Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 5811 dell'anno 2022 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(P.I. , col ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to Luisa De Giacomo, appellante contro
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, col ministero dell'Avv.to Antonino Bongiorno, C.F._1 appellata
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 20 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Palermo n. 679/2022, che ha condannato la società al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 1.359,09 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese, è fondato.
2. Nel dettaglio, è fondato il primo motivo di appello, con cui si eccepisce la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado.
Si è affermato, infatti, in tema di notificazione degli atti processuali ad una società, che il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2,
c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. n. 2232.2017); e ancora, che la notifica ex art.140 c.p.c o a mezzo del servizio postale è valida, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale: l'art. 145 cod. proc. civ., invero, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante (Cass. n.30882/2017).
Nella vicenda di lite, l'atto di citazione è stato notificato impersonalmente alla presso la sede di c.da Calarossa in Terrasini (PA), poco importando, ai Pt_1 nostri fini, se tale sede sia quella secondaria ed effettiva. La relata della spedizione postale reca la dicitura di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, non essendo stato rinvenuto, all'indirizzo, né il legale rappresentante, né la persona incaricata di ricevere le notificazioni, né altra persona addetta o il portiere dello stabile in cui è la sede. In assenza di tali soggetti, non era dunque possibile, come di contro è accaduto, il deposito dell'atto ed i conseguenti avvisi di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, essendo questi riservati esclusivamente in caso di notifica al legale rappresentante (v. art. 145, comma terzo, c.p.c.).
Alla declaratoria di nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado consegue, evidentemente, la rimessione al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. (ratione temporis applicabile), con assorbimento del secondo motivo di appello. 3
3. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio e, per l'effetto, previa riforma integrale della sentenza gravata, dispone la rimessione delle parti innanzi al predetto Giudice, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile);
- condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Palermo, 21 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi