Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4721/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4721 del Reg. Generale affari contenziosi dell'anno 2022 avente per occupazione scioglimento della comunione, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PO al Corso Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'Avv.
Raffaele Lallo (C.F. ), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in C.F._2
atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. e , Controparte_2 C.F._4 CP_3
nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
NO di PO (NA) alla Via Ritiro n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Borrelli (C.F.
, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
C.F._6
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa, da intendersi qui integralmente riportati.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente premettendo di essere comproprietario, con la madre
[...]
e con i fratelli e , in virtù di successione del proprio CP_1 Controparte_2 CP_3
padre deceduto il 3.9.1993, non lasciando disposizioni testamentarie;
che quest'ultimo possedeva
1
alcuni suoli e beni immobili di proprietà esclusiva ed altri in comunione legale con la moglie
[...]
; che tali immobili venivano analiticamente descritti nell'atto introduttivo del giudizio;
CP_1 che con racc.ta a.r .del 22.9.2021 aveva chiesto agli altri comproprietari la vendita di tali beni e la liquidazione della quota di sua spettanza e quindi lo scioglimento della comunione;
che facendo riferimento alle tabelle OMI dell'agenzia delle entrate riteneva che il valore complessivo dei beni in comproprietà ammontava ad €.250.000,00; che stante l'inerzia delle altre parti comproprietarie intendeva ottenere lo scioglimento della comproprietà e la vendita degli immobili, tanto premesso, conveniva in giudizio per il giorno 16/09/2022, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni :”A)accogliere la Controparte_2 CP_3 seguente domanda e per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione legale insistente sui beni immobili innanzi indicati;
B)ordinare di seguito la vendita dei detti beni e provvedere al riparto del ricavato secondo le quote di legge;
C)nel caso in cui i beni immobili non siano comodamente divisibili, disporre l'assegnazione a chi dei comproprietari ne faccia richiesta con conguaglio in danaro o in mancanza disporre la vendita con o senza incanto;
D)ordinare alle parti convenute di rendere il conto in ordine all'esclusivo uso degli immobili e condannare queste al pagamento di quanto eventualmente dovuto;
E)in ragione dell'attività stragiudiziale esercitata dallo scrivente e dell'inutile tentativo di bonario componimento espletato , condannare i convenuti al pagamento delle competenze già maturate;
F)condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario oltre accessori di legge;
G)ordinare il deposito di ogni documento ,o altro posto nella disponibilità dei convenuti;
H)emettere ogni altro provvedimento del caso”
Con decreto del 22 giugno 2022 il G.I. fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 5.10.2022 ordinando al ricorrente di notificare copia del decreto e del ricorso entro il 12 luglio 2022.
In data 9 settembre 2022 si costituivano in giudizio i resistenti , i quali deducevano che in data
16.5.2022 il sig. aveva notificato alla madre ed ai fratelli Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e atto di citazione innanzi al Tribunale di PO Nord per l'udienza del 16
[...] CP_3 settembre 2022 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni : A)accogliere la seguente domanda e per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione legale insistente sui beni immobili innanzi indicati;
B)ordinare di seguito la vendita dei detti beni e provvedere al riparto del ricavato secondo le quote di legge;
C)nel caso in cui i beni immobili non siano comodamente divisibili, disporre l'assegnazione a chi dei comproprietari ne faccia richiesta con conguaglio in danaro o in mancanza disporre la vendita con o senza incanto;
D)ordinare alle parti convenute di rendere il conto in ordine all'esclusivo uso degli immobili e condannare queste al pagamento di quanto eventualmente dovuto;
E)in ragione dell'attività stragiudiziale esercitata dallo scrivente e dell'inutile tentativo di bonario componimento espletato , condannare i convenuti al pagamento
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delle competenze già maturate;
F)condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario oltre accessori di legge;
G)ordinare il deposito di ogni documento ,o altro posto nella disponibilità dei convenuti;
H)emettere ogni altro provvedimento del caso”
Esponevano, altresì, che in seguito a verifiche effettuate presso la cancelleria della I sezione Civile dell'intestato Tribunale risultava che tale atto di citazione non era stato iscritto a ruolo;
che in seguito ad ulteriori e più approfondite verifiche emergeva che il sig. aveva Parte_1 depositato in data 29.4.2022 (quindi anteriormente alla notifica dell'atto di citazione) un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avente ad oggetto le medesime richieste e conclusioni formulate nell'atto di citazione notificato, ma non iscritto a ruolo;
che, invece, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritto a ruolo al n. R.G. 4721 dell'anno 2022; che non avendo il ricorrente provveduto a notificare tale ricorso eccepivano la inesistenza della notifica e, quindi , la mancata osservanza del termine perentorio per effettuare la notifica. A tal fine chiedevano la estinzione e/o la improcedibilità del ricorso;
la improcedibilità e/o la infondatezza del ricorso ex art. 702 bis c.p.c per carenza probatoria, non avendo il ricorrente provveduto a depositare la documentazione necessaria ai fini dello scioglimento della comunione;
con condanna alle spese, con attribuzione.
Con ordinanza del 24.11.2022, il Giudice ritenendo che le questioni da trattare presentavano peculiarità di carattere di relativa complessità disponeva il mutamento del rito da speciale in ordinario e rinviava per la trattazione all'udienza del 19.6.2023.
Con ordinanza del 5.9.2023 il Giudice onerava il ricorrente al deposito del ricorso introduttivo notificato, unitamente alla prova dell'avvenuta e rituale notifica fissando, all'uopo, l'udienza del
10.10.2023.
Con ordinanza del 14.11.2023, stante il mancato deposito del ricorso introduttivo notificato da parte del ricorrente, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.4.2024 ex 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza del 23.5.2024 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la introitava a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., a decorrere dal 1.7.2024
La domanda è improcedibile.
Il giudizio de quo è stato iscritto a ruolo in data 29.4.2022, quale ricorso ex. articolo 702 bis c.p.c.
Il ricorrente non ha provveduto a depositare in atti il ricorso ex art.702 bis c.p.c., notificato, unitamente alla prova dell'avvenuta e rituale notifica.
Deve pertanto, ritenersi l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto da parte del destinatario cui tende la notificazione e non già un'ipotesi di nullità.
Ciò anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze gemelle n. 14916 e 14917 del 20.7.2016), che fanno chiarezza sulla distinzione tra notifica nulla e notifica inesistente.
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La dicotomia nullità/inesistenza va, infatti, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto, poiché
l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità della forma degli atti processuali e del giusto processo , oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto- come nella fattispecie in esame - nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità .
La principale differenza tra nullità ed inesistenza risiede nel fatto che solo la prima può essere sanata.
La notifica non può essere dichiarata nulla quando ha, comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando la copia è giunta lo stesso al destinatario effettivo dell'atto. La notifica è nulla perché non avvenuta secondo modalità di legge, ma la dimostrazione che ha raggiunto comunque il suo scopo, sana la nullità
La notifica inesistente, invece, non può mai essere sanata perché non essendoci alcun collegamento tra il soggetto/luogo della notifica ed il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato
Nel caso in esame deve trattarsi di inesistenza della notificazione e del ricorso stesso, in quanto mai pervenuti a conoscenza dei destinatari e come tali intrinsecamente inidonei a raggiungere lo scopo.
I resistenti, infatti, si sono costituiti in giudizio in virtù dell'atto di citazione notificato il 16.5.2022
e non iscritto a ruolo apprendendo, soltanto in occasione di verifiche, in merito al predetto atto di citazione, effettuate presso l'ufficio competente, l'iscrizione a ruolo con R.G. n. 4127 del 2022 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
L'avvenuta notifica del ricorso ex art. 702 bis, c.p.c., infatti, non è stata provata non avendo il ricorrente depositato il ricorso con l'avvenuta e rituale notifica.
Conseguentemente non essendo il vizio della notifica sanabile, per sua inesistenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui allegate al D.M.
Giustizia 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 142/2022, per giudizi innanzi al Tribunale tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile), con riferimento alle sole fasi di studio ed introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa contrassegnata in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1) Dichiara la domanda improcedibile;
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2) Condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e in complessivi € 1.453,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se
[...] CP_3 dovute, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Giorgio Borrelli.
Così deciso in Aversa lì 17 -03-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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