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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in data [...] a [...] – Brasile – C.F. Parte_1
; C.F._1
nato in data [...] a [...] Controparte_1 Parte_2
(MG) – Brasile, C.F. , il quale agisce anche nell'interesse delle sue figlie C.F._2
minorenni:
nata in data [...] a [...] Persona_1
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._3
nata in data [...] a [...], Parte_3
Brasile, C.F. ; C.F._4
nato in data [...] a [...] Parte_4
(GO) – Brasile, C.F. , il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli C.F._5
minorenni:
nato in data [...] a [...] Persona_2
(MG), Brasile, C.F. C.F._6
nato in data [...] a [...] Parte_5
(MG), Brasile, C.F. C.F._7
, nato in data [...] a [...] Parte_6
(GO), C.F. , il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli minorenni: C.F._8
1 nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
e nato in data [...] a C.F._9 Controparte_3
ER (MG), Brasile, C.F. C.F._10
nata in data [...] a [...] Parte_7
(MG), Brasile, C.F. , la quale agisce anche nell'interesse delle sue figlie C.F._11
minorenni:
nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_4
e nata in data [...] a C.F._12 Controparte_5
ER (MG), Brasile, C.F. ; C.F._13
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_6
, il quale agisce anche nell'interesse della sua figlia minorenne: C.F._14
nata in data [...] a [...], Persona_3
Brasile, C.F. ; C.F._15
, nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Parte_8
, il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli minorenni: C.F._16
, nata in data [...] a [...], Brasile, Persona_4
C.F. ; C.F._17
, nato in data [...] a [...], Parte_9
Brasile, C.F. ; C.F._18
, nata in data [...] a [...], Brasile, Parte_10
C.F. ; C.F._19
, nata in data [...] a [...], Parte_11
Brasile, C.F. , la quale agisce anche nell'interesse del suo figlio minorenne: C.F._20
nato in data [...] a [...], Persona_5
Brasile, C.F. ; C.F._21
, nata in data [...] a [...] Parte_12
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._22
Nonché:
, nata in data [...] a [...], Brasile, che nel presente atto Persona_6 interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
e Persona_1 Parte_3
nata in data [...] a [...] Controparte_7
(SP), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
2 e Persona_2 Parte_5
[...]
nata in data [...] a [...], Brasile, Controparte_8 che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
nato in data [...] a [...], Brasile, che nel Parte_13 presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
Controparte_4 Controparte_5
, nata in data [...] a [...] Controparte_9
(MG), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse della sua figlia minorenne:
Persona_3
, nata in data [...] a [...] Persona_7
(SP), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
e;
Persona_4 Parte_9
, nato in data [...] a [...], Brasile, che nel Controparte_10 presente atto interviene soltanto nell'interesse del suo figlio minorenne: Persona_5
[...]
Tutti cittadini brasiliani, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avvocato Gaetano Monfregola, che – unitamente all'avvocato stabilito Marcelo Jesus Freitas
Araujo, li rappresenta e difende come da procura in atti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in carica, legale Controparte_11 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34
- RESISTENTI -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_11
3 di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di conosciuto anche Persona_8 in Brasile come ” (traduzione portoghese di , nato a [...] CP_12 Persona_8
Albanese (CS) in data 14 maggio 1886 (all.1), coniugato con in data 04 maggio Persona_9
1909 a RU (Brasile) (all.2). non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Persona_8
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri del Brasile (all.3).
è deceduto in data 30 ottobre 1965 a RU (Brasile) (all.4). Persona_8
Dal predetto matrimonio nasceva in data 03 aprile 1919 a RU (Brasile) Persona_10
Per_1 (all.5). sposava in data 22 gennaio 1939 a RU (Brasile) (all.6), Controparte_13
Per_1 passando così la moglie a firmarsi . è deceduta in data 02 Controparte_14
febbraio 1998 a UB (Brasile) (all.7).
Dal predetto matrimonio nascevano quattro figli: Parte_6 [...]
e Persona_11 Persona_12 Persona_13
Il loro primo figlio, nasceva a RU (Brasile) in data 18 ottobre Parte_6
1939 (all.8) e sposava a Rio RD (Brasile) in data 28 luglio 1971 (all.9), Persona_14
passando così la moglie a firmarsi Pt_3 Parte_14 Parte_6
è deceduto in data 03 giugno 2009 a ER (Brasile) (all.10). Dal loro matrimonio
[...]
nascevano tre figli: Persona_15 Parte_4
e
[...] Parte_6
1° figlio: nato a [...] in data [...] Persona_15
(all.11) e sposava a AM (Brasile) in data 22 settembre 2006 (all.12). Dal Persona_6
loro matrimonio nascevano due figlie: nata in [...] 19 Persona_1
settembre 2009 a ER (Brasile) (all.13) e nata in [...] 15 Parte_3
gennaio 2015 a ER (Brasile) (all.14).
2° figlio: nato in data [...] a [...] Parte_4
(Brasile) (all.15) e sposava a ER (Brasile) in data 30 maggio Controparte_7
2009 (all.16), passando così la moglie a firmarsi Dal loro Controparte_7
matrimonio nascevano due figli: nato in [...] 23 maggio Persona_2
2016 a ER (Brasile) (all.17) e nato in [...] 08 maggio Parte_5
2022 a ER (Brasile) (all.18).
4 3° figlio: nato in data [...] a [...] Parte_6
(all.19) e sposava a ER (Brasile) in data 11 ottobre 2010 (all.20), Controparte_8
passando così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio Controparte_8
nascevano due figli: nato in data [...] a [...] Parte_15
(all.21) e nato in data [...] a [...] (all.22). Parte_16
Il secondo figlio di nasceva a RU (Brasile) Persona_10 Per_1 Persona_11
in data 03 novembre 1944 (all.23). sposava in data 02 dicembre 1967 a Per_1 Persona_16
RU (Brasile) (all.24). Dal loro matrimonio nascevano due figli: e Parte_1
Persona_17
1° figlio: nata in data [...] a [...] (all.25) e Parte_1
sposava e in data 1° marzo 1996 a Belo Horizonte Persona_18 Pt_11
(Brasile) (all.26), passando così la moglie a firmarsi e Dal loro Parte_17 Pt_11
matrimonio nasceva e in data 21 ottobre 1995 a Belo Horizonte Parte_11 Pt_11
(Brasile) (all.27). Dalla convivenza di fatto tra e nasceva Pt_11 Controparte_10 [...]
in data 17 agosto 2016 a Brasilia (Brasile) (all.28). Persona_5
2° figlio: nato in data [...] a [...] (all.29). Persona_17
Dalla convivenza di fatto tra e , nasceva Per_17 Parte_18 Parte_12
in data 09 gennaio 1997 a Belo Horizonte (Brasile) (all.30).
[...]
Il terzo figlio di , nasceva a RU (Brasile) in data 19 febbraio Persona_10 Persona_12
1957 (all.31). sposava in data 27 ottobre 1977 a Goiânia (Brasile) (all.32), Per_12 CP_15
passando così la moglie a firmarsi . Per_12 Parte_19
Dal predetto matrimonio nasceva in data 30 settembre 1982 a RU Parte_8
(Brasile) (all.33) e sposava a AR de MP (Brasile) in data 18 Persona_7
febbraio 2011 (all.34), passando così la moglie a firmarsi . Dal Persona_7
loro matrimonio nascevano due figli: , nata in data [...] a Persona_4 Persona_4
IN (Brasile) (all.35) e , nato in data [...] a Parte_9
IN (Brasile) (all.36).
Il quarto figlio di nasceva a RU (Brasile) in data 20 Persona_10 Persona_13
Per_1 luglio 1958 (all.37). sposava a UB (Brasile) in data 15 Controparte_16
luglio 1980 (all.38), passando così la moglie a firmarsi Dal loro Controparte_17
matrimonio nascevano tre figli: e Parte_7 Controparte_6 [...]
Controparte_18
5 1° figlio: nata in data [...] a [...] (all.39) e Parte_7
sposava in data 12 dicembre 2012 a Curitiba (Brasile) (all.40), passando Parte_13
così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio nascevano due Parte_7
figlie: nata in data [...] a [...] (all.41) e Controparte_4
nata in data [...] a [...] (all.42). Controparte_5
2° figlio: nato in data [...] a [...] (all.43) e Controparte_6
sposava in data 05 luglio 2014 a NA RD (Brasile) (all.44), Controparte_9
passando così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio Controparte_9 Persona_3
nasceva in data 13 giugno 2018 a UB (Brasile) (all.45). Persona_3
3° figlio: nata in data [...] a [...] (all.46), e sposava Controparte_18
in data 03 novembre 2021 a OU (Brasile) (all.47). Persona_19
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_11
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 22/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...] in data [...] senza mai Persona_8
naturalizzarsi brasiliano e da questi trasmessa alla figlia nata in [...] 03 Persona_10
aprile 1919 a RU (Brasile) sposatasi nel 1939 con a RU (Brasile) Controparte_13
(all.6).
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
6 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che
7 aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
8 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano e per Persona_8
discendenza diretta derivante dalla propria figlia Per_20
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: CP
, nata in data [...] a [...] – Brasile – C.F. Parte_1
; C.F._1
nato in data [...] a [...] Persona_15
(MG) – Brasile, C.F. ; C.F._2
nata in data [...] a [...] Persona_1
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._3
nata in data [...] a [...], Parte_3
Brasile, C.F. ; C.F._4
nato in data [...] a [...] Parte_4
(GO) – Brasile, C.F. ; C.F._5
nato in data [...] a [...] Persona_2
(MG), Brasile, C.F. C.F._6
nato in data [...] a [...] Parte_5
(MG), Brasile, C.F. C.F._7
, nato in data [...] a [...] Parte_6
(GO), C.F. ; C.F._8
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
; C.F._9
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_3
C.F._10
nata in data [...] a [...] Parte_7
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._11
9 nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_4
; C.F._12
nata in data [...] a [...], Brasile, Controparte_5
C.F. ; C.F._13
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_6
; C.F._14
nata in data [...] a [...], Persona_3
Brasile, C.F. ; C.F._15
, nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Pt_8 Persona_4
; C.F._16
, nata in data [...] a [...], Brasile, Persona_4
C.F. ; C.F._17
, nato in data [...] a [...], Parte_9
Brasile, C.F. ; C.F._18
, nata in data [...] a [...], Brasile, Parte_10
C.F. ; C.F._19
, nata in data [...] a [...], Pt_11 Parte_11
Brasile, C.F. ; C.F._20
nato in data [...] a [...], Persona_5
Brasile, C.F. ; C.F._21
, nata in data [...] a [...] Parte_12
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._22
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in data [...] a [...] – Brasile – C.F. Parte_1
; C.F._1
nato in data [...] a [...] Controparte_1 Parte_2
(MG) – Brasile, C.F. , il quale agisce anche nell'interesse delle sue figlie C.F._2
minorenni:
nata in data [...] a [...] Persona_1
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._3
nata in data [...] a [...], Parte_3
Brasile, C.F. ; C.F._4
nato in data [...] a [...] Parte_4
(GO) – Brasile, C.F. , il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli C.F._5
minorenni:
nato in data [...] a [...] Persona_2
(MG), Brasile, C.F. C.F._6
nato in data [...] a [...] Parte_5
(MG), Brasile, C.F. C.F._7
, nato in data [...] a [...] Parte_6
(GO), C.F. , il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli minorenni: C.F._8
1 nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
e nato in data [...] a C.F._9 Controparte_3
ER (MG), Brasile, C.F. C.F._10
nata in data [...] a [...] Parte_7
(MG), Brasile, C.F. , la quale agisce anche nell'interesse delle sue figlie C.F._11
minorenni:
nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_4
e nata in data [...] a C.F._12 Controparte_5
ER (MG), Brasile, C.F. ; C.F._13
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_6
, il quale agisce anche nell'interesse della sua figlia minorenne: C.F._14
nata in data [...] a [...], Persona_3
Brasile, C.F. ; C.F._15
, nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Parte_8
, il quale agisce anche nell'interesse dei suoi figli minorenni: C.F._16
, nata in data [...] a [...], Brasile, Persona_4
C.F. ; C.F._17
, nato in data [...] a [...], Parte_9
Brasile, C.F. ; C.F._18
, nata in data [...] a [...], Brasile, Parte_10
C.F. ; C.F._19
, nata in data [...] a [...], Parte_11
Brasile, C.F. , la quale agisce anche nell'interesse del suo figlio minorenne: C.F._20
nato in data [...] a [...], Persona_5
Brasile, C.F. ; C.F._21
, nata in data [...] a [...] Parte_12
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._22
Nonché:
, nata in data [...] a [...], Brasile, che nel presente atto Persona_6 interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
e Persona_1 Parte_3
nata in data [...] a [...] Controparte_7
(SP), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
2 e Persona_2 Parte_5
[...]
nata in data [...] a [...], Brasile, Controparte_8 che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
e Controparte_2 Controparte_3
nato in data [...] a [...], Brasile, che nel Parte_13 presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
[...]
Controparte_4 Controparte_5
, nata in data [...] a [...] Controparte_9
(MG), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse della sua figlia minorenne:
Persona_3
, nata in data [...] a [...] Persona_7
(SP), Brasile, che nel presente atto interviene soltanto nell'interesse dei sopraddetti figli minorenni:
e;
Persona_4 Parte_9
, nato in data [...] a [...], Brasile, che nel Controparte_10 presente atto interviene soltanto nell'interesse del suo figlio minorenne: Persona_5
[...]
Tutti cittadini brasiliani, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avvocato Gaetano Monfregola, che – unitamente all'avvocato stabilito Marcelo Jesus Freitas
Araujo, li rappresenta e difende come da procura in atti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del Ministro in carica, legale Controparte_11 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34
- RESISTENTI -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_11
3 di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di conosciuto anche Persona_8 in Brasile come ” (traduzione portoghese di , nato a [...] CP_12 Persona_8
Albanese (CS) in data 14 maggio 1886 (all.1), coniugato con in data 04 maggio Persona_9
1909 a RU (Brasile) (all.2). non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, come attestato dal Certificato Persona_8
Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri del Brasile (all.3).
è deceduto in data 30 ottobre 1965 a RU (Brasile) (all.4). Persona_8
Dal predetto matrimonio nasceva in data 03 aprile 1919 a RU (Brasile) Persona_10
Per_1 (all.5). sposava in data 22 gennaio 1939 a RU (Brasile) (all.6), Controparte_13
Per_1 passando così la moglie a firmarsi . è deceduta in data 02 Controparte_14
febbraio 1998 a UB (Brasile) (all.7).
Dal predetto matrimonio nascevano quattro figli: Parte_6 [...]
e Persona_11 Persona_12 Persona_13
Il loro primo figlio, nasceva a RU (Brasile) in data 18 ottobre Parte_6
1939 (all.8) e sposava a Rio RD (Brasile) in data 28 luglio 1971 (all.9), Persona_14
passando così la moglie a firmarsi Pt_3 Parte_14 Parte_6
è deceduto in data 03 giugno 2009 a ER (Brasile) (all.10). Dal loro matrimonio
[...]
nascevano tre figli: Persona_15 Parte_4
e
[...] Parte_6
1° figlio: nato a [...] in data [...] Persona_15
(all.11) e sposava a AM (Brasile) in data 22 settembre 2006 (all.12). Dal Persona_6
loro matrimonio nascevano due figlie: nata in [...] 19 Persona_1
settembre 2009 a ER (Brasile) (all.13) e nata in [...] 15 Parte_3
gennaio 2015 a ER (Brasile) (all.14).
2° figlio: nato in data [...] a [...] Parte_4
(Brasile) (all.15) e sposava a ER (Brasile) in data 30 maggio Controparte_7
2009 (all.16), passando così la moglie a firmarsi Dal loro Controparte_7
matrimonio nascevano due figli: nato in [...] 23 maggio Persona_2
2016 a ER (Brasile) (all.17) e nato in [...] 08 maggio Parte_5
2022 a ER (Brasile) (all.18).
4 3° figlio: nato in data [...] a [...] Parte_6
(all.19) e sposava a ER (Brasile) in data 11 ottobre 2010 (all.20), Controparte_8
passando così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio Controparte_8
nascevano due figli: nato in data [...] a [...] Parte_15
(all.21) e nato in data [...] a [...] (all.22). Parte_16
Il secondo figlio di nasceva a RU (Brasile) Persona_10 Per_1 Persona_11
in data 03 novembre 1944 (all.23). sposava in data 02 dicembre 1967 a Per_1 Persona_16
RU (Brasile) (all.24). Dal loro matrimonio nascevano due figli: e Parte_1
Persona_17
1° figlio: nata in data [...] a [...] (all.25) e Parte_1
sposava e in data 1° marzo 1996 a Belo Horizonte Persona_18 Pt_11
(Brasile) (all.26), passando così la moglie a firmarsi e Dal loro Parte_17 Pt_11
matrimonio nasceva e in data 21 ottobre 1995 a Belo Horizonte Parte_11 Pt_11
(Brasile) (all.27). Dalla convivenza di fatto tra e nasceva Pt_11 Controparte_10 [...]
in data 17 agosto 2016 a Brasilia (Brasile) (all.28). Persona_5
2° figlio: nato in data [...] a [...] (all.29). Persona_17
Dalla convivenza di fatto tra e , nasceva Per_17 Parte_18 Parte_12
in data 09 gennaio 1997 a Belo Horizonte (Brasile) (all.30).
[...]
Il terzo figlio di , nasceva a RU (Brasile) in data 19 febbraio Persona_10 Persona_12
1957 (all.31). sposava in data 27 ottobre 1977 a Goiânia (Brasile) (all.32), Per_12 CP_15
passando così la moglie a firmarsi . Per_12 Parte_19
Dal predetto matrimonio nasceva in data 30 settembre 1982 a RU Parte_8
(Brasile) (all.33) e sposava a AR de MP (Brasile) in data 18 Persona_7
febbraio 2011 (all.34), passando così la moglie a firmarsi . Dal Persona_7
loro matrimonio nascevano due figli: , nata in data [...] a Persona_4 Persona_4
IN (Brasile) (all.35) e , nato in data [...] a Parte_9
IN (Brasile) (all.36).
Il quarto figlio di nasceva a RU (Brasile) in data 20 Persona_10 Persona_13
Per_1 luglio 1958 (all.37). sposava a UB (Brasile) in data 15 Controparte_16
luglio 1980 (all.38), passando così la moglie a firmarsi Dal loro Controparte_17
matrimonio nascevano tre figli: e Parte_7 Controparte_6 [...]
Controparte_18
5 1° figlio: nata in data [...] a [...] (all.39) e Parte_7
sposava in data 12 dicembre 2012 a Curitiba (Brasile) (all.40), passando Parte_13
così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio nascevano due Parte_7
figlie: nata in data [...] a [...] (all.41) e Controparte_4
nata in data [...] a [...] (all.42). Controparte_5
2° figlio: nato in data [...] a [...] (all.43) e Controparte_6
sposava in data 05 luglio 2014 a NA RD (Brasile) (all.44), Controparte_9
passando così la moglie a firmarsi Dal loro matrimonio Controparte_9 Persona_3
nasceva in data 13 giugno 2018 a UB (Brasile) (all.45). Persona_3
3° figlio: nata in data [...] a [...] (all.46), e sposava Controparte_18
in data 03 novembre 2021 a OU (Brasile) (all.47). Persona_19
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_11
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 22/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo nato a [...] in data [...] senza mai Persona_8
naturalizzarsi brasiliano e da questi trasmessa alla figlia nata in [...] 03 Persona_10
aprile 1919 a RU (Brasile) sposatasi nel 1939 con a RU (Brasile) Controparte_13
(all.6).
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
6 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che
7 aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
8 Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano e per Persona_8
discendenza diretta derivante dalla propria figlia Per_20
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadine italiane di: CP
, nata in data [...] a [...] – Brasile – C.F. Parte_1
; C.F._1
nato in data [...] a [...] Persona_15
(MG) – Brasile, C.F. ; C.F._2
nata in data [...] a [...] Persona_1
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._3
nata in data [...] a [...], Parte_3
Brasile, C.F. ; C.F._4
nato in data [...] a [...] Parte_4
(GO) – Brasile, C.F. ; C.F._5
nato in data [...] a [...] Persona_2
(MG), Brasile, C.F. C.F._6
nato in data [...] a [...] Parte_5
(MG), Brasile, C.F. C.F._7
, nato in data [...] a [...] Parte_6
(GO), C.F. ; C.F._8
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_2
; C.F._9
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_3
C.F._10
nata in data [...] a [...] Parte_7
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._11
9 nata in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_4
; C.F._12
nata in data [...] a [...], Brasile, Controparte_5
C.F. ; C.F._13
nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Controparte_6
; C.F._14
nata in data [...] a [...], Persona_3
Brasile, C.F. ; C.F._15
, nato in data [...] a [...], Brasile, C.F. Pt_8 Persona_4
; C.F._16
, nata in data [...] a [...], Brasile, Persona_4
C.F. ; C.F._17
, nato in data [...] a [...], Parte_9
Brasile, C.F. ; C.F._18
, nata in data [...] a [...], Brasile, Parte_10
C.F. ; C.F._19
, nata in data [...] a [...], Pt_11 Parte_11
Brasile, C.F. ; C.F._20
nato in data [...] a [...], Persona_5
Brasile, C.F. ; C.F._21
, nata in data [...] a [...] Parte_12
(MG), Brasile, C.F. ; C.F._22
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro
10 11