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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
5456/2021 R.G.L. promosso da in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(20.05.1947/08.10.2022) rappresentato e difeso per delega a margine della comparsa di intervento dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come da procura generale allegata in atti, dall'Avv. Silvana Mostacchi e dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45;
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2021, parte ricorrente premetteva che la de cuius aveva proposto ricorso per accertamento Persona_1 tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva confermato la insussistenza dei requisiti sanitari ragion per cui aveva tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che la ricorrente sia affetta da patologie tali da richiedere l'assistenza necessaria da parte di terzi in quanto trovasi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare autonomamente a decorrere dal 15.02.2021. b) condannare l , ut supra, al pagamento delle competenze del presente CP_1 procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio è stato proseguito dall'erede che ha Parte_1 fatto proprie le conclusioni dell'atto introduttivo.
Rinnovate le operazioni peritali a mezzo di altro consulente, all'udienza del 3 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va opportunamente premesso che, nell'interpretare le disposizioni che sovrintendono la concessione del beneficio in oggetto, la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema
Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
La de cuius dell'odierno ricorrente, con il ricorso per
ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mes e successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa Per_2
a seguito dell'esame dell'allora ricorrente e l'esame
[...] dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali non ha ritenuto sussist ere in capo alla stessa i requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento. Disposta nella presente fase la rinnovazione delle indagini peritali, i l CTU nominato, dott.ssa a seguito Persona_3 dell'esame dei documenti in atti, essendo nelle more deceduta la ricorrente, ha diagnosticato una serie di patologie che hanno fatto ritenere sussistente il diritto rivendicato a partire dal mese di ottobre
2021 per rapido aggravamento della demenza mista (allorquando venne ricoverata dal 19 al 26/10/2021 presso l'Ospedale accademico di Tubinga
/clinica psichiatrica come da diagnosi rilasciata all'atto delle dimissioni).
Parte ricorrente con le note di trattazione ha contestato la data di decorrenza indicata dal CTU “atteso che l'indicata data di decorrenza del richiesto requisito sanitario non collima con la certificazione sanitaria del 15.02.2021 in cui l'ambulatorio fisiatrico dell Pt_2 riportava “poliartrosi grave, gonartrosi, deficit grave della deambulazione e della stazione eretta possibile solo con utilizzo di girello, incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita come provvedere autonomamente all'igiene personale”. Tale condizione veniva ulteriormente avvalorata dalla sottoposizione della ricorrente agli items inerenti alle IADL ed ADL risultanti rispettivamente pari a 7/19 ed 1/6 quindi con grave compromissione dell'autonomia oltrechè dalla prescrizione di specifico girello per la deambulazione e per la FKT (come in allegato). Orbene, proprio tali elementi, prescrizione di deambulatore unitamente a deficitari ADL ed IADL (non contestati dal CTU) non potevano che imporre il richiesto riconoscimento del requisito sanitario dal febbraio 2021 (come, tra l'altro, richiesto nelle conclusioni del libello introduttivo).”
Chiamata a rendere chiarimenti in ordine alla decorrenza sulla scorta delle contestazioni di cui innanzi, la dott.ssa Russo ha ribadito le proprie conclusioni osservando che: “L'uso dell'appoggio non presuppone l'impossibilità a deambulare ma a rendere più sicura e autonoma la deambulazione, in soggetti con problematiche artrosiche
(vertebrali e/o articolari) o altro. L'uso dell'appoggio (deambulatore) è prescritto per permettere al pz di deambulare, mantenere la stazione eretta ed eseguire spostamenti senza bisogno di terzi. Altrimenti il fisiatra avrebbe redatto PR x carrozzina. La valutazione delle autonomie rilevate in estemporanea hanno, a mio avviso, relativa validità, perché i tests consistono in risposte a domande, date dallo stesso o dal parente che l'accompagna. Importante è la valutazione oggettiva diretta per qualche giorno (ricovero ospedaliero) e/o indiretta (cartella infermieristica) delle autonomie/ disautonomie e/o più controlli ambulatoriali programmati da eseguire durante l'anno.”
Il ricorrente con le note 08.11.2024 e 30.12.2024, di identico contenuto, ha nuovamente contestato le risultanze peritali allegando che:
“la certificazione del 15.02.2021 non si limita ad affermare la necessità di un girello per consentire la deambulazione della de cuius (che secondo lo stesso CTU risultava essere comunque possibile senza aiuto di terzi), ma afferma, al contempo, che la de cuius, nonostante detto presidio, presentava: “…incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita come provvedere autonomamente all'igiene personale”. Pertanto, la valutazione peritale, necessariamente effettuata sulla scorta della documentazione in atti, imponeva di tener nel debito conto anche delle autonomie residuali della de cuius in ordine al compimento degli atti quotidiani della vita essendo tale elemento non disgiunto da quello deambulatorio, ma, anzi, a quest'ultimo necessariamente connesso in rapporto ad un soggetto già in precarie condizioni deambulatorie e (come certificato e non oggettivamente valutabile dalla dr.ssa Russo) impossibilitato alla cura, tra l'altro, della propria igiene personale.
Per cui proprio la (ritenuta) limitata capacità di deambulazione della ricorrente (possibile con girello) andava vagliata con la capacità della ricorrente di poter “in autonomia” (e cioè senza l'aiuto di terzi) cucinarsi ovvero di recarsi fuori dal proprio ambito domestico per poter provvedere all'acquisto di beni di primaria necessità (quali medicinali ecc.). Non solo, ma dalla medesima certificazione si evince come il girello sia stato prescritto per sopperire ad un “grave deficit della deambulazione” e per consentire un “programma terapeutico” finalizzato a restituire la “deambulazione” mediante un programma di FKT. Ciò ad avvalorare la circostanza che ai fini dell'accompagnamento non serva la prescrizione di un ausilio alla deambulazione quale la sedia a rotelle
(spesso avversato dai CTU in quanto non indicativo in termini di certezza di assenza di deambulazione), ma sia necessario valutare la diagnosi funzionale sottesa alla prescrizione la quale è rivelatrice di una condizione clinica che, nel caso di specie, depone per un deficit deambulatorio. Quanto, infine, al ritenuto aggravamento della “demenza mista” evincibile, secondo il CTU, dalla diagnosi dell'ottobre 2021 deve rilevarsi come tale circostanza non risulta in alcun modo documentata in detta certificazione, ma anzi, con certificazione del maggio 2021 (specialista in Neurologia, dott. , veniva emessa diagnosi di Per_4
“disturbi della memoria recente, con allucinazioni visive” ciò ad indicare come una condizione di pregiudizio comportamentale risultava sussistente già da tale epoca.”
I rilievi, deve invero ritenersi, non appaiono tali da inficiare le risultanze peritali avendo il ctu ampiamente e fondatamente risposto alle osservazioni, utilizzando cognizioni sulla testistica e sulla certificazione in esame approfondite e condivisibili.
In proposito deve valutarsi che la certificazione 15.02.2021 riporta una diagnosi di “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita come vestirsi – provvedere all'igiene personale autonomamente” fondata essenzialmente sulla somministrazione in pari data dei test ADL e
IADL.
Invero, per ciò che concerne le autonomie personali residue quantificate dalle scale ADL e IADL, ferma restando l'affidabilità relativa e non assoluta di siffatte scale, deve porsi in rilievo come queste siano effettivamente stato frutto di un “intervista” effettuata alla paziente ovvero all'eventuale accompagnatore (circostanza che non si rinviene né nei test né nel certificato) e non già dell'osservazione diretta delle attività poste in essere dalla stessa durante la propria quotidianità in ambito domiciliare ovvero in regime di ricovero;
pertanto, devesi riconoscere che siffatte valutazioni siano dotate di un valore probatorio assai contenuto, in specie se somministrate sotto forma di intervista nella prospettiva di un contenzioso avente per oggetto proprio gli items cui la ricorrente sarebbe chiamata a rispondere.
Va pertanto, confermato che, la diagnosi di ottobre 2021, a far data dalla quale il CTU riconosce la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, rappresenta un dato obiettivo in quanto frutto di osservazione diretta e prolungata dei sanitari durante il ricovero presso l'ospedale di Tubinga.
Quanto al diagnosticato grave deficit della deambulazione e della stazione eretta, la certificazione 15.02.2021 afferma “qualche passo con l'ausilio di un girello”, girello che sarebbe stato prescritto ma non sembra sia stato ritirato come è agevole rilevare dall'esame della prescrizione medesima.
Dalla certificazione di dimissione di ottobre 2021 dell'ospedale di
Tubinga non risulta peraltro, che la de cuius non fosse in grado di deambulare o avesse problemi motori. Il dato è stato acclarato anche in sede di esame peritale in fase di ATPO dove all'esame obiettivo del 10.02.2021 il ctu dott.ssa Per_2
riscontrava una “deambulazione e cambi posturali autonomi” e
[...] con riferimento all'apparato nervoso e psichico “Aspetto curato.
Orientata nel tempo e nello spazio. Collaborante. Deflessione del tono dell'umore.” quadro del tutto antitetico a quello certificato dopo pochi giorni con le certificazioni 15.02.2021.
Va per opportuna completezza segnalato che alle operazioni peritali presenziava quale consulente di parte il dott. il quale non pare Per_5 abbia mosso rilievi in sede di esame obiettivo o inviate osservazioni medico legali all'elaborato peritale nel termine concesso.
Quanto infine, alla “certificazione del maggio 2021 (specialista in
Neurologia, dott. , menzionata dalla parte ricorrente con le Per_4 note di trattazione innanzi riportate, non vi è traccia in atti di detta certificazione ragion per cui non appare possibile analizzare quanto dedotto.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott.ssa Russo, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica o la richiesta di ulteriori chiarimenti.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
In conclusione la domanda va accolta con riconoscimento della prestazione pretesa a decorrere da ottobre 2021.
Le spese sono però compensate interamente attesa la decorrenza della prestazione di gran lunga successiva anche all'introduzione del procedimento di opposizione. Infatti, in diritto, l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.
28.12.2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.
In particolare riguardo alla tipologia di controversie nelle quali si discuta di una prestazione assistenziale di invalidità, spettante mese per mese a partire da una data che viene fissata dal positivo accertamento giudiziale di tutte le componenti costitutive della fattispecie legale, non risulta interamente vittoriosa la parte la quale, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, in particolare, mediante l'istanza amministrativa ante causam, da cui prende il via la sequenza contenziosa.
Come è noto, la norma predetta, derogando alla regola generale (in base alla quale la controversia instaurata è tendenzialmente insensibile ai fatti sopravvenuti, salvo che dagli stessi derivi la perdita, da parte dei litiganti, di un interesse giuridicamente rilevante alla statuizione nel merito), costituisce una disposizione specifica di segno diverso, che, per ragioni di economia processuale, consente, anzi impone,
l'estensione della ricognizione giudiziale agli aggravamenti dello stato di salute dell'assistibile verificatisi anche dopo l'introduzione della lite.
Ne deriva una forte tutela della posizione, sostanziale e processuale, dell'assistibile, altrimenti costretto ad attendere la conclusione negativa della causa e poi a introdurne un'altra, previo esperimento della relativa procedura amministrativa.
Una tutela alla quale sarebbe eccessivo aggiungere il rimborso delle spese processuali, in particolare, perché la sopravvenienza in corso di causa del requisito sanitario, come dei presupposti c.d. socio- economici, spiega e legittima l'iniziale diniego e la resistenza dell'ente gestore. Pertanto, il giudice, che, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa, ben può disporre la compensazione, anche per intero, delle spese per i motivi indicati dall'art. 92 cpc nelle sue varie formulazioni.
Nella specifica materia di prestazioni assistenziali o previdenziali riconosciute con decorrenza differita rispetto alla domanda, la Cassazione ha espresso il principio per cui la parte che ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa (v. Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014).
Le spese di CTU già liquidate nella fase di ATPO proc. n.
10061/2019 con decreto 06.09.2021 e quelle della presente fase che si liquidano con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] in qualità di erede di ogni altra Parte_1 Persona_1 conclusione istanza ed eccezione respinta, così decide:
- accerta e dichiara la sussistenza in capo a dei Persona_1 requisiti sanitari che utili a percepire l'indennità di accompagnamento, a far data dal 1° ottobre 2021 e fino all'8.10.2022;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
5456/2021 R.G.L. promosso da in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
(20.05.1947/08.10.2022) rappresentato e difeso per delega a margine della comparsa di intervento dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come da procura generale allegata in atti, dall'Avv. Silvana Mostacchi e dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45;
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2021, parte ricorrente premetteva che la de cuius aveva proposto ricorso per accertamento Persona_1 tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva confermato la insussistenza dei requisiti sanitari ragion per cui aveva tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che la ricorrente sia affetta da patologie tali da richiedere l'assistenza necessaria da parte di terzi in quanto trovasi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare autonomamente a decorrere dal 15.02.2021. b) condannare l , ut supra, al pagamento delle competenze del presente CP_1 procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio è stato proseguito dall'erede che ha Parte_1 fatto proprie le conclusioni dell'atto introduttivo.
Rinnovate le operazioni peritali a mezzo di altro consulente, all'udienza del 3 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va opportunamente premesso che, nell'interpretare le disposizioni che sovrintendono la concessione del beneficio in oggetto, la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011;
Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema
Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
La de cuius dell'odierno ricorrente, con il ricorso per
ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mes e successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa Per_2
a seguito dell'esame dell'allora ricorrente e l'esame
[...] dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie per le quali non ha ritenuto sussist ere in capo alla stessa i requisiti sanitari utili al conseguimento della indennità di accompagnamento. Disposta nella presente fase la rinnovazione delle indagini peritali, i l CTU nominato, dott.ssa a seguito Persona_3 dell'esame dei documenti in atti, essendo nelle more deceduta la ricorrente, ha diagnosticato una serie di patologie che hanno fatto ritenere sussistente il diritto rivendicato a partire dal mese di ottobre
2021 per rapido aggravamento della demenza mista (allorquando venne ricoverata dal 19 al 26/10/2021 presso l'Ospedale accademico di Tubinga
/clinica psichiatrica come da diagnosi rilasciata all'atto delle dimissioni).
Parte ricorrente con le note di trattazione ha contestato la data di decorrenza indicata dal CTU “atteso che l'indicata data di decorrenza del richiesto requisito sanitario non collima con la certificazione sanitaria del 15.02.2021 in cui l'ambulatorio fisiatrico dell Pt_2 riportava “poliartrosi grave, gonartrosi, deficit grave della deambulazione e della stazione eretta possibile solo con utilizzo di girello, incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita come provvedere autonomamente all'igiene personale”. Tale condizione veniva ulteriormente avvalorata dalla sottoposizione della ricorrente agli items inerenti alle IADL ed ADL risultanti rispettivamente pari a 7/19 ed 1/6 quindi con grave compromissione dell'autonomia oltrechè dalla prescrizione di specifico girello per la deambulazione e per la FKT (come in allegato). Orbene, proprio tali elementi, prescrizione di deambulatore unitamente a deficitari ADL ed IADL (non contestati dal CTU) non potevano che imporre il richiesto riconoscimento del requisito sanitario dal febbraio 2021 (come, tra l'altro, richiesto nelle conclusioni del libello introduttivo).”
Chiamata a rendere chiarimenti in ordine alla decorrenza sulla scorta delle contestazioni di cui innanzi, la dott.ssa Russo ha ribadito le proprie conclusioni osservando che: “L'uso dell'appoggio non presuppone l'impossibilità a deambulare ma a rendere più sicura e autonoma la deambulazione, in soggetti con problematiche artrosiche
(vertebrali e/o articolari) o altro. L'uso dell'appoggio (deambulatore) è prescritto per permettere al pz di deambulare, mantenere la stazione eretta ed eseguire spostamenti senza bisogno di terzi. Altrimenti il fisiatra avrebbe redatto PR x carrozzina. La valutazione delle autonomie rilevate in estemporanea hanno, a mio avviso, relativa validità, perché i tests consistono in risposte a domande, date dallo stesso o dal parente che l'accompagna. Importante è la valutazione oggettiva diretta per qualche giorno (ricovero ospedaliero) e/o indiretta (cartella infermieristica) delle autonomie/ disautonomie e/o più controlli ambulatoriali programmati da eseguire durante l'anno.”
Il ricorrente con le note 08.11.2024 e 30.12.2024, di identico contenuto, ha nuovamente contestato le risultanze peritali allegando che:
“la certificazione del 15.02.2021 non si limita ad affermare la necessità di un girello per consentire la deambulazione della de cuius (che secondo lo stesso CTU risultava essere comunque possibile senza aiuto di terzi), ma afferma, al contempo, che la de cuius, nonostante detto presidio, presentava: “…incapacità al compimento degli atti quotidiani della vita come provvedere autonomamente all'igiene personale”. Pertanto, la valutazione peritale, necessariamente effettuata sulla scorta della documentazione in atti, imponeva di tener nel debito conto anche delle autonomie residuali della de cuius in ordine al compimento degli atti quotidiani della vita essendo tale elemento non disgiunto da quello deambulatorio, ma, anzi, a quest'ultimo necessariamente connesso in rapporto ad un soggetto già in precarie condizioni deambulatorie e (come certificato e non oggettivamente valutabile dalla dr.ssa Russo) impossibilitato alla cura, tra l'altro, della propria igiene personale.
Per cui proprio la (ritenuta) limitata capacità di deambulazione della ricorrente (possibile con girello) andava vagliata con la capacità della ricorrente di poter “in autonomia” (e cioè senza l'aiuto di terzi) cucinarsi ovvero di recarsi fuori dal proprio ambito domestico per poter provvedere all'acquisto di beni di primaria necessità (quali medicinali ecc.). Non solo, ma dalla medesima certificazione si evince come il girello sia stato prescritto per sopperire ad un “grave deficit della deambulazione” e per consentire un “programma terapeutico” finalizzato a restituire la “deambulazione” mediante un programma di FKT. Ciò ad avvalorare la circostanza che ai fini dell'accompagnamento non serva la prescrizione di un ausilio alla deambulazione quale la sedia a rotelle
(spesso avversato dai CTU in quanto non indicativo in termini di certezza di assenza di deambulazione), ma sia necessario valutare la diagnosi funzionale sottesa alla prescrizione la quale è rivelatrice di una condizione clinica che, nel caso di specie, depone per un deficit deambulatorio. Quanto, infine, al ritenuto aggravamento della “demenza mista” evincibile, secondo il CTU, dalla diagnosi dell'ottobre 2021 deve rilevarsi come tale circostanza non risulta in alcun modo documentata in detta certificazione, ma anzi, con certificazione del maggio 2021 (specialista in Neurologia, dott. , veniva emessa diagnosi di Per_4
“disturbi della memoria recente, con allucinazioni visive” ciò ad indicare come una condizione di pregiudizio comportamentale risultava sussistente già da tale epoca.”
I rilievi, deve invero ritenersi, non appaiono tali da inficiare le risultanze peritali avendo il ctu ampiamente e fondatamente risposto alle osservazioni, utilizzando cognizioni sulla testistica e sulla certificazione in esame approfondite e condivisibili.
In proposito deve valutarsi che la certificazione 15.02.2021 riporta una diagnosi di “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita come vestirsi – provvedere all'igiene personale autonomamente” fondata essenzialmente sulla somministrazione in pari data dei test ADL e
IADL.
Invero, per ciò che concerne le autonomie personali residue quantificate dalle scale ADL e IADL, ferma restando l'affidabilità relativa e non assoluta di siffatte scale, deve porsi in rilievo come queste siano effettivamente stato frutto di un “intervista” effettuata alla paziente ovvero all'eventuale accompagnatore (circostanza che non si rinviene né nei test né nel certificato) e non già dell'osservazione diretta delle attività poste in essere dalla stessa durante la propria quotidianità in ambito domiciliare ovvero in regime di ricovero;
pertanto, devesi riconoscere che siffatte valutazioni siano dotate di un valore probatorio assai contenuto, in specie se somministrate sotto forma di intervista nella prospettiva di un contenzioso avente per oggetto proprio gli items cui la ricorrente sarebbe chiamata a rispondere.
Va pertanto, confermato che, la diagnosi di ottobre 2021, a far data dalla quale il CTU riconosce la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, rappresenta un dato obiettivo in quanto frutto di osservazione diretta e prolungata dei sanitari durante il ricovero presso l'ospedale di Tubinga.
Quanto al diagnosticato grave deficit della deambulazione e della stazione eretta, la certificazione 15.02.2021 afferma “qualche passo con l'ausilio di un girello”, girello che sarebbe stato prescritto ma non sembra sia stato ritirato come è agevole rilevare dall'esame della prescrizione medesima.
Dalla certificazione di dimissione di ottobre 2021 dell'ospedale di
Tubinga non risulta peraltro, che la de cuius non fosse in grado di deambulare o avesse problemi motori. Il dato è stato acclarato anche in sede di esame peritale in fase di ATPO dove all'esame obiettivo del 10.02.2021 il ctu dott.ssa Per_2
riscontrava una “deambulazione e cambi posturali autonomi” e
[...] con riferimento all'apparato nervoso e psichico “Aspetto curato.
Orientata nel tempo e nello spazio. Collaborante. Deflessione del tono dell'umore.” quadro del tutto antitetico a quello certificato dopo pochi giorni con le certificazioni 15.02.2021.
Va per opportuna completezza segnalato che alle operazioni peritali presenziava quale consulente di parte il dott. il quale non pare Per_5 abbia mosso rilievi in sede di esame obiettivo o inviate osservazioni medico legali all'elaborato peritale nel termine concesso.
Quanto infine, alla “certificazione del maggio 2021 (specialista in
Neurologia, dott. , menzionata dalla parte ricorrente con le Per_4 note di trattazione innanzi riportate, non vi è traccia in atti di detta certificazione ragion per cui non appare possibile analizzare quanto dedotto.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott.ssa Russo, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica o la richiesta di ulteriori chiarimenti.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
In conclusione la domanda va accolta con riconoscimento della prestazione pretesa a decorrere da ottobre 2021.
Le spese sono però compensate interamente attesa la decorrenza della prestazione di gran lunga successiva anche all'introduzione del procedimento di opposizione. Infatti, in diritto, l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), l.
28.12.2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.
In particolare riguardo alla tipologia di controversie nelle quali si discuta di una prestazione assistenziale di invalidità, spettante mese per mese a partire da una data che viene fissata dal positivo accertamento giudiziale di tutte le componenti costitutive della fattispecie legale, non risulta interamente vittoriosa la parte la quale, in applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, in particolare, mediante l'istanza amministrativa ante causam, da cui prende il via la sequenza contenziosa.
Come è noto, la norma predetta, derogando alla regola generale (in base alla quale la controversia instaurata è tendenzialmente insensibile ai fatti sopravvenuti, salvo che dagli stessi derivi la perdita, da parte dei litiganti, di un interesse giuridicamente rilevante alla statuizione nel merito), costituisce una disposizione specifica di segno diverso, che, per ragioni di economia processuale, consente, anzi impone,
l'estensione della ricognizione giudiziale agli aggravamenti dello stato di salute dell'assistibile verificatisi anche dopo l'introduzione della lite.
Ne deriva una forte tutela della posizione, sostanziale e processuale, dell'assistibile, altrimenti costretto ad attendere la conclusione negativa della causa e poi a introdurne un'altra, previo esperimento della relativa procedura amministrativa.
Una tutela alla quale sarebbe eccessivo aggiungere il rimborso delle spese processuali, in particolare, perché la sopravvenienza in corso di causa del requisito sanitario, come dei presupposti c.d. socio- economici, spiega e legittima l'iniziale diniego e la resistenza dell'ente gestore. Pertanto, il giudice, che, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa, ben può disporre la compensazione, anche per intero, delle spese per i motivi indicati dall'art. 92 cpc nelle sue varie formulazioni.
Nella specifica materia di prestazioni assistenziali o previdenziali riconosciute con decorrenza differita rispetto alla domanda, la Cassazione ha espresso il principio per cui la parte che ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa (v. Sez. L, Sentenza n. 17938 del 13/08/2014).
Le spese di CTU già liquidate nella fase di ATPO proc. n.
10061/2019 con decreto 06.09.2021 e quelle della presente fase che si liquidano con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] in qualità di erede di ogni altra Parte_1 Persona_1 conclusione istanza ed eccezione respinta, così decide:
- accerta e dichiara la sussistenza in capo a dei Persona_1 requisiti sanitari che utili a percepire l'indennità di accompagnamento, a far data dal 1° ottobre 2021 e fino all'8.10.2022;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 3 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano