n. 72 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio eletto presso l’avvocatura dell’ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27, Roma e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III- Quater , 17 gennaio 2015, n. 322 resa tra le parti, non notificata e concernente la domanda di ammissione con riserva della ricorrente all’esame finale del corso di formazione specifica in medicina generale MMG 2020 – 2023;
Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione del Ministero della salute, della Regione Lazio e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma1;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;
Considerato, nell’ambito della cognizione sommaria propria della presente fase, che i motivi di ricorso potranno essere esaminati compiutamente dal Tar nella sede di merito, con particolare riguardo alla richiesta di retrodatazione;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (n.r.g. 1014/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO