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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 895/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2877/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Julie Martini, promossa
DA
- (c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Naso, presso lo studio del quale è domiciliato in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino n.1/b
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 06/08/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 25/10/2024.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 2877/24 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso del docente
, volto al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio della Parte_1
“carta docente” per quattro anni scolastici, dal 2018/2019 sino al 2021/2022.
La parte ricorrente, dopo avere precisato che dall'a.s. 2020/2023 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Quasimodo di Milano, esponeva che nei quattro precedenti anni scolastici – per i quali non aveva percepito il beneficio della “carta docente” - aveva prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato con incarico di docenza annuali presso il Controparte_3 per l'insegnamento di “AR55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado” su cattedra spezzone orario, in particolare per 3, 8,5, e 6 ore settimanali rispettivamente per ogni anno scolastico, dal 2018/2019 al 2021/2022.
Il Tribunale, pur premettendo, in applicazione della clausola 4 di non discriminazione, che “i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni)”, ha ritenuto che lo svolgimento delle minime ore di insegnamento da parte del non consentisse il riconoscimento della carta Pt_1 docente. Il Giudice di primo grado ha motivato che è necessario valutare “se l'attività prestata dal ricorrente nel corso dei suddetti anni scolastici sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo, atteso che il fondamento giustificativo a sostegno della richiesta di usufruire del beneficio della carta docente poggia sulla identità di attività svolta da docenti di ruolo e docenti supplenti”, valorizzando la circostanza, in base alle norme del ccnl, che per i docenti di ruolo “la durata minima della prestazione lavorativa debba essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno che è, ai sensi dell'art. 28,comma5,CCNL scuola, di 18 ore settimanali”.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione del principio di non discriminazione e per violazione degli artt. 63 e 64 del ccnl comparto scuola 2006-2009, in base ai quali l'orario di lavoro non rientra tra le condizioni oggettive più volte richiamate dalla Corte di Giustizia idonee a differenziare la posizione dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente,
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senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può ricomprendersi la Carta del docente. Richiama, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea n. 270/2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22 che sul tema specifico ha affermato:
“5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo
a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.”
Si è costituito il con memoria difensiva del Controparte_1
25/10/24, chiedendo il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Nella disamina dei motivi di gravame è opportuno richiamare la normativa rilevante.
La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, a mente del quale: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
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Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".
L'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) "a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova" che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) "dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
Sennonché, tale esclusione integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
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La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo Accordo quadro, al comma 2, prevede che "Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale".
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 già stabiliva che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica"; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che "I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi".
Gli articoli 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che
(art. 63) "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e
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con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo" e che (art. 64) "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati, invece, assunti con contratto a termine.
In questa ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento.
In tali termini si è espressa la Corte di Giustizia, la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, ha così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
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ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.". (Corte giustizia
UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Alle medesime conclusioni è di recente giunta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche
(L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata".
Ad avviso della Corte, "Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica
"annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico",e "sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una
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prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento".
La disamina del giudice – secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento.
Il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento."
La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure "in sé inidoneo" è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce "valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica""
(punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema – estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere "recuperato" per supplenze
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temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.
In relazione al caso sottopostole, la S.C. ha enunciato, tra gli altri, il seguente principi di diritto, rilevante per la presente fattispecie:
"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
La Corte di Cassazione ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione "del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo
Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più."
Tanto premesso, si osserva che ha provato di aver svolto la propria Parte_1 attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'"anno scolastico" e, quindi, in misura non difforme
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rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile (doc. 1 fascicolo di primo grado appellato).
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche nei quattro anni scolastici in cui ha ricevuto incarichi sulla base di supplenze brevi, atteso che l'attività di docenza è stata prestata presso lo stesso Istituto, per la stessa materia e senza soluzione di continuità nell'ambito delle giornate lavorative del calendario scolastico, di fatto sino al termine delle attività didattiche.
Anche in relazione alle dette annualità è dunque sorta l'esigenza del docente di provvedere all'autoaggiornamento continuo, per un orizzonte temporale comunque
"annuale", tale, pertanto, da giustificare senz'altro l'attribuzione del beneficio in questione.
Quanto al regime orario, che qui viene in preminente rilievo, si ritiene che la limitazione di talune supplenze ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla S.C. di Cassazione nella pronuncia su richiamata, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale
(meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) è calibrata pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica "annua".
Da questa prospettazione, neppure si giustifica una riparametrazione del bonus in ragione dell'orario part-time, atteso che il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), alla quale si ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui Parte_1 tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.
Sul punto va infatti precisato che nel caso di specie l'appellato è ancora inserito nel sistema scolastico, in quanto assunto con contratto a tempo indeterminato nell'a.s.,
2022-2023; sussiste dunque a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica
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l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della
Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello proposto da Pt_1
merita accoglimento con condanna del
[...] Controparte_1
a mettere a disposizione dell'appellante la carta elettronica (o altro
[...] equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-
2020/21e 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annuo.
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza il va condannato al pagamento della somma complessiva di € CP_5
1.500,00 (€ 500,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2877/2024 del Tribunale di Milano condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta Parte_1 elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019-
2019/2020-2020/21e 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annuo, per complessivi Euro 2.000,00.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che si liquidano in complessive euro 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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N.R.G. 895/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 15 Aprile 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2877/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Julie Martini, promossa
DA
- (c.f. , con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Naso, presso lo studio del quale è domiciliato in Roma, Salita di San
Nicola da Tolentino n.1/b
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. , presso i cui uffici è P.IVA_2 domiciliato in Milano, via Freguglia n. 1.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 06/08/2024.
Per l'appellato: come da memoria di costituzione depositata in data 25/10/2024.
FATTO E DIRITTO
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Con sentenza n. 2877/24 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso del docente
, volto al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio della Parte_1
“carta docente” per quattro anni scolastici, dal 2018/2019 sino al 2021/2022.
La parte ricorrente, dopo avere precisato che dall'a.s. 2020/2023 era stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Quasimodo di Milano, esponeva che nei quattro precedenti anni scolastici – per i quali non aveva percepito il beneficio della “carta docente” - aveva prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato con incarico di docenza annuali presso il Controparte_3 per l'insegnamento di “AR55 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado” su cattedra spezzone orario, in particolare per 3, 8,5, e 6 ore settimanali rispettivamente per ogni anno scolastico, dal 2018/2019 al 2021/2022.
Il Tribunale, pur premettendo, in applicazione della clausola 4 di non discriminazione, che “i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni)”, ha ritenuto che lo svolgimento delle minime ore di insegnamento da parte del non consentisse il riconoscimento della carta Pt_1 docente. Il Giudice di primo grado ha motivato che è necessario valutare “se l'attività prestata dal ricorrente nel corso dei suddetti anni scolastici sia equiparabile a quella dei docenti di ruolo, atteso che il fondamento giustificativo a sostegno della richiesta di usufruire del beneficio della carta docente poggia sulla identità di attività svolta da docenti di ruolo e docenti supplenti”, valorizzando la circostanza, in base alle norme del ccnl, che per i docenti di ruolo “la durata minima della prestazione lavorativa debba essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno che è, ai sensi dell'art. 28,comma5,CCNL scuola, di 18 ore settimanali”.
Ha proposto tempestivo appello censurando la sentenza per Parte_1 violazione del principio di non discriminazione e per violazione degli artt. 63 e 64 del ccnl comparto scuola 2006-2009, in base ai quali l'orario di lavoro non rientra tra le condizioni oggettive più volte richiamate dalla Corte di Giustizia idonee a differenziare la posizione dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente,
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senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali certamente può ricomprendersi la Carta del docente. Richiama, a sostegno della propria tesi, l'ordinanza della Corte di Giustizia Europea n. 270/2022 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/22 che sul tema specifico ha affermato:
“5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo
a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time(il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale.”
Si è costituito il con memoria difensiva del Controparte_1
25/10/24, chiedendo il rigetto della impugnazione.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Nella disamina dei motivi di gravame è opportuno richiamare la normativa rilevante.
La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, a mente del quale: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
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Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".
L'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM 23.09.2015) "a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova" che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) "dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
Sennonché, tale esclusione integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
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La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo Accordo quadro, al comma 2, prevede che "Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale".
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 già stabiliva che "l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica"; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che "I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi".
Gli articoli 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che
(art. 63) "La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e
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con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo" e che (art. 64) "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati, invece, assunti con contratto a termine.
In questa ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento.
In tali termini si è espressa la Corte di Giustizia, la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, ha così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
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ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.". (Corte giustizia
UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Alle medesime conclusioni è di recente giunta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche
(L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di "sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata".
Ad avviso della Corte, "Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica
"annua" esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico",e "sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una
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prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento".
La disamina del giudice – secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento.
Il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento."
La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione), l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure "in sé inidoneo" è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce "valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica""
(punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema – estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere "recuperato" per supplenze
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temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.
In relazione al caso sottopostole, la S.C. ha enunciato, tra gli altri, il seguente principi di diritto, rilevante per la presente fattispecie:
"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
La Corte di Cassazione ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione "del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo
Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più."
Tanto premesso, si osserva che ha provato di aver svolto la propria Parte_1 attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'"anno scolastico" e, quindi, in misura non difforme
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rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile (doc. 1 fascicolo di primo grado appellato).
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza è stata svolta in assoluta continuità temporale anche nei quattro anni scolastici in cui ha ricevuto incarichi sulla base di supplenze brevi, atteso che l'attività di docenza è stata prestata presso lo stesso Istituto, per la stessa materia e senza soluzione di continuità nell'ambito delle giornate lavorative del calendario scolastico, di fatto sino al termine delle attività didattiche.
Anche in relazione alle dette annualità è dunque sorta l'esigenza del docente di provvedere all'autoaggiornamento continuo, per un orizzonte temporale comunque
"annuale", tale, pertanto, da giustificare senz'altro l'attribuzione del beneficio in questione.
Quanto al regime orario, che qui viene in preminente rilievo, si ritiene che la limitazione di talune supplenze ad uno spezzone orario, ma sempre su base settimanale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio, tenuto conto che, come già rilevato dalla S.C. di Cassazione nella pronuncia su richiamata, la prestazione di un docente in part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale
(meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) è calibrata pur sempre sull'intero anno scolastico e dunque ben può rientrare, sotto tale punto di vista, nel concetto di didattica "annua".
Da questa prospettazione, neppure si giustifica una riparametrazione del bonus in ragione dell'orario part-time, atteso che il minor numero di ore che il docente è chiamato a svolgere non si accompagna necessariamente ad una minore o diversa esigenza di autoformazione e/o aggiornamento.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), alla quale si ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui Parte_1 tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.
Sul punto va infatti precisato che nel caso di specie l'appellato è ancora inserito nel sistema scolastico, in quanto assunto con contratto a tempo indeterminato nell'a.s.,
2022-2023; sussiste dunque a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica
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l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della
Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello proposto da Pt_1
merita accoglimento con condanna del
[...] Controparte_1
a mettere a disposizione dell'appellante la carta elettronica (o altro
[...] equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-
2020/21e 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annuo.
Le spese processuali del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza il va condannato al pagamento della somma complessiva di € CP_5
1.500,00 (€ 500,00 per il primo grado, € 1.000,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2877/2024 del Tribunale di Milano condanna l'Amministrazione appellata a mettere a disposizione di la carta Parte_1 elettronica (o altro equipollente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019-
2019/2020-2020/21e 2021/2022, nell'importo di euro 500,00 annuo, per complessivi Euro 2.000,00.
Condanna il resistente al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio che si liquidano in complessive euro 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano, 15 Aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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