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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1657/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1657/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIERI PIERCLAUDIO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. D'ONOFRIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/10/2007 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del .04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 04/12/2025:
a) i coniugi vivranno separati, avendo la già da tempo lasciato la casa CP_1 coniugale, con obbligo per ciascuno di comunicare tempestivamente la propria residenza in caso di modifica.
b) L'affido del figlio minorenne sarà condiviso dal padre e dalla madre per Per_1 ciò che attiene all'esercizio della potestà genitoriale, le scelte educative e della sfera della salute,
c) Il minore vivrà con il padre nell'immobile in Pescara Via Paolucci 47, seguendo le modalità del piano genitoriale allegato, salvo modifiche.
d) Sarà facoltà della madre di incontrare e tenere con sé il figlio quando lo desideri, previ accordi con il padre e compatibilmente con le esigenze della età del minore.
In ogni caso, salvi diversi accordi tra i coniugi separandi ed esigenze lavorative dei predetti, tali incontri si avranno il martedì dalle ore 14 alle 19, ed il giovedì dalle 14 alle 19, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 14 del venerdì alle 21 della domenica.
e) Inoltre, la madre incontrerà e terrà con sé il figlio una settimana durante le festività natalizie e pasquali alternando il giorno di Natale e quello di Pasqua, previ accordi con il padre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e nel rispetto della personalità del figlio.
f) Nulla sarà dovuto dalla a titolo di mantenimento del figlio finché CP_1 [...]
vivrà in casa della signora , madre della Persona_2 Persona_3 CP_1
g) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio come descritte e concordate secondo il protocollo dell'osservatorio Giustizia del Tribunale di Pescara, saranno rimborsate in ragione del 50%, al coniuge che le abbia sostenute dall'altro coniuge, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, entro i quindici giorni successivi all'invio dei documenti.
pagina 3 di 4 h) e concedono ora per allora Parte_1 CP_1 reciprocamente autorizzazione, assenso e consenso per l'espatrio del figlio minorenne sicché non occorra altra formalità.
i) Le parti si esonerano l'un l'altra dalla produzione della documentazione relativa alla reciproca situazione fiscale e patrimoniale, dichiarando di essersela preventivamente scambiata ed averne presa visione. Nessuno dei due coniugi negli ultimi tre anni ha avuto conti correnti bancari, facendo uso solo di carta ricaricabile
Postepay, anche per l'incasso dei sussidi statali.
j) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1657/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CIERI PIERCLAUDIO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. D'ONOFRIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/08/2025, e Parte_1
esponevano che in data 20/10/2007 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito civile, in CHIETI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del .04/12/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 04/12/2025:
a) i coniugi vivranno separati, avendo la già da tempo lasciato la casa CP_1 coniugale, con obbligo per ciascuno di comunicare tempestivamente la propria residenza in caso di modifica.
b) L'affido del figlio minorenne sarà condiviso dal padre e dalla madre per Per_1 ciò che attiene all'esercizio della potestà genitoriale, le scelte educative e della sfera della salute,
c) Il minore vivrà con il padre nell'immobile in Pescara Via Paolucci 47, seguendo le modalità del piano genitoriale allegato, salvo modifiche.
d) Sarà facoltà della madre di incontrare e tenere con sé il figlio quando lo desideri, previ accordi con il padre e compatibilmente con le esigenze della età del minore.
In ogni caso, salvi diversi accordi tra i coniugi separandi ed esigenze lavorative dei predetti, tali incontri si avranno il martedì dalle ore 14 alle 19, ed il giovedì dalle 14 alle 19, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 14 del venerdì alle 21 della domenica.
e) Inoltre, la madre incontrerà e terrà con sé il figlio una settimana durante le festività natalizie e pasquali alternando il giorno di Natale e quello di Pasqua, previ accordi con il padre, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e nel rispetto della personalità del figlio.
f) Nulla sarà dovuto dalla a titolo di mantenimento del figlio finché CP_1 [...]
vivrà in casa della signora , madre della Persona_2 Persona_3 CP_1
g) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio come descritte e concordate secondo il protocollo dell'osservatorio Giustizia del Tribunale di Pescara, saranno rimborsate in ragione del 50%, al coniuge che le abbia sostenute dall'altro coniuge, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, entro i quindici giorni successivi all'invio dei documenti.
pagina 3 di 4 h) e concedono ora per allora Parte_1 CP_1 reciprocamente autorizzazione, assenso e consenso per l'espatrio del figlio minorenne sicché non occorra altra formalità.
i) Le parti si esonerano l'un l'altra dalla produzione della documentazione relativa alla reciproca situazione fiscale e patrimoniale, dichiarando di essersela preventivamente scambiata ed averne presa visione. Nessuno dei due coniugi negli ultimi tre anni ha avuto conti correnti bancari, facendo uso solo di carta ricaricabile
Postepay, anche per l'incasso dei sussidi statali.
j) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIETI perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 04/12/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 17/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4