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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/11/2024, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3249/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]14 33085 MANIAGO (PN), con l'Avv. C.F._1
SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_2 C.F._2
VIA POCIOI 14 33085 MANIAGO (PN), con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 29/10/1983 con rito concordatario, trascritto al n. 101, Parte II,
Serie A, Anno 1983 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) in separazione dei beni.
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- n. a PORDENONE il 13/11/1992; Persona_1
- n. a VITTORIO VENETO (TV) il 28/2/1994. Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio (ricorso congiunto)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maniago, in Via Pocioi 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimane al marito, mentre viene assegnata alla moglie l'adiacente abitazione accatastata allo NCEU del Comune di Maniago al foglio 32, mappale 645, sub 2, ivi sita in Via
Pocioi al civico 14/B, ove essa signor si trasferirà entro sei mesi dal deposito del Parte_2
presente ricorso.
3. Nulla per i figli in quanto economicamente autosufficienti.
4. Ad eccezione della superiore assegnazione null'altro a titolo di contributo per la moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nulla essendo previsto a titolo di mantenimento a favore dei figli in quanto maggiorenni economicamente autosufficienti. I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 29/10/1983 presso il Comune di CONEGLIANO.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONEGLIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro degli atti di matrimonio n. 101, Parte II, Serie A, Anno 1983);
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 29/10/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024 da:
1) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]14 33085 MANIAGO (PN), con l'Avv. C.F._1
SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_2 C.F._2
VIA POCIOI 14 33085 MANIAGO (PN), con l'Avv. SANSONETTI GABRIELE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 29/10/1983 con rito concordatario, trascritto al n. 101, Parte II,
Serie A, Anno 1983 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) in separazione dei beni.
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- n. a PORDENONE il 13/11/1992; Persona_1
- n. a VITTORIO VENETO (TV) il 28/2/1994. Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio (ricorso congiunto)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Maniago, in Via Pocioi 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimane al marito, mentre viene assegnata alla moglie l'adiacente abitazione accatastata allo NCEU del Comune di Maniago al foglio 32, mappale 645, sub 2, ivi sita in Via
Pocioi al civico 14/B, ove essa signor si trasferirà entro sei mesi dal deposito del Parte_2
presente ricorso.
3. Nulla per i figli in quanto economicamente autosufficienti.
4. Ad eccezione della superiore assegnazione null'altro a titolo di contributo per la moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nulla essendo previsto a titolo di mantenimento a favore dei figli in quanto maggiorenni economicamente autosufficienti. I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 29/10/1983 presso il Comune di CONEGLIANO.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONEGLIANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro degli atti di matrimonio n. 101, Parte II, Serie A, Anno 1983);
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 29/10/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa