Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di
Palermo
Sezione
Lavoro
N°
_______________
_____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________
__
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. _____________
Rilasciata 11924/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
DA
________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Parte_1 ______
Butticè
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere
cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/08/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che la ricorrente
“sin dall'epoca della domanda amministrativa, NON aveva un'obiettività tale da giustificare il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, come evidenziato dalle certificazioni sanitarie allegate in atti telematici” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1
con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Così deciso in Palermo, 27/05/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino