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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 26/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, pubblicata il
25/10/2024
TRA
) già , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
AM IS (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sannino Concetta (C.F. CP_1 C.F._3
), giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, pubblicata il
25/10/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per già : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dalla ragionevole
1 probabilità di accoglimento del gravame proposto, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all'appellante, in caso di messa in esecuzione della sentenza medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 9193/2024 Reg. Sent. emessa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Jacopo Blandini, in data 22.10.2024, pubblicata in pari data
22.10.2024 e notificata a cura di controparte in data 28.10.2024 accogliere le domande già formulate anche in via riconvenzionale dall'appellante in primo grado e pertanto:
- previa conferma della sentenza di primo grado ove disposto il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dal sig. in primo grado, rigettare tutte le ulteriori domande avanzate in primo CP_1
grado dal sig. nei confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1 Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- condannare, per tutti i motivi esposti in atti il sig. a pagare alla sig.ra la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 27.888,13# di cui € 12.700,00 a titolo di rimborso del prestito concesso dalla convenuta al ricorrente per l'acquisto dell'immobile di Truccazzano (MI), fraz. Albignano,
Vicolo Muzza n. 19, ed € 15.188,13 a titolo di rimborso delle spese anticipate e sostenute dalla convenuta per conto del sig. per l'acquisto di materiali edili e mobili utilizzati per CP_1 ristrutturare e arredare l'immobile di quest'ultimo, fissando un termine, ex art. 1817 c.c., entro il quale il sig. dovrà effettuare la restituzione sopra richiesta, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
- condannare, per tutti i motivi esposti in atti il sig. a restituire e pagare alla sig.ra CP_1 [...]
la somma di € 43.000,00# a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute e anticipate Pt_1 dalla comodataria ma di competenza del comodante come previsto dall'art. 4 del contratto di comodato del 10.06.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede all'ecc.ma Corte d'Appello adita, nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di compiere le indagini istruttorie ritenute opportune e/o necessarie ai fini della decisione della causa, ivi compreso richiedere agli organi giudiziari competenti e/o agli enti competenti informazioni circa la residenza e/o lo stato detentivo del sig.
[...]
al momento della conclusione del contratto di comodato de quo. Pt_3
4) IN OGNI CASO, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del presente giudizio.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse confermare la condanna alle spese del primo grado in capo all'odierna appellante, rideterminare la quantificazione delle
2 spese di lite per il primo grado applicando i requisiti di legge e lo scaglione dei minimi per tutti i motivi già dedotto nella sopra esposta narrativa;
Per : CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, reiectis adversis, respingere l'appello proposto da , già Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, perché infondato in fatto e Parte_2
in diritto, e confermare integralmente la predetta sentenza.
Con vittoria di spese di entrambe i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9193/2024 condannava – già Parte_1 Pt_2
– a restituire a l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo sita in Truccazzano
[...] CP_1
(MI) – fraz. Albignano, Vicolo Muzza n.19, per cessata efficacia del contratto di comodato gratuito in essere tra le parti, respingendo invece la domanda di condanna al risarcimento per il danno subito in conseguenza dell'illegittima occupazione dell'immobile.
2. Dagli atti di causa risultano le seguenti circostanze allegate dal ricorrente:
- in data 9/10/2019 aveva acquistato con atto notarile (a repertorio n. 31369 e raccolta CP_1
n. 17701), registrato il 16/10/2019 e trascritto il 17/10/2019, l'immobile sito in Truccazzano
(MI), Vicolo Muzza 19, identificato al Foglio Catastale n. 4, Particella n. 135 sub. 721, categoria
A4, classe 2, vani 3 (doc. 1 fasc. I grado appellato);
- in data 10/06/2020 stipulava con , oggi un contratto di CP_1 Parte_2 Parte_1 comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 31/07/2020 n. 1577 (doc. 3 fasc. I grado appellato);
- dopo tre anni di pacifico godimento, in data 9/6/2023 il ricorrente inviava alla comodataria lettera raccomandata, ricevuta in data 14/06/2023, manifestando la volontà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dalla clausola 2.a del contratto e concedendo termine sino al
30/6/2023 per la liberazione dell'immobile da persone e cose;
- la comodataria si opponeva al rilascio dell'appartamento e avanzava una richiesta di rimborso per i lavori straordinari da lei commissionati presso l'abitazione.
- la mediazione ritualmente avviata tra le parti aveva esito negativo. aveva quindi agito con ricorso nei confronti della comodataria per ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile per intervenuta risoluzione del contratto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso pattuito tra le parti o, in alternativa, per sopravvenute esigenze del comodante ex art 1809 co. 2 c.c., avendo la necessità di concederlo al fratello il quale era stato nel frattempo scarcerato ed era privo
3 di propria primaria abitazione, nonché per ottenere il rimborso del pregiudizio patito a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile.
3. La resistente contestava la legittimità della intimata risoluzione del contratto e proponeva in via riconvenzionale domanda di condanna del ricorrente al rimborso delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile, per il suo arredo, per i lavori di ristrutturazione e per le spese straordinarie da lei sostenute in qualità di comodataria.
4. Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali e ritenute le istanze istruttorie di prova orale inammissibili in quanto in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, il
Tribunale accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile osservando, da un lato, che seppure la raccomandata con la comunicazione del recesso era stata inviata il 9/6/2023 e, quindi, senza il rispetto del termine di preavviso di sei mesi contrattualmente previsto, tale termine poteva comunque considerarsi ormai trascorso essendo pacifico che la comodataria nelle more del giudizio non aveva riconsegnato l'immobile, e, dall'altro lato, risultavano essere integrate le condizioni di cui all'art. 1809 co. 2 c.c. poiché aveva intimato il rilascio per una necessità personale ed CP_1
urgente sopravvenuta alla stipula del contratto di comodato, cioè fornire un alloggio al proprio fratello appena scarcerato.
5. Il Tribunale rigettava invece la domanda di condanna al risarcimento per l'occupazione abusiva dell'immobile, in quanto non aveva allegato alcun parametro oggettivo per CP_1 quantificare l'asserito danno né aveva prospettato l'intenzione di trarre un utile dall'immobile.
6. Quanto alle domande riconvenzionali proposte da il Tribunale rigettava la Parte_1 richiesta di restituzione del prestito asseritamente erogato a per l'acquisto dell'immobile CP_1
in quanto tale circostanza risultava sfornita di prova documentale e in ogni caso dalla stessa prospettazione della resistente la somma erogata sarebbe stata fornita dal padre di lei, Parte_4
unico soggetto quindi giuridicamente legittimato a richiederne la restituzione. Rigettava altresì la domanda di rimborso di quanto speso per gli arredi in quanto dal contratto risultava che l'immobile fosse già arredato al momento della stipula del comodato e d'altra parte il ricorrente aveva dichiarato in udienza che non era sua intenzione trattenere i beni mobili acquistati dalla resistente. Infine, rigettava la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la ristrutturazione e di quelle straordinarie, in quanto la comodataria non aveva dimostrato di avere ricevuto da parte del ricorrente il previo assenso all'esecuzione dei lavori né la necessarietà e urgenza degli stessi, richiesta ex art. 1804 c.c., né aveva dimostrato di avere effettivamente saldato le fatture prodotte, le quali in ogni caso risultavano generiche e non rispettose delle prescrizioni vigenti in materia.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi di censura. Parte_1
4 7.1. Con il primo motivo denuncia la nullità parziale degli artt. 2 e 4 del contratto di comodato nella parte ove è prevista la facoltà di recedere ad nutum, in quanto previsione che violerebbe le norme inderogabili di legge che nel caso di comodato di durata, come quello di specie, individuano quali ipotesi di recesso dal contratto solo quelle previste dall'art. 1809 comma 2 c.c.. Pertanto, secondo l'appellante, la risoluzione del comodato comunicata dal con la lettera del 9/6/2023, CP_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto al punto 2.a, sarebbe nulla e priva di qualsiasi efficacia interruttiva del rapporto. Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale nullità e, in ogni caso, non avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione, attesa l'invalidità dell'esercizio del diritto di recesso, intimato senza il rispetto del preavviso pattuito, che non può essere sanata dal decorso tempo, come erroneamente ritenuto dal giudice.
7.2. Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 1809 co. 2 c.c., dal momento che non CP_1
avrebbe provato che il fratello non potesse reperire altra abitazione, né di essere venuto a conoscenza dell'esigenza di doverlo ospitare dopo la conclusione del contratto né, infine, la gravosità economica e logistica sopportata dal Sig. in conseguenza dell'ospitalità data al comune fratello CP_2
Parte_3
7.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il rigetto della propria domanda riconvenzionale volta, da un lato, alla restituzione del prestito concesso a per l'acquisto dell'immobile di CP_1 causa e, dall'altro lato, alla restituzione delle spese per arredare e ristrutturare l'immobile sostenute sia anteriormente alla stipula del contratto di comodato sia in corso di rapporto. In particolare, secondo il Tribunale avrebbe erroneamente non ammesso la prova testimoniale offerta in ordine Pt_1
alla dazione del mutuo pur sussistendo motivate ragioni per superare il divieto di cui all'art. 2721
c.c. e avrebbe ritenuto non dimostrato l'obbligo di restituzione delle spese sostenute nonostante la resistente avesse offerto prova dei versamenti, prodotto le fatture comprovanti le spese e indicato le prove testimoniali.
7.4. Infine, con il quarto motivo di appello si censura la decisione di condannare la resistente a rifondere le spese di lite di primo grado in base ad un valore superiore ai parametri medi stabiliti dal
D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi legali, ritenendo la liquidazione debba assestarsi sui valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la modesta attività processuale svolta.
8. Si è regolarmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato e la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite del grado.
5 9. All'udienza del 7/5/2025, in seguito alla discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
*****
10. Preliminarmente, la Corte dà atto che il capo della sentenza di primo grado che rigetta la domanda proposta dal di risarcimento del danno patito per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile di causa non è stato impugnato dall'appellato ed è, pertanto, passato in giudicato.
11. Quanto all'impugnazione proposta da essa è infondata e va rigettata. Parte_1
Il primo motivo, inerente all'invalidità del pattuito recesso contrattuale nonché al suo invalido esercizio, non appare in grado di scalfire la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha accolto la domanda di condanna al rilascio dell'immobile proposta da sul diverso presupposto CP_1 dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1809 co. 2 c.c., a norma del quale il comodante può esigere immediatamente la restituzione dell'immobile durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno.
La censura proposta dall'appellante è inconferente, non si confronta con le motivazioni poste dal giudice di primo grado alla base della propria decisione ma argomenta su circostanze ed elementi irrilevanti rispetto ai presupposti della fattispecie decisa. L'obbligo di restituzione dell'immobile, infatti, non è stato ravvisato dal Giudice fondandolo sull'esercizio del diritto di recesso senza causa pure previsto in contratto, bensì, tenuto conto della ravvisata natura di contratto a termine del comodato, sul (diverso) presupposto della sussistenza della fattispecie legale di cui all'art. 1809 co.
2 c.c., la quale peraltro non prevede che il comodante debba concedere un termine di preavviso al comodatario. Pertanto, da un lato, è del tutto irrilevante ai fini della decisione disquisire in linea di principio sulla legittimità o meno della clausola di recesso stabilita in contratto a favore di entrambe le parti (in considerazione della diversa pronuncia del giudice) e, in ogni caso, anche a ritenere che l'esercizio del diritto di risoluzione ex lege fosse condizionato dal termine di preavviso semestrale pattuito in contratto, non può condividersi l'affermazione per cui il mancato rispetto del termine nell'intimazione di rilascio comporti l'illegittimità dell'intimazione stessa. Il termine, infatti, assolve alla funzione di permettere al comodatario di organizzare il rilascio dell'immobile senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli, ma esso non è stato elevato – in ambito di comodato – a presupposto del valido esercizio del diritto potestativo di risoluzione.
Peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, benché l'intimazione del comodante indicasse un termine molto breve, la comodataria è in ogni caso restata nell'immobile per un tempo molto più lungo, certamente superiore al termine pattiziamente stabilito, sicché alcuna doglianza può essere mossa sul punto.
6 12. Quanto alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1809 co. 2 c.c., oggetto della censura contenuta nel secondo motivo di appello, la decisione del Tribunale sul punto appare condivisibile e non meritevole di riforma.
I fatti allegati da in primo grado a riprova dell'esistenza di un urgente e inatteso bisogno CP_1 che rendeva necessaria la restituzione dell'immobile di cui è causa non sono stati, infatti, tempestivamente contestati in primo grado dalla difesa della resistente e devono, pertanto, ritenersi pacifici. A fronte della puntuale allegazione fattuale dell'intervenuta scarcerazione di
[...]
, il cui arresto era noto alla stessa ricorrente1, che non era detenuto al momento della stipula Pt_3
del comodato e della mancanza di disponibilità di una propria abitazione, la nulla ha replicato, Pt_1
muovendo contestazioni solo in merito alla rilevanza ed urgenza dei fatti allegati, senza contestarne la loro veridicità storica, che dunque ora –non può più essere messa in discussione anche alla luce del principio di cui all'art. 115 c.p.c.. La mancata specifica contestazione dei fatti allegati da CP_1 lo ha esonerato dall'obbligo di dover fornire specifica prova sugli stessi.
Devono dunque ritenersi tardive le deduzioni fattuali di relative alla tempistica della condanna Pt_1
penale di o alla residenza di questi al tempo della stipula del contratto di comodato, Parte_3
in quanto dedotte per la prima volta solo con il ricorso in appello.
Tanto chiarito, appare corretta la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che l'esigenza abitativa di costituisse un impreveduto e urgente bisogno che legittimava la richiesta Parte_3 di restituzione dell'immobile concesso in comodato a Pt_1
Il comodato è infatti un contratto essenzialmente gratuito che fa sorgere in capo al comodatario l'obbligo di restituire la cosa, anche prima che egli abbia finito di servirsene. Anche laddove le parti abbiano fissato un termine al comodato e quindi creato un'aspettativa di utilizzo in capo al comodatario per un certo periodo di tempo, il comodante può far cessare il contratto esigendo l'immediata restituzione del bene qualora sia sopravvenuto un suo urgente e imprevisto bisogno, anche non caratterizzato da gravità. In tal modo il legislatore ha inteso conciliare l'affidamento riposto dal comodatario nella stabilità dell'uso della cosa comodata con la tutela del comodante, che si priva di tale uso senza percepire in cambio alcun corrispettivo.
A tale ultimo riguardo, si rileva che la nozione di bisogno accolta dall'art. 1809 co. 2 c.c. è intrinsecamente soggettiva, nel senso che il comodante non deve dimostrare l'insorgere di una assoluta necessità di ottenere la restituzione della cosa per far fronte ad una oggettiva situazione di disagio o pericolo, ma è sufficiente che rappresenti e dimostri l'esistenza di un valido motivo per riottenere la disponibilità del bene che ha concesso in uso a terzi senza corrispettivo. Nel caso di specie, è stato allegato e non tempestivamente confutato che la scarcerazione del fratello del comodante è avvenuta successivamente alla stipula del contratto di comodato e che egli era privo di propria abitazione al momento della richiesta di restituzione dell'immobile di cui è causa, quindi in una situazione di emergenza abitativa. Tali circostanze, sebbene non determinino in sé una situazione in assoluto imprevedibile o risolvibile unicamente mediante il conferimento dell'immobile di cui è causa, appaiono però sufficienti a far insorgere nella sfera personale del comodante un bisogno che, nel caso concreto e avuto riguardo alla situazione soggettiva come rappresentata in atti, caratterizzata anche dallo stretto vincolo familiare esistente con il fratello, possiede i connotati legali dell'urgenza e dell'imprevedibilità.
Anche su tale punto la sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.
13. Il terzo motivo di appello, con il quale si lamenta il rigetto delle domande di rimborso del mutuo conferito per l'acquisto dell'immobile di cui è causa e delle spese sostenute da per Pt_1
arredarlo e ristrutturarlo, sia prima che dopo la stipula del contratto, deve del pari essere rigettato.
Si deve premettere che le pretese fatte valere da in relazione alla dazione di somme di denaro Pt_1
o all'anticipazione di spese per l'arredo e la ristrutturazione dell'immobile prima della stipula del contratto di comodato possono essere astrattamente ricondotte alla fattispecie del contratto di mutuo, sebbene l'appellante, quantomeno riguardo alle anticipazioni, non le qualifichi espressamente in tali termini. A norma dell'art. 1813 c.c., infatti, il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Ebbene, con riferimento a tali erogazioni, ancora prima di non aver dimostrato l'effettiva dazione delle somme o la messa a disposizione della propria carta di pagamento all'appellato, non ha Pt_1
dimostrato gli elementi costitutivi della propria domanda.
Il convenuto che chieda in via riconvenzionale la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della propria domanda, e quindi non solo la consegna delle somme ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera messa a disposizione di somme di denaro, la quale peraltro è anche stata contestata da nel caso di CP_1
specie.
In tal senso si è espressa con giurisprudenza costante la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, posto (come nella specie) a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta che l'attore dimostri l'avvenuta consegna del danaro, ma occorre che dimostri anche che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi
l'obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo dirsi assolto l'onere della prova del fatto
8 costitutivo della domanda, a norma dell'art. 2697 c.c.”. (Cass. n. 12119/2003, conformi Cass. n.
6295/2013, Cass. 30944/2018, Cass. 16332/2024).
Nel caso di specie, manca del tutto l'allegazione fattuale oltre che la prova del fatto che CP_1 si fosse impegnato a restituire all'appellante il valore delle spese asseritamente da lei effettuate per acquistare, arredare e ristrutturare la casa concessale in comodato, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Tale carenza non è certamente superabile attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado da (e peraltro non riproposte nelle conclusioni di appello), in quanto le stesse Pt_1
mirano unicamente a dimostrare l'erogazione del denaro e il pagamento di mobili e di prestazioni di ristrutturazione, ma non l'impegno dell'appellato a restituire le somme asseritamente anticipategli.
14. Quanto alle spese sostenute per opere eccedenti l'ordinaria manutenzione di cui chiede il Pt_1
rimborso, si condivide la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che non vi sia prova che le spese asseritamente sostenute siano state autorizzate dal comodante – come era espressamente previsto dal contratto – né che le opere indicate nelle fatture siano state effettivamente svolte nell'immobile oggetto di causa.
Anche in questo caso si esime dal provare i fatti posti a fondamento della propria domanda, Pt_1 giacché la prova del previo consenso del comodante all'esecuzione di lavori di ristrutturazione che spettava a lui deliberare grava sul comodatario che ne pretende il rimborso.
Il comodante, infatti, non è soggetto all'obbligo di consegnare la cosa in condizione di idoneità a soddisfare un determinato standard qualitativo né è gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria del bene, che avrebbe senso solo se sussistesse un obbligo del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò si spiega in ragione del carattere di gratuità del rapporto che, nel suo complesso, esclude che il comodante sia tenuto nei confronti del comodatario ad altro che non sia il semplice astenersi dall'interferire con il godimento del bene concesso.
In assenza di un comprovato assenso all'esecuzione dei lavori, espressamente disciplinato dalla clausola 4.b del contratto2, dunque, ha assunto il rischio di eseguirli a suo esclusivo carico. Pt_1
Si precisa che la circostanza dell'assenso all'esecuzione non può essere dedotta da un presunto silenzio del comodante, giacché con memoria integrativa del 4/7/2024 ha affermato “che CP_1
nulla è stato depositato da controparte in merito alle ulteriori fatture dalla stessa depositate e alle presunte riparazioni pagate proprio dalla resistente”, con ciò evidentemente contestando l'esistenza stessa degli interventi eseguiti. Peraltro, la richiesta di rimborso è stata avanzata per la prima volta da a mezzo del suo legale solo dopo che le era stato intimato il rilascio Pt_1 dell'immobile (cfr. doc. 4 primo grado appellante), il che esclude, stante la litigiosità del rapporto, che il silenzio serbato da sul punto anteriormente all'iniziativa giudiziale per il recupero CP_1 dell'immobile sia configurabile come assenso ai lavori eseguiti.
Quanto precede esclude in radice che sussistesse un obbligo a carico del comodante di rimborsare all'appellante quanto asseritamente speso per la ristrutturazione dell'immobile in corso di rapporto di comodato.
In ogni caso, non può comunque ritenersi provata l'esecuzione di tali lavori sulla base delle fatture emesse dalla ditta Delfattore di Caravaggio nel 2023 (doc. 18 primo grado Testimone_1
appellante), atteso che la fattura può al più costituire un mero indizio del rapporto ad essa sottostante e che la genericità delle indicazioni contenute in dette fatture e il riferimento a lavori eseguiti negli anni 2021 e 2022 non costituiscono una prova in grado di suffragare l'effettiva esecuzione di specifici lavori di ristrutturazione.
15. Quanto alle spese liquidate in primo grado, oggetto del quarto motivo di appello, non si ritiene sussistano validi motivi per riformare la statuizione del Tribunale sul punto. La liquidazione, operata su un valore appena superiore a quello dei medi individuati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, appare ragionevole in considerazione dell'attività giudiziaria espletata e in particolare del numero di udienze tenuto e dell'effettivo impegno difensivo richiesto, superiore a quello normalmente necessario per la definizione di cause portanti le questioni esaminate.
16. In conclusione, tutti i motivi d'appello vengono rigettati in quanto infondati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Alla decisione consegue – quanto alle spese del grado
– la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, con riferimento al valore della controversia (nei termini indicati dalla ricorrente di € 70.888,13) ad eccezione degli onorari per la fase di mera trattazione e quella decisoria che vengono dimezzati, poiché entrambe le attività contenute nella sola attività di discussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
già avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, Pt_1 Parte_2
pubblicata in data 25/10/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
10 1. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, di cui €
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 07/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
7 2 “4.b) La comodataria può anticipare le spese straordinarie del comodante e chiederne poi il successivo rimborso al comodante, previo però avviso a quest'ultimo sulla necessità delle stesse e previa esibizione delle fatture e delle ricevute comprovanti i costi sostenuti”.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 26/11/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, pubblicata il
25/10/2024
TRA
) già , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2
AM IS (C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sannino Concetta (C.F. CP_1 C.F._3
), giusta delega in atti;
C.F._4
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, pubblicata il
25/10/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per già : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione dalla ragionevole
1 probabilità di accoglimento del gravame proposto, nonché del grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all'appellante, in caso di messa in esecuzione della sentenza medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per
l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 9193/2024 Reg. Sent. emessa inter partes dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Jacopo Blandini, in data 22.10.2024, pubblicata in pari data
22.10.2024 e notificata a cura di controparte in data 28.10.2024 accogliere le domande già formulate anche in via riconvenzionale dall'appellante in primo grado e pertanto:
- previa conferma della sentenza di primo grado ove disposto il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dal sig. in primo grado, rigettare tutte le ulteriori domande avanzate in primo CP_1
grado dal sig. nei confronti della sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto CP_1 Parte_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente statuizione;
- condannare, per tutti i motivi esposti in atti il sig. a pagare alla sig.ra la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 27.888,13# di cui € 12.700,00 a titolo di rimborso del prestito concesso dalla convenuta al ricorrente per l'acquisto dell'immobile di Truccazzano (MI), fraz. Albignano,
Vicolo Muzza n. 19, ed € 15.188,13 a titolo di rimborso delle spese anticipate e sostenute dalla convenuta per conto del sig. per l'acquisto di materiali edili e mobili utilizzati per CP_1 ristrutturare e arredare l'immobile di quest'ultimo, fissando un termine, ex art. 1817 c.c., entro il quale il sig. dovrà effettuare la restituzione sopra richiesta, oltre interessi legali e CP_1
rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
- condannare, per tutti i motivi esposti in atti il sig. a restituire e pagare alla sig.ra CP_1 [...]
la somma di € 43.000,00# a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute e anticipate Pt_1 dalla comodataria ma di competenza del comodante come previsto dall'art. 4 del contratto di comodato del 10.06.2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
3) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede all'ecc.ma Corte d'Appello adita, nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di compiere le indagini istruttorie ritenute opportune e/o necessarie ai fini della decisione della causa, ivi compreso richiedere agli organi giudiziari competenti e/o agli enti competenti informazioni circa la residenza e/o lo stato detentivo del sig.
[...]
al momento della conclusione del contratto di comodato de quo. Pt_3
4) IN OGNI CASO, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del presente giudizio.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse confermare la condanna alle spese del primo grado in capo all'odierna appellante, rideterminare la quantificazione delle
2 spese di lite per il primo grado applicando i requisiti di legge e lo scaglione dei minimi per tutti i motivi già dedotto nella sopra esposta narrativa;
Per : CP_1
Voglia la Corte di Appello adita, reiectis adversis, respingere l'appello proposto da , già Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, perché infondato in fatto e Parte_2
in diritto, e confermare integralmente la predetta sentenza.
Con vittoria di spese di entrambe i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9193/2024 condannava – già Parte_1 Pt_2
– a restituire a l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultimo sita in Truccazzano
[...] CP_1
(MI) – fraz. Albignano, Vicolo Muzza n.19, per cessata efficacia del contratto di comodato gratuito in essere tra le parti, respingendo invece la domanda di condanna al risarcimento per il danno subito in conseguenza dell'illegittima occupazione dell'immobile.
2. Dagli atti di causa risultano le seguenti circostanze allegate dal ricorrente:
- in data 9/10/2019 aveva acquistato con atto notarile (a repertorio n. 31369 e raccolta CP_1
n. 17701), registrato il 16/10/2019 e trascritto il 17/10/2019, l'immobile sito in Truccazzano
(MI), Vicolo Muzza 19, identificato al Foglio Catastale n. 4, Particella n. 135 sub. 721, categoria
A4, classe 2, vani 3 (doc. 1 fasc. I grado appellato);
- in data 10/06/2020 stipulava con , oggi un contratto di CP_1 Parte_2 Parte_1 comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 31/07/2020 n. 1577 (doc. 3 fasc. I grado appellato);
- dopo tre anni di pacifico godimento, in data 9/6/2023 il ricorrente inviava alla comodataria lettera raccomandata, ricevuta in data 14/06/2023, manifestando la volontà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dalla clausola 2.a del contratto e concedendo termine sino al
30/6/2023 per la liberazione dell'immobile da persone e cose;
- la comodataria si opponeva al rilascio dell'appartamento e avanzava una richiesta di rimborso per i lavori straordinari da lei commissionati presso l'abitazione.
- la mediazione ritualmente avviata tra le parti aveva esito negativo. aveva quindi agito con ricorso nei confronti della comodataria per ottenere il rilascio CP_1 dell'immobile per intervenuta risoluzione del contratto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso pattuito tra le parti o, in alternativa, per sopravvenute esigenze del comodante ex art 1809 co. 2 c.c., avendo la necessità di concederlo al fratello il quale era stato nel frattempo scarcerato ed era privo
3 di propria primaria abitazione, nonché per ottenere il rimborso del pregiudizio patito a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile.
3. La resistente contestava la legittimità della intimata risoluzione del contratto e proponeva in via riconvenzionale domanda di condanna del ricorrente al rimborso delle somme anticipate per l'acquisto dell'immobile, per il suo arredo, per i lavori di ristrutturazione e per le spese straordinarie da lei sostenute in qualità di comodataria.
4. Limitata l'istruttoria alle sole produzioni documentali e ritenute le istanze istruttorie di prova orale inammissibili in quanto in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, il
Tribunale accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile osservando, da un lato, che seppure la raccomandata con la comunicazione del recesso era stata inviata il 9/6/2023 e, quindi, senza il rispetto del termine di preavviso di sei mesi contrattualmente previsto, tale termine poteva comunque considerarsi ormai trascorso essendo pacifico che la comodataria nelle more del giudizio non aveva riconsegnato l'immobile, e, dall'altro lato, risultavano essere integrate le condizioni di cui all'art. 1809 co. 2 c.c. poiché aveva intimato il rilascio per una necessità personale ed CP_1
urgente sopravvenuta alla stipula del contratto di comodato, cioè fornire un alloggio al proprio fratello appena scarcerato.
5. Il Tribunale rigettava invece la domanda di condanna al risarcimento per l'occupazione abusiva dell'immobile, in quanto non aveva allegato alcun parametro oggettivo per CP_1 quantificare l'asserito danno né aveva prospettato l'intenzione di trarre un utile dall'immobile.
6. Quanto alle domande riconvenzionali proposte da il Tribunale rigettava la Parte_1 richiesta di restituzione del prestito asseritamente erogato a per l'acquisto dell'immobile CP_1
in quanto tale circostanza risultava sfornita di prova documentale e in ogni caso dalla stessa prospettazione della resistente la somma erogata sarebbe stata fornita dal padre di lei, Parte_4
unico soggetto quindi giuridicamente legittimato a richiederne la restituzione. Rigettava altresì la domanda di rimborso di quanto speso per gli arredi in quanto dal contratto risultava che l'immobile fosse già arredato al momento della stipula del comodato e d'altra parte il ricorrente aveva dichiarato in udienza che non era sua intenzione trattenere i beni mobili acquistati dalla resistente. Infine, rigettava la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute per la ristrutturazione e di quelle straordinarie, in quanto la comodataria non aveva dimostrato di avere ricevuto da parte del ricorrente il previo assenso all'esecuzione dei lavori né la necessarietà e urgenza degli stessi, richiesta ex art. 1804 c.c., né aveva dimostrato di avere effettivamente saldato le fatture prodotte, le quali in ogni caso risultavano generiche e non rispettose delle prescrizioni vigenti in materia.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando quattro motivi di censura. Parte_1
4 7.1. Con il primo motivo denuncia la nullità parziale degli artt. 2 e 4 del contratto di comodato nella parte ove è prevista la facoltà di recedere ad nutum, in quanto previsione che violerebbe le norme inderogabili di legge che nel caso di comodato di durata, come quello di specie, individuano quali ipotesi di recesso dal contratto solo quelle previste dall'art. 1809 comma 2 c.c.. Pertanto, secondo l'appellante, la risoluzione del comodato comunicata dal con la lettera del 9/6/2023, CP_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto al punto 2.a, sarebbe nulla e priva di qualsiasi efficacia interruttiva del rapporto. Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale nullità e, in ogni caso, non avrebbe dovuto accogliere la domanda di risoluzione, attesa l'invalidità dell'esercizio del diritto di recesso, intimato senza il rispetto del preavviso pattuito, che non può essere sanata dal decorso tempo, come erroneamente ritenuto dal giudice.
7.2. Con il secondo motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 1809 co. 2 c.c., dal momento che non CP_1
avrebbe provato che il fratello non potesse reperire altra abitazione, né di essere venuto a conoscenza dell'esigenza di doverlo ospitare dopo la conclusione del contratto né, infine, la gravosità economica e logistica sopportata dal Sig. in conseguenza dell'ospitalità data al comune fratello CP_2
Parte_3
7.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il rigetto della propria domanda riconvenzionale volta, da un lato, alla restituzione del prestito concesso a per l'acquisto dell'immobile di CP_1 causa e, dall'altro lato, alla restituzione delle spese per arredare e ristrutturare l'immobile sostenute sia anteriormente alla stipula del contratto di comodato sia in corso di rapporto. In particolare, secondo il Tribunale avrebbe erroneamente non ammesso la prova testimoniale offerta in ordine Pt_1
alla dazione del mutuo pur sussistendo motivate ragioni per superare il divieto di cui all'art. 2721
c.c. e avrebbe ritenuto non dimostrato l'obbligo di restituzione delle spese sostenute nonostante la resistente avesse offerto prova dei versamenti, prodotto le fatture comprovanti le spese e indicato le prove testimoniali.
7.4. Infine, con il quarto motivo di appello si censura la decisione di condannare la resistente a rifondere le spese di lite di primo grado in base ad un valore superiore ai parametri medi stabiliti dal
D.M. 55/2014 in materia di liquidazione dei compensi legali, ritenendo la liquidazione debba assestarsi sui valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la modesta attività processuale svolta.
8. Si è regolarmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto CP_1
infondato e la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite del grado.
5 9. All'udienza del 7/5/2025, in seguito alla discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
*****
10. Preliminarmente, la Corte dà atto che il capo della sentenza di primo grado che rigetta la domanda proposta dal di risarcimento del danno patito per l'occupazione abusiva CP_1 dell'immobile di causa non è stato impugnato dall'appellato ed è, pertanto, passato in giudicato.
11. Quanto all'impugnazione proposta da essa è infondata e va rigettata. Parte_1
Il primo motivo, inerente all'invalidità del pattuito recesso contrattuale nonché al suo invalido esercizio, non appare in grado di scalfire la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha accolto la domanda di condanna al rilascio dell'immobile proposta da sul diverso presupposto CP_1 dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1809 co. 2 c.c., a norma del quale il comodante può esigere immediatamente la restituzione dell'immobile durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa se sopravviene un urgente e impreveduto bisogno.
La censura proposta dall'appellante è inconferente, non si confronta con le motivazioni poste dal giudice di primo grado alla base della propria decisione ma argomenta su circostanze ed elementi irrilevanti rispetto ai presupposti della fattispecie decisa. L'obbligo di restituzione dell'immobile, infatti, non è stato ravvisato dal Giudice fondandolo sull'esercizio del diritto di recesso senza causa pure previsto in contratto, bensì, tenuto conto della ravvisata natura di contratto a termine del comodato, sul (diverso) presupposto della sussistenza della fattispecie legale di cui all'art. 1809 co.
2 c.c., la quale peraltro non prevede che il comodante debba concedere un termine di preavviso al comodatario. Pertanto, da un lato, è del tutto irrilevante ai fini della decisione disquisire in linea di principio sulla legittimità o meno della clausola di recesso stabilita in contratto a favore di entrambe le parti (in considerazione della diversa pronuncia del giudice) e, in ogni caso, anche a ritenere che l'esercizio del diritto di risoluzione ex lege fosse condizionato dal termine di preavviso semestrale pattuito in contratto, non può condividersi l'affermazione per cui il mancato rispetto del termine nell'intimazione di rilascio comporti l'illegittimità dell'intimazione stessa. Il termine, infatti, assolve alla funzione di permettere al comodatario di organizzare il rilascio dell'immobile senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli, ma esso non è stato elevato – in ambito di comodato – a presupposto del valido esercizio del diritto potestativo di risoluzione.
Peraltro, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, benché l'intimazione del comodante indicasse un termine molto breve, la comodataria è in ogni caso restata nell'immobile per un tempo molto più lungo, certamente superiore al termine pattiziamente stabilito, sicché alcuna doglianza può essere mossa sul punto.
6 12. Quanto alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1809 co. 2 c.c., oggetto della censura contenuta nel secondo motivo di appello, la decisione del Tribunale sul punto appare condivisibile e non meritevole di riforma.
I fatti allegati da in primo grado a riprova dell'esistenza di un urgente e inatteso bisogno CP_1 che rendeva necessaria la restituzione dell'immobile di cui è causa non sono stati, infatti, tempestivamente contestati in primo grado dalla difesa della resistente e devono, pertanto, ritenersi pacifici. A fronte della puntuale allegazione fattuale dell'intervenuta scarcerazione di
[...]
, il cui arresto era noto alla stessa ricorrente1, che non era detenuto al momento della stipula Pt_3
del comodato e della mancanza di disponibilità di una propria abitazione, la nulla ha replicato, Pt_1
muovendo contestazioni solo in merito alla rilevanza ed urgenza dei fatti allegati, senza contestarne la loro veridicità storica, che dunque ora –non può più essere messa in discussione anche alla luce del principio di cui all'art. 115 c.p.c.. La mancata specifica contestazione dei fatti allegati da CP_1 lo ha esonerato dall'obbligo di dover fornire specifica prova sugli stessi.
Devono dunque ritenersi tardive le deduzioni fattuali di relative alla tempistica della condanna Pt_1
penale di o alla residenza di questi al tempo della stipula del contratto di comodato, Parte_3
in quanto dedotte per la prima volta solo con il ricorso in appello.
Tanto chiarito, appare corretta la valutazione del Tribunale laddove ha ritenuto che l'esigenza abitativa di costituisse un impreveduto e urgente bisogno che legittimava la richiesta Parte_3 di restituzione dell'immobile concesso in comodato a Pt_1
Il comodato è infatti un contratto essenzialmente gratuito che fa sorgere in capo al comodatario l'obbligo di restituire la cosa, anche prima che egli abbia finito di servirsene. Anche laddove le parti abbiano fissato un termine al comodato e quindi creato un'aspettativa di utilizzo in capo al comodatario per un certo periodo di tempo, il comodante può far cessare il contratto esigendo l'immediata restituzione del bene qualora sia sopravvenuto un suo urgente e imprevisto bisogno, anche non caratterizzato da gravità. In tal modo il legislatore ha inteso conciliare l'affidamento riposto dal comodatario nella stabilità dell'uso della cosa comodata con la tutela del comodante, che si priva di tale uso senza percepire in cambio alcun corrispettivo.
A tale ultimo riguardo, si rileva che la nozione di bisogno accolta dall'art. 1809 co. 2 c.c. è intrinsecamente soggettiva, nel senso che il comodante non deve dimostrare l'insorgere di una assoluta necessità di ottenere la restituzione della cosa per far fronte ad una oggettiva situazione di disagio o pericolo, ma è sufficiente che rappresenti e dimostri l'esistenza di un valido motivo per riottenere la disponibilità del bene che ha concesso in uso a terzi senza corrispettivo. Nel caso di specie, è stato allegato e non tempestivamente confutato che la scarcerazione del fratello del comodante è avvenuta successivamente alla stipula del contratto di comodato e che egli era privo di propria abitazione al momento della richiesta di restituzione dell'immobile di cui è causa, quindi in una situazione di emergenza abitativa. Tali circostanze, sebbene non determinino in sé una situazione in assoluto imprevedibile o risolvibile unicamente mediante il conferimento dell'immobile di cui è causa, appaiono però sufficienti a far insorgere nella sfera personale del comodante un bisogno che, nel caso concreto e avuto riguardo alla situazione soggettiva come rappresentata in atti, caratterizzata anche dallo stretto vincolo familiare esistente con il fratello, possiede i connotati legali dell'urgenza e dell'imprevedibilità.
Anche su tale punto la sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata.
13. Il terzo motivo di appello, con il quale si lamenta il rigetto delle domande di rimborso del mutuo conferito per l'acquisto dell'immobile di cui è causa e delle spese sostenute da per Pt_1
arredarlo e ristrutturarlo, sia prima che dopo la stipula del contratto, deve del pari essere rigettato.
Si deve premettere che le pretese fatte valere da in relazione alla dazione di somme di denaro Pt_1
o all'anticipazione di spese per l'arredo e la ristrutturazione dell'immobile prima della stipula del contratto di comodato possono essere astrattamente ricondotte alla fattispecie del contratto di mutuo, sebbene l'appellante, quantomeno riguardo alle anticipazioni, non le qualifichi espressamente in tali termini. A norma dell'art. 1813 c.c., infatti, il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Ebbene, con riferimento a tali erogazioni, ancora prima di non aver dimostrato l'effettiva dazione delle somme o la messa a disposizione della propria carta di pagamento all'appellato, non ha Pt_1
dimostrato gli elementi costitutivi della propria domanda.
Il convenuto che chieda in via riconvenzionale la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della propria domanda, e quindi non solo la consegna delle somme ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera messa a disposizione di somme di denaro, la quale peraltro è anche stata contestata da nel caso di CP_1
specie.
In tal senso si è espressa con giurisprudenza costante la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “Per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, posto (come nella specie) a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta che l'attore dimostri l'avvenuta consegna del danaro, ma occorre che dimostri anche che tale consegna è stata effettuata per un titolo che implichi
l'obbligo della restituzione, solo in tal modo potendo dirsi assolto l'onere della prova del fatto
8 costitutivo della domanda, a norma dell'art. 2697 c.c.”. (Cass. n. 12119/2003, conformi Cass. n.
6295/2013, Cass. 30944/2018, Cass. 16332/2024).
Nel caso di specie, manca del tutto l'allegazione fattuale oltre che la prova del fatto che CP_1 si fosse impegnato a restituire all'appellante il valore delle spese asseritamente da lei effettuate per acquistare, arredare e ristrutturare la casa concessale in comodato, sicché la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Tale carenza non è certamente superabile attraverso l'ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado da (e peraltro non riproposte nelle conclusioni di appello), in quanto le stesse Pt_1
mirano unicamente a dimostrare l'erogazione del denaro e il pagamento di mobili e di prestazioni di ristrutturazione, ma non l'impegno dell'appellato a restituire le somme asseritamente anticipategli.
14. Quanto alle spese sostenute per opere eccedenti l'ordinaria manutenzione di cui chiede il Pt_1
rimborso, si condivide la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che non vi sia prova che le spese asseritamente sostenute siano state autorizzate dal comodante – come era espressamente previsto dal contratto – né che le opere indicate nelle fatture siano state effettivamente svolte nell'immobile oggetto di causa.
Anche in questo caso si esime dal provare i fatti posti a fondamento della propria domanda, Pt_1 giacché la prova del previo consenso del comodante all'esecuzione di lavori di ristrutturazione che spettava a lui deliberare grava sul comodatario che ne pretende il rimborso.
Il comodante, infatti, non è soggetto all'obbligo di consegnare la cosa in condizione di idoneità a soddisfare un determinato standard qualitativo né è gravato da un'obbligazione di manutenzione straordinaria del bene, che avrebbe senso solo se sussistesse un obbligo del comodante di mantenere inalterata la qualità del godimento. Ciò si spiega in ragione del carattere di gratuità del rapporto che, nel suo complesso, esclude che il comodante sia tenuto nei confronti del comodatario ad altro che non sia il semplice astenersi dall'interferire con il godimento del bene concesso.
In assenza di un comprovato assenso all'esecuzione dei lavori, espressamente disciplinato dalla clausola 4.b del contratto2, dunque, ha assunto il rischio di eseguirli a suo esclusivo carico. Pt_1
Si precisa che la circostanza dell'assenso all'esecuzione non può essere dedotta da un presunto silenzio del comodante, giacché con memoria integrativa del 4/7/2024 ha affermato “che CP_1
nulla è stato depositato da controparte in merito alle ulteriori fatture dalla stessa depositate e alle presunte riparazioni pagate proprio dalla resistente”, con ciò evidentemente contestando l'esistenza stessa degli interventi eseguiti. Peraltro, la richiesta di rimborso è stata avanzata per la prima volta da a mezzo del suo legale solo dopo che le era stato intimato il rilascio Pt_1 dell'immobile (cfr. doc. 4 primo grado appellante), il che esclude, stante la litigiosità del rapporto, che il silenzio serbato da sul punto anteriormente all'iniziativa giudiziale per il recupero CP_1 dell'immobile sia configurabile come assenso ai lavori eseguiti.
Quanto precede esclude in radice che sussistesse un obbligo a carico del comodante di rimborsare all'appellante quanto asseritamente speso per la ristrutturazione dell'immobile in corso di rapporto di comodato.
In ogni caso, non può comunque ritenersi provata l'esecuzione di tali lavori sulla base delle fatture emesse dalla ditta Delfattore di Caravaggio nel 2023 (doc. 18 primo grado Testimone_1
appellante), atteso che la fattura può al più costituire un mero indizio del rapporto ad essa sottostante e che la genericità delle indicazioni contenute in dette fatture e il riferimento a lavori eseguiti negli anni 2021 e 2022 non costituiscono una prova in grado di suffragare l'effettiva esecuzione di specifici lavori di ristrutturazione.
15. Quanto alle spese liquidate in primo grado, oggetto del quarto motivo di appello, non si ritiene sussistano validi motivi per riformare la statuizione del Tribunale sul punto. La liquidazione, operata su un valore appena superiore a quello dei medi individuati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, appare ragionevole in considerazione dell'attività giudiziaria espletata e in particolare del numero di udienze tenuto e dell'effettivo impegno difensivo richiesto, superiore a quello normalmente necessario per la definizione di cause portanti le questioni esaminate.
16. In conclusione, tutti i motivi d'appello vengono rigettati in quanto infondati con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Alla decisione consegue – quanto alle spese del grado
– la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai criteri medi indicati dal vigente D.M. n. 147 del 13/08/2022, attesa la media complessità delle questioni trattate, con riferimento al valore della controversia (nei termini indicati dalla ricorrente di € 70.888,13) ad eccezione degli onorari per la fase di mera trattazione e quella decisoria che vengono dimezzati, poiché entrambe le attività contenute nella sola attività di discussione in udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
già avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9193/2024, Pt_1 Parte_2
pubblicata in data 25/10/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
10 1. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 9.603,00, di cui €
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 07/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Laura Sara Tragni
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado
7 2 “4.b) La comodataria può anticipare le spese straordinarie del comodante e chiederne poi il successivo rimborso al comodante, previo però avviso a quest'ultimo sulla necessità delle stesse e previa esibizione delle fatture e delle ricevute comprovanti i costi sostenuti”.
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