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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 457/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Vittoria VECCHIONE Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonio PRISCO Controparte_1
I.N.P.S., con il patrocinio dell'avv. Giuseppe BASILE e dell'avv. Renato VESTINI appellati
Oggetto: altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ Parte_1
ha convenuto in giudizio e l'INPS, per fare
[...] Controparte_1 accertare che nulla è dovuto in relazione agli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 095 2022 90018667, notificata il 29/03/2022. Il ricorrente ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti, la mancanza di atti interruttivi tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta, il difetto di motivazione degli stessi e la violazione del diritto alla difesa. Si sono costituiti gli Enti convenuti che hanno eccepito la tardività dell'opposizione, hanno chiesto il rigetto della domanda ritenendo correttamente notificati i titoli. L'Inps ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento
pag. 1 di 4 dell'avviso di addebito già notificato e mai impugnato in termini, nonché dall'art. 617 c.p.c. per pretesi vizi formali del medesimo avviso.
ha chiesto di dichiarare la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in merito alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
essendo tali atti notificati direttamente dall'ente impositore la competenza esclusiva appartiene a quest'ultimo.” Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo provate rituali interruzioni della prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado. 2. Ha proposto appello il sulla scorta dei motivi di cui appresso. Pt_1
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli enti appellati, che hanno chiesto il rigetto del gravame. La causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo per le brevi ragioni di cui appresso. 3. Il primo motivo contesta la validità dell'interruzione della prescrizione operata con la notifica dell'iscrizione ipotecaria per la non riferibilità della firma apposta alla relata, che viene qui disconosciuta. Il disconoscimento è tardivo, posto che il documento è stato prodotto già in primo grado dall'ente appellato. Il secondo motivo censura la ritenuta idoneità della notifica dell'accertamento unificato di AE (doc. 4 INPS) ad interrompere la prescrizione e contesta la fondatezza della pretesa, per difetto di prova. Il primo punto è infondato, condividendosi quanto ritenuto dal Tribunale in coerenza con l'orientamento già espresso da questa Corte (e alla sent. 23/2023 CA Bologna può qui nuovamente farsi rinvio, ex art. 118 disp.att. c.p.c., in difetto di argomenti che inducano a mutare avviso). Il secondo punto introduce argomento del tutto nuovo: il ricorrente non aveva eccepito nulla nel merito della pretesa contributiva, ma solo dedotto argomenti di natura per così dire formale, sulla completezza della motivazione dell'atto impositivo. Ancora, pur deducendosi la pendenza di un'impugnazione dell'accertamento fiscale, ciò che allo stato si conosce è il suo esito sfavorevole alle ragioni del contribuente (come comprovato dall'indicata – e non meglio illustrata – pendenza di ricorso per Cassazione RG 5176/23, peraltro non prodotto). Il terzo motivo censura la regolamentazione delle spese ed è pure infondato. In primo luogo, si fonda sul presupposto, errato, che l'INPS si sia difeso con propri funzionari - laddove il ministero difensivo è curato dall'ufficio legale dell'ente. La differenza e la differente regolamentazione economica sono chiare in Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, n. 221901, i cui principi tornano utili anche alla soluzione del caso di specie.
pag. 2 di 4 In secondo luogo, eccepisce l'illegittimo conferimento di mandato da parte di
[...]
ad avvocato del libero Foro, in contrasto con la risalente e consolidata CP_1 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU 19/11/2019 n. 300082) In terzo luogo, invoca l'applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c. evidentemente non utile al caso di specie, in cui non si discute di prestazioni previdenziali né assistenziali. 4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
dipendenti. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto condannarlo a pagare le spese processuali poichè la norma poneva un obbligo di costituzione a mezzo dei funzionari. Osserva che, diversamente da altre ipotesi in cui la norma parla di facoltà, nella fattispecie la difesa processuale dell'Inps ad opera dei suoi dipendenti non solo era consentitati, ma era obbligatoria. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la costituzione dell'Inps era nulla con conseguente impossibilità di ottenere la refusione delle spese processuali. Rileva che, comunque, la difesa a mezzo di un legale doveva essere equiparata alla difesa del funzionario e cioè ad una difesa atecnica, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare i compensi di avvocato. Il ricorso è infondato.
… Va, inoltre, rilevato con riferimento alle doglianze circa la misura delle spese processuali effettuata dal Tribunale sulla base delle tariffe forensi che - le censure del ricorrente sono infondate. Il ricorrente ritiene di poter desumere dal D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, un divieto per l'Inps di costituirsi a mezzo legale e ritiene di poter affermare l'obbligo dell'istituto di avvalersi dei suoi funzionari. La norma citata recita che, limitatamente al giudizio di primo grado, l'istituto è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Non è esclusa la facoltà dell' di scegliere di farsi difendere dal CP_2 funzionario o dall'avvocato in mancanza di un esplicito divieto del ricorso all'assistenza di un legale del proprio ufficio legale secondo le regole generali.”
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 24/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno degli enti appellati;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, art. 82 c.p.c., comma 3 e dell'art. 91c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza che lo ha condannato a pagare le spese processuali. Osserva che l'Inps si era costituito con l'assistenza di un avvocato dell'ufficio legale dell' sebbene il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, CP_2 comma 6, u.p., prevedesse che l'istituto dovesse essere rappresentato e difeso direttamente dai propri 2 L' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_1 dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del R.D. n. 1611/1933 di apposita e motivata delibera da adottare nei casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilevo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
in alternativa e senza bisogno di formalità, né delle delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 del R.D. n.1611 richiamato dall' , può avvalersi anche di avvocati del libero foro, nel rispetto degli Controparte_1 artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 50/2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 457/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Maria Vittoria VECCHIONE Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Antonio PRISCO Controparte_1
I.N.P.S., con il patrocinio dell'avv. Giuseppe BASILE e dell'avv. Renato VESTINI appellati
Oggetto: altre ipotesi posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “ Parte_1
ha convenuto in giudizio e l'INPS, per fare
[...] Controparte_1 accertare che nulla è dovuto in relazione agli avvisi di addebito sottesi all' intimazione di pagamento n. 095 2022 90018667, notificata il 29/03/2022. Il ricorrente ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti, la mancanza di atti interruttivi tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta, il difetto di motivazione degli stessi e la violazione del diritto alla difesa. Si sono costituiti gli Enti convenuti che hanno eccepito la tardività dell'opposizione, hanno chiesto il rigetto della domanda ritenendo correttamente notificati i titoli. L'Inps ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre la scadenza dei termini previsti dall'art. 24 del Dl. 46/1999, ove volto all'annullamento
pag. 1 di 4 dell'avviso di addebito già notificato e mai impugnato in termini, nonché dall'art. 617 c.p.c. per pretesi vizi formali del medesimo avviso.
ha chiesto di dichiarare la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in merito alla regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito;
essendo tali atti notificati direttamente dall'ente impositore la competenza esclusiva appartiene a quest'ultimo.” Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo provate rituali interruzioni della prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado. 2. Ha proposto appello il sulla scorta dei motivi di cui appresso. Pt_1
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli enti appellati, che hanno chiesto il rigetto del gravame. La causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo per le brevi ragioni di cui appresso. 3. Il primo motivo contesta la validità dell'interruzione della prescrizione operata con la notifica dell'iscrizione ipotecaria per la non riferibilità della firma apposta alla relata, che viene qui disconosciuta. Il disconoscimento è tardivo, posto che il documento è stato prodotto già in primo grado dall'ente appellato. Il secondo motivo censura la ritenuta idoneità della notifica dell'accertamento unificato di AE (doc. 4 INPS) ad interrompere la prescrizione e contesta la fondatezza della pretesa, per difetto di prova. Il primo punto è infondato, condividendosi quanto ritenuto dal Tribunale in coerenza con l'orientamento già espresso da questa Corte (e alla sent. 23/2023 CA Bologna può qui nuovamente farsi rinvio, ex art. 118 disp.att. c.p.c., in difetto di argomenti che inducano a mutare avviso). Il secondo punto introduce argomento del tutto nuovo: il ricorrente non aveva eccepito nulla nel merito della pretesa contributiva, ma solo dedotto argomenti di natura per così dire formale, sulla completezza della motivazione dell'atto impositivo. Ancora, pur deducendosi la pendenza di un'impugnazione dell'accertamento fiscale, ciò che allo stato si conosce è il suo esito sfavorevole alle ragioni del contribuente (come comprovato dall'indicata – e non meglio illustrata – pendenza di ricorso per Cassazione RG 5176/23, peraltro non prodotto). Il terzo motivo censura la regolamentazione delle spese ed è pure infondato. In primo luogo, si fonda sul presupposto, errato, che l'INPS si sia difeso con propri funzionari - laddove il ministero difensivo è curato dall'ufficio legale dell'ente. La differenza e la differente regolamentazione economica sono chiare in Cassazione civile sez. lav., 12/09/2018, n. 221901, i cui principi tornano utili anche alla soluzione del caso di specie.
pag. 2 di 4 In secondo luogo, eccepisce l'illegittimo conferimento di mandato da parte di
[...]
ad avvocato del libero Foro, in contrasto con la risalente e consolidata CP_1 giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SU 19/11/2019 n. 300082) In terzo luogo, invoca l'applicazione dell'art. 152 disp.att. c.p.c. evidentemente non utile al caso di specie, in cui non si discute di prestazioni previdenziali né assistenziali. 4. Le spese del grado seguono la soccombenza. Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
dipendenti. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto condannarlo a pagare le spese processuali poichè la norma poneva un obbligo di costituzione a mezzo dei funzionari. Osserva che, diversamente da altre ipotesi in cui la norma parla di facoltà, nella fattispecie la difesa processuale dell'Inps ad opera dei suoi dipendenti non solo era consentitati, ma era obbligatoria. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la costituzione dell'Inps era nulla con conseguente impossibilità di ottenere la refusione delle spese processuali. Rileva che, comunque, la difesa a mezzo di un legale doveva essere equiparata alla difesa del funzionario e cioè ad una difesa atecnica, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare i compensi di avvocato. Il ricorso è infondato.
… Va, inoltre, rilevato con riferimento alle doglianze circa la misura delle spese processuali effettuata dal Tribunale sulla base delle tariffe forensi che - le censure del ricorrente sono infondate. Il ricorrente ritiene di poter desumere dal D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, un divieto per l'Inps di costituirsi a mezzo legale e ritiene di poter affermare l'obbligo dell'istituto di avvalersi dei suoi funzionari. La norma citata recita che, limitatamente al giudizio di primo grado, l'istituto è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. Non è esclusa la facoltà dell' di scegliere di farsi difendere dal CP_2 funzionario o dall'avvocato in mancanza di un esplicito divieto del ricorso all'assistenza di un legale del proprio ufficio legale secondo le regole generali.”
pag. 3 di 4
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 18/2024 del Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 24/1/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge in favore di ciascuno degli enti appellati;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, u.p., conv. in L. n. 248 del 2005, art. 82 c.p.c., comma 3 e dell'art. 91c.p.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza che lo ha condannato a pagare le spese processuali. Osserva che l'Inps si era costituito con l'assistenza di un avvocato dell'ufficio legale dell' sebbene il D.L. n. 203 del 2005, art. 10, CP_2 comma 6, u.p., prevedesse che l'istituto dovesse essere rappresentato e difeso direttamente dai propri 2 L' , impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_1 dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del R.D. n. 1611/1933 di apposita e motivata delibera da adottare nei casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilevo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
in alternativa e senza bisogno di formalità, né delle delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4 del R.D. n.1611 richiamato dall' , può avvalersi anche di avvocati del libero foro, nel rispetto degli Controparte_1 artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 50/2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.