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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2340 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI C.F._1
ANGELA MARIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CALA' C.F._2
FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/07/2024 i coniugi Pt_2
[...] , nata a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALATABIANO il
22/09/2017, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2017 al n° 5 parte I;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e prestano il consenso reciproco per il rilascio del passaporto;
2) la casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. resta assegnata al marito, con gli arredi ivi Controparte_1
esistenti, avendo la moglie provveduto al prelievo dei suoi effetti e beni personali;
3) entrambi i coniugi, disponendo di redditi propri, dichiarano di non avere situazioni economiche pendenti e rinunciano a ogni forma di concorso nel mantenimento a carico dell'altro; 4) gli istanti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
5)gli stessi, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Con sentenza n. cronol. 23294/2024 del 30/11/2024 resa nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale delle parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 10/07/2024, e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. cronol. 23294/2024 del 30/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Calatabiano il 22/09/2017, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2017 al n°
5 parte I, tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CALATABIANO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia) Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2340 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI C.F._1
ANGELA MARIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CALA' C.F._2
FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/07/2024 i coniugi Pt_2
[...] , nata a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALATABIANO il
22/09/2017, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2017 al n° 5 parte I;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati e prestano il consenso reciproco per il rilascio del passaporto;
2) la casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. resta assegnata al marito, con gli arredi ivi Controparte_1
esistenti, avendo la moglie provveduto al prelievo dei suoi effetti e beni personali;
3) entrambi i coniugi, disponendo di redditi propri, dichiarano di non avere situazioni economiche pendenti e rinunciano a ogni forma di concorso nel mantenimento a carico dell'altro; 4) gli istanti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
5)gli stessi, inoltre, con la sottoscrizione del presente ricorso, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2024.
Con sentenza n. cronol. 23294/2024 del 30/11/2024 resa nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale delle parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 10/07/2024, e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza dell'11/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. cronol. 23294/2024 del 30/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Calatabiano il 22/09/2017, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2017 al n°
5 parte I, tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle Controparte_1
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CALATABIANO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia) Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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