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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 05 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1790/2024 R.G. e vertente
fra
, nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, alla Salita di San
Nicola da Tolentino n. 1/B, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII
Agosto n. 46, è domiciliato;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso in riassunzione, depositato il 13.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il giudice del lavoro e domandava, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia o invalidità del licenziamento di fatto comminato alla ricorrente in occasione della conclusione di ogni anno accademico;
di accertare e dichiarare, disapplicato ogni eventuale atto amministrativo difforme, l'illegittima apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro stipulati tra il ricorrente e l'Amministrazione resistente;
di accertare e dichiarare, disapplicato ogni eventuale atto amministrativo difforme,
l'illegittimità dei contratti successivi, in quanto stipulati per esigenze chiaramente non transitorie ed in violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n.
165/2001. Condannare l'amministrazione convenuta alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 7 marzo 2008, data di stipula del primo contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a conformarsi ai relativi adempimenti, ordinando all'amministrazione convenuta la immediata assunzione in servizio a tempo indeterminato della ricorrente con inquadramento contrattuale e retributivo previsto dal C.C.N.L.-A.F.A.M. sulla base della effettiva anzianità di servizio. Per l'effetto ovvero in alternativa, di condannare l'amministrazione convenuta in favore del ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato consistente nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”, in virtù di quanto chiarito in merito dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze Cassazione,
Sezioni Unite, 5072/2016; ed ancora di condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, ad effettuare la ricostruzione della carriera del ricorrente con le modalità e nella misura indicata dal C.C.N.L. del comparto A.F.A.M., nonché, condannare la stessa Amministrazione alla
2 conseguente regolarizzazione retributiva e contributiva del ricorrente (con rivalutazione ed interessi); accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire gli aumenti stipendiali sulla base dell'anzianità maturata, condannare la medesima Amministrazione ad erogare in favore della ricorrente le differenze retributive maturate dal 7 marzo 2008, data dell'instaurazione del rapporto, sulla base delle previsioni del C.C.N.L., quantificate in € 14.070,28, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del procedimento, oltre interessi legali da ogni maturazione al saldo, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti a tempo determinato e per i periodi di lavoro prestato e quanto avrebbe dovuto percepire tenendo conto dei C.C.N.L. sottoscritti dalle parti sociali e degli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del in Controparte_1 CP_3
carica, e domandava di dichiarare inammissibile e/o di rigettare, nel merito, il ricorso in riassunzione perché infondato, in fatto ed in diritto, in forza delle sopravvenute circostanze intervenute nelle more del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 05 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'avvenuto soddisfacimento delle pretese della parte ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con la sopravvenuta a) assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica a far data dall'anno accademico 2018/2019 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, attualmente in servizio presso il
3 Conservatorio di Matera;
b) con l'adozione del decreto Controparte_4
di ricostruzione carriera n. 625 del 11/12/2021, regolarmente vistato dalla RTS, prot. n. 229 del 18/01/2022, con conseguente liquidazione delle differenze retributive, determinate secondo la normativa vigente all'epoca della stabilizzazione della medesima e tenuto conto della maturata prescrizione in relazione al periodo precedente il 23.04.2018, nella misura pari complessivamente ad € 11.788,13 lordo tabellare e liquidate con cedolino stipendiale del 23.06.2022, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez.
L, Sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
4 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l'Amministrazione convenuta provveduto a soddisfare le pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3.. Quanto alle spese di lite, l'avvenuto soddisfacimento integrale delle pretese attoree in data anteriore alla riassunzione del presente giudizio consente di ritenere sussistenti tutti i presupposti normativi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso in Parte_1
riassunzione depositato il 13.06.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Potenza, 05 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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