Articolo 25 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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1 novembre 1986
Art. 25. 1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510 , nonche' agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani.
2. I suddetti benefici sono altresi' estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli ex combattenti.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986