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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1365/2022 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Alessandria, via Mazzini n. 46, presso lo studio dell'avv. Stefania Gandini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata ad [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Genova, via Innocenzo IV n. 5/5, presso lo studio dell'avv. Michele
Casano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Alessandria in data 29/09/2022
-Nullità contratto compravendita automezzo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza Rep. n 1578/2022 del 29.09.2022 emessa dal
Tribunale di Alessandria Sezione Civile, Giudice Dott. Michele Delli Paoli, nell'ambito del Giudizio
R.G. n. 768/2022 e n.768-sub.1/2020, depositata e trasmessa dalla cancelleria in data 29.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità e/o l'inesistenza del contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'autocarro Nissan tg AL728203 del
16 febbraio 2011 tra e , trascritto il 21 luglio 2014, e pertanto Parte_1 Controparte_1 dichiararlo privo di efficacia ab origine, ovvero sin dal 16 febbraio 2011”e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA
e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Ove Codesta Ecc.ma Corte lo ritenga indispensabile ai fini della decisione si richiede IN VIA
ISTRUTTORIA l'audizione delle persone che hanno già reso interrogatorio e S.I.T. avanti il
Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Dr. E. di Per_1 cui si sono già prodotti i verbali (si vedano produzioni docc. 12,13,14 di cui all'INDICE fascicolo di
depositato in data 05.01.2024) ed in particolare della Sig.ra e del Sig. CP_2 Controparte_1
, come segue: Parte_2
- ammettere interrogatorio formale dell'Appellata, Sig.ra , residente in [...]
Sacco n. 10, 15121 Alessandria, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che non ha mai conosciuto né ha mai parlato con il Sig. Parte_1
2) Vero che, per la vendita del furgone targato AL708203, ha preso accordi esclusivamente con il Sig.
? Parte_2
- ammettere la prova testimoniale del teste Sig. , residente in [...]
Della Santa n.24, sui seguenti capitoli:
1) Vero che esclusivamente Lei aveva preso accordi per l'acquisto del furgone targato AL708203 con la Sig.ra ? Controparte_1
2) Vero che il furgone targato AL708203 è stato esclusivamente da Lei posseduto?”
Per parte appellata:
“Si conclude instando, contrariis rejectis, e previo eventuale licenziamento dei dedotti mezzi istruttori:
pagina 2 di 8 1) in via pregiudiziale e principale: per la inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c., per carenza dei prescritti requisiti, con ogni conseguente declaratoria, pronuncia ed effetto;
2) in via istruttoria: per la inammissibilità delle istanze di istruttoria testimoniale/per interrogatorio formale ex adverso formulate per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, e non in primo grado, ed in quanto comunque generiche, irrilevanti, superflue e comunque non costituenti prove nuove/mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione ex art. 702 bis ter c.p.c.;
3) per la inammissibilità ed inutilizzabilità siccome nuove delle produzioni documentali ex adverso effettuate in data 05/01/2024, e comunque stante la loro totale irrilevanza ed inconferenza ai fini di causa;
4) nel merito ed in ogni caso: per l'integrale rigetto dell'avversario epigrafato atto di citazione in appello, in tutte le sue deduzioni, doglianze e domande in via pregiudiziale e cautelare ed in via principale e nel merito, nonché in via istruttoria, e per l'effetto per la integrale conferma della ex adverso impugnata Ordinanza di prime cure Rep. n. 1578/2022 del 29.09.2022 emessa dal Tribunale di Alessandria Sez. Civile G.U. Dott. Michele Delli Paoli, depositata e trasmessa dalla Cancelleria in data 29.09.2022, con conseguente integrale rigetto di tutte le avversarie conclusioni avanzate in prime cure come in atto d'appello ex adverso riportate.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 03/03/2020 dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedeva, al di là delle istanze formulate in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., che, nel Parte_1
merito, fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità e/o l'inesistenza del contratto di compravendita in data 16/02/2011 tra e , trascritto il 21/07/2014, Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'autocarro Nissan, tg AL728203, con conseguente declaratoria di sua inefficacia ab origine.
Sosteneva il ricorrente di avere ricevuto in data 05/09/2019 la notifica di una cartella di pagamento dell'importo di € 17.501,01, relativa, per lo più, a contravvenzioni del C.d.S., risalenti agli anni 2010,
2012, 2014 e 2015, relative all'autocarro Nissan;
di non avere mai acquistato il predetto automezzo, di non averlo mai posseduto, né detenuto;
che la scrittura privata del 21/07/2014, recante in epigrafe la dicitura “Trascrizione atto a tutela del venditore”, con cui dava atto di avere venduto Controparte_1 verbalmente, per prezzo di € 1,00, il giorno 16/02/2011 l'autocarro in questione a Parte_1
rappresentava un falso, in quanto egli non aveva mai stipulato alcun contratto di compravendita;
che l'asserito contratto di compravendita era quindi nullo, in quanto privo di uno degli elementi essenziali,
e cioè il consenso del presunto acquirente.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, asserendo di Controparte_1
avere ceduto il furgone di sua proprietà, al momento in cui aveva cessato di svolgere attività commerciale, su richiesta del padre di frattanto deceduto, il Parte_1 Parte_2
quale si era con lei recato in data 16/02/2011 presso gli Uffici del Comune di Alessandria per firmare l'atto di vendita, indicando in quella sede, quale acquirente del mezzo, il figlio di cui forniva Pt_1
i dati anagrafici necessari, e dichiarando che si sarebbe successivamente reso disponibile a curare la trascrizione presso il P.R.A.; che tuttavia tale adempimento non veniva mai curato e nel maggio 2013 le perveniva la notifica di una sanzione amministrativa relativa al predetto autoveicolo;
che, pertanto, risultati vani tutti i solleciti a curare la trascrizione del passaggio di proprietà, si determinava in data
18/07/2014 a presentare un esposto alla Sezione della Polizia Stradale di Alessandria, onde far constare, ad ogni possibile effetto legale, la perdita del possesso dell'automezzo.
2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 29/09/2022, il Tribunale di Alessandria ha rigettato il ricorso, condannando al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
controparte.
L'ordinanza, nell'affrontare nel merito la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita, ha premesso che la controversia dovesse essere risolta applicando correttamente i criteri in tema di onere della prova, osservando quindi come il ricorrente, gravato dall'onere di provare la nullità, per mancanza di accordo, del contratto di compravendita del veicolo, a lui formalmente intestato, non avesse avanzato alcuna istanza istruttoria, dal che non poteva che conseguire la reiezione del ricorso.
Aggiunge inoltre l'ordinanza come l'infondatezza della domanda emerga anche dalla conferma che la ricostruzione dei fatti, fornita dalla resistente, ha ricevuto da parte di il quale Parte_2
ha ammesso di aver avuto il possesso dell'automezzo e di essere stato responsabile delle violazioni del
C.d.S., a cui si riferiscono le contravvenzioni elevate.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
28/10/2022 chiedendo, in riforma dell'impugnata ordinanza, l'accertamento della Parte_1
nullità del contratto e formulando istanze istruttorie per il caso in cui la Corte ne ravvisasse la necessità, ex art. 702 quater c.p.c.
L'atto di impugnazione si articola sulla base di due motivi, il primo dei quali, diretto a censurare l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, ed il secondo, volto a censurare la mancata considerazione delle prove documentali, da cui emergeva l'assenza di consenso da parte del preteso acquirente.
pagina 4 di 8 Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame avversario e formulando, Controparte_1
in via di subordine, per il caso di ammissione delle prove avversarie, istanze istruttorie orali.
4. L'appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo d'impugnazione al di là di ribadire di non avere mai acquistato Parte_1
il veicolo marca Nissan, tg. AL 708203, e di non avere mai conosciuto , osserva come Controparte_1
tanto il contratto di compravendita, che sarebbe intervenuto verbalmente in data 16/02/2011, quanto la scrittura del 21/07/2014, presentata per la trascrizione al P.R.A. siano atti unilaterali sottoscritti solo da
, la quale ha peraltro sempre dato atto di avere intrattenuto rapporti per la vendita del Controparte_1
furgone con il padre dell'appellante, Parte_2
Alcun documento è dunque stato prodotto dalla controparte per dimostrare l'esistenza del preteso accordo intervenuto tra le parti, sicché il primo Giudice ha errato nel ritenere che l'onere probatorio dell'inesistenza del contratto gravasse su chi agiva, poiché la prova del presunto contratto gravava sulla venditrice, la quale non avrebbe potuto avvalersi, ai fini di tale prova, delle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dalla CP_1
Osserva questa Corte come l'ordinanza impugnata, nel richiamare i principi regolatori in tema di onere della prova, sia incorsa nell'evidente errore di onerare la parte, che ha agito in giudizio, per far valere la nullità del contratto, della prova di un fatto negativo, e cioè dell'assenza di un accordo tra le parti in ordine alla cessione dell'automezzo, in una fattispecie, peraltro, in cui i documenti, comprovanti la stipula dell'atto, consistevano in dichiarazioni unilaterali sottoscritte dalla sola venditrice.
In assenza di un contratto scritto, da cui risultasse il consenso dell'acquirente, e a fronte della deduzione da parte di di non avere mai raggiunto alcun accordo con la Parte_1 CP_1 relativo all'acquisto di quel veicolo, di non avere stipulato alcun contratto e di non avere mai conseguito il possesso o avuto la disponibilità di quel bene, l'onere di provare l'elemento di cui al n. 1 dell'art. 1325 c.c., e cioè il consenso del supposto acquirente, in termini di fatto positivo, gravava su chi assumeva l'intervenuta stipula della compravendita con Parte_1
Infatti, sulla carta di circolazione del veicolo (v. doc. 1 ) risulta annotata la dichiarazione di CP_1
vendita da parte della venditrice, , con la sua sottoscrizione autenticata in data Controparte_1
16/02/2011 presso l'Ufficio del Comune di Alessandria, con indicato, quale acquirente, il nome di nato il [...] ad [...]; analogamente la trascrizione dell'atto di Parte_1
compravendita al P.R.A. in data 21/07/2014 è avvenuta sulla base di "Dichiarazione di vendita a tutela del venditore", con la quale la ha dichiarato, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 514/92, con CP_1
sottoscrizione autenticata presso l'Ufficio Provinciale di Alessandria, di avere verbalmente venduto a il veicolo, targato AL 708203. Parte_1
pagina 5 di 8 Del resto la stessa nella comparsa di costituzione in primo grado (v. pagg. da 7 a 10) ha CP_1
sempre riferito di contatti ed accordi, per la cessione del furgone di sua proprietà, allorché ha cessato la sua attività commerciale, intercorsi con il padre dell'odierno appellante, e cioè Parte_2
soggetto con il quale avrebbe peraltro continuato ad interloquire anche dopo il mese di
[...]
febbraio del 2011, allo scopo di ottenere che venisse formalizzato, attraverso trascrizione al P.R.A. il trasferimento di proprietà, visto che arrivavano a lei le notifiche dei verbali di contravvenzioni.
Del resto, significative in tal senso sono le circostanze di fatto dedotte a prova dall'appellata nel presente giudizio (in particolare capi da 7 a 11), confermativi di quella ricostruzione in fatto, i quali specificano altresì quanto avvenuto il giorno 16/02/2011, quando veniva autenticata la sottoscrizione della sua dichiarazione di vendita a Quel giorno infatti la su richiesta di Parte_1 CP_1
concordava un incontro presso gli uffici del Comune di Alessandria per Parte_2
sottoscrivere la dichiarazione di vendita "in favore del secondo la richiesta in tal senso Parte_1
del padre senior", dal che si evince inequivocabilmente come l'indicazione del soggetto, che Pt_1
doveva risultare quale formale acquirente del mezzo, sia stata data da Parte_2
all'esito delle precedenti trattative che la aveva intrattenuto esclusivamente con lui, visto che CP_3
era stato il nel gennaio 2011 a richiedere la cessione di quel furgone (capo 7 Parte_2
, con l'impegno, a fronte della rinuncia della a qualsiasi corrispettivo, di provvedere CP_1 CP_1
a curare il passaggio di proprietà (capo 8 ). CP_1
Né la riferisce in alcun modo di contatti o intese raggiunte anche con ed in CP_1 Parte_1
virtù delle quali in data 16/02/2011 abbia proceduto ad indicarlo quale acquirente del veicolo.
La ha evidentemente ritenuto di accedere o comunque di poter confidare nella richiesta che in CP_1
quel senso veniva fatta da senza in alcun modo accertare se il padre avesse il Parte_2
potere di rappresentare il figlio in quell'acquisto, né l'odierna appellata deduce che il padre abbia fatto menzione di poteri di rappresentanza del figlio.
È evidente quindi come, in difetto di qualsivoglia potere di rappresentanza in capo a Parte_2
alcuna manifestazione di volontà, imputabile a diretta all'acquisto del
[...] Parte_1
mezzo, ed idonea ad integrare un accordo circa la conclusione della compravendita, possa essere ravvisata.
Né alcuna conferma di una diversa ricostruzione dei fatti – diversamente da quanto ritenuto con l'ordinanza impugnata - può essere rinvenuta nelle dichiarazioni rese da Parte_2
allorché è stato sentito presso gli Uffici della Procura di Alessandria in data 10/06/2020 (v. doc. 14 appellante) nell'ambito del procedimento penale, atteso che in quella sede ha Parte_2
riferito che la gli avrebbe “regalato” il furgone, furgone con cui aveva preso delle multe e che CP_1
pagina 6 di 8 non si era mai intestato, salvo successivamente apprendere che la lo aveva intestato al figlio CP_1
Parte_1
Anche a voler ritenere più plausibile la tesi della secondo cui l'intestazione a CP_1 Parte_1
è avvenuta su indicazione del padre di quello, che con lei si è recato presso il Comune di Alessandria per autenticare la dichiarazione di vendita, in ogni caso, ha smentito qualsiasi Parte_2
partecipazione del figlio a quell'acquisto.
Tale accertamento circa la carenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte di Parte_1
direttamente, o tramite un soggetto investito di poteri di sua rappresentanza, comporta pertanto la nullità del contratto di compravendita in favore di per assenza di consenso. Parte_1
Le prove orali dedotte da parte appellante nel presente grado di giudizio, a fronte della ricostruzione sopra operata, sono prive del carattere della indispensabilità ai fini della decisione, poiché al di là del capo (il capo 1) inammissibilmente volto al negativo, gli altri concernono circostanze sostanzialmente pacifiche, in quanto riferite dalla stessa e relative al soggetto (il padre), con cui sarebbero stati CP_1
presi gli accordi relativi alla cessione del furgone Nissan.
Irrilevanti risultano, per contro, le argomentazioni sulle base delle quali la sostiene CP_1
l'infondatezza dell'appello.
Il tema dell'interesse ad agire, che viene riferito all'impugnazione che avrebbe potuto essere proposta da avverso la cartella di pagamento, avente ad oggetto le sanzioni amministrative Parte_1
iscritte a ruolo, è con tutta evidenza mal posto: nel presente giudizio rilevano gli effetti civilistici di quel contratto, che certamente non ha esaurito i suoi effetti, per cui l'interesse a far accertare la nullità del contratto e ad escludere gli effetti dell'acquisto della proprietà in capo a chi non ha mai assunto la qualità di acquirente, indubbiamente sussiste.
Parimenti è irrilevante stabilire il momento in cui per effetto delle notifiche dei verbali Parte_1
di accertamento delle sanzioni amministrative possa avere avuto contezza, o il sospetto, della intestazione del veicolo a suo nome, essendo l'azione diretta a far valere la nullità imprescrittibile;
né è possibile ravvisare nella mancata tempestiva reazione da parte sua il valore di “piena e confessoria conoscenza legale nonché pieno, valido ed efficace consenso contrattuale.” (v. pag.22 comparsa di costituzione in appello), poiché il consenso ai fini della stipula di un contratto non può essere manifestato ex post, e la mancata reazione - a prescindere dal significato non univoco che alla stessa può essere attribuito - non può certo valere quale ratifica, ex art. 1399 c.c., difettandone gli elementi formali.
Parimenti non giova alla difesa dell'appellata il richiamo all'intento “di sincera liberalità che animava la , poiché anche ad ammettere che la vendita per il prezzo di € 1,00, di fatto, abbia avuto CP_1
pagina 7 di 8 natura di atto a titolo gratuito, anche la donazione per produrre effetti necessita, ex art. 782 c.c., dell'accettazione da parte del donatario.
5. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza, deve essere dichiarata la nullità del contratto di compravendita in data
16/02/2011 tra e trascritto al Pubblico Registro Automobilistico in Controparte_1 Parte_1 data 21/07/2014, avente ad oggetto l'autocarro Nissan, targato AL 728203.
In considerazione della soccombenza di le spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
debbono essere poste a suo carico e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al valore del contratto, oggetto della domanda di nullità (fino a €
1.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi per il primo grado in € 462,00, e per il presente grado d'appello in € € 494,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. n. 1578/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 29/09/2022, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata ordinanza, Parte_1
dichiara la nullità del contratto di compravendita tra e in data Controparte_1 Parte_1
16/02/2011, trascritto al Pubblico Registro Automobilistico in data 21/07/2014, avente ad oggetto l'autocarro Nissan, targato AL 728203; condanna a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano, quanto al primo grado, in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, e quanto al presente grado d'appello, in € 494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1365/2022 R.G. promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Alessandria, via Mazzini n. 46, presso lo studio dell'avv. Stefania Gandini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
, nata ad [...] il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Genova, via Innocenzo IV n. 5/5, presso lo studio dell'avv. Michele
Casano, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Alessandria in data 29/09/2022
-Nullità contratto compravendita automezzo
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza Rep. n 1578/2022 del 29.09.2022 emessa dal
Tribunale di Alessandria Sezione Civile, Giudice Dott. Michele Delli Paoli, nell'ambito del Giudizio
R.G. n. 768/2022 e n.768-sub.1/2020, depositata e trasmessa dalla cancelleria in data 29.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità e/o l'inesistenza del contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di proprietà dell'autocarro Nissan tg AL728203 del
16 febbraio 2011 tra e , trascritto il 21 luglio 2014, e pertanto Parte_1 Controparte_1 dichiararlo privo di efficacia ab origine, ovvero sin dal 16 febbraio 2011”e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA
e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Ove Codesta Ecc.ma Corte lo ritenga indispensabile ai fini della decisione si richiede IN VIA
ISTRUTTORIA l'audizione delle persone che hanno già reso interrogatorio e S.I.T. avanti il
Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Dr. E. di Per_1 cui si sono già prodotti i verbali (si vedano produzioni docc. 12,13,14 di cui all'INDICE fascicolo di
depositato in data 05.01.2024) ed in particolare della Sig.ra e del Sig. CP_2 Controparte_1
, come segue: Parte_2
- ammettere interrogatorio formale dell'Appellata, Sig.ra , residente in [...]
Sacco n. 10, 15121 Alessandria, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che non ha mai conosciuto né ha mai parlato con il Sig. Parte_1
2) Vero che, per la vendita del furgone targato AL708203, ha preso accordi esclusivamente con il Sig.
? Parte_2
- ammettere la prova testimoniale del teste Sig. , residente in [...]
Della Santa n.24, sui seguenti capitoli:
1) Vero che esclusivamente Lei aveva preso accordi per l'acquisto del furgone targato AL708203 con la Sig.ra ? Controparte_1
2) Vero che il furgone targato AL708203 è stato esclusivamente da Lei posseduto?”
Per parte appellata:
“Si conclude instando, contrariis rejectis, e previo eventuale licenziamento dei dedotti mezzi istruttori:
pagina 2 di 8 1) in via pregiudiziale e principale: per la inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c., per carenza dei prescritti requisiti, con ogni conseguente declaratoria, pronuncia ed effetto;
2) in via istruttoria: per la inammissibilità delle istanze di istruttoria testimoniale/per interrogatorio formale ex adverso formulate per la prima volta solo nel presente grado di giudizio, e non in primo grado, ed in quanto comunque generiche, irrilevanti, superflue e comunque non costituenti prove nuove/mezzi di prova indispensabili ai fini della decisione ex art. 702 bis ter c.p.c.;
3) per la inammissibilità ed inutilizzabilità siccome nuove delle produzioni documentali ex adverso effettuate in data 05/01/2024, e comunque stante la loro totale irrilevanza ed inconferenza ai fini di causa;
4) nel merito ed in ogni caso: per l'integrale rigetto dell'avversario epigrafato atto di citazione in appello, in tutte le sue deduzioni, doglianze e domande in via pregiudiziale e cautelare ed in via principale e nel merito, nonché in via istruttoria, e per l'effetto per la integrale conferma della ex adverso impugnata Ordinanza di prime cure Rep. n. 1578/2022 del 29.09.2022 emessa dal Tribunale di Alessandria Sez. Civile G.U. Dott. Michele Delli Paoli, depositata e trasmessa dalla Cancelleria in data 29.09.2022, con conseguente integrale rigetto di tutte le avversarie conclusioni avanzate in prime cure come in atto d'appello ex adverso riportate.
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 03/03/2020 dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedeva, al di là delle istanze formulate in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., che, nel Parte_1
merito, fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità e/o l'inesistenza del contratto di compravendita in data 16/02/2011 tra e , trascritto il 21/07/2014, Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'autocarro Nissan, tg AL728203, con conseguente declaratoria di sua inefficacia ab origine.
Sosteneva il ricorrente di avere ricevuto in data 05/09/2019 la notifica di una cartella di pagamento dell'importo di € 17.501,01, relativa, per lo più, a contravvenzioni del C.d.S., risalenti agli anni 2010,
2012, 2014 e 2015, relative all'autocarro Nissan;
di non avere mai acquistato il predetto automezzo, di non averlo mai posseduto, né detenuto;
che la scrittura privata del 21/07/2014, recante in epigrafe la dicitura “Trascrizione atto a tutela del venditore”, con cui dava atto di avere venduto Controparte_1 verbalmente, per prezzo di € 1,00, il giorno 16/02/2011 l'autocarro in questione a Parte_1
rappresentava un falso, in quanto egli non aveva mai stipulato alcun contratto di compravendita;
che l'asserito contratto di compravendita era quindi nullo, in quanto privo di uno degli elementi essenziali,
e cioè il consenso del presunto acquirente.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, asserendo di Controparte_1
avere ceduto il furgone di sua proprietà, al momento in cui aveva cessato di svolgere attività commerciale, su richiesta del padre di frattanto deceduto, il Parte_1 Parte_2
quale si era con lei recato in data 16/02/2011 presso gli Uffici del Comune di Alessandria per firmare l'atto di vendita, indicando in quella sede, quale acquirente del mezzo, il figlio di cui forniva Pt_1
i dati anagrafici necessari, e dichiarando che si sarebbe successivamente reso disponibile a curare la trascrizione presso il P.R.A.; che tuttavia tale adempimento non veniva mai curato e nel maggio 2013 le perveniva la notifica di una sanzione amministrativa relativa al predetto autoveicolo;
che, pertanto, risultati vani tutti i solleciti a curare la trascrizione del passaggio di proprietà, si determinava in data
18/07/2014 a presentare un esposto alla Sezione della Polizia Stradale di Alessandria, onde far constare, ad ogni possibile effetto legale, la perdita del possesso dell'automezzo.
2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 29/09/2022, il Tribunale di Alessandria ha rigettato il ricorso, condannando al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1
controparte.
L'ordinanza, nell'affrontare nel merito la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita, ha premesso che la controversia dovesse essere risolta applicando correttamente i criteri in tema di onere della prova, osservando quindi come il ricorrente, gravato dall'onere di provare la nullità, per mancanza di accordo, del contratto di compravendita del veicolo, a lui formalmente intestato, non avesse avanzato alcuna istanza istruttoria, dal che non poteva che conseguire la reiezione del ricorso.
Aggiunge inoltre l'ordinanza come l'infondatezza della domanda emerga anche dalla conferma che la ricostruzione dei fatti, fornita dalla resistente, ha ricevuto da parte di il quale Parte_2
ha ammesso di aver avuto il possesso dell'automezzo e di essere stato responsabile delle violazioni del
C.d.S., a cui si riferiscono le contravvenzioni elevate.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
28/10/2022 chiedendo, in riforma dell'impugnata ordinanza, l'accertamento della Parte_1
nullità del contratto e formulando istanze istruttorie per il caso in cui la Corte ne ravvisasse la necessità, ex art. 702 quater c.p.c.
L'atto di impugnazione si articola sulla base di due motivi, il primo dei quali, diretto a censurare l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di primo grado, ed il secondo, volto a censurare la mancata considerazione delle prove documentali, da cui emergeva l'assenza di consenso da parte del preteso acquirente.
pagina 4 di 8 Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame avversario e formulando, Controparte_1
in via di subordine, per il caso di ammissione delle prove avversarie, istanze istruttorie orali.
4. L'appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo d'impugnazione al di là di ribadire di non avere mai acquistato Parte_1
il veicolo marca Nissan, tg. AL 708203, e di non avere mai conosciuto , osserva come Controparte_1
tanto il contratto di compravendita, che sarebbe intervenuto verbalmente in data 16/02/2011, quanto la scrittura del 21/07/2014, presentata per la trascrizione al P.R.A. siano atti unilaterali sottoscritti solo da
, la quale ha peraltro sempre dato atto di avere intrattenuto rapporti per la vendita del Controparte_1
furgone con il padre dell'appellante, Parte_2
Alcun documento è dunque stato prodotto dalla controparte per dimostrare l'esistenza del preteso accordo intervenuto tra le parti, sicché il primo Giudice ha errato nel ritenere che l'onere probatorio dell'inesistenza del contratto gravasse su chi agiva, poiché la prova del presunto contratto gravava sulla venditrice, la quale non avrebbe potuto avvalersi, ai fini di tale prova, delle dichiarazioni unilaterali sottoscritte dalla CP_1
Osserva questa Corte come l'ordinanza impugnata, nel richiamare i principi regolatori in tema di onere della prova, sia incorsa nell'evidente errore di onerare la parte, che ha agito in giudizio, per far valere la nullità del contratto, della prova di un fatto negativo, e cioè dell'assenza di un accordo tra le parti in ordine alla cessione dell'automezzo, in una fattispecie, peraltro, in cui i documenti, comprovanti la stipula dell'atto, consistevano in dichiarazioni unilaterali sottoscritte dalla sola venditrice.
In assenza di un contratto scritto, da cui risultasse il consenso dell'acquirente, e a fronte della deduzione da parte di di non avere mai raggiunto alcun accordo con la Parte_1 CP_1 relativo all'acquisto di quel veicolo, di non avere stipulato alcun contratto e di non avere mai conseguito il possesso o avuto la disponibilità di quel bene, l'onere di provare l'elemento di cui al n. 1 dell'art. 1325 c.c., e cioè il consenso del supposto acquirente, in termini di fatto positivo, gravava su chi assumeva l'intervenuta stipula della compravendita con Parte_1
Infatti, sulla carta di circolazione del veicolo (v. doc. 1 ) risulta annotata la dichiarazione di CP_1
vendita da parte della venditrice, , con la sua sottoscrizione autenticata in data Controparte_1
16/02/2011 presso l'Ufficio del Comune di Alessandria, con indicato, quale acquirente, il nome di nato il [...] ad [...]; analogamente la trascrizione dell'atto di Parte_1
compravendita al P.R.A. in data 21/07/2014 è avvenuta sulla base di "Dichiarazione di vendita a tutela del venditore", con la quale la ha dichiarato, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 514/92, con CP_1
sottoscrizione autenticata presso l'Ufficio Provinciale di Alessandria, di avere verbalmente venduto a il veicolo, targato AL 708203. Parte_1
pagina 5 di 8 Del resto la stessa nella comparsa di costituzione in primo grado (v. pagg. da 7 a 10) ha CP_1
sempre riferito di contatti ed accordi, per la cessione del furgone di sua proprietà, allorché ha cessato la sua attività commerciale, intercorsi con il padre dell'odierno appellante, e cioè Parte_2
soggetto con il quale avrebbe peraltro continuato ad interloquire anche dopo il mese di
[...]
febbraio del 2011, allo scopo di ottenere che venisse formalizzato, attraverso trascrizione al P.R.A. il trasferimento di proprietà, visto che arrivavano a lei le notifiche dei verbali di contravvenzioni.
Del resto, significative in tal senso sono le circostanze di fatto dedotte a prova dall'appellata nel presente giudizio (in particolare capi da 7 a 11), confermativi di quella ricostruzione in fatto, i quali specificano altresì quanto avvenuto il giorno 16/02/2011, quando veniva autenticata la sottoscrizione della sua dichiarazione di vendita a Quel giorno infatti la su richiesta di Parte_1 CP_1
concordava un incontro presso gli uffici del Comune di Alessandria per Parte_2
sottoscrivere la dichiarazione di vendita "in favore del secondo la richiesta in tal senso Parte_1
del padre senior", dal che si evince inequivocabilmente come l'indicazione del soggetto, che Pt_1
doveva risultare quale formale acquirente del mezzo, sia stata data da Parte_2
all'esito delle precedenti trattative che la aveva intrattenuto esclusivamente con lui, visto che CP_3
era stato il nel gennaio 2011 a richiedere la cessione di quel furgone (capo 7 Parte_2
, con l'impegno, a fronte della rinuncia della a qualsiasi corrispettivo, di provvedere CP_1 CP_1
a curare il passaggio di proprietà (capo 8 ). CP_1
Né la riferisce in alcun modo di contatti o intese raggiunte anche con ed in CP_1 Parte_1
virtù delle quali in data 16/02/2011 abbia proceduto ad indicarlo quale acquirente del veicolo.
La ha evidentemente ritenuto di accedere o comunque di poter confidare nella richiesta che in CP_1
quel senso veniva fatta da senza in alcun modo accertare se il padre avesse il Parte_2
potere di rappresentare il figlio in quell'acquisto, né l'odierna appellata deduce che il padre abbia fatto menzione di poteri di rappresentanza del figlio.
È evidente quindi come, in difetto di qualsivoglia potere di rappresentanza in capo a Parte_2
alcuna manifestazione di volontà, imputabile a diretta all'acquisto del
[...] Parte_1
mezzo, ed idonea ad integrare un accordo circa la conclusione della compravendita, possa essere ravvisata.
Né alcuna conferma di una diversa ricostruzione dei fatti – diversamente da quanto ritenuto con l'ordinanza impugnata - può essere rinvenuta nelle dichiarazioni rese da Parte_2
allorché è stato sentito presso gli Uffici della Procura di Alessandria in data 10/06/2020 (v. doc. 14 appellante) nell'ambito del procedimento penale, atteso che in quella sede ha Parte_2
riferito che la gli avrebbe “regalato” il furgone, furgone con cui aveva preso delle multe e che CP_1
pagina 6 di 8 non si era mai intestato, salvo successivamente apprendere che la lo aveva intestato al figlio CP_1
Parte_1
Anche a voler ritenere più plausibile la tesi della secondo cui l'intestazione a CP_1 Parte_1
è avvenuta su indicazione del padre di quello, che con lei si è recato presso il Comune di Alessandria per autenticare la dichiarazione di vendita, in ogni caso, ha smentito qualsiasi Parte_2
partecipazione del figlio a quell'acquisto.
Tale accertamento circa la carenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte di Parte_1
direttamente, o tramite un soggetto investito di poteri di sua rappresentanza, comporta pertanto la nullità del contratto di compravendita in favore di per assenza di consenso. Parte_1
Le prove orali dedotte da parte appellante nel presente grado di giudizio, a fronte della ricostruzione sopra operata, sono prive del carattere della indispensabilità ai fini della decisione, poiché al di là del capo (il capo 1) inammissibilmente volto al negativo, gli altri concernono circostanze sostanzialmente pacifiche, in quanto riferite dalla stessa e relative al soggetto (il padre), con cui sarebbero stati CP_1
presi gli accordi relativi alla cessione del furgone Nissan.
Irrilevanti risultano, per contro, le argomentazioni sulle base delle quali la sostiene CP_1
l'infondatezza dell'appello.
Il tema dell'interesse ad agire, che viene riferito all'impugnazione che avrebbe potuto essere proposta da avverso la cartella di pagamento, avente ad oggetto le sanzioni amministrative Parte_1
iscritte a ruolo, è con tutta evidenza mal posto: nel presente giudizio rilevano gli effetti civilistici di quel contratto, che certamente non ha esaurito i suoi effetti, per cui l'interesse a far accertare la nullità del contratto e ad escludere gli effetti dell'acquisto della proprietà in capo a chi non ha mai assunto la qualità di acquirente, indubbiamente sussiste.
Parimenti è irrilevante stabilire il momento in cui per effetto delle notifiche dei verbali Parte_1
di accertamento delle sanzioni amministrative possa avere avuto contezza, o il sospetto, della intestazione del veicolo a suo nome, essendo l'azione diretta a far valere la nullità imprescrittibile;
né è possibile ravvisare nella mancata tempestiva reazione da parte sua il valore di “piena e confessoria conoscenza legale nonché pieno, valido ed efficace consenso contrattuale.” (v. pag.22 comparsa di costituzione in appello), poiché il consenso ai fini della stipula di un contratto non può essere manifestato ex post, e la mancata reazione - a prescindere dal significato non univoco che alla stessa può essere attribuito - non può certo valere quale ratifica, ex art. 1399 c.c., difettandone gli elementi formali.
Parimenti non giova alla difesa dell'appellata il richiamo all'intento “di sincera liberalità che animava la , poiché anche ad ammettere che la vendita per il prezzo di € 1,00, di fatto, abbia avuto CP_1
pagina 7 di 8 natura di atto a titolo gratuito, anche la donazione per produrre effetti necessita, ex art. 782 c.c., dell'accettazione da parte del donatario.
5. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza, deve essere dichiarata la nullità del contratto di compravendita in data
16/02/2011 tra e trascritto al Pubblico Registro Automobilistico in Controparte_1 Parte_1 data 21/07/2014, avente ad oggetto l'autocarro Nissan, targato AL 728203.
In considerazione della soccombenza di le spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
debbono essere poste a suo carico e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al valore del contratto, oggetto della domanda di nullità (fino a €
1.000,00), in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quindi per il primo grado in € 462,00, e per il presente grado d'appello in € € 494,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1
ter c.p.c. n. 1578/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 29/09/2022, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata ordinanza, Parte_1
dichiara la nullità del contratto di compravendita tra e in data Controparte_1 Parte_1
16/02/2011, trascritto al Pubblico Registro Automobilistico in data 21/07/2014, avente ad oggetto l'autocarro Nissan, targato AL 728203; condanna a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano, quanto al primo grado, in € 462,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, e quanto al presente grado d'appello, in € 494,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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