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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 1797/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19 Marzo 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1797/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. SODANI TIZIANA e MARCO RAPONI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4.
-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “IN VIA PRINICPALE: - accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al corretto inquadramento previdenziale e per
l'effetto ordinare all di rettificare, a far data dal 1.07.1996 e CP_1 sino al 30.05.2015, la posizione previdenziale del RE Pt_1
, con l'iscrizione di quest'ultimo nel Fondo autonomo
[...] sportivi professionisti ex art. 9 della L. n.91 del 1981e L. 366 del
1973, Codice Numero 222; - accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista a far data dal
1.04.2018 e per l'effetto, Voglia condannare l' di Frosinone, CP_1 in persona del RE pro tempore, a liquidare in favore del ricorrente la relativa pensione ed a corrispondere i ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi dalla suddetta data al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA E RISERVATO
GRAVAME:
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato guadagno per tutti i ratei di pensione che avrebbe potuto maturare dal momento di raggiungimento dei requisiti contributivi alla presentazione della domanda e/o ad oggi e per l'effetto condannare l' di CP_1
Frosinone al loro ristoro a favore del RE;
Pt_1
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da ritardo di pensionamento, tramite i parametri indicati nel ricorso e/o secondo equità e per
l'effetto condannare l'ente al risarcimento di tutte le voci di cui sopra.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato alle dipendenze delle seguenti Società Sportive nei seguenti periodi (doc. n.1):
• dal 01.11.1987 al 31.08.1995 presso la Società Sportiva Calcio Barletta spa;
• dal 01.07.1996 al 23.05.2014 presso l'Associazione Sportiva Bari spa, oggi in Fallimento (doc. n.2);
• 24.05.2014 al 30.05.2015 presso Football club Bari 1908 srl, oggi in Fallimento (doc. n.3);
• dal 01.09.2015 al 17.07.2017 presso SRL Società Sportiva Fidelis Andria 1928;
• dal 29.07.2017 al 05.03.2018 presso srl Catanzaro Calcio 2011; • dal 01.07.2018 al 31.08.2020 presso la SRL UNIP.
[...]
Parte_2
• dal 20.11.2020 all'attualità per la SRL Frosinone Calcio;
- che sin dal primo rapporto di lavoro, e così di seguito in tutti i successivi, nonostante nei rispettivi contratti individuali di lavoro e nelle buste paga (doc. n.4) il RE sia stato Pt_1 qualificato come Segretario Generale, il ricorrente ha sempre svolto sempre le mansioni riconducibili alla categoria di RE
Sportivo per conto delle Società Sportive professionistiche di cui sopra;
-che il ricorrente è iscritto sin dal 27.03.1992 nell' Elenco Speciale dei Direttori Sportivi presso la F.I.G.C. come da Comunicato
Ufficiale n.53/A (doc. n.5);
-di aver sempre svolto le attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo delle società sportive di cui al punto 1, ivi compresi i rapporti con gli organi federali (cfr. doc.
n.4), ed in particolare con riferimento alla gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori, tecnici e membri della stessa, la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni di contratti, la supervisione dell'attività degli osservatori e coordinamento dei collaboratori, dall'altro la supervisione di quelle che sono le attività più strettamente sportive delle suddette società calcistiche;
-di aver richiesto dapprima in data 7.09.2022 un estratto contributivo certificativo, dal quale risultava che il medesimo era stato regolarizzato con un codice 215 (“impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”) e 773 (“impiegati dipendenti da società sportive”) piuttosto che quello 222 (“RE Tecnico Sportivi f.i.g.c.”), salvo che nel periodo dal 01.09.2015 ad oggi, in cui è stato correttamente attribuito il codice
222 (doc. n.13), con versamenti di contributi in misura superiore a quelli dovuti;
-di aver quindi in data 15.07.2023 richiesto all attraverso CP_1 Par procedura FA. , l'esatta qualifica previdenziale con relativa rettifica dei suddetti codici (doc. n.14);
-che l rigettava domanda di rettifica di qualifica specificando CP_1 con comunicazione del 9.11.2023 che “[…] le denunce contributive ex Enpals presentate dall'impresa Fallimento Ass.
Sportiva Bari spa dal 1/07/1996 al 23/05/2014 e dal 24/05/2014 al 31/05/2015 da Football Club Bari 1908 spa in fallimento sono state trasmesse con l'indicazione della mansione svolta dal lavoratore con la qualifica di “impiegato”. Inoltre, si precisa che la società sportiva ha versato la contribuzione per il Sig. Pt_1
utilizzando il conto corrente per i “lavoratori addetti agli
[...] impianti sportivi” e non al conto corrente per gli “sportivi professionisti”;
-di aver proposto ricorso amministrativo che, in data 7.12.2023, è stato respinto;
-di aver presentato in data 08.11.2023 domanda di pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 01.04.2018, quale Dirigente
Sportivo;
-che tale domanda è stata rigettata dall' con comunicazione CP_1 datata 20.11.2023 con la seguente motivazione: “per una prestazione di vecchiaia non possiede il requisito anagrafico di 67 anni e 7 mesi;
per una prestazione vecchiaia sportivo professionista non risulta soddisfatto il requisito contributivo nella qualifica sportivo” (doc. n.19);
-di aver avverso il predetto provvedimento, in data 28.02.2024 proposto ricorso al Comitato IN , che in data CP_1
16.04.2024, con delibera n.179/2024 ha disposto la reiezione con la seguente motivazione “per una pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista manca uno dei requisiti previsti dalla normativa di settore, infatti fino ad ottobre 2015, la qualifica rivestita dall'assicurato è stata quello di addetti agli impianti sportivi” (doc. n.21).
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere la corretta attribuzione del codice 222 quale CP_1
RE Sportivo e quindi, il conseguente diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data del 01.04.2018.
L' , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed CP_1
è stato dichiarato contumace. Ammessa la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente, premesso che sin dal primo rapporto di lavoro del 1.07.1996 nonostante venisse qualificato nei contratti individuali e nelle buste paga come
Segretario Generale, ha sempre svolto con continuità e prevalenza mansioni riconducibili alla categoria di RE Sportivo per conto delle società sportive professionistiche l'Associazione Sportiva Bari spa, Football club Bari 1908 srl, SRL Società
Sportiva Fidelis Andria 1928, srl Catanzaro Calcio 2011, SRL
UNIP. SRL Frosinone Calcio, ha chiesto di Parte_2 accertare il suo diritto al corretto inquadramento previdenziale quale RE Sportivo, con conseguente accesso al trattamento pensionistico stabilito per la categoria.
Va brevemente inquadrata la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, l'art. 2 della 1. 23 marzo 1981 n. 91, rubricato "Professionismo sportivo", stabilisce che, ai fini dell'applicazione della legge, "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano
l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità".
Deve inoltre osservarsi che ai sensi della disciplina federale (cfr. con C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991 - da ultimo modificato con
C.U. 24/A del 19 luglio 2016 recante "Regolamento dell'Elenco speciale del Direttori Sportivi"), è considerato RE Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, "la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze Uefa e con il
Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.".
Ciò premesso, è documentalmente provato che tra la parte ricorrente e la società sportive professionistiche l'Associazione
Sportiva Bari spa, Football club Bari 1908 srl, SRL Società
Sportiva Fidelis Andria 1928, srl Catanzaro Calcio 2011, SRL
UNIP. SRL Frosinone Calcio sia intercorso un Parte_2 rapporto di lavoro sportivo in regime di subordinazione.
L' ha rigettato la domanda avanzata in via amministrativa, CP_1 poiché la qualifica formalmente attribuita ex contractu (segretario generale) non sarebbe assimilabile a quella di RE Sportivo.
Al contrario, parte ricorrente ha sostenuto di aver in concreto svolto mansioni rientranti nell'alveo di quelle attribuibili al
RE Sportivo e che, comunque, il Segretario Generale non costituirebbe altro che una sotto-categoria al pari di altre della più ampia figura del RE Sportivo.
Orbene, ciò premesso alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione in atti, deve effettivamente ritenersi pienamente provato che il ricorrente, durante tutta la sua attività lavorativa ha sempre svolto le mansioni di RE sportivo.
In particolare, il teste escusso sig. , che ha lavorato Testimone_1
a stretto contatto con il ricorrente alle dipendenze della società
Bari dall'anno '96, ha riferito che “Io avevo le mansioni di preparatore atletico, mentre il ricorrente aveva funzioni di direttore sportivo […] Ho visto, per esempio, il ricorrente sempre presente al campo, durante il periodo di calcio mercato (mese di luglio e gennaio), so che il ricorrente si occupava della stipula dei contratti di acquisti e cessioni dei calciatori (questo si svolgeva generalmente a Milano). A Bari si occupava di tutte le problematiche di campo e degli aspetti manageriali e organizzativi. Era ricorrente che teneva tutti i rapporti istituzionali con le federazioni e le altre società, con le quali imbastiva poi le varie trattative. Lui era sempre presente a tutte le gare ufficiali della squadra e si sedeva in panchina. Confermo il cap. 4 del ricorso. Confermo che il ricorrente ha intrattenuto rapporti anche operativi con le istituzioni sportive internazionali
(assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze
UEFA) e nazionali (assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze FIGC e leghe e di referente FIFA per
TMS). Il ricorrente ha partecipato, in rappresentanza della società, alle assemblee indette sia dagli organi federali sia dalle leghe calcistiche professionistiche di appartenenza. Il ricorrente è sceso in campo al seguito della squadra durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli, in qualità di
“accompagnatore ufficiale prima squadra” e “Dirigente accompagnatore ufficiale”. […] Il ricorrente ha organizzato le gare interne, esterne, ed i ritiri estivi delle squadre, occupandosi di logistica, pernottamenti, prenotazioni, e rapporti con gli organi di Polizia per l'organizzazione degli spostamenti, sia per le gare amichevoli che per le gare di Coppa Italia. Il ricorrente ha partecipato in rappresentanza della società a tutte le sessioni di calcio mercato (svolte nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01-31 a
Milano) di ciascuna stagione sportiva, gestendo direttamente le trattative ed i rapporti contrattuali con agenti, società, calciatori
e tecnici.”.
La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste
[...]
, con cui il sig. ha collaborato alla società Bari dal Tes_2 Pt_1
2004 nella gestione dell'area tecnica, il quale ha dichiarato che
“Ho visto, per esempio, il ricorrente sempre presente al campo, durante il periodo di calcio mercato (mese di luglio e gennaio), ho visto che il ricorrente si occupava della stipula di contratti di acquisti e cessioni di calciatori […]. A Bari si occupava di tutte le problematiche di campo e degli aspetti manageriali e organizzativi. Era il ricorrente che teneva tutti i rapporti istituzionali con le federazioni e con le altre società, con le quali imbastiva poi le varie trattative. Lui era sempre presente a tutte le gare ufficiali della squadra e si sedeva in panchina. Confermo il cap. 4 del ricorso. Confermo che il ricorrente ha intrattenuto rapporti anche operativi con le istituzioni sportive internazionali
(assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze
UEFA) e nazionali (assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze FIGC e leghe e di referente FIFA per
TMS). Il ricorrente ha partecipato, in rappresentanza della società, alle assemblee indette sia dagli organi federali sia dalle leghe calcistiche professionistiche di appartenenza. Il ricorrente è sceso in campo al seguito della squadra durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli, in qualità di
“accompagnatore ufficiale prima squadra” e “Dirigente accompagnatore ufficiale”. […] Il ricorrente ha organizzato le gare interne, esterne, ed i ritiri estivi delle squadre, occupandosi di logistica, pernottamenti, prenotazioni, e rapporti con gli organi di Polizia per l'organizzazione degli spostamenti, sia per le gare amichevoli che per le gare di Coppa Italia. […]Il ricorrente ha partecipato in rappresentanza della società a tutte le sessioni di calcio mercato (svolte nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01-31 a
Milano) di ciascuna stagione sportiva, gestendo direttamente le trattative ed i rapporti contrattuali con agenti, società, calciatori
e tecnici.”.
Le dichiarazioni rese dai predetti testi risultano specifiche e pienamente attendibili perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, trattandosi di uomini di sport del mondo calcio che hanno lavorato a stretto contatto con il ricorrente tanto da ricordare specifiche circostanze come quando il sig. ha dichiarato Tes_2
“Ricordo che io e il ricorrente abbiamo ceduto 18 calciatori perchè il Presidente voleva un cambio totale di Per_1 squadra” o ancora l'aneddoto riferito dal “Ricordo che Tes_1 il ricorrente ha seguito personalmente la trattativa del trasferimento di alla Roma”. Pt_4
Le deposizioni testimoniali sono quindi entrambe attendibili, sia per la precisione con cui sono state narrate le attività svolte dalla parte ricorrente, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa. Orbene, deve dunque ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le seguenti attività, tutte riconducibili, come detto, a quelle di direttore sportivo.
Deve quindi ritenersi pienamente provato, anche alla luce della documentazione in atti che il ricorrente ha sempre svolto tutte quelle attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo delle società sportive indicate nel ricorso, ivi compresi i rapporti con gli organi federali (cfr. doc. n.4 ricorso), come a titolo esemplificativo con riferimento alla gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori, tecnici e membri della stessa (cfr. doc. n.6 ricorso), la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti (cfr. doc.n.7 ricorso), la supervisione dell'attività degli osservatori e coordinamento dei collaboratori, dall'altro la supervisione di quelle che sono le attività più strettamente sportive delle suddette società calcistiche ( cfr.doc. n.9 ricorso).
In conclusione, dovendo dare rilevanza preponderante ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società sportive, piuttosto che al mero dato formale del nomen iuris della qualifica attribuita al lavoratore per come indicata nei contratti di lavoro, quanto al dato sostanziale delle attività e mansioni di fatto svolte e come comunque negli stessi atti documentate e confermate dai suddetti testi, è pacifica la riconducibilità del sig.
, a far data dal 1.07.1996, alla figura professionale dei Pt_1 sportivi professionisti di cui all'art. 2 L. n.91 del 1981 ed in particolare del RE Sportivo, figura di fatto sovrapponibile a quella del Segretario Generale.
Per cui, sulla base delle conclusioni soprariportate, parte ricorrente ha diritto alla rettifica della posizione previdenziale del ricorrente con codice 222, a far data dal 1.07.1996 e sino al 30.05.2015.
Ne deriva, conseguentemente il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchia anticipata in qualità di sportivo professionista illegittimamente negata dall' , con CP_1 decorrenza retroattiva a far data dal 1.04.2018, momento in cui lo stesso ha maturato il requisito contributivo dei 20 anni come sportivo professionista, con conseguente liquidazione e corresponsione in suo favore dei ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi, come per legge, dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite, seguono il principio di soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n.
1797/2024 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al corretto inquadramento previdenziale e per l'effetto ordinare all' di CP_1 rettificare, a far data dal 1.07.1996 e sino al 30.05.2015, la posizione previdenziale del RE , con Parte_1
l'iscrizione di quest'ultimo nel Fondo autonomo sportivi professionisti ex art. 9 della L. n.91 del 1981e L. 366 del 1973,
Codice Numero 222;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista a far data dal 1.04.2018 e per l'effetto, condanna l' di Frosinone, in persona del RE pro tempore, a CP_1 liquidare in favore del ricorrente la relativa pensione ed a corrispondere i ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi dalla scadenza al soddisfo;
c) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 19 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 19 Marzo 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1797/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. SODANI TIZIANA e MARCO RAPONI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] con sede in Frosinone, Piazza Gramsci n. 4.
-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' di Frosinone e ha chiesto CP_1 di “IN VIA PRINICPALE: - accertare e dichiarare, anche incidenter tantum, per tutte le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al corretto inquadramento previdenziale e per
l'effetto ordinare all di rettificare, a far data dal 1.07.1996 e CP_1 sino al 30.05.2015, la posizione previdenziale del RE Pt_1
, con l'iscrizione di quest'ultimo nel Fondo autonomo
[...] sportivi professionisti ex art. 9 della L. n.91 del 1981e L. 366 del
1973, Codice Numero 222; - accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista a far data dal
1.04.2018 e per l'effetto, Voglia condannare l' di Frosinone, CP_1 in persona del RE pro tempore, a liquidare in favore del ricorrente la relativa pensione ed a corrispondere i ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi dalla suddetta data al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA E RISERVATO
GRAVAME:
-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali per mancato guadagno per tutti i ratei di pensione che avrebbe potuto maturare dal momento di raggiungimento dei requisiti contributivi alla presentazione della domanda e/o ad oggi e per l'effetto condannare l' di CP_1
Frosinone al loro ristoro a favore del RE;
Pt_1
-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali da ritardo di pensionamento, tramite i parametri indicati nel ricorso e/o secondo equità e per
l'effetto condannare l'ente al risarcimento di tutte le voci di cui sopra.”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato alle dipendenze delle seguenti Società Sportive nei seguenti periodi (doc. n.1):
• dal 01.11.1987 al 31.08.1995 presso la Società Sportiva Calcio Barletta spa;
• dal 01.07.1996 al 23.05.2014 presso l'Associazione Sportiva Bari spa, oggi in Fallimento (doc. n.2);
• 24.05.2014 al 30.05.2015 presso Football club Bari 1908 srl, oggi in Fallimento (doc. n.3);
• dal 01.09.2015 al 17.07.2017 presso SRL Società Sportiva Fidelis Andria 1928;
• dal 29.07.2017 al 05.03.2018 presso srl Catanzaro Calcio 2011; • dal 01.07.2018 al 31.08.2020 presso la SRL UNIP.
[...]
Parte_2
• dal 20.11.2020 all'attualità per la SRL Frosinone Calcio;
- che sin dal primo rapporto di lavoro, e così di seguito in tutti i successivi, nonostante nei rispettivi contratti individuali di lavoro e nelle buste paga (doc. n.4) il RE sia stato Pt_1 qualificato come Segretario Generale, il ricorrente ha sempre svolto sempre le mansioni riconducibili alla categoria di RE
Sportivo per conto delle Società Sportive professionistiche di cui sopra;
-che il ricorrente è iscritto sin dal 27.03.1992 nell' Elenco Speciale dei Direttori Sportivi presso la F.I.G.C. come da Comunicato
Ufficiale n.53/A (doc. n.5);
-di aver sempre svolto le attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo delle società sportive di cui al punto 1, ivi compresi i rapporti con gli organi federali (cfr. doc.
n.4), ed in particolare con riferimento alla gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori, tecnici e membri della stessa, la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni di contratti, la supervisione dell'attività degli osservatori e coordinamento dei collaboratori, dall'altro la supervisione di quelle che sono le attività più strettamente sportive delle suddette società calcistiche;
-di aver richiesto dapprima in data 7.09.2022 un estratto contributivo certificativo, dal quale risultava che il medesimo era stato regolarizzato con un codice 215 (“impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”) e 773 (“impiegati dipendenti da società sportive”) piuttosto che quello 222 (“RE Tecnico Sportivi f.i.g.c.”), salvo che nel periodo dal 01.09.2015 ad oggi, in cui è stato correttamente attribuito il codice
222 (doc. n.13), con versamenti di contributi in misura superiore a quelli dovuti;
-di aver quindi in data 15.07.2023 richiesto all attraverso CP_1 Par procedura FA. , l'esatta qualifica previdenziale con relativa rettifica dei suddetti codici (doc. n.14);
-che l rigettava domanda di rettifica di qualifica specificando CP_1 con comunicazione del 9.11.2023 che “[…] le denunce contributive ex Enpals presentate dall'impresa Fallimento Ass.
Sportiva Bari spa dal 1/07/1996 al 23/05/2014 e dal 24/05/2014 al 31/05/2015 da Football Club Bari 1908 spa in fallimento sono state trasmesse con l'indicazione della mansione svolta dal lavoratore con la qualifica di “impiegato”. Inoltre, si precisa che la società sportiva ha versato la contribuzione per il Sig. Pt_1
utilizzando il conto corrente per i “lavoratori addetti agli
[...] impianti sportivi” e non al conto corrente per gli “sportivi professionisti”;
-di aver proposto ricorso amministrativo che, in data 7.12.2023, è stato respinto;
-di aver presentato in data 08.11.2023 domanda di pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 01.04.2018, quale Dirigente
Sportivo;
-che tale domanda è stata rigettata dall' con comunicazione CP_1 datata 20.11.2023 con la seguente motivazione: “per una prestazione di vecchiaia non possiede il requisito anagrafico di 67 anni e 7 mesi;
per una prestazione vecchiaia sportivo professionista non risulta soddisfatto il requisito contributivo nella qualifica sportivo” (doc. n.19);
-di aver avverso il predetto provvedimento, in data 28.02.2024 proposto ricorso al Comitato IN , che in data CP_1
16.04.2024, con delibera n.179/2024 ha disposto la reiezione con la seguente motivazione “per una pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista manca uno dei requisiti previsti dalla normativa di settore, infatti fino ad ottobre 2015, la qualifica rivestita dall'assicurato è stata quello di addetti agli impianti sportivi” (doc. n.21).
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere la corretta attribuzione del codice 222 quale CP_1
RE Sportivo e quindi, il conseguente diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data del 01.04.2018.
L' , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed CP_1
è stato dichiarato contumace. Ammessa la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Con il presente ricorso, parte ricorrente, premesso che sin dal primo rapporto di lavoro del 1.07.1996 nonostante venisse qualificato nei contratti individuali e nelle buste paga come
Segretario Generale, ha sempre svolto con continuità e prevalenza mansioni riconducibili alla categoria di RE Sportivo per conto delle società sportive professionistiche l'Associazione Sportiva Bari spa, Football club Bari 1908 srl, SRL Società
Sportiva Fidelis Andria 1928, srl Catanzaro Calcio 2011, SRL
UNIP. SRL Frosinone Calcio, ha chiesto di Parte_2 accertare il suo diritto al corretto inquadramento previdenziale quale RE Sportivo, con conseguente accesso al trattamento pensionistico stabilito per la categoria.
Va brevemente inquadrata la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, l'art. 2 della 1. 23 marzo 1981 n. 91, rubricato "Professionismo sportivo", stabilisce che, ai fini dell'applicazione della legge, "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano
l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità".
Deve inoltre osservarsi che ai sensi della disciplina federale (cfr. con C.U. n. 61/A del 13 giugno 1991 - da ultimo modificato con
C.U. 24/A del 19 luglio 2016 recante "Regolamento dell'Elenco speciale del Direttori Sportivi"), è considerato RE Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, "la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze Uefa e con il
Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.".
Ciò premesso, è documentalmente provato che tra la parte ricorrente e la società sportive professionistiche l'Associazione
Sportiva Bari spa, Football club Bari 1908 srl, SRL Società
Sportiva Fidelis Andria 1928, srl Catanzaro Calcio 2011, SRL
UNIP. SRL Frosinone Calcio sia intercorso un Parte_2 rapporto di lavoro sportivo in regime di subordinazione.
L' ha rigettato la domanda avanzata in via amministrativa, CP_1 poiché la qualifica formalmente attribuita ex contractu (segretario generale) non sarebbe assimilabile a quella di RE Sportivo.
Al contrario, parte ricorrente ha sostenuto di aver in concreto svolto mansioni rientranti nell'alveo di quelle attribuibili al
RE Sportivo e che, comunque, il Segretario Generale non costituirebbe altro che una sotto-categoria al pari di altre della più ampia figura del RE Sportivo.
Orbene, ciò premesso alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata e tenuto conto della documentazione in atti, deve effettivamente ritenersi pienamente provato che il ricorrente, durante tutta la sua attività lavorativa ha sempre svolto le mansioni di RE sportivo.
In particolare, il teste escusso sig. , che ha lavorato Testimone_1
a stretto contatto con il ricorrente alle dipendenze della società
Bari dall'anno '96, ha riferito che “Io avevo le mansioni di preparatore atletico, mentre il ricorrente aveva funzioni di direttore sportivo […] Ho visto, per esempio, il ricorrente sempre presente al campo, durante il periodo di calcio mercato (mese di luglio e gennaio), so che il ricorrente si occupava della stipula dei contratti di acquisti e cessioni dei calciatori (questo si svolgeva generalmente a Milano). A Bari si occupava di tutte le problematiche di campo e degli aspetti manageriali e organizzativi. Era ricorrente che teneva tutti i rapporti istituzionali con le federazioni e le altre società, con le quali imbastiva poi le varie trattative. Lui era sempre presente a tutte le gare ufficiali della squadra e si sedeva in panchina. Confermo il cap. 4 del ricorso. Confermo che il ricorrente ha intrattenuto rapporti anche operativi con le istituzioni sportive internazionali
(assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze
UEFA) e nazionali (assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze FIGC e leghe e di referente FIFA per
TMS). Il ricorrente ha partecipato, in rappresentanza della società, alle assemblee indette sia dagli organi federali sia dalle leghe calcistiche professionistiche di appartenenza. Il ricorrente è sceso in campo al seguito della squadra durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli, in qualità di
“accompagnatore ufficiale prima squadra” e “Dirigente accompagnatore ufficiale”. […] Il ricorrente ha organizzato le gare interne, esterne, ed i ritiri estivi delle squadre, occupandosi di logistica, pernottamenti, prenotazioni, e rapporti con gli organi di Polizia per l'organizzazione degli spostamenti, sia per le gare amichevoli che per le gare di Coppa Italia. Il ricorrente ha partecipato in rappresentanza della società a tutte le sessioni di calcio mercato (svolte nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01-31 a
Milano) di ciascuna stagione sportiva, gestendo direttamente le trattative ed i rapporti contrattuali con agenti, società, calciatori
e tecnici.”.
La deposizione è stata pienamente confermata anche dal teste
[...]
, con cui il sig. ha collaborato alla società Bari dal Tes_2 Pt_1
2004 nella gestione dell'area tecnica, il quale ha dichiarato che
“Ho visto, per esempio, il ricorrente sempre presente al campo, durante il periodo di calcio mercato (mese di luglio e gennaio), ho visto che il ricorrente si occupava della stipula di contratti di acquisti e cessioni di calciatori […]. A Bari si occupava di tutte le problematiche di campo e degli aspetti manageriali e organizzativi. Era il ricorrente che teneva tutti i rapporti istituzionali con le federazioni e con le altre società, con le quali imbastiva poi le varie trattative. Lui era sempre presente a tutte le gare ufficiali della squadra e si sedeva in panchina. Confermo il cap. 4 del ricorso. Confermo che il ricorrente ha intrattenuto rapporti anche operativi con le istituzioni sportive internazionali
(assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze
UEFA) e nazionali (assumendo la carica di responsabile e referente per le licenze FIGC e leghe e di referente FIFA per
TMS). Il ricorrente ha partecipato, in rappresentanza della società, alle assemblee indette sia dagli organi federali sia dalle leghe calcistiche professionistiche di appartenenza. Il ricorrente è sceso in campo al seguito della squadra durante lo svolgimento di tutte le partite ufficiali ed amichevoli, in qualità di
“accompagnatore ufficiale prima squadra” e “Dirigente accompagnatore ufficiale”. […] Il ricorrente ha organizzato le gare interne, esterne, ed i ritiri estivi delle squadre, occupandosi di logistica, pernottamenti, prenotazioni, e rapporti con gli organi di Polizia per l'organizzazione degli spostamenti, sia per le gare amichevoli che per le gare di Coppa Italia. […]Il ricorrente ha partecipato in rappresentanza della società a tutte le sessioni di calcio mercato (svolte nei periodi 01 luglio-31 agosto e 01-31 a
Milano) di ciascuna stagione sportiva, gestendo direttamente le trattative ed i rapporti contrattuali con agenti, società, calciatori
e tecnici.”.
Le dichiarazioni rese dai predetti testi risultano specifiche e pienamente attendibili perché frutto di una cognizione diretta dei fatti di causa, trattandosi di uomini di sport del mondo calcio che hanno lavorato a stretto contatto con il ricorrente tanto da ricordare specifiche circostanze come quando il sig. ha dichiarato Tes_2
“Ricordo che io e il ricorrente abbiamo ceduto 18 calciatori perchè il Presidente voleva un cambio totale di Per_1 squadra” o ancora l'aneddoto riferito dal “Ricordo che Tes_1 il ricorrente ha seguito personalmente la trattativa del trasferimento di alla Roma”. Pt_4
Le deposizioni testimoniali sono quindi entrambe attendibili, sia per la precisione con cui sono state narrate le attività svolte dalla parte ricorrente, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa. Orbene, deve dunque ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le seguenti attività, tutte riconducibili, come detto, a quelle di direttore sportivo.
Deve quindi ritenersi pienamente provato, anche alla luce della documentazione in atti che il ricorrente ha sempre svolto tutte quelle attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo delle società sportive indicate nel ricorso, ivi compresi i rapporti con gli organi federali (cfr. doc. n.4 ricorso), come a titolo esemplificativo con riferimento alla gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori, tecnici e membri della stessa (cfr. doc. n.6 ricorso), la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti (cfr. doc.n.7 ricorso), la supervisione dell'attività degli osservatori e coordinamento dei collaboratori, dall'altro la supervisione di quelle che sono le attività più strettamente sportive delle suddette società calcistiche ( cfr.doc. n.9 ricorso).
In conclusione, dovendo dare rilevanza preponderante ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra il ricorrente e le società sportive, piuttosto che al mero dato formale del nomen iuris della qualifica attribuita al lavoratore per come indicata nei contratti di lavoro, quanto al dato sostanziale delle attività e mansioni di fatto svolte e come comunque negli stessi atti documentate e confermate dai suddetti testi, è pacifica la riconducibilità del sig.
, a far data dal 1.07.1996, alla figura professionale dei Pt_1 sportivi professionisti di cui all'art. 2 L. n.91 del 1981 ed in particolare del RE Sportivo, figura di fatto sovrapponibile a quella del Segretario Generale.
Per cui, sulla base delle conclusioni soprariportate, parte ricorrente ha diritto alla rettifica della posizione previdenziale del ricorrente con codice 222, a far data dal 1.07.1996 e sino al 30.05.2015.
Ne deriva, conseguentemente il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchia anticipata in qualità di sportivo professionista illegittimamente negata dall' , con CP_1 decorrenza retroattiva a far data dal 1.04.2018, momento in cui lo stesso ha maturato il requisito contributivo dei 20 anni come sportivo professionista, con conseguente liquidazione e corresponsione in suo favore dei ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi, come per legge, dalla scadenza al saldo.
Le spese di lite, seguono il principio di soccombenza e sono poste in capo all' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto CP_1 della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 rispettivo legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n.
1797/2024 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al corretto inquadramento previdenziale e per l'effetto ordinare all' di CP_1 rettificare, a far data dal 1.07.1996 e sino al 30.05.2015, la posizione previdenziale del RE , con Parte_1
l'iscrizione di quest'ultimo nel Fondo autonomo sportivi professionisti ex art. 9 della L. n.91 del 1981e L. 366 del 1973,
Codice Numero 222;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di sportivo professionista a far data dal 1.04.2018 e per l'effetto, condanna l' di Frosinone, in persona del RE pro tempore, a CP_1 liquidare in favore del ricorrente la relativa pensione ed a corrispondere i ratei già maturati e scaduti, con rivalutazione ed interessi dalla scadenza al soddisfo;
c) Condanna l' al pagamento in favore della arte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre Iva,
Cpa e spese generali, come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 19 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore