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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 79/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Comune in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato Pt_1
Andrea Casu giusta procura speciale apposta in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in presso lo studio degli avvocati Controparte_1 Pt_1
Marcello Vignolo, Massimo Massa e Gian Marco Delunas, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e difensiva depositata nel giudizio di appello;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Previa sospensione della sua efficacia provvisoria, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 713/2022 (RACL 4834/2017), capi 2-3-4, emessa dal Tribunale di Cagliari
Sez. Lavoro il 28/09/2022 e accertare e dichiarare la legittimità e validità della sanzione
disciplinare inflitta al sig. in data 25/05/2017 prot. 121541. Controparte_1
• Con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge che, nel caso del
Comune non soggetto a IVA sono rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80%
sui compensi (TAR Emilia-Romagna n.151/2016) e aliquota INAIL pari a 0,525% sui
compensi.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello:
Dichiarare l'appello del inammissibile o comunque infondato, con il Controparte_2
favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2017 ha esposto di prestare servizio Controparte_1
alle dipendenze del dal 1997 e di aver sempre svolto la propria attività Controparte_2
nei diversi servizi cui è stato adibito con risultati eccellenti e con elevato standard qualitativo della prestazione lavorativa.
Ha proseguito deducendo di aver adibito dal 2008 la propria abitazione a Bed Parte_2
senza che il competente servizio del Comune di cui egli si era rivolto onde ottenere Pt_1
delucidazioni circa eventuali incompatibilità tra tale attività e lo status di pubblico dipendente, gli avesse rappresentato alcunchè in ordine alla eventuale necessità di munirsi preventivamente di una specifica autorizzazione.
Egli aveva quindi esercitato tale attività dichiarando regolarmente alla Agenzia delle Entrate
i compensi percepiti.
A distanza di diversi anni, a seguito di una segnalazione anonima, il Controparte_2
aveva avviato una serie di accertamenti di tipo ispettivo al fine di verificare la compatibilità
di tale attività gestoria rispetto al suo ruolo di dipendente pubblico.
L'amministrazione comunale, ha soggiunto il , ritenuti non soddisfacenti i CP_1
chiarimenti che egli aveva fornito, gli aveva quindi ingiunto di provvedere al versamento
2 nelle casse comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, delle somme che costituivano i proventi dell'attività ricettiva in questione, quantificati in complessivi euro
13.442,00 per il periodo che va dal 2012 al 2015.
Poco dopo, precisamente il 4 aprile 2017, il aveva promosso nei suoi Controparte_2
confronti un procedimento disciplinare nel corso del quale, in sede di audizione personale,
egli aveva depositato una memoria con la quale contestava il perfezionamento di un illecito disciplinare.
L'Ente, tuttavia, ritenendo non accoglibili le sue giustificazioni, con nota prot. n. 121541 del
25 maggio 2017 gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni, sanzione poi comunicata dall' (ossia l'Ufficio Pt_3
Procedimenti Disciplinari) al competente dirigente comunale ove il prestava servizio CP_1
all'epoca dei fatti.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento aveva eccepito preliminarmente la decadenza nella quale sarebbe incorso il datore di lavoro.
Difatti il dirigente dell'Ufficio Ispettivo del competente servizio comunale (che è la medesima persona fisica preposta a dirigere l'U.P.D.) era a conoscenza del fatto che egli avesse ritratto redditi ulteriori rispetto a quelli provenienti dal rapporto di impiego senza autorizzazione fin dal 9 novembre 2016, allorchè gli aveva inviato una nota recante la richiesta di chiarimenti proprio su tale punto.
Tuttavia, a fronte di tale accertamento del possibile illecito, l'invio della contestazione disciplinare era avvenuto solo il 4 aprile 2017.
Risultavano pertanto violati i termini previsti dall'art. 55 bis della l.n. 165/2001 nonché quelli, analoghi ,prescritti dall'accordo collettivo che regola il suo rapporto di lavoro e dal
Regolamento Comunale adottato con deliberazione della G.C. n. 39/2015 a cagione della condotta inerte del dirigente preposto sia all'Ufficio Ispettivo che all'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.
Questi infatti nonostante fosse a conoscenza fin da diversi mesi addietro dell'esistenza di fatti di rilevanza disciplinare, siccome accertati in sede ispettiva, aveva avviato il procedimento disciplinare solamente nell'aprile 2017.
3 Nel merito ha poi contestato che il parziale utilizzo della propria casa di abitazione onde adibirla a Bed & Breakfast senza il rilascio della previa autorizzazione integri una violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Difatti tale attività non rientra tra quelle commerciali e di impresa, per le quali è in radice esclusa la compatibilità con la condizione di dipendente pubblico, dovendosi tener conto nel caso di specie della mancanza di professionalità in capo all'esercente e della inesistenza di finalità di sfruttamento commerciale dell'appartamento in parola.
Si tratta, in definitiva, di una attività non imprenditoriale che esula dalla previsione contenuta nell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001 e come tale è lecitamente svolta senza che sia necessario il rilascio di una autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione.
Ha poi escluso la ricorrenza dell'elemento psicologico avendo egli agito in buona fede: per un verso non aveva mai celato la circostanza relativa all'utilizzo del proprio appartamento come Bed & Breakfast mentre per altro verso la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto che tale attività sarebbe stata autorizzabile se fosse stata formalizzata la relativa richiesta.
Anche per quanto riguarda la ritenuta aggravante ricollegata dall' al suo ruolo di Pt_3
funzionario assegnato al Servizio Attività Produttive e Turismo, istituzionalmente competente proprio al rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive, ha sostenuto l'erroneità del provvedimento disciplinare posto che per l'attività in questione aveva ottenuto dal CP_2
tutte le prescritte autorizzazioni amministrative.
[...]
Ha quindi sostenuto la illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli dall' Pt_3
chiedendo accertarsi la tardività della contestazione disciplinare e la conseguente nullità del relativo provvedimento ed ancora, nel merito, l'insussistenza della necessità di ottenere la previa autorizzazione relativamente alla gestione del Bed & Breakfast avuto riguardo al disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con conseguente infondatezza della contestazione promossa dal Comune ed in ogni caso, in subordine, accertarsi la scusabilità della Parte_1
sua condotta, quanto alla mancata richiesta della pretesa autorizzazione, avendo egli agito in buona fede.
4 Il si è ritualmente costituito in giudizio con articolata memoria ed ha Controparte_2
contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che aveva condotto all'accertamento dell'illecito disciplinare in capo al , ha sostenuto la tempestività e CP_1
correttezza del procedimento disciplinare avuto riguardo al disposto dell'art. 55 bis del D.lgs.
n. 165/2001, sia con riguardo al suo avvio che in relazione al successivo svolgimento fino alla definizione mediante l'adozione del provvedimento finale.
Sotto altro profilo ha contestato le doglianze concernenti la validità del predetto provvedimento sanzionatorio avendo il gestito una attività certamente non di tipo CP_1
imprenditoriale ma comunque produttiva di reddito, come tale assoggettata ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 ad una previa autorizzazione che tuttavia egli non aveva mai richiesto.
Da ultimo ha escluso la insussistenza dell'elemento psicologico posto che la condotta mantenuta dal lavoratore interessato, seppur non connotata da dolo, è stata comunque negligente avendo egli violato le norme che regolano la possibilità di svolgere attività
extraistituzionali produttive di reddito.
A tal proposito ha ritenuto irrilevante il possesso della autorizzazione amministrativa richiesta per l'esercizio di una attività ricettiva, provvedimento differente da quello rilasciato dal Servizio Personale del quale il LI non aveva curato di munirsi prima di iniziare l'attività extralavorativa in contestazione.
Istruita la causa in via documentale ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione il
Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 713/2022 del 28
settembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da e ritenuti assorbiti i Controparte_1
rimanenti motivi di doglianza, ha dichiarato nulla la sanzione disciplinare per cui è causa stante la tardività per un verso della contestazione disciplinare, pervenuta al il 4/5 CP_1
aprile 2017 a fronte della acquisizione della notizia di infrazione da parte dell' fin dal Pt_3
5 2017, dunque oltre i 60 giorni decorrenti dal 16 marzo 2017, data in cui l' ha acquisito Pt_3
per la prima volta la notizia dell'infrazione per cui si è proceduto.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 27 marzo 2023, il rassegnando le sovrascritte conclusioni. Controparte_2
Il ha resistito in giudizio con memoria difensiva di costituzione e difensiva CP_1
depositata il 9 maggio 2025, ove ha concluso per la inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La censura di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla difesa appellante per violazione dell'art. 434 c.p.c. è manifestamente infondata.
Nelle considerazioni in diritto della memoria di costituzione la difesa appellata così
argomenta al riguardo a sostegno di tale censura: In definitiva, ciò che sembra sia sfuggito all'amministrazione appellante è che il giudice di primo grado non ha affatto dichiarato la nullità della sanzione disciplinare perché adottata in violazione del quarto comma dell'art.
55 bis del D. Lgs. 165/2001 – procedura alla quale l'appellante àncora la competenza
Parte dell' e il dies a quo dal quale far decorrere il termine entro il quale il procedimento avrebbe dovuto concludersi – bensì perché adottata dal dirigente responsabile della struttura
amministrativa presso la quale operava il sig. oltre il termine perentorio di sessanta CP_1
giorni previsto dal secondo comma del citato art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001.
Ebbene dall'esame della sentenza di primo grado, oltre che dalla conforme documentazione in atti, risulta, contrariamente a quanto testè esposto, che la sanzione disciplinare in contestazione è stata adottata dall' e non dal dirigente Controparte_3
responsabile della struttura ove il prestava all'epoca il suo lavoro. CP_1
Sotto altro aspetto il ragionamento svolto dal giudice è agevolmente intellegibile avendo egli dichiarato nulla la sanzione disciplinare irrogata al sia perché adottata oltre il CP_1
termine di sessanta giorni decorrente dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione, espressione contenuta nell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e riportata testualmente dal Tribunale di sia perché preceduta da una contestazione inviata all'interessato ben oltre il termine di 20 giorni dalla acquisizione della notizia del fatto, collocata dal primo giudice alla
6 data del 9 novembre 2016 (cfr. pagg. 5 e 7 della motivazione della sentenza n. 713/2022 del
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro, in atti).
L'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata, in definitiva si sofferma diffusamente sia sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure che sulle violazioni di legge lamentate e sulla la loro rilevanza rispetto al contenuto della decisione impugnata e contiene argomentazioni del tutto pertinenti rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza contestata.
2. Passando all'esame dell'atto di appello con un primo motivo di gravame il CP_2
ripercorso l'iter del procedimento attivato dal e ricostruito il
[...] Controparte_4
quadro normativo di riferimento, ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie il comma 4 piuttosto che il comma
2 dell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, disposizioni queste che prevedono decorrenze differenti sia con riguardo alla tempestiva contestazione degli addebiti che per quanto concerne la definizione del procedimento disciplinare.
In ogni caso, ha soggiunto, quandanche si applicasse il predetto comma 4, il dies a quo per la decorrenza del termine per l'attivazione e conclusione del procedimento disciplinare per gli illeciti non puniti con la sospensione superiore a 10 giorni non è la data di prima acquisizione della notizia della infrazione ma la data di contestazione dell'addebito termine che nella specie è stato rispettato.
Sotto altro profilo ha censurato la sentenza impugnata laddove valorizza, al fine di individuare il momento nel quale l'ufficio competente ha acquisito la prima notizia dell'infrazione, la identità del dirigente, nella specie la dottoressa preposto al Persona_1
sia Servizio Ispettivo che all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
A tal proposito ha osservato l'appellante che il Servizio Ispettivo aveva istruito il procedimento per i profili di rispettiva competenza curando quindi la trasmissione ad una ben distinta articolazione amministrativa dell'Ente, appunto l' della segnalazione in parola Pt_3
cui aveva tempestivamente fatto seguito, entro il prescritto termine di 20 giorni, la contestazione degli addebiti e quindi, nei successivi 60 giorni dalla notifica della contestazione disciplinare la irrogazione della sanzione.
2.1. Il motivo di appello è fondato.
7 Il Collegio reputa, per maggior comodità espositiva, richiamare preliminarmente il contenuto dei primi 4 commi dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis ossia fino al 21 giugno 2017 allorchè è entrata in vigore la novella introdotta col il D.lgs. n. 75/2017 cd. Riforma Madia:
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile
della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora,
anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti
punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta
o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
8 l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto
ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la
sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
2.2. Dall'esame complessivo e ragionato delle disposizioni anzidette risulta che laddove la sanzione astrattamente applicabile sia di limitata gravità (ossia inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni), come avvenuto nel caso di specie, la competenza se il responsabile della struttura di appartenenza ha la qualifica dirigenziale rimane in capo a quest'ultimo e la disciplina applicabile è quella del comma 2, viceversa se il responsabile è privo di tale qualifica o comunque quando l'infrazione è
punibile con sanzioni più gravi di quella anzidetta si procede sulla base di quanto precede il successivo comma 4 con attribuzione della competenza a procedere in capo all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a tal fine individuato.
9 Dunque il criterio che in definitiva decide quale debba essere l'iter procedimentale da seguire, alternativamente regolato dal comma 2 ovvero dal comma 4 della norma in parola, è
costituito dalla entità della sanzione astrattamente prevista dalla contrattazione collettiva.
In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione laddove ha ribadito il principio, già enunciato in precedenti decisioni, secondo il quale in tema di sanzioni
disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento,
così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001,
sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente
stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle
espressamente enunciate dal CCNL, nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti
di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della
sanzione massima irrogabile (cfr. Cass. ord. n. 15682/2024 ed analogamente Cass. ord. n.
19097/2024).
3. Conseguentemente nella vicenda in esame, vertendosi pacificamente nell'ambito di condotte punibili con una sanzione inferiore nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione, ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, stante la qualifica dirigenziale del responsabile della struttura di appartenenza del , il disposto del successivo comma 2. CP_1
3.1. L'amministrazione comunale ha tuttavia attivato, istruito e definito il procedimento attraverso l' piuttosto che attraverso il dirigente interessato. Controparte_3
Tale circostanza, che non è stata oggetto di censure ad opera delle parti né in primo grado né
nel presente giudizio, alcun vizio riverbera sul procedimento disciplinare posto che detto
, esterno alla struttura di appartenenza del dipendente, assicura comunque maggiori CP_3
garanzie di terzietà dell'organo chiamato a decidere sulla contestazione disciplinare, né può
ravvisarsi alcun obiettivo vulnus alle prerogative difensive del . CP_1
3.2. La disciplina applicabile al caso di specie, tenuto conto dell'inciso contenuto nel comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, secondo il quale Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
10 procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, è quindi quella contenuta nella disposizione testè richiamata.
Conseguentemente le varie fasi del procedimento disciplinare ed in particolare la scansione temporale ed i relativi termini per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento sono quelli compiutamente regolati dal predetto comma 2: per il primo termine venti giorni dal momento in cui l'Ufficio ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo e per il secondo successivo termine sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
Risulta pertanto viziata la sentenza resa in prime cure laddove dopo aver correttamente richiamato la disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 55 bis commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n.
165/2001 ed individuato il primo termine in venti giorni dalla acquisizione della notizia dell'illecito da parte dell'ufficio competente si stabilisce che il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorreva dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione come prevede l'art. 55 bis comma 4 il quale però, come visto, non trova applicazione nel caso di specie giacchè riguarda solamente le infrazioni di maggiore gravità.
Al contrario risulta corretta la ricostruzione offerta dalla difesa appellante laddove ha rilevato che l'amministrazione non è incorsa nella violazione del termine fissato per la conclusione del procedimento posto che la contestazione dell'addebito è stata notificata al il 5 aprile 2017 (cfr. doc. 10 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) CP_1
ed il procedimento disciplinare si è concluso il 25 maggio 2017, data in cui il relativo provvedimento è stato notificato al dipendente interessato (cfr. doc. 22 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) dunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione degli addebiti come prescritto dall'art. 55 bis comma 2 del D.lgs. n.
165/2001.
4. Ad analoghe conclusioni, quanto alla riforma della sentenza di primo grado ove ha rilevato profili di nullità della sanzione disciplinare irrogata all'appellato, il Collegio reputa di poter pervenire per quanto concerne l'ulteriore aspetto relativo alla tempestività della contestazione degli addebiti.
4.1. Va osservato che la difesa appellante ha ritenuto che tale profilo non sia stato rilevato dal giudice di primo grado, avendo egli censurato la distinta questione relativa alla tempestiva
11 conclusione del procedimento disciplinare (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e tuttavia la stessa difesa nel corpo del ricorso ha comunque sviluppato anche tale questione che, dunque,
costituisce motivo di doglianza in sede di gravame.
In particolare si sostiene, al fine di contestare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che il procedimento condotto dall'amministrazione è stato attuato nel pieno rispetto dei termini di legge posto che con nota del 4 aprile 2017 dunque nel termine di 20 giorni dalla notizia dell'infrazione l' ha disposto l'apertura del procedimento disciplinare Pt_3
(cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
4.2. Osserva la Corte che il richiamato comma 2 dell'art. 55 bis in disamina dispone che l'ufficio competente quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti
giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo.
Ebbene nel caso di specie la notizia dell'infrazione disciplinare è pervenuta all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 e la successiva nota recante la contestazione degli addebiti è stata notificata al il 5 aprile 2017, dunque entro il termine di venti CP_1
giorni previsto dalla legge (cfr. docc. 2 e 10 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
La sentenza impugnata colloca invece la conoscenza da parte dell' circa la esistenza Pt_3
di una condotta dell'appellato rilevante ai fini disciplinari al 31 ottobre 2016, data in cui l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, nell'ambito degli accertamenti condotti dal
Servizio Ispettivo dell'Ente, i redditi (qualificati come compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e come redditi diversi) che questi aveva percepito negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. 4 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
Difatti, argomenta il giudice di prime cure, la richiesta di chiarimenti inviata dal CP_4
al il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5 produzioni parte appellante nel fascicolo
[...] CP_1
di primo grado) integra una notizia di infrazione tale da consentire al dirigente competente, nella specie la dottoressa di dare l'avvio ad un procedimento disciplinare, con Persona_1
conseguente tardività della contestazione del 4 aprile 2017 avuto riguardo al termine di venti giorni previsto a tal fine.
12 4.3. Il Collegio non condivide tali considerazioni.
In primo luogo occorre evidenziare, in coerenza con l'insegnamento della Corte di
Cassazione, che In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4 , secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro
il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo
procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i
procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta
al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. (cfr. Cass. sent. n. 20733/2015, con principio enunciato in riferimento al comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs .n 165/2001 ma estensibile anche al comma 2).
Ebbene nel caso di specie la notizia dell'infrazione che poi ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare in confronto dell'appellato è pervenuta, come visto, all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 con nota trasmessa dal Servizio Ispettivo sicchè
l'invio della contestazione il 5 aprile 2017 risulta, come già osservato, del tutto tempestivo.
Conseguentemente alcun rilievo assume il fatto che il dirigente preposto a tali distinte articolazioni dell'amministrazione fosse la stessa persona fisica, ossia la dottoressa PE
[...]
Osserva in proposito la Corte che militano in tal senza elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche le quali postulano che la conoscenza ai fini legali di determinate circostanze debba essere riferita non già alle persone fisiche preposte agli uffici ma alle competenti strutture dell'amministrazione presso le quali tali informazioni sono veicolate con modalità formali e come tali obiettivamente verificabili.
In altre parole non assume rilevanza dirimente per le finalità in discorso il fatto che la dottoressa allorchè conduceva distinti accertamenti finalizzati a verifiche di tipo PE
ispettivo nei confronti del LI, sia venuta a conoscenza di circostanze sul suo conto di possibile rilevanza disciplinare.
Difatti, come visto, il termine in questione non decorre con l'acquisizione di tali informazioni da parte del dirigente di altra struttura amministrativa dell'Ente ma con la
13 formale ricezione della notizia qualificata dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, ossia l'U.P.D. come visto, solo il 16 marzo 2017. Parte_4
4.4. In ogni caso l'argomentazione sviluppata nella sentenza appellata non tiene conto del fatto che, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume
rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di
infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al
procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora
la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari
per procedere sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la
sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di
carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (cfr.
Cass. sent. n. 9313/2021).
Ebbene alla data del 9 novembre 2016, individuata dal giudice di prime cure come momento in cui la notizia di infrazione avrebbe consentito l'attivazione di un procedimento disciplinare, non erano affatto esistenti, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti onde procedere in tal senso.
In quel momento infatti, all'esito delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate ove si faceva riferimento a non meglio precisati compensi ritratti dal derivanti da Controparte_5
attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi, non vi erano ancora elementi dotati di adeguata consistenza tali da consentire di ricollegare tali introiti con la gestione diretta di una struttura ricettiva da parte dello stesso . CP_1
Pertanto del tutto correttamente il Servizio Ispettivo a fronte di tali frammentari e non univoci elementi di conoscenza (dotati in quel momento di rilevanza disciplinare solo in termini eventuali) ha ritenuto di acquisire ulteriori notizie utili richiedendo al CP_1
chiarimenti soprattutto con riguardo all'esistenza di eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraistituzionali.
4.5. Sotto altro profilo merita di essere evidenziato che la dottoressa prima di PE
trasmettere gli atti all' per le successive determinazioni al riguardo, ha attivato una Pt_3
interlocuzione in sede ispettiva con il e con i suoi difensori volta a delimitare con la CP_1
dovuta precisione il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività extralavorativa in
14 questione, anche con riguardo alla necessità o meno per il dipendente interessato di chiedere ed ottenere l'autorizzazione dal datore di lavoro.
Solo all'esito di tale scambio epistolare, nel corso del quale l'appellato ha potuto formulare tutte le opportune osservazioni rispetto all'inquadramento giuridico della vicenda, sono emersi accanto all'esistenza di profili di responsabilità contabile anche aspetti di rilevanza disciplinare che hanno giustificato la comunicazione all' dell' degli accertamenti Pt_3 Pt_5
in sede ispettiva perché valutasse i fatti sotto il distinto profilo disciplinare. Pt_6
4.6. Anche per tale ragione la sentenza appellata appare viziata sicchè, in accoglimento del corrispondente motivo di gravame, deve essere riformata, avendo il Tribunale erroneamente collocato al 9 novembre 2016 e non al 16 aprile 2017 il momento in cui l'ufficio competente ha acquisito la notizia dell'illecito commesso dal cui è seguita, il 25 maggio 2017, la CP_1
tempestiva irrogazione della contestata sanzione disciplinare.
5. Con un secondo motivo di appello, rilevato che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbiti i motivi di doglianza relativi alla mancata autorizzazione del quanto alla CP_1
gestione dell'attività di Bed & Breakfast, il ha chiesto la riforma del capo Controparte_2
3) della predetta sentenza richiamando a tal fine le difese articolate sul punto nel primo grado di giudizio nonché il contenuto della sentenza n. 144/2019 della Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la prodotta in atti, recante la condanna del per Controparte_6 CP_1
danno erariale in relazione alla vicenda per cui è causa.
5.1. Va preliminarmente rilevato che la difesa appellata ha ritualmente riproposto i corrispondenti motivi di censura avanzati in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale
(cfr., sul punto, Cass. sent. n. 23925/2010, cui da ultimo è seguita con portate applicativa più
generale, Cass. SS.UU. sent. n. 7409/2019, ove viene ribadito che anche per le cause assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellato che voglia evitare la
presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni rigettate o rimaste assorbite
nella decisione favorevole di primo grado, e la riproposizione può avvenire in qualsiasi
forma idonea ad evidenziare la volontà di ottenerne l'eventuale esame in appello. Tuttavia,
pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al
riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti
al primo giudice).
15 5.2. Osserva il Collegio che l'attività di gestione di un Bed & Breakfast all'interno della propria casa di abitazione esula dal concetto di attività di impresa o commerciale e difatti l'amministrazione non ha contestato al tale condotta che, dunque, non costituisce CP_1
tema controverso in causa.
Conseguentemente alcuna rilevanza assumono causa le diffuse argomentazioni svolte dalla difesa appellante, anche mediante il supporto di vari atti amministrativi, sulla natura non imprenditoriale di tale attività.
5.3. Al contrario il datore di lavoro ha appuntato i suoi rilievi sullo svolgimento di attività
occasionale e saltuaria comportante la produzione di reddito, come tale soggetta a regime autorizzatorio.
Il punto controverso, infatti, riguarda l'ambito applicativo dell'art. 53 comma 7 del D.lgs. n.
165/2001 che nella formulazione vigente all'epoca dei fatti recitava così: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
A giudizio della Corte l'espressione incarichi retribuiti va interpretata in modo ampio onde ricomprendere qualunque tipologia di attività, non necessariamente commissionata da terzi,
per la quale il dipendente interessato ritragga un corrispettivo di tipo economico non necessariamente monetario.
In tal senso depone l'inciso contenuto nel comma 6 della stessa disposizione secondo il quale Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso.
16 Si tratta di una espressione che si estende, salve le eccezioni espressamente indicate al comma 6 dell'art. 53 in disamina a qualunque attività remunerata, anche di tipo occasionale, comunque estranea ai doveri e compiti di ufficio e rispetto alla quale l'amministrazione deve essere posta in condizione di verificare preliminarmente l'esistenza di possibili conflitti di interesse o, comunque, la compatibilità della stessa con il regolare e proficuo svolgimento dei compiti demandati al dipendente interessato (cfr. sul punto, a conforto di quanto esposto, la sentenza n .144/2019 resa dalla Corte dei Conti Sez. Giur. che è pervenuta alle CP_6
medesime conclusioni qui esposte).
Se dunque la disciplina anzidetta deve ragionevolmente essere interpretata nei termini anzidetti appare corretto ed esente da censure l'operato del il quale, Controparte_2
verificato che il LI ha gestito senza autorizzazione dell'Ente per diversi anni detta struttura ricettiva dalla quale ha ritratto somme di danaro quale corrispettivo per il servizio offerto, gli ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni.
Si tratta di una condotta indubbiamente illecita in quanto posta in essere in violazione di legge come tale integrante la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) del CCNL Regioni
Autonomie Locali (cfr. doc. 33 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) che sanziona l'inosservanza in generale delle disposizioni di servizio in tal caso individuata nella norma di rango primario contenuta nel predetto comma 7 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
(cfr. doc. 33 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
5.4. Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, risulta integrato l'illecito contestato.
Il , infatti, onde invocare la propria buona fede avrebbe dovuto dimostrare di aver CP_1
chiesto la prescritta autorizzazione, quantomeno per elementari esigenze prudenziali, tanto più che le rassicurazioni che egli (anche nel corso della sua audizione in sede disciplinare del
4 aprile 2017) sostiene di aver ricevuto erano di tipo meramente verbale e dunque non impegnative per chi le ha rilasciate.
Al contrario, pur non avendo celato anche ai colleghi di lavoro lo svolgimento di tale attività extralavorativa, mai ha avvertito nel corso dei diversi anni interessati dall'iniziativa disciplinare la necessità di rappresentare all'amministrazione tale situazione onde verificare
17 la necessità di munirsi, in ossequio alla doverosa attuazione del rapporto di impiego secondo correttezza e buona fede, di un titolo autorizzativo.
6. Corretta appare, infine, la misura della sanzione irrogata, contenuta nel doppio del minimo edittale, tenuto conto che lo stesso appellato ha svolto parte del suo lavoro presso il
Servizio Personale talchè era munito di un bagaglio di conoscenze e di un livello di professionalità che a maggior ragione rendeva esigibile l'adozione di una condotta diligente nei termini poc'anzi esposti e che giustifica la valutazione delle mancanze ommesse in termini di particolare gravità.
7. Risulta in definitiva esente dai vizi, anche sotto i profili sopra esaminati, la sanzione disciplinare comminata dal all' appellante. Controparte_2
8. L'appello proposto dal deve, in conclusione, essere accolto stante Controparte_2
l'insussistenza dei vizi lamentati dal rispetto alla sanzione disciplinare che CP_1
legittimamente gli è stata irrogata nel maggio 2017.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata statuendosi il rigetto, siccome infondate, delle domande avanzate da con l'originario ricorso Controparte_1
proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari.
9. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza talchè vanno poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come Controparte_1
successivamente modificato, facendo applicazione dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi nella sostanza nei diversi gradi di giudizio, ed applicazione dei parametri monetari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dalle parti nei due gradi di giudizio.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dal nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza 28 settembre 2022 n. 713 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado da aventi ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare Controparte_1
irrogatagli con nota prot. n. 121541 del 25 maggio 2017;
18 2. Condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 3.689,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 3.473,00 per giudizio di appello, oltre al 15% per spese forfettarie, rifusione del contributo unificato ed accessori dovuti per legge, nei termini meglio dettagliati nell'atto di appello.
Così deciso in Cagliari il 23 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 novembre 2016, dunque ben oltre i 20 giorni previsti dalla legge e per altro verso del provvedimento sanzionatorio reso alla conclusione del procedimento, adottato il 25 maggio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 79 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Comune in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avvocato Pt_1
Andrea Casu giusta procura speciale apposta in calce al ricorso in appello;
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in presso lo studio degli avvocati Controparte_1 Pt_1
Marcello Vignolo, Massimo Massa e Gian Marco Delunas, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale apposta a margine della memoria di costituzione e difensiva depositata nel giudizio di appello;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: • Previa sospensione della sua efficacia provvisoria, annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 713/2022 (RACL 4834/2017), capi 2-3-4, emessa dal Tribunale di Cagliari
Sez. Lavoro il 28/09/2022 e accertare e dichiarare la legittimità e validità della sanzione
disciplinare inflitta al sig. in data 25/05/2017 prot. 121541. Controparte_1
• Con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge che, nel caso del
Comune non soggetto a IVA sono rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80%
sui compensi (TAR Emilia-Romagna n.151/2016) e aliquota INAIL pari a 0,525% sui
compensi.
Nell'interesse dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello:
Dichiarare l'appello del inammissibile o comunque infondato, con il Controparte_2
favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2017 ha esposto di prestare servizio Controparte_1
alle dipendenze del dal 1997 e di aver sempre svolto la propria attività Controparte_2
nei diversi servizi cui è stato adibito con risultati eccellenti e con elevato standard qualitativo della prestazione lavorativa.
Ha proseguito deducendo di aver adibito dal 2008 la propria abitazione a Bed Parte_2
senza che il competente servizio del Comune di cui egli si era rivolto onde ottenere Pt_1
delucidazioni circa eventuali incompatibilità tra tale attività e lo status di pubblico dipendente, gli avesse rappresentato alcunchè in ordine alla eventuale necessità di munirsi preventivamente di una specifica autorizzazione.
Egli aveva quindi esercitato tale attività dichiarando regolarmente alla Agenzia delle Entrate
i compensi percepiti.
A distanza di diversi anni, a seguito di una segnalazione anonima, il Controparte_2
aveva avviato una serie di accertamenti di tipo ispettivo al fine di verificare la compatibilità
di tale attività gestoria rispetto al suo ruolo di dipendente pubblico.
L'amministrazione comunale, ha soggiunto il , ritenuti non soddisfacenti i CP_1
chiarimenti che egli aveva fornito, gli aveva quindi ingiunto di provvedere al versamento
2 nelle casse comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, delle somme che costituivano i proventi dell'attività ricettiva in questione, quantificati in complessivi euro
13.442,00 per il periodo che va dal 2012 al 2015.
Poco dopo, precisamente il 4 aprile 2017, il aveva promosso nei suoi Controparte_2
confronti un procedimento disciplinare nel corso del quale, in sede di audizione personale,
egli aveva depositato una memoria con la quale contestava il perfezionamento di un illecito disciplinare.
L'Ente, tuttavia, ritenendo non accoglibili le sue giustificazioni, con nota prot. n. 121541 del
25 maggio 2017 gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 2 giorni, sanzione poi comunicata dall' (ossia l'Ufficio Pt_3
Procedimenti Disciplinari) al competente dirigente comunale ove il prestava servizio CP_1
all'epoca dei fatti.
Ritenendo illegittimo tale provvedimento aveva eccepito preliminarmente la decadenza nella quale sarebbe incorso il datore di lavoro.
Difatti il dirigente dell'Ufficio Ispettivo del competente servizio comunale (che è la medesima persona fisica preposta a dirigere l'U.P.D.) era a conoscenza del fatto che egli avesse ritratto redditi ulteriori rispetto a quelli provenienti dal rapporto di impiego senza autorizzazione fin dal 9 novembre 2016, allorchè gli aveva inviato una nota recante la richiesta di chiarimenti proprio su tale punto.
Tuttavia, a fronte di tale accertamento del possibile illecito, l'invio della contestazione disciplinare era avvenuto solo il 4 aprile 2017.
Risultavano pertanto violati i termini previsti dall'art. 55 bis della l.n. 165/2001 nonché quelli, analoghi ,prescritti dall'accordo collettivo che regola il suo rapporto di lavoro e dal
Regolamento Comunale adottato con deliberazione della G.C. n. 39/2015 a cagione della condotta inerte del dirigente preposto sia all'Ufficio Ispettivo che all'Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari.
Questi infatti nonostante fosse a conoscenza fin da diversi mesi addietro dell'esistenza di fatti di rilevanza disciplinare, siccome accertati in sede ispettiva, aveva avviato il procedimento disciplinare solamente nell'aprile 2017.
3 Nel merito ha poi contestato che il parziale utilizzo della propria casa di abitazione onde adibirla a Bed & Breakfast senza il rilascio della previa autorizzazione integri una violazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.
Difatti tale attività non rientra tra quelle commerciali e di impresa, per le quali è in radice esclusa la compatibilità con la condizione di dipendente pubblico, dovendosi tener conto nel caso di specie della mancanza di professionalità in capo all'esercente e della inesistenza di finalità di sfruttamento commerciale dell'appartamento in parola.
Si tratta, in definitiva, di una attività non imprenditoriale che esula dalla previsione contenuta nell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001 e come tale è lecitamente svolta senza che sia necessario il rilascio di una autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione.
Ha poi escluso la ricorrenza dell'elemento psicologico avendo egli agito in buona fede: per un verso non aveva mai celato la circostanza relativa all'utilizzo del proprio appartamento come Bed & Breakfast mentre per altro verso la stessa amministrazione comunale ha riconosciuto che tale attività sarebbe stata autorizzabile se fosse stata formalizzata la relativa richiesta.
Anche per quanto riguarda la ritenuta aggravante ricollegata dall' al suo ruolo di Pt_3
funzionario assegnato al Servizio Attività Produttive e Turismo, istituzionalmente competente proprio al rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive, ha sostenuto l'erroneità del provvedimento disciplinare posto che per l'attività in questione aveva ottenuto dal CP_2
tutte le prescritte autorizzazioni amministrative.
[...]
Ha quindi sostenuto la illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli dall' Pt_3
chiedendo accertarsi la tardività della contestazione disciplinare e la conseguente nullità del relativo provvedimento ed ancora, nel merito, l'insussistenza della necessità di ottenere la previa autorizzazione relativamente alla gestione del Bed & Breakfast avuto riguardo al disposto dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con conseguente infondatezza della contestazione promossa dal Comune ed in ogni caso, in subordine, accertarsi la scusabilità della Parte_1
sua condotta, quanto alla mancata richiesta della pretesa autorizzazione, avendo egli agito in buona fede.
4 Il si è ritualmente costituito in giudizio con articolata memoria ed ha Controparte_2
contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che aveva condotto all'accertamento dell'illecito disciplinare in capo al , ha sostenuto la tempestività e CP_1
correttezza del procedimento disciplinare avuto riguardo al disposto dell'art. 55 bis del D.lgs.
n. 165/2001, sia con riguardo al suo avvio che in relazione al successivo svolgimento fino alla definizione mediante l'adozione del provvedimento finale.
Sotto altro profilo ha contestato le doglianze concernenti la validità del predetto provvedimento sanzionatorio avendo il gestito una attività certamente non di tipo CP_1
imprenditoriale ma comunque produttiva di reddito, come tale assoggettata ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 ad una previa autorizzazione che tuttavia egli non aveva mai richiesto.
Da ultimo ha escluso la insussistenza dell'elemento psicologico posto che la condotta mantenuta dal lavoratore interessato, seppur non connotata da dolo, è stata comunque negligente avendo egli violato le norme che regolano la possibilità di svolgere attività
extraistituzionali produttive di reddito.
A tal proposito ha ritenuto irrilevante il possesso della autorizzazione amministrativa richiesta per l'esercizio di una attività ricettiva, provvedimento differente da quello rilasciato dal Servizio Personale del quale il LI non aveva curato di munirsi prima di iniziare l'attività extralavorativa in contestazione.
Istruita la causa in via documentale ed esperito senza successo il tentativo di conciliazione il
Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 713/2022 del 28
settembre 2022, in accoglimento del ricorso proposto da e ritenuti assorbiti i Controparte_1
rimanenti motivi di doglianza, ha dichiarato nulla la sanzione disciplinare per cui è causa stante la tardività per un verso della contestazione disciplinare, pervenuta al il 4/5 CP_1
aprile 2017 a fronte della acquisizione della notizia di infrazione da parte dell' fin dal Pt_3
5 2017, dunque oltre i 60 giorni decorrenti dal 16 marzo 2017, data in cui l' ha acquisito Pt_3
per la prima volta la notizia dell'infrazione per cui si è proceduto.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 27 marzo 2023, il rassegnando le sovrascritte conclusioni. Controparte_2
Il ha resistito in giudizio con memoria difensiva di costituzione e difensiva CP_1
depositata il 9 maggio 2025, ove ha concluso per la inammissibilità ovvero per il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La censura di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dalla difesa appellante per violazione dell'art. 434 c.p.c. è manifestamente infondata.
Nelle considerazioni in diritto della memoria di costituzione la difesa appellata così
argomenta al riguardo a sostegno di tale censura: In definitiva, ciò che sembra sia sfuggito all'amministrazione appellante è che il giudice di primo grado non ha affatto dichiarato la nullità della sanzione disciplinare perché adottata in violazione del quarto comma dell'art.
55 bis del D. Lgs. 165/2001 – procedura alla quale l'appellante àncora la competenza
Parte dell' e il dies a quo dal quale far decorrere il termine entro il quale il procedimento avrebbe dovuto concludersi – bensì perché adottata dal dirigente responsabile della struttura
amministrativa presso la quale operava il sig. oltre il termine perentorio di sessanta CP_1
giorni previsto dal secondo comma del citato art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001.
Ebbene dall'esame della sentenza di primo grado, oltre che dalla conforme documentazione in atti, risulta, contrariamente a quanto testè esposto, che la sanzione disciplinare in contestazione è stata adottata dall' e non dal dirigente Controparte_3
responsabile della struttura ove il prestava all'epoca il suo lavoro. CP_1
Sotto altro aspetto il ragionamento svolto dal giudice è agevolmente intellegibile avendo egli dichiarato nulla la sanzione disciplinare irrogata al sia perché adottata oltre il CP_1
termine di sessanta giorni decorrente dalla prima acquisizione della notizia dell'infrazione, espressione contenuta nell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001 e riportata testualmente dal Tribunale di sia perché preceduta da una contestazione inviata all'interessato ben oltre il termine di 20 giorni dalla acquisizione della notizia del fatto, collocata dal primo giudice alla
6 data del 9 novembre 2016 (cfr. pagg. 5 e 7 della motivazione della sentenza n. 713/2022 del
Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro, in atti).
L'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata, in definitiva si sofferma diffusamente sia sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure che sulle violazioni di legge lamentate e sulla la loro rilevanza rispetto al contenuto della decisione impugnata e contiene argomentazioni del tutto pertinenti rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza contestata.
2. Passando all'esame dell'atto di appello con un primo motivo di gravame il CP_2
ripercorso l'iter del procedimento attivato dal e ricostruito il
[...] Controparte_4
quadro normativo di riferimento, ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie il comma 4 piuttosto che il comma
2 dell'art. 55 bis comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, disposizioni queste che prevedono decorrenze differenti sia con riguardo alla tempestiva contestazione degli addebiti che per quanto concerne la definizione del procedimento disciplinare.
In ogni caso, ha soggiunto, quandanche si applicasse il predetto comma 4, il dies a quo per la decorrenza del termine per l'attivazione e conclusione del procedimento disciplinare per gli illeciti non puniti con la sospensione superiore a 10 giorni non è la data di prima acquisizione della notizia della infrazione ma la data di contestazione dell'addebito termine che nella specie è stato rispettato.
Sotto altro profilo ha censurato la sentenza impugnata laddove valorizza, al fine di individuare il momento nel quale l'ufficio competente ha acquisito la prima notizia dell'infrazione, la identità del dirigente, nella specie la dottoressa preposto al Persona_1
sia Servizio Ispettivo che all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
A tal proposito ha osservato l'appellante che il Servizio Ispettivo aveva istruito il procedimento per i profili di rispettiva competenza curando quindi la trasmissione ad una ben distinta articolazione amministrativa dell'Ente, appunto l' della segnalazione in parola Pt_3
cui aveva tempestivamente fatto seguito, entro il prescritto termine di 20 giorni, la contestazione degli addebiti e quindi, nei successivi 60 giorni dalla notifica della contestazione disciplinare la irrogazione della sanzione.
2.1. Il motivo di appello è fondato.
7 Il Collegio reputa, per maggior comodità espositiva, richiamare preliminarmente il contenuto dei primi 4 commi dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente ratione temporis ossia fino al 21 giugno 2017 allorchè è entrata in vigore la novella introdotta col il D.lgs. n. 75/2017 cd. Riforma Madia:
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile
della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora,
anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti
punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente
medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta
o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
8 l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto
ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la
sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
2.2. Dall'esame complessivo e ragionato delle disposizioni anzidette risulta che laddove la sanzione astrattamente applicabile sia di limitata gravità (ossia inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni), come avvenuto nel caso di specie, la competenza se il responsabile della struttura di appartenenza ha la qualifica dirigenziale rimane in capo a quest'ultimo e la disciplina applicabile è quella del comma 2, viceversa se il responsabile è privo di tale qualifica o comunque quando l'infrazione è
punibile con sanzioni più gravi di quella anzidetta si procede sulla base di quanto precede il successivo comma 4 con attribuzione della competenza a procedere in capo all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a tal fine individuato.
9 Dunque il criterio che in definitiva decide quale debba essere l'iter procedimentale da seguire, alternativamente regolato dal comma 2 ovvero dal comma 4 della norma in parola, è
costituito dalla entità della sanzione astrattamente prevista dalla contrattazione collettiva.
In tal senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione laddove ha ribadito il principio, già enunciato in precedenti decisioni, secondo il quale in tema di sanzioni
disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento,
così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i
procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001,
sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente
stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle
espressamente enunciate dal CCNL, nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti
di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della
sanzione massima irrogabile (cfr. Cass. ord. n. 15682/2024 ed analogamente Cass. ord. n.
19097/2024).
3. Conseguentemente nella vicenda in esame, vertendosi pacificamente nell'ambito di condotte punibili con una sanzione inferiore nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione, ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, stante la qualifica dirigenziale del responsabile della struttura di appartenenza del , il disposto del successivo comma 2. CP_1
3.1. L'amministrazione comunale ha tuttavia attivato, istruito e definito il procedimento attraverso l' piuttosto che attraverso il dirigente interessato. Controparte_3
Tale circostanza, che non è stata oggetto di censure ad opera delle parti né in primo grado né
nel presente giudizio, alcun vizio riverbera sul procedimento disciplinare posto che detto
, esterno alla struttura di appartenenza del dipendente, assicura comunque maggiori CP_3
garanzie di terzietà dell'organo chiamato a decidere sulla contestazione disciplinare, né può
ravvisarsi alcun obiettivo vulnus alle prerogative difensive del . CP_1
3.2. La disciplina applicabile al caso di specie, tenuto conto dell'inciso contenuto nel comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, secondo il quale Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il
10 procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, è quindi quella contenuta nella disposizione testè richiamata.
Conseguentemente le varie fasi del procedimento disciplinare ed in particolare la scansione temporale ed i relativi termini per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento sono quelli compiutamente regolati dal predetto comma 2: per il primo termine venti giorni dal momento in cui l'Ufficio ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo e per il secondo successivo termine sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
Risulta pertanto viziata la sentenza resa in prime cure laddove dopo aver correttamente richiamato la disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 55 bis commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n.
165/2001 ed individuato il primo termine in venti giorni dalla acquisizione della notizia dell'illecito da parte dell'ufficio competente si stabilisce che il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorreva dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione come prevede l'art. 55 bis comma 4 il quale però, come visto, non trova applicazione nel caso di specie giacchè riguarda solamente le infrazioni di maggiore gravità.
Al contrario risulta corretta la ricostruzione offerta dalla difesa appellante laddove ha rilevato che l'amministrazione non è incorsa nella violazione del termine fissato per la conclusione del procedimento posto che la contestazione dell'addebito è stata notificata al il 5 aprile 2017 (cfr. doc. 10 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) CP_1
ed il procedimento disciplinare si è concluso il 25 maggio 2017, data in cui il relativo provvedimento è stato notificato al dipendente interessato (cfr. doc. 22 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) dunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione degli addebiti come prescritto dall'art. 55 bis comma 2 del D.lgs. n.
165/2001.
4. Ad analoghe conclusioni, quanto alla riforma della sentenza di primo grado ove ha rilevato profili di nullità della sanzione disciplinare irrogata all'appellato, il Collegio reputa di poter pervenire per quanto concerne l'ulteriore aspetto relativo alla tempestività della contestazione degli addebiti.
4.1. Va osservato che la difesa appellante ha ritenuto che tale profilo non sia stato rilevato dal giudice di primo grado, avendo egli censurato la distinta questione relativa alla tempestiva
11 conclusione del procedimento disciplinare (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e tuttavia la stessa difesa nel corpo del ricorso ha comunque sviluppato anche tale questione che, dunque,
costituisce motivo di doglianza in sede di gravame.
In particolare si sostiene, al fine di contestare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, che il procedimento condotto dall'amministrazione è stato attuato nel pieno rispetto dei termini di legge posto che con nota del 4 aprile 2017 dunque nel termine di 20 giorni dalla notizia dell'infrazione l' ha disposto l'apertura del procedimento disciplinare Pt_3
(cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
4.2. Osserva la Corte che il richiamato comma 2 dell'art. 55 bis in disamina dispone che l'ufficio competente quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti
giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo.
Ebbene nel caso di specie la notizia dell'infrazione disciplinare è pervenuta all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 e la successiva nota recante la contestazione degli addebiti è stata notificata al il 5 aprile 2017, dunque entro il termine di venti CP_1
giorni previsto dalla legge (cfr. docc. 2 e 10 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
La sentenza impugnata colloca invece la conoscenza da parte dell' circa la esistenza Pt_3
di una condotta dell'appellato rilevante ai fini disciplinari al 31 ottobre 2016, data in cui l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, nell'ambito degli accertamenti condotti dal
Servizio Ispettivo dell'Ente, i redditi (qualificati come compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e come redditi diversi) che questi aveva percepito negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. 4 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
Difatti, argomenta il giudice di prime cure, la richiesta di chiarimenti inviata dal CP_4
al il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5 produzioni parte appellante nel fascicolo
[...] CP_1
di primo grado) integra una notizia di infrazione tale da consentire al dirigente competente, nella specie la dottoressa di dare l'avvio ad un procedimento disciplinare, con Persona_1
conseguente tardività della contestazione del 4 aprile 2017 avuto riguardo al termine di venti giorni previsto a tal fine.
12 4.3. Il Collegio non condivide tali considerazioni.
In primo luogo occorre evidenziare, in coerenza con l'insegnamento della Corte di
Cassazione, che In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4 , secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro
il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo
procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i
procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta
al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. (cfr. Cass. sent. n. 20733/2015, con principio enunciato in riferimento al comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs .n 165/2001 ma estensibile anche al comma 2).
Ebbene nel caso di specie la notizia dell'infrazione che poi ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare in confronto dell'appellato è pervenuta, come visto, all'Ufficio
Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 con nota trasmessa dal Servizio Ispettivo sicchè
l'invio della contestazione il 5 aprile 2017 risulta, come già osservato, del tutto tempestivo.
Conseguentemente alcun rilievo assume il fatto che il dirigente preposto a tali distinte articolazioni dell'amministrazione fosse la stessa persona fisica, ossia la dottoressa PE
[...]
Osserva in proposito la Corte che militano in tal senza elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche le quali postulano che la conoscenza ai fini legali di determinate circostanze debba essere riferita non già alle persone fisiche preposte agli uffici ma alle competenti strutture dell'amministrazione presso le quali tali informazioni sono veicolate con modalità formali e come tali obiettivamente verificabili.
In altre parole non assume rilevanza dirimente per le finalità in discorso il fatto che la dottoressa allorchè conduceva distinti accertamenti finalizzati a verifiche di tipo PE
ispettivo nei confronti del LI, sia venuta a conoscenza di circostanze sul suo conto di possibile rilevanza disciplinare.
Difatti, come visto, il termine in questione non decorre con l'acquisizione di tali informazioni da parte del dirigente di altra struttura amministrativa dell'Ente ma con la
13 formale ricezione della notizia qualificata dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, ossia l'U.P.D. come visto, solo il 16 marzo 2017. Parte_4
4.4. In ogni caso l'argomentazione sviluppata nella sentenza appellata non tiene conto del fatto che, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume
rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di
infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al
procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora
la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari
per procedere sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la
sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di
carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (cfr.
Cass. sent. n. 9313/2021).
Ebbene alla data del 9 novembre 2016, individuata dal giudice di prime cure come momento in cui la notizia di infrazione avrebbe consentito l'attivazione di un procedimento disciplinare, non erano affatto esistenti, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti onde procedere in tal senso.
In quel momento infatti, all'esito delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate ove si faceva riferimento a non meglio precisati compensi ritratti dal derivanti da Controparte_5
attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi, non vi erano ancora elementi dotati di adeguata consistenza tali da consentire di ricollegare tali introiti con la gestione diretta di una struttura ricettiva da parte dello stesso . CP_1
Pertanto del tutto correttamente il Servizio Ispettivo a fronte di tali frammentari e non univoci elementi di conoscenza (dotati in quel momento di rilevanza disciplinare solo in termini eventuali) ha ritenuto di acquisire ulteriori notizie utili richiedendo al CP_1
chiarimenti soprattutto con riguardo all'esistenza di eventuali autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraistituzionali.
4.5. Sotto altro profilo merita di essere evidenziato che la dottoressa prima di PE
trasmettere gli atti all' per le successive determinazioni al riguardo, ha attivato una Pt_3
interlocuzione in sede ispettiva con il e con i suoi difensori volta a delimitare con la CP_1
dovuta precisione il tipo e le modalità di svolgimento dell'attività extralavorativa in
14 questione, anche con riguardo alla necessità o meno per il dipendente interessato di chiedere ed ottenere l'autorizzazione dal datore di lavoro.
Solo all'esito di tale scambio epistolare, nel corso del quale l'appellato ha potuto formulare tutte le opportune osservazioni rispetto all'inquadramento giuridico della vicenda, sono emersi accanto all'esistenza di profili di responsabilità contabile anche aspetti di rilevanza disciplinare che hanno giustificato la comunicazione all' dell' degli accertamenti Pt_3 Pt_5
in sede ispettiva perché valutasse i fatti sotto il distinto profilo disciplinare. Pt_6
4.6. Anche per tale ragione la sentenza appellata appare viziata sicchè, in accoglimento del corrispondente motivo di gravame, deve essere riformata, avendo il Tribunale erroneamente collocato al 9 novembre 2016 e non al 16 aprile 2017 il momento in cui l'ufficio competente ha acquisito la notizia dell'illecito commesso dal cui è seguita, il 25 maggio 2017, la CP_1
tempestiva irrogazione della contestata sanzione disciplinare.
5. Con un secondo motivo di appello, rilevato che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbiti i motivi di doglianza relativi alla mancata autorizzazione del quanto alla CP_1
gestione dell'attività di Bed & Breakfast, il ha chiesto la riforma del capo Controparte_2
3) della predetta sentenza richiamando a tal fine le difese articolate sul punto nel primo grado di giudizio nonché il contenuto della sentenza n. 144/2019 della Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la prodotta in atti, recante la condanna del per Controparte_6 CP_1
danno erariale in relazione alla vicenda per cui è causa.
5.1. Va preliminarmente rilevato che la difesa appellata ha ritualmente riproposto i corrispondenti motivi di censura avanzati in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale
(cfr., sul punto, Cass. sent. n. 23925/2010, cui da ultimo è seguita con portate applicativa più
generale, Cass. SS.UU. sent. n. 7409/2019, ove viene ribadito che anche per le cause assoggettate al rito del lavoro ai sensi dell'art. 346 c.p.c., l'appellato che voglia evitare la
presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni rigettate o rimaste assorbite
nella decisione favorevole di primo grado, e la riproposizione può avvenire in qualsiasi
forma idonea ad evidenziare la volontà di ottenerne l'eventuale esame in appello. Tuttavia,
pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al
riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti
al primo giudice).
15 5.2. Osserva il Collegio che l'attività di gestione di un Bed & Breakfast all'interno della propria casa di abitazione esula dal concetto di attività di impresa o commerciale e difatti l'amministrazione non ha contestato al tale condotta che, dunque, non costituisce CP_1
tema controverso in causa.
Conseguentemente alcuna rilevanza assumono causa le diffuse argomentazioni svolte dalla difesa appellante, anche mediante il supporto di vari atti amministrativi, sulla natura non imprenditoriale di tale attività.
5.3. Al contrario il datore di lavoro ha appuntato i suoi rilievi sullo svolgimento di attività
occasionale e saltuaria comportante la produzione di reddito, come tale soggetta a regime autorizzatorio.
Il punto controverso, infatti, riguarda l'ambito applicativo dell'art. 53 comma 7 del D.lgs. n.
165/2001 che nella formulazione vigente all'epoca dei fatti recitava così: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
A giudizio della Corte l'espressione incarichi retribuiti va interpretata in modo ampio onde ricomprendere qualunque tipologia di attività, non necessariamente commissionata da terzi,
per la quale il dipendente interessato ritragga un corrispettivo di tipo economico non necessariamente monetario.
In tal senso depone l'inciso contenuto nel comma 6 della stessa disposizione secondo il quale Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso.
16 Si tratta di una espressione che si estende, salve le eccezioni espressamente indicate al comma 6 dell'art. 53 in disamina a qualunque attività remunerata, anche di tipo occasionale, comunque estranea ai doveri e compiti di ufficio e rispetto alla quale l'amministrazione deve essere posta in condizione di verificare preliminarmente l'esistenza di possibili conflitti di interesse o, comunque, la compatibilità della stessa con il regolare e proficuo svolgimento dei compiti demandati al dipendente interessato (cfr. sul punto, a conforto di quanto esposto, la sentenza n .144/2019 resa dalla Corte dei Conti Sez. Giur. che è pervenuta alle CP_6
medesime conclusioni qui esposte).
Se dunque la disciplina anzidetta deve ragionevolmente essere interpretata nei termini anzidetti appare corretto ed esente da censure l'operato del il quale, Controparte_2
verificato che il LI ha gestito senza autorizzazione dell'Ente per diversi anni detta struttura ricettiva dalla quale ha ritratto somme di danaro quale corrispettivo per il servizio offerto, gli ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due giorni.
Si tratta di una condotta indubbiamente illecita in quanto posta in essere in violazione di legge come tale integrante la violazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) del CCNL Regioni
Autonomie Locali (cfr. doc. 33 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado) che sanziona l'inosservanza in generale delle disposizioni di servizio in tal caso individuata nella norma di rango primario contenuta nel predetto comma 7 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001
(cfr. doc. 33 produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
5.4. Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, risulta integrato l'illecito contestato.
Il , infatti, onde invocare la propria buona fede avrebbe dovuto dimostrare di aver CP_1
chiesto la prescritta autorizzazione, quantomeno per elementari esigenze prudenziali, tanto più che le rassicurazioni che egli (anche nel corso della sua audizione in sede disciplinare del
4 aprile 2017) sostiene di aver ricevuto erano di tipo meramente verbale e dunque non impegnative per chi le ha rilasciate.
Al contrario, pur non avendo celato anche ai colleghi di lavoro lo svolgimento di tale attività extralavorativa, mai ha avvertito nel corso dei diversi anni interessati dall'iniziativa disciplinare la necessità di rappresentare all'amministrazione tale situazione onde verificare
17 la necessità di munirsi, in ossequio alla doverosa attuazione del rapporto di impiego secondo correttezza e buona fede, di un titolo autorizzativo.
6. Corretta appare, infine, la misura della sanzione irrogata, contenuta nel doppio del minimo edittale, tenuto conto che lo stesso appellato ha svolto parte del suo lavoro presso il
Servizio Personale talchè era munito di un bagaglio di conoscenze e di un livello di professionalità che a maggior ragione rendeva esigibile l'adozione di una condotta diligente nei termini poc'anzi esposti e che giustifica la valutazione delle mancanze ommesse in termini di particolare gravità.
7. Risulta in definitiva esente dai vizi, anche sotto i profili sopra esaminati, la sanzione disciplinare comminata dal all' appellante. Controparte_2
8. L'appello proposto dal deve, in conclusione, essere accolto stante Controparte_2
l'insussistenza dei vizi lamentati dal rispetto alla sanzione disciplinare che CP_1
legittimamente gli è stata irrogata nel maggio 2017.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere riformata statuendosi il rigetto, siccome infondate, delle domande avanzate da con l'originario ricorso Controparte_1
proposto dinanzi al Tribunale di Cagliari.
9. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza talchè vanno poste a carico di e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come Controparte_1
successivamente modificato, facendo applicazione dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi nella sostanza nei diversi gradi di giudizio, ed applicazione dei parametri monetari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dalle parti nei due gradi di giudizio.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto dal nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza 28 settembre 2022 n. 713 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, e per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado da aventi ad oggetto l'impugnazione della sanzione disciplinare Controparte_1
irrogatagli con nota prot. n. 121541 del 25 maggio 2017;
18 2. Condanna alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 Controparte_2
lite dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 3.689,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 3.473,00 per giudizio di appello, oltre al 15% per spese forfettarie, rifusione del contributo unificato ed accessori dovuti per legge, nei termini meglio dettagliati nell'atto di appello.
Così deciso in Cagliari il 23 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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9 novembre 2016, dunque ben oltre i 20 giorni previsti dalla legge e per altro verso del provvedimento sanzionatorio reso alla conclusione del procedimento, adottato il 25 maggio