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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5882/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Cracolici;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Fulvio Tuttolomondo (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con atto di citazione datato 3 marzo 2025 ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'atto di precetto notificato il 21 febbraio 2025 con cui in forza Controparte_1 della sentenza n. 2802/2014 pronunciata da questo Tribunale il 26 novembre 2014, gli intimava il pagamento di € 95.820,97. A sostegno dell'opposizione il ha eccepito la Pt_1
prescrizione quinquennale (o comunque decennale) del credito oggetto della pretesa avversaria (cfr. atto di citazione per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con decreto dell'8 aprile 2025 il procedimento veniva trasmesso per competenza a questa Sezione, con la conseguente iscrizione nel ruolo generale delle controversie in materia di lavoro (cfr. provvedimento caricato nel fascicolo telematico il 17 aprile 2025).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 luglio 2025 in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito “l'irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dinnanzi al Tribunale civile”; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando, da un lato, l'applicazione del termine decennale di prescrizione e, dall'altro alto, di aver efficacemente interrotto il decorso del suddetto termine (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di “irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità” della domanda giudiziale.
L'eccezione di rito sollevata dal convenuto è manifestamente infondata perché, com'è noto, la distinzione tra funzioni tra giudice civile e giudice del lavoro attiene esclusivamente alla distribuzione interna degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non configurandosi una questione di competenza (cfr., fra le tante, Cass., sez.
VI-III, ordinanza n. 8905 del 5 maggio 2025).
Allo stesso tempo l'introduzione della lite attraverso un atto di citazione (anziché con ricorso) nel caso di specie è irrilevante, non ponendosi una questione di tempestività dell'azione (cfr. per tale principio Cass., sez. III, ordinanza n. 6237 del 2 marzo 2023: “In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte”).
L'eccezione di prescrizione.
Il ha affidato l'opposizione ad un unico motivo, consistente nell'eccezione Pt_1
di prescrizione del credito.
2 Ora, premesso che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni – come i crediti da lavoro -, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), l'eccezione è infondata perché il convenuto ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione quanto meno con l'atto di precetto notificato il 28 luglio 2016 (cfr., comunque, tutti gli allegati della memoria di costituzione).
Esito della lite e regolamentazione delle spese giudiziali.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione conduce al rigetto dell'opposizione e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, da liquidarsi come in dispositivo in favore dell'Erario giusta ammissione del al beneficio del patrocinio a spese dello Stato secondo i valori tariffari medi CP_1
ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di compensi delle parti ammesse al medesimo beneficio).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese giudiziali Parte_1 di che liquida in € 7.313,60 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa Controparte_1
come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5882/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Cracolici;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Fulvio Tuttolomondo (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con atto di citazione datato 3 marzo 2025 ha proposto opposizione Parte_2
avverso l'atto di precetto notificato il 21 febbraio 2025 con cui in forza Controparte_1 della sentenza n. 2802/2014 pronunciata da questo Tribunale il 26 novembre 2014, gli intimava il pagamento di € 95.820,97. A sostegno dell'opposizione il ha eccepito la Pt_1
prescrizione quinquennale (o comunque decennale) del credito oggetto della pretesa avversaria (cfr. atto di citazione per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con decreto dell'8 aprile 2025 il procedimento veniva trasmesso per competenza a questa Sezione, con la conseguente iscrizione nel ruolo generale delle controversie in materia di lavoro (cfr. provvedimento caricato nel fascicolo telematico il 17 aprile 2025).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 luglio 2025 in via Controparte_1
preliminare, ha eccepito “l'irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dinnanzi al Tribunale civile”; nel merito, invece, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando, da un lato, l'applicazione del termine decennale di prescrizione e, dall'altro alto, di aver efficacemente interrotto il decorso del suddetto termine (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
L'eccezione di “irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità” della domanda giudiziale.
L'eccezione di rito sollevata dal convenuto è manifestamente infondata perché, com'è noto, la distinzione tra funzioni tra giudice civile e giudice del lavoro attiene esclusivamente alla distribuzione interna degli affari all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non configurandosi una questione di competenza (cfr., fra le tante, Cass., sez.
VI-III, ordinanza n. 8905 del 5 maggio 2025).
Allo stesso tempo l'introduzione della lite attraverso un atto di citazione (anziché con ricorso) nel caso di specie è irrilevante, non ponendosi una questione di tempestività dell'azione (cfr. per tale principio Cass., sez. III, ordinanza n. 6237 del 2 marzo 2023: “In tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte”).
L'eccezione di prescrizione.
Il ha affidato l'opposizione ad un unico motivo, consistente nell'eccezione Pt_1
di prescrizione del credito.
2 Ora, premesso che nel caso di specie trova applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni – come i crediti da lavoro -, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), l'eccezione è infondata perché il convenuto ha dimostrato di aver interrotto la prescrizione quanto meno con l'atto di precetto notificato il 28 luglio 2016 (cfr., comunque, tutti gli allegati della memoria di costituzione).
Esito della lite e regolamentazione delle spese giudiziali.
L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione conduce al rigetto dell'opposizione e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla condanna dell'opponente al pagamento delle spese giudiziali dell'avversario, da liquidarsi come in dispositivo in favore dell'Erario giusta ammissione del al beneficio del patrocinio a spese dello Stato secondo i valori tariffari medi CP_1
ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di compensi delle parti ammesse al medesimo beneficio).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese giudiziali Parte_1 di che liquida in € 7.313,60 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa Controparte_1
come per legge.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA TA
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