Articolo 8 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 5 terArticolo 9
Versione
22 marzo 1913
Art. 8.

L'esame e' dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un consigliere delegato dal presidente della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913