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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2945/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2945/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata ad [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._1
Venezia-Carpenedo (VE), Via Sappada, n. 12, int. 3, rappresentata e difesa, dall'avv. Carlotta Galvan del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, Email_1
n. 312/A – è elettivamente domiciliata e
nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n. 3505, lett. B, int. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Tabacchi del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre (VE), Via Fapanni, n. 37 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 2.7.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 25.9.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene e si conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 12.01.2013, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2013, Parte I, atto n. 5, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 R.G. 2945/2025 V.G
(nato a [...]à di Piave il 20.3.1997), e (nato a [...]à Persona_2 Persona_3 di Piave il 6.8.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
2.03.2021 (dep. il 3.03.2021) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. La SIa si obbliga a cedere e trasferire al SI , il quale si obbliga ad accettare, Parte_1 Controparte_1 la quota di proprietà pari ad 1/2 (mentre la residua quota pari ad 1/2 è già di proprietà del SI ) Controparte_1 dell'immobile immobile sito in Venezia Castello 3245 piano quarto e catastalmente censito al NCEU del Comune di Venezia
Fg. 16, Particella 2171, Sub 4, Cat. A/4, Cl. 1, Consistenza 3,5 vani, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del dott. Notaio in Venezia, in data 1°marzo 2001, Rep. n. 22771, Raccolta n. 8648, e successivo Persona_4 atto di rettifica per scrittura privata autenticata dal dott. Notaio in Venezia, in data 29 luglio 2004, Rep. Persona_4
n. 28871, Raccolta n. 11801 che le parti qui espressamente richiamano nella sua complessività dandosi reciproco atto di essere perfettamente a conoscenza del contenuto e delle previsioni di cui al predetto atto notarile e relativi allegati.
Il trasferimento della predetta quota dell'unità immobiliare avverrà nello stato di fatto e di diritto, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive.
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento dell'unità immobiliare in oggetto avvenga senza corrispettivo di prezzo, per la causale sopra specificata ed in forza dei complessivi accordi economici pattuiti tra le parti con il presente accordo.
2.Il SI dell' si obbliga a cedere e trasferire alla SIa la quale si obbliga ad accettare, CP_1 CP_1 Parte_1 la quota di proprietà pari ad 1/2 (mentre la residua quota pari ad 1/2 è già di proprietà della SIa Parte_1 dell'immobile sito in sito in Venezia Castello 2665 piano terra e catastalmente censito al NCEU del Comune di Venezia Fg.
16, Particella 2572, Sub 3, Cat. A/3, Cl. 1, Consistenza 3 vani, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del dott. Notaio Venezia in data 4 dicembre 2000, Rep. n. 22269, Raccolta n. 8397, che le parti Persona_4 qui espressamente richiamano nella sua complessività dandosi reciproco atto di essere perfettamente a conoscenza del contenuto e delle previsioni di cui al predetto atto notarile e relativi allegati.
Il trasferimento della predetta quota dell'unità immobiliare avverrà nello stato di fatto e di diritto, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive.
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento dell'unità immobiliare in oggetto avvenga senza corrispettivo di prezzo, per la causale sopra specificata ed in forza dei complessivi accordi economici pattuiti tra le parti con il presente accordo.
3. Le parti si impegnano a stipulare il rogito notarile di compravendita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio avanti al Notaio che procederà con la redazione dell'atto definitivo di trasferimento immobiliare.
4.Le spese necessarie per la formalizzazione del trasferimento immobiliare concordato sub 1 e sub 2 ovvero precisamente l'onorario del Notaio e le eventuali imposte catastali e ipotecarie e l'APE saranno sostenute dal SI . CP_1
5. Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'unità immobiliare che rimarrà assegnata in via esclusiva alla sig.ra resteranno a carico dei comproprietari pro -quota al 50% sino al rogito. Parte_1
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'unità immobiliare che rimarrà assegnata in via esclusiva al sig. CP_1 resteranno interamente a suo carico e ciò a far data dal deposito del presente ricorso. R.G. 2945/2025 V.G
6. Quanto all'immobile sub 2, che rimarrà assegnato in via esclusiva alla SIa e che è attualmente locato, Parte_1 le parti concordano che la SIa percepirà il canone di locazione per intero, cui il SI Parte_1 Controparte_1 espressamente rinuncia pro quota, a far data dal deposito del presente ricorso.
7. Quanto all'immobile sub 1, che rimarrà assegnato in via esclusiva al sig. , le parti concordano che ove Controparte_1
l'immobile dovesse essere locato prima del rogito notarile di trasferimento il sig. percepirà il canone di Controparte_1 locazione per intero, cui la SIa fin d'ora espressamente rinuncia pro quota. Parte_1
8. Le parti concordano che a far data dal deposito del presente ricorso e comunque non oltre il 30 giugno 2025 il sig. CP_1 non corrisponderà più l'assegno separatizio in favore della moglie essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
9. Le parti si danno reciproco atto che tutti gli accordi economici di cui al presente divorzio con particolare riferimento a quelli che hanno per oggetto il trasferimento delle quote delle proprietà immobiliari sopra meglio descritte ed individuate costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10. Le parti con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le rispettive e reciproche obbligazioni ed impegni (nessuno escluso) nascenti dal presente accordo, dichiarano di aver espressamente e definitivamente regolato tra loro tutti i rispettivi e reciproci rapporti patrimoniali, e, pertanto, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente e ciò sia con riferimento a quanto dedotto ma anche in relazione a quanto non espressamente dedotto ma comunque deducibile alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento immobiliare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione del divorzio. Pertanto, la presente R.G. 2945/2025 V.G
sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 12.1.2013, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia dell'anno 2013, Parte I, atto n. 5, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Prende atto degli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti secondo quanto riportato in parte motiva;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2945/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata ad [...], il [...] (C.F. ), residente a [...]C.F._1
Venezia-Carpenedo (VE), Via Sappada, n. 12, int. 3, rappresentata e difesa, dall'avv. Carlotta Galvan del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, Email_1
n. 312/A – è elettivamente domiciliata e
nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Venezia (VE), Sestiere Cannaregio n. 3505, lett. B, int. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Tabacchi del Foro di Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia- Email_2
Mestre (VE), Via Fapanni, n. 37 – è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 2.7.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 25.9.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 14.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Visto, si interviene e si conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.7.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il 12.01.2013, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2013, Parte I, atto n. 5, che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 R.G. 2945/2025 V.G
(nato a [...]à di Piave il 20.3.1997), e (nato a [...]à Persona_2 Persona_3 di Piave il 6.8.1998), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
2.03.2021 (dep. il 3.03.2021) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. La SIa si obbliga a cedere e trasferire al SI , il quale si obbliga ad accettare, Parte_1 Controparte_1 la quota di proprietà pari ad 1/2 (mentre la residua quota pari ad 1/2 è già di proprietà del SI ) Controparte_1 dell'immobile immobile sito in Venezia Castello 3245 piano quarto e catastalmente censito al NCEU del Comune di Venezia
Fg. 16, Particella 2171, Sub 4, Cat. A/4, Cl. 1, Consistenza 3,5 vani, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del dott. Notaio in Venezia, in data 1°marzo 2001, Rep. n. 22771, Raccolta n. 8648, e successivo Persona_4 atto di rettifica per scrittura privata autenticata dal dott. Notaio in Venezia, in data 29 luglio 2004, Rep. Persona_4
n. 28871, Raccolta n. 11801 che le parti qui espressamente richiamano nella sua complessività dandosi reciproco atto di essere perfettamente a conoscenza del contenuto e delle previsioni di cui al predetto atto notarile e relativi allegati.
Il trasferimento della predetta quota dell'unità immobiliare avverrà nello stato di fatto e di diritto, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive.
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento dell'unità immobiliare in oggetto avvenga senza corrispettivo di prezzo, per la causale sopra specificata ed in forza dei complessivi accordi economici pattuiti tra le parti con il presente accordo.
2.Il SI dell' si obbliga a cedere e trasferire alla SIa la quale si obbliga ad accettare, CP_1 CP_1 Parte_1 la quota di proprietà pari ad 1/2 (mentre la residua quota pari ad 1/2 è già di proprietà della SIa Parte_1 dell'immobile sito in sito in Venezia Castello 2665 piano terra e catastalmente censito al NCEU del Comune di Venezia Fg.
16, Particella 2572, Sub 3, Cat. A/3, Cl. 1, Consistenza 3 vani, come meglio descritto nel relativo atto di compravendita a rogito del dott. Notaio Venezia in data 4 dicembre 2000, Rep. n. 22269, Raccolta n. 8397, che le parti Persona_4 qui espressamente richiamano nella sua complessività dandosi reciproco atto di essere perfettamente a conoscenza del contenuto e delle previsioni di cui al predetto atto notarile e relativi allegati.
Il trasferimento della predetta quota dell'unità immobiliare avverrà nello stato di fatto e di diritto, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive.
Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento dell'unità immobiliare in oggetto avvenga senza corrispettivo di prezzo, per la causale sopra specificata ed in forza dei complessivi accordi economici pattuiti tra le parti con il presente accordo.
3. Le parti si impegnano a stipulare il rogito notarile di compravendita entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio avanti al Notaio che procederà con la redazione dell'atto definitivo di trasferimento immobiliare.
4.Le spese necessarie per la formalizzazione del trasferimento immobiliare concordato sub 1 e sub 2 ovvero precisamente l'onorario del Notaio e le eventuali imposte catastali e ipotecarie e l'APE saranno sostenute dal SI . CP_1
5. Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'unità immobiliare che rimarrà assegnata in via esclusiva alla sig.ra resteranno a carico dei comproprietari pro -quota al 50% sino al rogito. Parte_1
Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'unità immobiliare che rimarrà assegnata in via esclusiva al sig. CP_1 resteranno interamente a suo carico e ciò a far data dal deposito del presente ricorso. R.G. 2945/2025 V.G
6. Quanto all'immobile sub 2, che rimarrà assegnato in via esclusiva alla SIa e che è attualmente locato, Parte_1 le parti concordano che la SIa percepirà il canone di locazione per intero, cui il SI Parte_1 Controparte_1 espressamente rinuncia pro quota, a far data dal deposito del presente ricorso.
7. Quanto all'immobile sub 1, che rimarrà assegnato in via esclusiva al sig. , le parti concordano che ove Controparte_1
l'immobile dovesse essere locato prima del rogito notarile di trasferimento il sig. percepirà il canone di Controparte_1 locazione per intero, cui la SIa fin d'ora espressamente rinuncia pro quota. Parte_1
8. Le parti concordano che a far data dal deposito del presente ricorso e comunque non oltre il 30 giugno 2025 il sig. CP_1 non corrisponderà più l'assegno separatizio in favore della moglie essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
9. Le parti si danno reciproco atto che tutti gli accordi economici di cui al presente divorzio con particolare riferimento a quelli che hanno per oggetto il trasferimento delle quote delle proprietà immobiliari sopra meglio descritte ed individuate costituiscono elemento fondamentale ed indispensabile, oltre che essenziale ed inderogabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10. Le parti con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le rispettive e reciproche obbligazioni ed impegni (nessuno escluso) nascenti dal presente accordo, dichiarano di aver espressamente e definitivamente regolato tra loro tutti i rispettivi e reciproci rapporti patrimoniali, e, pertanto, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'uno dall'altro, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente e ciò sia con riferimento a quanto dedotto ma anche in relazione a quanto non espressamente dedotto ma comunque deducibile alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
Spese compensate.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento immobiliare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione del divorzio. Pertanto, la presente R.G. 2945/2025 V.G
sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 12.1.2013, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia dell'anno 2013, Parte I, atto n. 5, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Prende atto degli ulteriori accordi economici intercorsi tra le parti secondo quanto riportato in parte motiva;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca