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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12720/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 26.5.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12720/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI;
Parte_1 C.F._1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Massimo GILARDONI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 25.5.2023, cittadino albanese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 12.8.2024 (notificato all'istante in data 18.9.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso l'8.5.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 5 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 18.10.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: visura camerale della società di Controparte_2 cui il richiedente è socio con una quota del 40%; modello unico PF 2024; modello unico PF 2023 con relativo riepilogo;
certificato dello stato di famiglia rilasciato dalle autorità albanesi;
sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 20.9.2024 all'esito del proc. n. 10899/2023 R.G., con la quale è stato riconosciuto al fratello del ricorrente il diritto alla protezione speciale). Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 13.12.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 20.11.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 9.1.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 8.1.2025 e parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le buste paga rilasciate al ricorrente dalla di cui egli è socio lavoratore, con Controparte_2 riferimento alle mensilità di maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti a sé per la discussione il 27.3.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali.
In data 26.3.2025, parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota conclusionale scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento della domanda, corredandola di documentazione sopravvenuta in ordine al percorso di integrazione socio-lavorativa avviato (le buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025, nonché la certificazione unica 2025).
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pag. 2 di 5 Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata formalizzata da il 25.5.2023, ma che la Parte_1 relativa volontà era stata manifestata già nel novembre 2022 (v. l'istanza scritta di protezione speciale versata in atti dalla stessa resistente), deve qui trovare applicazione la disciplina previgente, come novellata nel 2020.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che l'Albania rientra tra i Paesi di origine sicuri di cui all'art. 2- bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di un Paese candidato all'adesione all'Unione europea ed è
Pag. 3 di 5 membro del Consiglio d'Europa; ciò significa che all'Albania vengono riconosciuti gli elementi distintivi di un sistema democratico. I progressi compiuti negli scorsi anni nel campo delle riforme, in particolare nell'àmbito dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, hanno portato il Consiglio Europeo a dare il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con il 26 marzo 2020. Il 19 luglio 2022 si è CP_3 tenuta la prima Conferenza Intergovernativa tra Albania e UE che ha segnato l'avvio formale dei negoziati di adesione dell'Albania all'UE.
L'Albania assicura la tutela dei diritti umani ed è parte di molte delle convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti fondamentali, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984 (e il relativo Protocollo opzionale del 2022 contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti). In sede di Consiglio d'Europa, l'Albania è inoltre parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT).
L'Albania dispone, inoltre, di un sistema giuridico presso cui è possibile presentare ricorsi contro le violazioni dei diritti e delle libertà previsti dalla Costituzione albanese e dai principali strumenti di diritto internazionale convenzionale e consuetudinario. Ciò senza eccezioni.
L'Albania ha un record di elezioni competitive, sebbene i partiti politici siano altamente polarizzati e spesso organizzati attorno a personalità di spicco. La libertà religiosa e la libertà di riunione sono generalmente rispettate. Corruzione e tangenti rimangono problemi importanti, sebbene il governo stia lavorando per affrontare la corruzione nella magistratura (https://freedomhouse.org/country/albania/freedom- world/2024).
In assenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza.
Giunto in Italia l'11.8.2022, dal 27.9.2022 egli è socio lavoratore della di cui detiene il Controparte_2
40% delle quote. Per tale impresa egli lavora tutt'oggi come capo cantiere, percependo redditi ampiamente sufficienti ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia, come dimostrato dalle ultime buste paga prodotte dal suo difensore (relative al 2024 e ai primi mesi del 2025), dalle dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2022 e 2023, nonché dalla CU 2025 (relativa all'annualità 2024). Nel 2022 egli ha, in particolare, dichiarato redditi pari a 23.846,00 euro e nel 2023 redditi pari a 25.748,00 euro, mentre nel 2024 i soli redditi da lavoro sono stati superiori a 15.000,00 euro.
Non possono, poi, trascurarsi gli importanti legami familiari vantati dal richiedente in Italia – ove soggiornano regolarmente i genitori, il fratello e agli zii (v. il certificato di stato di famiglia, i documenti dei parenti prodotti in atti, nonché quanto riportato nella sentenza con cui è stato riconosciuto al fratello il diritto alla protezione speciale) – suscettibili di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU. Parte_2
Gli elementi citati provano la volontà del ricorrente di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel Paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 CEDU (v. la sentenza G.C., Üner v. Paesi Bassi, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59, secondo cui «Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di 'vita privata' ai sensi dell'art. 8»).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta, unitamente al radicamento sul territorio supportato dalla presenza dell'intero nucleo familiare, consente di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale, in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU
Pag. 4 di 5 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso anche da circostanze in fatto sopravvenute rispetto sia alla presentazione della domanda in sede amministrativa (avvenuta nel maggio 2023) sia all'emissione del provvedimento impugnato (risalente all'agosto 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._3
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
compensa per intero le spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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