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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAMPISI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dall'avv. GINO MENIN;
CP_1 C.F._4
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._5
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), contumace;
Controparte_4 C.F._7
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
, E : Pt_1 Pt_2 Parte_3
- Nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiarare ai sensi dell'art 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dei sig.ri , Parte_1
E , dell'atto di donazione stipulato con atto del 25.01.2024 Parte_3 Parte_2
a rogito Notaio n. 5170 di Rep. Racc. n. 4018 e trascritto lo stesso giorno presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate del Comune di Vicenza ai n. 2075 R.G. e n. 1552 R.P. i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Vicenza via Giuseppe Perrucchetti n. 5 così censiti al Catasto Fabbricati: -
Foglio 63 particelle - 718 sub 15, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: 4-5, cat A/2, cl. 3, vani 6,5, superficie catastale totale mq 161, R.C. Euro 704,96; - 718 sub 8, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano:
T, cat. C/6, cl. 5, mq. 23, superficie catastale totale mq 27, R.C. Euro 95,03 oltre alla corrispondente quota di comproprietà sulle parti comuni quali in genere quelle di cui all'art 1117 c.c.;
2) Ordinarsi al competente conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni/annotazioni.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
: CP_1
IN RITO:
Sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n.
4237/2024 r.g. del Tribunale di Padova Giudice Dott.ssa Saturni prima Udienza 05/02/2025 ovvero pronunciare Ordinanza ex art. 281 duodecies c.1 c.p.c. con fissazione della Udienza ex art. 183 c.p.c..
NEL MERITO: accertata la carenza di interesse ad agire di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e/o la loro carenza di legitimatio ad causam, e comunque rigettare la domanda degli attori.
[...]
Spese e compensi (d.m. 55/2014 e s.m.i.) rifusi.
2 Ordinarsi ex art. 2668 c.c. la Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale attorea della quale gli attori dovranno fornire gli estremi, a carico e spese degli attori stessi.
IN ISTRUTTORIA: disporre C.t.u. per stimare il patrimonio immobiliare residuo di , CP_1
dopo la donazione del 25/01/2024.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , premesso di aver stipulato un contratto di locazione in data Pt_1 Pt_2 Parte_3
31.5.2022 con e e fideiussore , di aver ottenuto la convalida dello CP_5 CP_6 CP_1
sfratto per morosità in data 2.4.2024, con emissione altresì di ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti dei conduttori per € 17.454,00 oltre interessi e canoni a scadere, di essere quindi CP_6 creditori nei confronti del fideiussore dell'importo di € 20.199,50 per canoni e spese, CP_1
CP_ hanno convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e i figli CP_1 CP_3
e , lamentando il pregiudizio subito per effetto dell'atto del 25.1.2024 con cui Controparte_4 [...]
ha donato ai figli l'unico immobile di cui aveva la piena proprietà, conservando solo quelli in CP_1 comproprietà con terzi e chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1.1 Si è costituito chiedendo in via preliminare 1) la sospensione del presente CP_1
procedimento in attesa della definizione del procedimento RG 4237/2024 di opposizione al d.ing. notificatogli dagli attori per il credito oggetto di causa e 2) il mutamento del rito;
nel merito, il rigetto della domanda 3) per l'assenza del credito, stante la nullità della garanzia fideiussoria e comunque la decadenza, circostanze dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dagli attori;
in mero subordine 4) per l'assenza di pregiudizio alle ragioni del creditore, vista la presenza di ulteriori beni immobili in piena proprietà e capienti.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di mutamento del rito e non accolta la richiesta del convenuto di disporre ctu per valutare il compendio residuo, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, il consilium fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.
2.1 Sussiste in primo luogo il credito degli odierni attori, portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giusta il provvedimento adottato in data 11.2.2025 dal Giudice
4 dell'opposizione e prodotto dagli odierni attori all'udienza di discussione, provvedimento ampiamente motivato in punto infondatezza di tutte le contestazioni sulla validità della fideiussione.
Vanno disattese, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, le difese del convenuto di difetto di interesse ad agire/legitimatio ad causam e la richiesta di sospensione necessaria del presente giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come affermato da Cass. ord. 3369 del 2019 “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (con specifico riferimento all'eccezione di nullità del titolo si veda anche Cass. ord. 15275 del 2023 “in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto”).
2.2 Sussiste altresì l'atto di disposizione, costituito dall'atto pubblico (doc. 12 att.) con cui in data
25.1.2024 ha donato ai propri figli la piena proprietà di un appartamento con garage sito CP_1 in Vicenza, il cui valore dichiarato in atti è di € 105.000,00.
Trattasi di atto a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito vantato dagli odierni attori, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (31.5.2022).
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011)
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla
5 predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.
Si aggiunga che la morosità dei conduttori garantita dal convenuto risale al 2023 e questi ne CP_1
era stato prontamente informato dagli attori, con diffide del maggio e del luglio 2023 e poi del febbraio
2024(doc. 4, 5 e 8 att.).
2.3 Venendo quindi al pregiudizio arrecato, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr.
Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019).
Nel caso in esame la modificazione quantitativa del patrimonio del debitore è evidente, vista la donazione.
Né può ritenersi provato che il patrimonio residuo di sia tale da soddisfare ampiamente CP_1
le ragioni di credito degli attori.
A tal fine il convenuto si è limitato a dedurre che, sulla base della visura prodotta dagli stessi attori, risulta la proprietà esclusiva di terreni in Valdagno “beni prima facie capienti” (così a pagina 9 della comparsa).
Parte convenuta neppure precisa però quale sarebbe il valore di detti terreni, né produce documenti dai quali poter ricavare tali elementi, così come non allega la loro destinazione o utilizzo.
La richiesta di ctu sul punto appare del tutto esplorativa e volta a supplire all'onere probatorio gravante
6 sul convenuto.
Né può il convenuto invocare la non contestazione da parte degli attori.
Oltre al fatto che a verbale della prima udienza si legge “l'avv. Campisi si oppone alla ctu, ritenendola superflua, neppure avendo il convenuto precisato il valore dei beni rimasti in proprietà esclusiva”, la contestazione presuppone una specifica allegazione, del tutto mancante nel caso di specie (per la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione si veda Cass. ord. 10629 del 2024) e, in ogni caso, il principio di non contestazione è invocabile per i fatti storici e altresì “noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. ord. 34450 del
2022).
2.4 Quanto infine all'elemento soggettivo, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent. n. 17867 del 22.8.2007).
La consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio non è stata neppure contestata e in ogni caso risulta dalle missive già sopra richiamate al punto 2.2, con le quali gli attori sollecitavano il fideiussore al pagamento del dovuto.
Sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo.
3. Conclusivamente la domanda attorea va accolta, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisionale, attesa la natura documentale della controversia e il mancato scambio degli scritti difensivi conclusivi.
Lo scaglione è determinato in ragione dell'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
7 dispone: dichiara inefficace nei confronti di , e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2901 c.c. l'atto di donazione stipulato con atto del 25.01.2024 a rogito Notaio n. 5170 Persona_1 di Rep. Racc. n. 4018 e trascritto lo stesso giorno presso l'Agenzia delle Entrate del Comune di
Vicenza ai n. 2075 R.G. e n. 1552 R.P. avente a oggetto i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Vicenza via Giuseppe Perrucchetti n. 5 così censiti al Catasto Fabbricati: - Foglio 63 particelle - 718 sub 15, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: 4-5, cat A/2, cl. 3, vani 6,5, superficie catastale totale mq
161, R.C. Euro 704,96; - 718 sub 8, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: T, cat. C/6, cl. 5, mq. 23, superficie catastale totale mq 27, R.C. Euro 95,03 oltre alla corrispondente quota di comproprietà sulle parti comuni quali in genere quelle di cui all'art 1117 c.c.;
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese vive ed € 294,00 per spese di trascrizione, € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 18 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAMPISI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), difeso dall'avv. GINO MENIN;
CP_1 C.F._4
(C.F. ), contumace;
CP_2 C.F._5
(C.F. ), contumace;
Controparte_3 C.F._6
(C.F. ), contumace;
Controparte_4 C.F._7
CONVENUTI
1 CONCLUSIONI
, E : Pt_1 Pt_2 Parte_3
- Nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiarare ai sensi dell'art 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dei sig.ri , Parte_1
E , dell'atto di donazione stipulato con atto del 25.01.2024 Parte_3 Parte_2
a rogito Notaio n. 5170 di Rep. Racc. n. 4018 e trascritto lo stesso giorno presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate del Comune di Vicenza ai n. 2075 R.G. e n. 1552 R.P. i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Vicenza via Giuseppe Perrucchetti n. 5 così censiti al Catasto Fabbricati: -
Foglio 63 particelle - 718 sub 15, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: 4-5, cat A/2, cl. 3, vani 6,5, superficie catastale totale mq 161, R.C. Euro 704,96; - 718 sub 8, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano:
T, cat. C/6, cl. 5, mq. 23, superficie catastale totale mq 27, R.C. Euro 95,03 oltre alla corrispondente quota di comproprietà sulle parti comuni quali in genere quelle di cui all'art 1117 c.c.;
2) Ordinarsi al competente conservatore dei RR.II. di provvedere alle conseguenti trascrizioni/annotazioni.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
: CP_1
IN RITO:
Sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n.
4237/2024 r.g. del Tribunale di Padova Giudice Dott.ssa Saturni prima Udienza 05/02/2025 ovvero pronunciare Ordinanza ex art. 281 duodecies c.1 c.p.c. con fissazione della Udienza ex art. 183 c.p.c..
NEL MERITO: accertata la carenza di interesse ad agire di , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e/o la loro carenza di legitimatio ad causam, e comunque rigettare la domanda degli attori.
[...]
Spese e compensi (d.m. 55/2014 e s.m.i.) rifusi.
2 Ordinarsi ex art. 2668 c.c. la Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale attorea della quale gli attori dovranno fornire gli estremi, a carico e spese degli attori stessi.
IN ISTRUTTORIA: disporre C.t.u. per stimare il patrimonio immobiliare residuo di , CP_1
dopo la donazione del 25/01/2024.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e , premesso di aver stipulato un contratto di locazione in data Pt_1 Pt_2 Parte_3
31.5.2022 con e e fideiussore , di aver ottenuto la convalida dello CP_5 CP_6 CP_1
sfratto per morosità in data 2.4.2024, con emissione altresì di ingiunzione provvisoriamente esecutiva nei confronti dei conduttori per € 17.454,00 oltre interessi e canoni a scadere, di essere quindi CP_6 creditori nei confronti del fideiussore dell'importo di € 20.199,50 per canoni e spese, CP_1
CP_ hanno convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e i figli CP_1 CP_3
e , lamentando il pregiudizio subito per effetto dell'atto del 25.1.2024 con cui Controparte_4 [...]
ha donato ai figli l'unico immobile di cui aveva la piena proprietà, conservando solo quelli in CP_1 comproprietà con terzi e chiedendone la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c..
1.1 Si è costituito chiedendo in via preliminare 1) la sospensione del presente CP_1
procedimento in attesa della definizione del procedimento RG 4237/2024 di opposizione al d.ing. notificatogli dagli attori per il credito oggetto di causa e 2) il mutamento del rito;
nel merito, il rigetto della domanda 3) per l'assenza del credito, stante la nullità della garanzia fideiussoria e comunque la decadenza, circostanze dedotte nell'opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dagli attori;
in mero subordine 4) per l'assenza di pregiudizio alle ragioni del creditore, vista la presenza di ulteriori beni immobili in piena proprietà e capienti.
1.2 La causa, rigettata l'istanza di mutamento del rito e non accolta la richiesta del convenuto di disporre ctu per valutare il compendio residuo, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
I presupposti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, il consilium fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.
2.1 Sussiste in primo luogo il credito degli odierni attori, portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, giusta il provvedimento adottato in data 11.2.2025 dal Giudice
4 dell'opposizione e prodotto dagli odierni attori all'udienza di discussione, provvedimento ampiamente motivato in punto infondatezza di tutte le contestazioni sulla validità della fideiussione.
Vanno disattese, in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, le difese del convenuto di difetto di interesse ad agire/legitimatio ad causam e la richiesta di sospensione necessaria del presente giudizio in attesa della definizione di quello di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come affermato da Cass. ord. 3369 del 2019 “Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (con specifico riferimento all'eccezione di nullità del titolo si veda anche Cass. ord. 15275 del 2023 “in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto”).
2.2 Sussiste altresì l'atto di disposizione, costituito dall'atto pubblico (doc. 12 att.) con cui in data
25.1.2024 ha donato ai propri figli la piena proprietà di un appartamento con garage sito CP_1 in Vicenza, il cui valore dichiarato in atti è di € 105.000,00.
Trattasi di atto a titolo gratuito e successivo all'insorgenza del credito vantato dagli odierni attori, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (31.5.2022).
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011)
“L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla
5 predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.
Si aggiunga che la morosità dei conduttori garantita dal convenuto risale al 2023 e questi ne CP_1
era stato prontamente informato dagli attori, con diffide del maggio e del luglio 2023 e poi del febbraio
2024(doc. 4, 5 e 8 att.).
2.3 Venendo quindi al pregiudizio arrecato, la Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr.
Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019).
Nel caso in esame la modificazione quantitativa del patrimonio del debitore è evidente, vista la donazione.
Né può ritenersi provato che il patrimonio residuo di sia tale da soddisfare ampiamente CP_1
le ragioni di credito degli attori.
A tal fine il convenuto si è limitato a dedurre che, sulla base della visura prodotta dagli stessi attori, risulta la proprietà esclusiva di terreni in Valdagno “beni prima facie capienti” (così a pagina 9 della comparsa).
Parte convenuta neppure precisa però quale sarebbe il valore di detti terreni, né produce documenti dai quali poter ricavare tali elementi, così come non allega la loro destinazione o utilizzo.
La richiesta di ctu sul punto appare del tutto esplorativa e volta a supplire all'onere probatorio gravante
6 sul convenuto.
Né può il convenuto invocare la non contestazione da parte degli attori.
Oltre al fatto che a verbale della prima udienza si legge “l'avv. Campisi si oppone alla ctu, ritenendola superflua, neppure avendo il convenuto precisato il valore dei beni rimasti in proprietà esclusiva”, la contestazione presuppone una specifica allegazione, del tutto mancante nel caso di specie (per la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione si veda Cass. ord. 10629 del 2024) e, in ogni caso, il principio di non contestazione è invocabile per i fatti storici e altresì “noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (Cass. ord. 34450 del
2022).
2.4 Quanto infine all'elemento soggettivo, “ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. sent. n. 17867 del 22.8.2007).
La consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio non è stata neppure contestata e in ogni caso risulta dalle missive già sopra richiamate al punto 2.2, con le quali gli attori sollecitavano il fideiussore al pagamento del dovuto.
Sussiste, quindi, anche l'elemento soggettivo.
3. Conclusivamente la domanda attorea va accolta, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisionale, attesa la natura documentale della controversia e il mancato scambio degli scritti difensivi conclusivi.
Lo scaglione è determinato in ragione dell'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
7 dispone: dichiara inefficace nei confronti di , e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2901 c.c. l'atto di donazione stipulato con atto del 25.01.2024 a rogito Notaio n. 5170 Persona_1 di Rep. Racc. n. 4018 e trascritto lo stesso giorno presso l'Agenzia delle Entrate del Comune di
Vicenza ai n. 2075 R.G. e n. 1552 R.P. avente a oggetto i beni immobili facenti parte del fabbricato sito in Vicenza via Giuseppe Perrucchetti n. 5 così censiti al Catasto Fabbricati: - Foglio 63 particelle - 718 sub 15, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: 4-5, cat A/2, cl. 3, vani 6,5, superficie catastale totale mq
161, R.C. Euro 704,96; - 718 sub 8, via Giuseppe Perrucchetti n. 5, piano: T, cat. C/6, cl. 5, mq. 23, superficie catastale totale mq 27, R.C. Euro 95,03 oltre alla corrispondente quota di comproprietà sulle parti comuni quali in genere quelle di cui all'art 1117 c.c.;
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Condanna altresì i convenuti in solido a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in €
264,00 per spese vive ed € 294,00 per spese di trascrizione, € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 18 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
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