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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente - relatore
Luciano Guaglione - Consigliere
Alberto Binetti - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1229/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato, difeso e domiciliato congiuntamente e disgiuntamente in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni Bisceglia e Serena Natalia Gatta, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di telefax:
0884.514757 o via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e domicilio digitale e Email_1 Email_2
- APPELLANTE –
E
pagina 1 di 4 già Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
Fir
[...] [. m o e Email_3 Email_4 D
a:
- APPELLATA – C
A avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, R
B
O depositata in cancelleria il 07.07.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 335/1998. N
E
LL
I
M IN FATTO ED IN DIRITTO A
RI
A
N
G Con sentenza, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, depositata in cancelleria il 07.07.2022, il E
L
Tribunale di Foggia, ha così deciso: - 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con A
M riferimento a - 2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_2 CP_3
TI
, , (eredi di;
- 3) Dichiara N CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_1 A
l'estinzione del giudizio nei confronti de - 4) Dichiara il difetto di legittimazione E CP_8 m es passiva del in persona del Controparte_9 so
D
Commissario Liquidatore, dott. - 5) Respinge la domanda nei confronti della a: CP_10 A
- 6) Respinge la domanda nei confronti di Controparte_11 CP_12 CP_13 B
[...]
[...] Controparte_14 CP_15
[...] E e della;
- 8) Respinge la domanda nei Controparte_16 Controparte_17 C
P confronti di;
- 9) Respinge la domanda nei confronti di Controparte_18 CP_19 E
R
e DEL E E C CP_11 CP_20 Controparte_21 CP_22 A
AMENDUNI; - 10) Accoglie la domanda nei confronti di di CP_23 Parte_3 CP_24 Pt_4 R
[...] M
[...] Controparte_25 CP_26 Parte_5 CP_27 A solido al pagamento in favore di Parte_6 A
[...] LI
[...] FI
C 26/9/2004 dalla Compagnia in favore del al saldo. Compensa le spese di lite Controparte_28 A
T tra tutte le parti del giudizio”. A
S eri Ha proposto appello avverso la predetta sentenza , evocando in giudizio la Parte_1 al
#: e Controparte_1 70
21 rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, accogliere l'appello, riformare e/o annullare per i 97 db df motivi sopra esposti la sentenza n. 1907/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 07/07/2022 88
71
d7 pagina 2 di 4 20 bd
29
e9
0e
40
b3 e per l'effetto: a) in via principale, respingere la domanda della Controparte_1
nei confronti del sig. , per carenza di legittimazione
[...] Parte_1 passiva di quest'ultimo; b) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a), previa ammissione della richiesta istruttoria di nomina di un CTU, addebitare al sig. solo il minor importo dovuto pro quota, calcolato in base alle Parte_1
superfici acquistate;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la Controparte_1
, instando per il rigetto dell'appello.
[...]
***************************
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309
c.p.c., non hanno depositato note, né all'udienza del 28/02/2025, nè a quella successiva, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., del 28/03/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina, ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. “correttivo Cartabia” che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
pagina 3 di 4 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, depositata in cancelleria il 07.07.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. n.
335/1998, così provvede: - 1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181 - 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- 2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. rel.
Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente - relatore
Luciano Guaglione - Consigliere
Alberto Binetti - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1229/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato, difeso e domiciliato congiuntamente e disgiuntamente in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Giovanni Bisceglia e Serena Natalia Gatta, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di telefax:
0884.514757 o via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e domicilio digitale e Email_1 Email_2
- APPELLANTE –
E
pagina 1 di 4 già Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
Fir
[...] [. m o e Email_3 Email_4 D
a:
- APPELLATA – C
A avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, R
B
O depositata in cancelleria il 07.07.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 335/1998. N
E
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I
M IN FATTO ED IN DIRITTO A
RI
A
N
G Con sentenza, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, depositata in cancelleria il 07.07.2022, il E
L
Tribunale di Foggia, ha così deciso: - 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con A
M riferimento a - 2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_2 CP_3
TI
, , (eredi di;
- 3) Dichiara N CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 Persona_1 A
l'estinzione del giudizio nei confronti de - 4) Dichiara il difetto di legittimazione E CP_8 m es passiva del in persona del Controparte_9 so
D
Commissario Liquidatore, dott. - 5) Respinge la domanda nei confronti della a: CP_10 A
- 6) Respinge la domanda nei confronti di Controparte_11 CP_12 CP_13 B
[...]
[...] Controparte_14 CP_15
[...] E e della;
- 8) Respinge la domanda nei Controparte_16 Controparte_17 C
P confronti di;
- 9) Respinge la domanda nei confronti di Controparte_18 CP_19 E
R
e DEL E E C CP_11 CP_20 Controparte_21 CP_22 A
AMENDUNI; - 10) Accoglie la domanda nei confronti di di CP_23 Parte_3 CP_24 Pt_4 R
[...] M
[...] Controparte_25 CP_26 Parte_5 CP_27 A solido al pagamento in favore di Parte_6 A
[...] LI
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C 26/9/2004 dalla Compagnia in favore del al saldo. Compensa le spese di lite Controparte_28 A
T tra tutte le parti del giudizio”. A
S eri Ha proposto appello avverso la predetta sentenza , evocando in giudizio la Parte_1 al
#: e Controparte_1 70
21 rassegnando le seguenti conclusioni: nel merito, accogliere l'appello, riformare e/o annullare per i 97 db df motivi sopra esposti la sentenza n. 1907/2022 pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 07/07/2022 88
71
d7 pagina 2 di 4 20 bd
29
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0e
40
b3 e per l'effetto: a) in via principale, respingere la domanda della Controparte_1
nei confronti del sig. , per carenza di legittimazione
[...] Parte_1 passiva di quest'ultimo; b) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata sub a), previa ammissione della richiesta istruttoria di nomina di un CTU, addebitare al sig. solo il minor importo dovuto pro quota, calcolato in base alle Parte_1
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il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la Controparte_1
, instando per il rigetto dell'appello.
[...]
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Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309
c.p.c., non hanno depositato note, né all'udienza del 28/02/2025, nè a quella successiva, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., del 28/03/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina, ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. “correttivo Cartabia” che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
pagina 3 di 4 Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, I Sezione civile, n. 1907/2022 emessa in data 6.07.2022, depositata in cancelleria il 07.07.2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. n.
335/1998, così provvede: - 1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181 - 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- 2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. rel.
Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 4 di 4