Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 02/12/2022, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2022
N. 00591/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2022, proposto da
IO AG, MA RN IC, BI DU, SS Cavallo, rappresentati e difesi dall'avvocato Filiberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Maria Buccoliero, Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, trasmesso a mezzo PEC il 3.08.2022, con cui il Responsabile del Servizio Cimiteri del Comune di Taranto – non riconoscendo il carattere perpetuo della concessione cimiteriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to F. Morelli, avv.to A. Villani in sostituzione degli avv.ti A.M. Buccoliero e G. Liuzzi;
- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda, atteso che:
a) ai sensi dell’art. 100 r.d. 25.7.1892, n. 448 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame): “ il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità ”;
b) con atto 25.9.1905 il Comune di Taranto ha concesso ai danti causa degli odierni ricorrenti un suolo di 70 mq, ubicato nella zona 1 del Viale Principale del Cimitero urbano di Taranto “San Brunone”;
c) tale atto non specifica il termine di durata della concessione;
d) per tale ragione, la concessione sembra doversi ritenere in perpetuo, e non a tempo determinato, come invece sostenuto dal Comune resistente;
- ritenuta altresì la sussistenza del periculum , insito nelle ovvie conseguenze negative, dal punto di vista personale/sociale, derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato (rimozione di salme allocate nel suolo in esame da oltre un secolo);
- ritenuto pertanto di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato, con fissazione dell’udienza di merito per il 27.4.2023;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27.4.2023.
Compensa spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO