TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R . G . 4 0 9 4 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 20/02/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 429 c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4094 del 2024, promossa da:
(c.f. con l'avv. AZZARI STEFANO E_ C.F._1
contro
Controparte_1
,(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...] P.IVA_1
SERENA MARCO
* * *
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente si riportano le conclusioni di cui al ricorso:
“In via cautelare e già inaudita altera parte: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Nel merito: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio
di di cui in narrativa, sito a Conegliano (TV), via Amendola n. 1/A e per l'effetto annullare CP_2
e/o revocare o comunque dichiarare illegittimo e/o inefficace e quindi disapplicare il decreto 2.11.2023
n. 896 adottato dal Direttore pro tempore di Controparte_1
e ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
[...]
In via istruttoria: si producono i documenti indicati in esposto oltre a quelli già dimessi a corredo del
ricorso originariamente introdotto avanti al T.A.R. per il Veneto (all. 7).
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi a favore dell'Erario essendo la
ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Riservata ogni ulteriore domanda, eccezione,
deduzione, produzione e conclusione, di rito, di merito e istruttoria, nonché ogni opportuna difesa nel
seguito del procedimento”;
- per parte resistente:
“nel merito: - previo accertamento della legittimità dei provvedimenti assunti dall' di e CP_1 CP_1
della conseguente illegittima occupazione dell'immobile di cui è causa, rigettare il ricorso in quanto
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti, respingendo tutti i motivi portati a
sostegno dello stesso;
In ogni caso: - spese e competenze di causa interamente rifuse.
In via istruttoria con riserva di precisare il credito di nei confronti della sig.ra Controparte_1
si producono i seguenti documenti: doc. 1 delibera di incarico;
doc. 2 visura catastale sig.ra Pt_1
; doc. 3 richiesta di Ater al Comune di Melicuccà; doc. 4 attestazione del Comune di Pt_1
Melicuccà.
Si chiede prova orale indicando come teste il Direttore di Ater di o suo delegato sul seguente CP_1
capitolo di prova: 1) Vero che l'Ater di è creditrice nei confronti della sig.ra CP_1 E_
della somma che si precisa alla data dell'escussione testimoniale per l'occupazione dell'immobile sito
a Conegliano (TV) in Via G. Amendola n. 1/A?”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce riassunzione di quello recante n. r.g. 211 / 24, svoltosi avanti al del Veneto e conclusosi con declaratoria di inammissibilità, per difetto di CP_3
giurisdizione del Giudice amministrativo.
agisce quindi ora, avanti al Giudice ordinario, nei confronti dell' E_
, Controparte_1
al fine di sentire accertato il suo diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Conegliano (TV), in via Amendola n. 1/A, in cui la stessa risiede dal 1991, anno in cui l'immobile era stato assegnato in locazione agevolata al coniuge della ricorrente, medio tempore deceduto, per soddisfare le esigenze abitative del nucleo
3 familiare del predetto (di cui facevano parte, oltre all'assegnatario, la moglie odierna istante ed i quattro figli).
Per l'effetto, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto n. 896
del 2 novembre 2023, adottato dall' , nonché di ogni altro Controparte_1
atto presupposto e/o conseguente, risultando dirimente - secondo la prospettazione - la circostanza per cui la ricorrente, come tutti i suoi figli, risiede a Conegliano da oltre 35 anni,
avendo fissato in tale località il centro della propria vita e delle proprie relazioni, oltre che per essere già stato in precedenza considerato il fatto che il nucleo familiare era titolare di altro immobile sito in provincia di Reggio Calabria (non adeguato alle esigenze del nucleo familiare).
La resistente si è costituita in giudizio sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio de quo, in considerazione del fatto che E_
è proprietaria di un immobile sito in Melicuccà (RC) che deve ritenersi del tutto
[...]
adeguato a soddisfare le attuali esigenze abitative della ricorrente, in quanto abitabile e pacificamente utilizzato dalla stessa durante il periodo estivo. E_
E' stata celebrata l'udienza in presenza del 14 novembre 2024, all'esito della quale è stato emesso il seguente provvedimento interlocutorio:
“(… ) richiamato il precedente decreto con il quale è stata “riservata altresì ogni più ampia
valutazione sulla qualificazione del ricorso proposto, oltre che sulla natura del provvedimento
impugnato, per come risulta emesso ex art. 16 di cui al reg. regionale 4 / 18”;
considerato, infatti, che non risulta emesso provvedimento ex artt. 20 e/o 22 di cui al reg. 4 / 18 (ove
si prevede espressamente che il “provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il
provvedimento di decadenza dall'assegnazione (…) costituiscono titolo esecutivo nei confronti
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe” e che
“l'intimazione al rilascio costituisce titolo esecutivo”) né ex art. 31 e 32 di cui alla legge regionale 39
/ 2017;
preso atto che le parti hanno preso posizione: a) sulla questione se sia stata effettivamente chiesta la
sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo;
b) sull'ammissibilità della richiesta cautelare
formulata, ove non finalizzata ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo;
4 rilevato, a questo punto, che nessuna delle parti, in concreto, risulta sostenere espressamente che il
provvedimento di cui si discute, emesso ex art. 16 di cui al citato regolamento, abbia ex se efficacia di
titolo esecutivo;
considerato, più in particolare, che la stessa ricorrente ha specificato che ha “impugnato un decreto
lesivo dei propri interessi e il tema è comunque quello di adottare un provvedimento cautelare che
inibisca la possibilità di future iniziative dell' ove basate ed aventi come presupposto il CP_1
provvedimento emesso ex art. 16 di cui al reg. 4/18, fermo restando che la ricorrente nulla osserva
ove il provvedimento di cui di discute non si ritenga abbia efficacia di titolo esecutivo, con la
precisazione che di tale profilo non si fa del resto menzione nei propri atti difensivi” mentre la
resistente ha dato conto che “valuterà, a seguito dell'auspicato rigetto nel merito di quanto chiesto,
ad effettuare le successive opportune valutazioni ai sensi degli articoli di riferimento della normativa
regionale, ivi compreso l'art. 22 di cui al reg. 4/18 oltre che ai sensi dell'ulteriore normativa
applicabile”;
ritenuto a questo punto sommariamente che, per quanto sopra esposto, la presente controversia non
appare qualificabile quale opposizione all'esecuzione propriamente intesa, non risultando essere stato
emesso, per quanto qui di rilievo, alcun titolo esecutivo la cui efficacia debba essere sospesa (né
tantomeno essendo quella presente una sede di opposizione ad ordinanza – ingiunzione);
osservato, inoltre, che non è previsto che in materie regolate dal rito del lavoro il Giudice si pronunci
in via cautelare se non in ipotesi (lato sensu cautelari) di opposizione a decreto ingiuntivo, oppure
ove siano formalizzati ricorsi cautelari ex art. 669 quater c.p.c. in corso di causa in modo rituale;
impregiudicata, per l'istante, la facoltà di valutare se proporre (o meno) eventuali formali e rituali
ricorsi cautelari in corso di causa, ove di interesse e sussistendone i requisiti, o assumere diverse e
confacenti iniziative, non risultando peraltro che la resistente abbia minacciato, sia prossima o
intenda agire in executiviis, se non a seguito della definizione nel merito di questa controversia e della
successiva assunzione di altre opportune iniziative a ciò prodromiche (la resistente stessa, del resto,
ad oggi neppure prospetta di essere munita di un titolo che la legittimi in tal senso);
p.t.m
dichiara
5 inammissibile l'irrituale istanza cautelare proposta dalla ricorrente, non risultando che detta parte
abbia chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo, né che abbia proposto un rituale
ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 quater c.p.c. (…)”.
La causa è stata quindi ritenuta di natura documentale e matura per la decisione, risultando superflua ogni ulteriore istruttoria ed esplorativa la richiesta di c.t.u.
E' stato assegnato termine per il deposito di note conclusive.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto premesso che, come correttamente osservato dal Giudice amministrativo,
nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente oppure in quella successiva rispetto al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (cfr. Sezioni Unite 15 gennaio 2021 n. 621). Nella
fattispecie, pertanto, non rileva il procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria, trattandosi al contrario di una controversia che si svolge in un ambito paritetico, discutendosi nella presente sede ordinaria in ordine alla possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione. Ne deriva che, come già esposto in sede amministrativa con pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario sia la controversia avente ad
6 oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio (correlata all'avvenuto accertamento della carenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio)
sia la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, atteso che il procedimento è sganciato da ogni graduatoria concorrenziale nell'assegnazione (trattasi, come detto, di un ambito privatistico nel quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo).
Tanto premesso, deve a questo punto stabilirsi se sussista un diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, in capo a , ex art. 16 di cui al regolamento E_
della Regione Veneto n. 4 / 18, secondo il quale “in caso di decesso dell'assegnatario o in caso di
abbandono dell'alloggio, il diritto al subentro può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia
verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 25 della legge regionale ed in assenza
delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli
articoli 31 e 32 della legge regionale, secondo l'ordine indicato dall'articolo 26 della legge regionale
medesima”.
Ne deriva come sia dirimente la verifica della sussistenza del requisito dell'”adeguatezza”
dell'appartamento di piena proprietà della ricorrente sito in Melicuccà (RC), in quanto assumente decisivo rilievo, ai sensi del precedentemente richiamato combinato disposto di cui agli artt. 32 comma I lettera f) e 25 comma II lettera c) della legge regionale del Veneto
n. 39 / 2017, ove si prevede quale requisito di accesso (e, per quanto qui di interesse, quale motivo di diniego al subentro) il “non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e
di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o
all'estero” con la previsione ulteriore – priva di rilievo concreto nella fattispecie - che “(…) a
tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in
cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o
comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente (…)”.
Tanto evidenziato, all'esito dell'istruttoria è emerso essere pacifico che la ricorrente abbia la proprietà esclusiva di un immobile sito in Melicuccà (RC), in ordine al quale “non sono
presenti agli atti d'ufficio certificazioni di inagibilità a/o inabitabilità” come attestato dal predetto
7 Comune in data 23 ottobre 2024 (cfr. doc. 4, fascicolo di parte resistente, tempestivamente prodotto in questa sede da in uno alla propria comparsa di costituzione e risposta CP_1
tempestivamente depositata ex art. 416 c.p.c., risultando irrilevante l'eventuale maturare di decadenze e preclusioni nell'alveo di giudizio amministrativo conclusosi con declaratoria di difetto di giurisdizione) ed in ogni caso spettando alla ricorrente comprovare la sussistenza di inabitabilità per motivi igienico – sanitari sulla base di provvedimento formale dell'autorità competente (cfr. Corte Costituzionale n. 169 / 2000, resa in merito ad una previsione della legge regionale umbra, in materia di cause ostative all'assegnazione dell'alloggio).
L'immobile di cui si discute, inoltre, è accatastato quale A/4 e non come unità collabente (cfr.
visura prodotta sub doc. 2 di cui al fascicolo di parte ricorrente), oltre ad essere pacificamente già utilizzato dalla ricorrente nel periodo estivo, per come dalla stessa dichiarato, con conseguente adeguatezza dello stesso a soddisfare le esigenze abitative di
. E_
Risultano di converso irrilevanti l'asserita mancanza del riscaldamento – peraltro risolvibile a mezzo di installazione di idonei apparati – e la lontananza dell'immobile rispetto all'attuale luogo di residenza dei figli della ricorrente (i quali, come detto, non abitano tuttavia presso l'immobile di proprietà di di cui si discute, non essendo pertanto CP_1
componenti del nucleo familiare della ). Pt_1
Nella fattispecie va infatti considerata la titolarità del diritto di proprietà su di un alloggio adeguato alle esigenze della sola ricorrente (in quanto unica residente presso l'immobile e componente del proprio “nucleo familiare") il quale assume decisiva rilevanza CP_1
quale inequivoco indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa.
La ratio della norma – e della disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica - è infatti evitare che le limitate abitazioni disponibili siano destinate a categorie sociali meno protette,
rimanendo nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno (cfr. Corte di
Cassazione, Sezione 3, ordinanza n. 10017 del 14/04/2023 resa in fattispecie affine a quella di odierna disamina).
8 Tale interpretazione, da valorizzarsi anche sulla base delle numerose pronunce rese in ambito amministrativo e citate dalla resistente nell'alveo delle sue note conclusive, risulta maggiormente condivisibile rispetto a quella desumibile dalla più risalente sentenza di legittimità n. 9476 / 2000, in quanto volta a considerare con priorità la sempre maggiore penuria di risorse pubbliche destinate a soddisfare le esigenze abitative della popolazione e, per l'effetto, di immobili da destinarsi ad edilizia residenziale pubblica.
E' infine irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto che l'immobile di Melicuccà fosse o meno presente nel patrimonio del nucleo famigliare originario trent'anni orsono, in quanto oggi interessa esclusivamente la posizione della ricorrente e la sussistenza (o meno) di un suo diritto soggettivo al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di i cui in narrativa, CP_2
sito a Conegliano (TV), via Amendola n. 1/A, da valutarsi in base alla situazione personale ed attuale di , ex artt. 16 di cui al reg. 4 / 18 e ai sensi del combinato disposto E_
di cui agli artt. 32 comma I lettera f) e 25 comma II lettera c) della legge regionale del Veneto
n. 39 / 2018.
Non è oggetto di questo giudizio, invece, la valutazione ex post in ordine alla sussistenza, in capo all'originario assegnatario , marito della ricorrente nelle more Persona_1
deceduto, di tutti i requisiti legittimanti l'assegnazione dell'alloggio, né tantomeno la verifica in ordine al momento dell'eventuale sopravvenuto venire meno – in capo al Per_1
stesso – di taluni di detti requisiti (è quindi irrilevante stabilire le ragioni per cui , in CP_1
precedenza, non abbia completato l'iter prodromico all'emissione di una pronuncia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei confronti del . Per_1
E' infine superflua, ai fini della decisione di questo ricorso, ogni ulteriore considerazione sull'adeguatezza di altro immobile di proprietà della ricorrente e sulla sussistenza dei requisiti reddituali.
In ragione di quanto sin qui esposto il ricorso viene rigettato, accertando che non vi è un diritto al subentro, in capo alla ricorrente, ex art. 16 di cui al reg. 4/18 della regione Veneto,
nell'assegnazione dell'alloggio di di cui in narrativa, sito a Conegliano (TV), via CP_2
Amendola n. 1/A.
* * *
9 Sussistono infine eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite in misura di
½, attesa l'esistenza di giurisprudenza contrastante in materia, per come sopra evidenziato.
Le spese di lite seguono per il resto la soccombenza e vengono liquidate, nella residua frazione già ridotta di ½, in € 1.270,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA
e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, sulla base dello scaglione dei giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa, ovvero sino ad € 26.000,00, tenendo conto dei valori minimi delle varie fasi, in ragione della non particolare complessità del giudizio e delle modalità del suo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta il ricorso, accertando che non vi è un diritto al subentro, in capo alla ricorrente E_
, nell'assegnazione dell'alloggio di di cui in narrativa, sito a Conegliano (TV), via
[...] CP_2
Amendola n. 1/A;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente 1/2 delle spese di lite che liquida, nella frazione già
ridotta di ½, in complessivi € 1.270,00, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese
generali 15%; compensa tra le parti le spese di lite per la restante frazione di ½.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 20/02/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
10