Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06323/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6323 del 2024, proposto da
Sfoglia Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Brusa, Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione “Produttori AZ NO", in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Gianluca Dallari, Guglielmo Aldo Giuffre', con domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II;
per l'annullamento
del provvedimento prot. numero 0154479 del 3 aprile 2024, avente ad oggetto “Richiesta di riconoscimento della IGP BA IA ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Regione Emilia Romagna e di Associazione “Produttori AZ NO";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 29 novembre 2022 l’Associazione produttori AZ reggiano, con sede in Reggio Emilia, ha inoltrato alla Direzione Generale Agricoltura (Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione) della Regione Emilia Romagna la proposta di registrazione della IGP BA IA, allegando alla medesima la prescritta documentazione.
A ciò ha fatto seguito, in data 21 dicembre 2022, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 377 del relativo comunicato, poi inserito, il giorno successivo, nel portale della Regione EmiliaRomagna “Agricoltura, caccia e pesca”, nella sezione DOP, IGP e produzioni di Qualità.
La Regione ha, quindi, dato avvio all’attività istruttoria di competenza preordinata alla espressione del proprio parere e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.M. 14 ottobre 2013, nonché della cit. Deliberazione G.R. prog. n. 1523/2022.
In data 24 gennaio 2023 con la Determinazione n. 1444/2023 la Regione ha espresso parere favorevole, in relazione alla proposta di registrazione della IGP avanzata dalla Associazione produttori erbazzone reggiano, previo accertamento della sussistenza dei prescritti presupposti.
Trasmesso tale parere al Ministero, questo ultimo ha provveduto alla convocazione per il 9 novembre 2023 della riunione di pubblico accertamento. Ne è seguita la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2023 della proposta di riconoscimento della IGP BA IA al fine di consentire la presentazione di eventuali opposizioni.
Avvalendosi di tale facoltà, la ricorrente ha presentato opposizione depositata in data 10 gennaio 2024.
Il Ministero, il 3 aprile 2024 ha ritenuto, in conformità a quanto prescritto dall’art. 10, comma 3 del D.M. 14 ottobre 2023, che le controdeduzioni presentate dalla Associazione Produttori AZ NO fossero “ idonee a superare i motivi di opposizione ”, con conseguente adozione della “ decisione favorevole alla richiesta di registrazione del nome BA IA come IGP ” e trasmissione del fascicolo di domanda alla Commissione europea.
Tale provvedimento è stato impugnato, previa domanda cautelare, con ricorso depositato il 10 giugno 2024 per i seguenti motivi:
1. Totale carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione della legge 241/1990. Violazione dell’art. 97 della OS. Eccesso di potere , avendo la ricorrente presentato articolate doglianze, sulle quali il Ministero non avrebbe svolto alcuna istruttoria.
2. Violazione dell’art. 7.1.a. del reg UE 1151/2912. Difetto di istruttoria e di motivazione, Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della OS , ribadendosi le medesime ragioni già esposte.
3. Violazione degli artt. 5.1 e art. 7.1. b) del reg UE 1151/2012. Errore di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione, Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della OS , risultando “ assolutamente errata la conclusione a cui perviene la Relazione tecnica che “In base ai risultati della QDA è emerso che l’AZ NO possiede alcune caratteristiche sensoriali che lo differenziano in maniera statisticamente significativa dalle altre torte salate analizzate” (Rel. Tecnica all. 3) ”.
4. Violazione dell’art. 5.1 e dell’art. 7.1. lett c) d) e f) del reg. UE 1151/2012. Difetto di istruttoria e di motivazione, Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della OS.
5. Violazione del TFUE in materia di libera circolazione delle merci, dei servizi, e della libera concorrenza. Violazione dell’art. 1 del reg. UE 1151/2012. Richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE. Difetto di istruttoria e di motivazione, Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della OS.
6. Violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 2 della legge 287/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE poiché “ la richiesta di IGP da parte della resistente si palese come un tentativo di appropriarsi per questa via della quota di mercato della ricorrente, che non potrebbe più produrre l’AZ reggiano nel suo stabilimento situato nel Comune di Buttigliera d’ASTI (zona che è stata esclusa dalla IGP ma che stante appunto l’esistenza di tale rilevante insediamento produttivo meritava l’inserimento) e ciò in evidente contrasto con l’art. 101 TFUE ”.
7. Violazione dell’Art. 10 par. 1 lettera c) del Reg. (UE) 1151/2012 e Art. 9.3 lettera c) del D.M. 14.10.2013 , in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione sulla GUE.
8. Violazione degli artt. 5.2 b) e c), 7 e 37 del reg UE 1151/2012. Contraddittorietà del Disciplinare. Difetto di istruttoria e di motivazione, Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della OS.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti e la controinteressata, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Previa rinuncia alla domanda cautelare, all’udienza del 20 novembre 2024 la causa è stata discussa e assunta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Deve infatti essere osservato che il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste è l’autorità nazionale competente a presentare alla Commissione europea l’istanza di registrazione di una denominazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La presentazione dell’istanza ai servizi comunitari avviene dopo un’istruttoria nel corso della quale il Ministero deve accertare che la richiesta di registrazione rispetti i requisiti previsti dal citato Regolamento.
La procedura di registrazione di un prodotto come DOP o IGP quindi è suddivisa in una prima fase, di livello nazionale, regolata dal d.m. 14 ottobre 2013, e da una seconda fase, successiva ed eventuale, di livello comunitario, regolata dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 di cui il citato D.M. è atto di esecuzione.
Con riferimento alla fase nazionale, secondo l’art. 9 del d.m.14 ottobre 2013, una volta approvato il disciplinare di produzione da parte del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella G.U. è concesso “ ad ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale ” la possibilità di presentare un’opposizione avverso le previsioni in esso contenute.
La normativa subordina la ricevibilità dell’opposizione, oltreché alla sua tempestività, alla proposizione di eccezioni relative alla possibile confusione con un marchio già esistente ovvero alla effettiva insussistenza del legame tra territorio e prodotto tutelato, presupposto dell’approvazione del disciplinare.
Una volta che il procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette si sposta, esaurita l’istruttoria presso l’autorità nazionale competente, dinanzi la Commissione europea, quest’ultima deve provvedere ad esaminare la domanda di registrazione per stabilire la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
In questa prospettiva, la Commissione procede non solo a verificare, formalmente, la presenza della documentazione necessaria per la registrazione ma si occupa principalmente di valutare l’effettiva sussistenza degli elementi che giustificano la richiesta di registrazione.
A seguito di tale esame, la Commissione Europea, se ritiene soddisfatte le condizioni previste dal regolamento (UE) n.1151/2012, procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del documento unico ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare, da cui decorrono, ai sensi dell’articolo 51 del citato regolamento, tre mesi entro i quali “ le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione ”.
Questo significa che il riconoscimento della IGP giunge a valle di un’ulteriore fase di controllo presso la Commissione Europea, aperta al dialogo con portatori di interessi confliggenti, in cui vengono valutate opposizioni in ipotesi proposte da altri Stati Membri ovvero da ogni persona fisica o giuridica eventualmente titolare di un interesse legittimo (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. V, 30 novembre 2022, n. 16000).
L’iter così descritto permette di ritenere che l’atto impugnato non sia comunque allo stato idoneo ad arrecare alcun nocumento alla ricorrente, restando la registrazione atto di competenza della Commissione Europea.
La CGUE, infatti, ha da tempo chiarito che, dal momento che l'art 263 TFUE conferisce ai giudici dell’Unione una competenza esclusiva per quanto riguarda il controllo di legittimità sugli atti adottati da un’Istituzione dell’Unione, quando l’atto dell’Istituzione dell’Unione è adottato al termine di un processo decisionale di cui gli atti delle amministrazioni nazionali costituiscono delle tappe intermedie, e l’Istituzione dell’Unione esercita da sola il suo potere decisionale finale senza essere vincolata dall’atto dell’Amministrazione nazionale, spetta al giudice dell’Unione anche esaminare gli
eventuali vizi degli atti preparatori o di proposta provenienti dalle amministrazioni nazionali suscettibili di inficiare la validità della decisione finale.
A tale proposito la Corte di Giustizia ha precisato che l’efficacia di un procedimento che implica la competenza decisionale esclusiva di un’Istituzione dell’Unione presuppone necessariamente un controllo giurisdizionale unico, al fine di evitare divergenze di valutazione circa la legittimità della decisione finale, in particolare quando quest’ultima accoglie l’analisi e la proposta di un'amministrazione nazionale (CGUE, sent 19 12 2018, in C-219/17).
Nel caso in esame, il Ministero ha valutato le controdeduzioni presentate dall’Associazione richiedente, ritenendole idonee a superare i motivi di opposizione avanzati dai controinteressati e, successivamente, ha comunicato alla ricorrente il rigetto dell’atto di opposizione avanzata con nota del prot. n. 154479 del 3 aprile 2024.
Terminata la prima fase procedimentale a livello nazionale, il Ministero ha trasmesso il fascicolo relativo alla domanda di riconoscimento della IGP BA IA, attraverso l’inserimento nel sistema informatizzato al protocollo n. PGI-IT-03258 alla Commissione europea, che provvederà ad esaminare la domanda di registrazione per stabilire la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal citato regolamento (UE) n. 1143/2024.
A seguito di tale esame, infatti la Commissione Europea può procedere ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1143/2024, laddove non ritenga soddisfatte le condizioni previste dal citato regolamento, all’adozione di atti di esecuzione che respingono la domanda di registrazione, oppure, in caso contrario, laddove le condizioni siano soddisfatte, può procedere - attendendo 6 mesi per accogliere eventuali opposizioni - alla pubblicazione sulla GU UE del documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Infine, una volta che i prodotti hanno ottenuto il riconoscimento DOP o IGP, la denominazione deve essere, presso i singoli produttori, costantemente soggetta al controllo di conformità al disciplinare di produzione, funzione per cui è competente l’ente terzo di certificazione (che, di fatto, vigila anche sulla perfetta affidabilità igienico-sanitaria del prodotto) e alla vigilanza sulla commercializzazione, funzione affidata ai Consorzi di Tutela, organismo rappresentativo dei produttori, che svolge anche le attività necessarie alla promozione e valorizzazione del prodotto DOP o del prodotto IGP sul mercato.
Tanto premesso, l’atto impugnato si pone quali atto endoprocedimentale, avente natura prettamente d’impulso e istruttoria ed essendo, quindi, inidoneo a ledere immediatamente l’interesse dei produttori concorrenti. Questi ultimi, infatti, possono, come già ricordato, presentare opposizione innanzi alla Commissione europea, ai sensi del menzionato regolamento, al fine di inibire la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del documento unico e del disciplinare.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO