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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6984/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SOLFERINI RENATA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 77 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROSSI SOLFERINI RENATA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINOCCARI CP_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. CASALE MICHELA ( ) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI C.F._3
29 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI 29 IMOLApresso il difensore avv. MINOCCARI MARCO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12-12-2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Dott.ssa nata a [...] il [...] contrasse matrimonio concordatario in Parte_1
Bologna in data 12 settembre 1977, con il Dott. nato a [...] l'[...], come CP_1 risulta dall'atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1977, n. 969 parte 2
Serie A optando successivamente per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto del Notaio
del 26 ottobre 1982; dal matrimonio è nato un figlio Marco, in data 31 luglio 1982, Persona_1 coniugato e residente in altra abitazione.
I coniugi allo stato vivono ancora entrambi nella casa coniugale, formata da due appartamenti catastalmente distinti a ciascuno di proprietà di entrambi.
La moglie, medico in pensione, ha un reddito netto medio mensile di circa euro 2.300 e non ha altre proprietà immobiliari.
Il marito, anch'egli medico in pensione, ha un reddito netto medio mensile di euro 3.800 circa, di cui un imponibile di circa 21.000 euro annui deriva da locazione di immobili;
egli ha infatti diverse proprietà
immobiliari.
Introdotto dalla moglie il presente giudizio di separazione, le parti sono comparse personalmente all'udienza del 10-2024 e con ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. il Giudice Relatore ha rilevato che
la domanda divisione della casa coniugale non può essere trattata nel presente giudizio, ma nell'ambito di
un procedimento civile ordinario, la casa familiare non può essere oggetto di assegnazione ad alcuno, non essendovi figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti
e ha disposto, in via provvisoria e urgente, in favore della moglie, l'obbligo a carico del marito di versare un contributo mensile al di lei mantenimento, da versare entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla ricorrente, pari ad euro 700 mensili oltre alla rivalutazione annuale istat, proponendo altresì la conciliazione della causa a tali condizioni, con compensazione integrale delle spese.
Con sentenza n. 2590/2424 è stata pronunciata la separazione e la causa è proseguita all'udienza del
12.12.2024, quando le parti hanno accettato la proposta e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti vanno recepite con la presente sentenza, anche in punto di spese, essendo conformi a legge e frutto di libero accordo, avendo ad oggetto diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la separazione fra le parti è regolata dalle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 a – il marito è obbligato a versare un contributo mensile al mantenimento della moglie, entro il 10 di ogni mese, su conto corrente a lei intestato, pari ad euro 700 mensili oltre alla rivalutazione annuale istat;
b – spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6984/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
SOLFERINI RENATA, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR N. 77 40026 IMOLApresso il difensore avv. ROSSI SOLFERINI RENATA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINOCCARI CP_1 C.F._2 MARCO e dell'avv. CASALE MICHELA ( ) PIAZZA ANTONIO GRAMSCI C.F._3
29 40026 IMOLA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA GRAMSCI 29 IMOLApresso il difensore avv. MINOCCARI MARCO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12-12-2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Dott.ssa nata a [...] il [...] contrasse matrimonio concordatario in Parte_1
Bologna in data 12 settembre 1977, con il Dott. nato a [...] l'[...], come CP_1 risulta dall'atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1977, n. 969 parte 2
Serie A optando successivamente per il regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto del Notaio
del 26 ottobre 1982; dal matrimonio è nato un figlio Marco, in data 31 luglio 1982, Persona_1 coniugato e residente in altra abitazione.
I coniugi allo stato vivono ancora entrambi nella casa coniugale, formata da due appartamenti catastalmente distinti a ciascuno di proprietà di entrambi.
La moglie, medico in pensione, ha un reddito netto medio mensile di circa euro 2.300 e non ha altre proprietà immobiliari.
Il marito, anch'egli medico in pensione, ha un reddito netto medio mensile di euro 3.800 circa, di cui un imponibile di circa 21.000 euro annui deriva da locazione di immobili;
egli ha infatti diverse proprietà
immobiliari.
Introdotto dalla moglie il presente giudizio di separazione, le parti sono comparse personalmente all'udienza del 10-2024 e con ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c. il Giudice Relatore ha rilevato che
la domanda divisione della casa coniugale non può essere trattata nel presente giudizio, ma nell'ambito di
un procedimento civile ordinario, la casa familiare non può essere oggetto di assegnazione ad alcuno, non essendovi figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti
e ha disposto, in via provvisoria e urgente, in favore della moglie, l'obbligo a carico del marito di versare un contributo mensile al di lei mantenimento, da versare entro il 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla ricorrente, pari ad euro 700 mensili oltre alla rivalutazione annuale istat, proponendo altresì la conciliazione della causa a tali condizioni, con compensazione integrale delle spese.
Con sentenza n. 2590/2424 è stata pronunciata la separazione e la causa è proseguita all'udienza del
12.12.2024, quando le parti hanno accettato la proposta e chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti vanno recepite con la presente sentenza, anche in punto di spese, essendo conformi a legge e frutto di libero accordo, avendo ad oggetto diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la separazione fra le parti è regolata dalle seguenti condizioni:
pagina 2 di 3 a – il marito è obbligato a versare un contributo mensile al mantenimento della moglie, entro il 10 di ogni mese, su conto corrente a lei intestato, pari ad euro 700 mensili oltre alla rivalutazione annuale istat;
b – spese legali integralmente compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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