Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2008/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato congiuntamente in data 30.07.2024 da
1) La sig.ra , C.F. , nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Cittadina Italiana, Professione commessa, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Edoardo Mastice del Foro di Milano
e
2) Il sig. , C.F. , nato a San Giorgio a [...], il Parte_2 C.F._2
16/05/1988, residente in [...], , Professione operaio, Parte_3
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Rachele Marchini del Foro di Milano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Cavriago (RE), in data 16/05/2015, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cavriago (RE) al N. 4 parte 1 - anno 2015 - Comune di
CAVRIAGO (RE) scegliendo il regime di separazione dei beni;
pag. 1
- nato a [...], il [...] Parte_4
- nata a [...], il [...] Parte_5
- nato a [...], il [...] Parte_6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2024 hanno richiesto pronuncia di separazione e nelle more del giudizio hanno rimodulato le conclusioni ivi formulate raggiungendo un accordo sulle condizioni di separazione, come da note scritte congiunte agli atti, nei seguenti termini:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, ciascuno per proprio conto, nel reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento congiunto dei minori , e ad entrambi i genitori, con Pt_4 Pt_5 Pt_6
collocamento prevalente presso la madre e presso la casa coniugale sita in Cantù (Co), Via Costantino n. 09;
3) la casa coniugale, sita in Cantù (Co), via Costantino n. 09, viene assegnata, con tutti gli arredi e coarredi in essa presenti, alla Sig.ra che vi abiterà con i figli , e;
il sig. Parte_1 Pt_4 Pt_5 Pt_6 [...]
risiede già nell'immobile locato in Bregnano (CO), via Indipendenza n. 15, ove ha già trasferito CP_1
la residenza, asportando i propri effetti personali e/o beni di Sua proprietà;
4) I figli , e vengono affidati in modo condiviso e responsabile ad entrambi i genitori Pt_4 Pt_5 Pt_6
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni a maggior interesse per i minori relativi alle questioni di straordinaria amministrazione quali la salute, l'educazione e l'istruzione; per altre questioni attinenti l'ordinaria amministrazione, disporre che ciascun genitore eserciti la responsabilità genitoriale separatamente dall'altro durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé;
5) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due giorni la settimana, indicativamente il martedì,
dall'uscita di scuola o dalle attività extrascolastiche o dalle ore 18 in caso di vacanza scolastica, sino alla mattina seguente, quando il padre accompagnerà i figli a scuola o in caso di vacanza scolastica dalla madre alle ore 7.30; e il sabato dalla mattina dalle 8.00 sino al pomeriggio alle 17.00. Il padre, inoltre, terrà con sé
i minori due domeniche alternate al mese dalla mattina alle ore 8.00 al pomeriggio alle ore 16.30. Resta inteso che le Parti, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, saranno libere di aumentare la frequentazione pag. 2 padre-minori previo accordo telefonico almeno due giorni prima. Nel periodo di Natale le vacanze saranno divise equamente e pariteticamente tra i genitori, garantendo l'alternanza annuale delle festività; nel periodo di Pasqua i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni. Il periodo si intende dal venerdì al martedì
compreso. Due settimane nel periodo delle vacanze estive, anche non consecutive, intendendosi per settimana un periodo di tempo di 7 giorni e 7 notti. Le parti concordano che le settimane estive di rispettiva spettanza siano concordate entro il 30 APRILE di ogni anno. Sette giorni consecutivi spetteranno ad ogni genitore a titolo di “settimana bianca” o altra tipologia di vacanza infra-annuale, con impegno di comunicare la località di vacanza ed il luogo del pernottamento;
ogni altra festività verrà alternata tra i genitori. In caso di disaccordo decideranno i coniugi ad anni alterni ed in particolare negli anni pari deciderà la madre ed in quelli dispari il padre;
6) i genitori potranno consensualmente modificare, in ogni momento, le modalità, i tempi e/o i giorni del calendario di visite di cui al precedente punto;
ogni variazione alle modalità di visita e di intrattenimento con i figli minori da parte del padre o della madre, oltre che previamente concordato tra gli stessi, dovrà
necessariamente tenere conto degli impegni dei minori in attività scolastica ed extrascolastica.
Il padre manterrà i contatti telefonici con i figli, anche giornalmente, nella fascia serale, indicativamente alle ore 18.00.
Ad eccezione della ED IC (in tal caso qualora accompagnati da uno di essi e per un periodo non superiore a giorni 2) i genitori si impegnano a non condurre o far condurre da terzi, all'estero i figli minori senza il consenso reciproco. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio relativamente ai figli minori, impegnandosi a sottoscrivere i relativi documenti richiesti;
7) i genitori si impegnano a collaborare con i Servizi Sociali, già attivi in quanto azionati dal Tribunale per i
Minorenni, a supporto dei minori , e e/o dell'intero nucleo familiare;
Pt_4 Pt_5 Pt_6
8) porsi a carico del padre, a titolo di contributo mensile per il mantenimento dei figli minori, fino alla loro integrale indipendenza economica, una somma pari a complessivi €. 700,00= (eurosettecentovirgolazerozero)
mensili, di cui 650,00 (seicentocinquanta/00) verranno versati da padre mediante pagamento diretto al proprietario a mezzo bonifico del canone di locazione dell'immobile attualmente adibito a casa familiare sito in Cantù (CO) Via Costantino n. 9 ed i restanti 50,00 euro (cinquanta/00) da consegnarsi, per 12 mensilità,
pag. 3 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere da luglio 2025,
verranno versati per 12 mensilità sul conto corrente intestato alla sig. ra , sulle coordinate Parte_1
bancarie che verranno comunicate al sig. . Il pagamento diretto del canone da parte del sig. Pt_2 Pt_2
sarà effettuato fino a quando non verrà individuata un'altra abitazione. In tal caso il sig. verserà Pt_2
detta somma direttamente alla sig.ra che, oltre ad intestarsi il nuovo contratto di locazione, potrà Pt_1
utilizzarla per pagare il canone di un'altra abitazione qualora venisse rinvenuta successivamente alla scadenza o risoluzione dell'attuale contratto. Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Como da intendersi integralmente trascritto.
La madre ha già richiesto l'assegno unico per i figli e la somma erogata verrà, dalla stessa, trattenuta al
100%, come attualmente già trattenuta, indipendentemente dalla condizione lavorativa della sig.ra ; il Pt_1
padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie nella misura del 50% secondo le modalità e il dettaglio di cui al Protocollo del Tribunale di Como, da intendersi qui richiamato ed integralmente trascritto;
i figli rimarranno fiscalmente a carico dei genitori rispettivamente al 50%;
Le parti convengono che eventuali altre agevolazioni fiscali e/o bonus saranno richiesti da ogni singolo genitore che tratterrà la quota di Sua competenza;
i bonus e/o altre forme di assistenza e/o altro, percepiti su base reddituale della sig. ra saranno, dalla stessa trattenuti, al 100%; Pt_1
9) i coniugi danno atto che l'autovettura Fiat Freemont, tg. EH974CE, intestata al sig. , rimarrà in Pt_2
uso e proprietà dello stesso;
l'autovettura Golf 6, tg. DS813DX, attualmente intestata al sig. , ma in Pt_2
uso alla sig. ra , verrà volturata, senza il pagamento di corrispettivo, alla stessa, con sole spese di Pt_1
trapasso a carico della sig. ra , entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, nello stesso termine la Pt_1
sig.ra provvederà ad intestare a sé stessa tutte le utenze della casa familiare e provvederà anche al Pt_1
pagamento della TARI.
10) i coniugi danno atto di aver regolato ogni altro rapporto economico e/o patrimoniale tra gli stessi e, con la puntuale esecuzione di quanto stabilito nei punti precedenti, dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente, con riferimento al rapporto di coniugio, rinunciando espressamente ad ogni ulteriore reciproca pretesa, anche con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento;
11) compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite.
pag. 4 Le parti in occasione dell'udienza del 10.04.2025 hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di
[...]
e hanno dichiarato di non volersi conciliare. CP_2
Nelle more del presente procedimento, il giudizio pendente avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano RG
1388/2024 RG CC si concludeva con sentenza in data 10.04.2025 di non luogo a procedere stante assenza di pregiudizio e trasmissione degli atti al T.O.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.05.2015 Cavriago (RE), con atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cavriago (RE) al N. 4 parte 1 - anno 2015
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavriago (RE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pag. 5 Così deciso in COMO, il 29.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
pag. 6