TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortuna Esposito Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 2486 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
Alessandro Turco n. 12, presso lo studio dell'Avv. Domenico Bennato che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via San Nicola, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Amendola che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare ai sensi dell'art. 3, c.2, lett. B, della Legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.07.1993, contratto dai IGnori e Parte_1 CP_2
agina 1 di 16
[...] , annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 1993, CP_1
atto n. 59, parte 2, serie A;
confermare le condizioni della separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento della IA minorenne;
determinare nella somma di € 350,00 il contributo mensile che verserà a Parte_1 CP_1
per il mantenimento della IA , ivi compreso il contributo forfettario versato
[...] Per_1
per spese dell'abitazione della IA , entro i primi 10 giorni di ogni mese, con bonifico Per_1
sul conto corrente intestato alla OR , oltre il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, sostenute nell'interesse della IA , Per_1
previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
mentre nulla sarà dovuto per i figli Per_2
e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...] Per_3
La somma per il mantenimento della IA sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Con condanna della resistente al pagamento delle competenze di giudizio.”
PER LA RESISTENTE:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.7.1993, contratto dai SInori e , annotato nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 1993, atto n. 59 parte 2 serie A;
2) previo rigetto della domanda di modifica delle condizioni di separazione per come avanzata dal ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale di erogazione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra nella misura di € 400,00 mensili, ovvero nella misura Controparte_1
minore o maggiore che si riterrà dovuto tenuto conto delle precarie condizioni economiche in cui versa la comparente;
3) confermare l'assegno di mantenimento a carico del SI. , di € 300,00 in favore Parte_1
della IA;
Per_1
4) accertare e riconoscere il diritto della SI.ra di ottenere la quota pari al Controparte_1
40% del TFR maturato in favore del SI. durante gli anni di matrimonio;
Parte_1
5) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario per anticipazione fattane”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022 adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in Catanzaro in data 11 luglio 1993, della cui unione erano nati tre figli: Francesco Giacomo
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 2 di 16 (nato il [...]), (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Per_3 autosufficienti, e (nata l'[...]). Per_1
Deduceva, in particolare, che essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
i coniugi si erano consensualmente separati mediante stipulazione di un accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, il quale prevedeva: 1) l'affidamento della IA minore ad entrambi i genitori;
2) il collocamento prevalente di quest'ultima presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre in base alle “rispettive eIGenze, necessità e disponibilità e sempre previo consenso espresso della minore”; 3)
l'assegnazione della casa familiare alla in ragione della coabitazione con i figli;
4) la CP_1 reciproca rinuncia dei coniugi all'assegno di mantenimento;
5) l'obbligo per il di Pt_1
corrispondere mensilmente per il mantenimento dei tre figli la somma complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 900,00 (€ 300,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie della IA minore;
6) l'impegno per il di versare alla Pt_1
l'ulteriore importo di € 100,00 “a titolo di contributo per le somme che la stesa CP_1 sosterrà per la propria abitazione e dei propri figli”; 7) l'uso da parte del dell'immobile Pt_1
di proprietà di entrambi i coniugi sito in Catanzaro;
8) il reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la IA minore.
Esponeva, altresì,
- di essere Brigadiere della Guardia di Finanza e di percepire una retribuzione mensile di circa
€ 1.800,00;
- che la resistente era Operatrice Socio Sanitaria;
- che il figlio primogenito viveva a Pisa ove svolgeva attività lavorativa, mentre il secondo abitava e lavorava nel Comune di Soverato, sicché entrambi erano economicamente autonomi;
- che non essendosi i coniugi riconciliati dalla data della separazione, ricorrevano tutte le condizioni di legge per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni limitatamente all'affidamento della IA minore e all'assegnazione della casa familiare.
Chiedeva che nulla venisse disposto per i figli maggiorenni, in quanto autosufficienti, mentre per la IA minore domandava che il contributo mensile da versare per il contributo al suo mantenimento fosse determinato in € 350,00, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 3 di 16 1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 marzo 2023, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni e domande.
Esponeva, in particolare:
- di avere messo da parte, sino a quando il figlio completati degli studi secondari del Per_2
figlio iniziava il proprio percorso universitario nella città di Pisa, le proprie ambizioni Per_2
lavorative per dedicarsi unicamente alla famiglia, alla cura del marito ed alla crescita dei figli minori e di aver solo successivamente reperito attività lavorativa, dapprima come assistente domiciliare con contratto a tempo determinato e, al termine, come badante “presso la IG.ra
, con la quale, a far data dall'1.7.2017 ebbe a stipulare un contratto a tempo Persona_4 indeterminato di 17 ore settimanali con paga mensile di 580,00 euro”;
- di aver svolto altre attività lavorative anche dopo la separazione consensuale dal proprio coniuge, “come Colf presso la SI.ra (a far data dal 2.3.2020) con contratto Controparte_3
a tempo indeterminato di 6 ore settimanali con paga mensile di € 150,00; presso la IG.ra
(a far data dall'1.12.2020) sempre per 6 ore settimanali con paga mensile Parte_2 di € 150,00 – contratti entrambi cessati il 3.2.2022 - e presso il IG. Controparte_4
(a far data dal 2.3.2020) con contratto a tempo indeterminato di 10 ore settimanali per una retribuzione mensile di € 250,00 euro;
contratto questo ancora in corso”;
- di versare in condizioni precarie sia da un punto di vista lavorativo che di salute: ed infatti, nel 2011 le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 46%, mentre il 14 settembre
2022 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico che aveva ulteriormente cagionato la riduzione della propria capacità lavorativa;
- che subito dopo la separazione, il figlio veniva assunto con contratto a tempo Per_3 indeterminato, di talchè il coniuge aveva corrisposto solamente l'importo di € 600,00, oltre all'assegno di € 100,00 per la medesima, stabilito per gli altri due figli: assegno ulteriormente ridotto a quello previsto per la sola atteso che in data 18 luglio 2022 anche Per_1 Per_2 aveva reperito un'occupazione lavorativa che lo aveva reso economicamente autonomo:
- che a seguito della separazione, aveva dovuto altresì “regolarizzare” la propria permanenza presso la casa familiare, trattandosi di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATERP il cui contratto era originariamente intestato alla madre del ricorrente: ed invero, solamente dopo un lungo iter e l'assunzione dell'impegno “di estinguere la debitoria in essere
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 4 di 16 per il mancato versamento di canoni mensili maturati e non versati per oltre € 4.400,00”, era divenuta assegnataria dell'immobile per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di € 38,18 oltre ulteriori € 30,00 per oneri condominiali;
- che oltre a tali spese, era gravata da un finanziamento di € 5.000,00 contratto con la CP_5 sino al 15 dicembre 2024 per l'acquisto dell'autovettura fiat panda, il quale prevedeva una rata mensile di € 102,90 e da un secondo finanziamento stipulato con Findomestic di € 3.000,00 con rata di rimborso mensile di € 120,00;
La resistente concludeva, pertanto, chiedendo – oltre alla conferma dell'assegno di € 300,00 per il mantenimento della IA - il riconoscimento in proprio favore di un assegno Per_1 divorzile pari ad € 400,00 mensili, nonché l'accertamento del proprio diritto a percepire la quota del 40% del TFR per gli anni di attività lavorativa svolta dal in coincidenza con quelli Pt_1
di matrimonio.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 23 marzo 2023, con separata ordinanza del 31 marzo 2023 il Presidente del Tribunale, modificava le vigenti condizioni della separazione personale dei coniugi nella parte in cui prevedevano il versamento di un assegno periodico per il mantenimento dei figli e (€ 300,00 a Per_3 Persona_2
figlio), in ragione della raggiunta indipendenza economica dei medesimi e disponeva, pertanto, che nulla doveva essere corrisposto dal ricorrente;
confermava nel resto le vigenti condizioni della separazione personale. Quindi, fissava per la comparizione e la trattazione della causa dinnanzi al nominato Giudice Istruttore l'udienza del 13 luglio 2023.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 12 luglio 2023 il contestava la fondatezza in Pt_1
fatto ed in diritto della domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, asserendo che – contrariamente a quanto dalla stessa dedotto in sede di comparsa costitutiva – la aveva CP_1
sempre svolto attività lavorativa, sia in costanza di matrimonio (presso la società Indicitalia di
Roma ed uno studio legale durante il periodo di permanenza della famiglia nella Capitale), conseguendo, altresì, la qualifica di Operatrice Socio Sanitaria grazie alla frequentazione di un corso professionale pagato dal coniuge che le aveva consentito di svolgere attività di assistente domiciliare e di badante, che durante il periodo della separazione.
Esponeva, inoltre, che i coniugi avevano reciprocamente rinunciato in sede di separazione all'assegno di mantenimento e che le condizioni economiche della resistente le consentivano di
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 5 di 16 provvedere autonomamente e più che dignitosamente al proprio sostentamento, tant'è che la stessa poteva permettersi “una casa al mare nei mesi estivi, viaggi turistici e anche in crociera”.
1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 1 agosto 2023 la contestava le CP_1
circostanze dedotte da controparte con la memoria integrativa ed insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle proprie domande.
1.5. All'udienza differita al 12 settembre 2023, lo scrivente G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito della successiva udienza del 19 dicembre 2023 celebrata in modalità cartolare, con ordinanza del 13 gennaio
2024 – rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti – rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2024 per il deposito della rispettiva documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio.
Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del successivo 20 ottobre la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro in data
11 luglio 1993 dai coniugi e è fondata e deve trovare Parte_1 Controparte_1
accoglimento, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando l'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita, è stato autorizzato in data 14 giugno 2018 dal Sostituto Procuratore della Repubblica, nella persona del dott. Vincenzo Capomolla.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 6 di 16 3. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, non appare superfluo rammentare preliminarmente che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 7 di 16 al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi, l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Trattasi di principi recentemente confermati dalla Suprema Corte, la quale ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 8 di 16 principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 9 di 16 e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 10 di 16 all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente non trovi margini di accoglimento sotto il profilo assistenziale, atteso che dall'esame della documentazione reddituale della emerge che CP_1 la stessa dispone di un reddito proprio in grado di assicurarle l'autosufficienza economica.
Ed invero, dalle buste paga allegate, dalla CU 2024, dalla dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro , nonché dalla dichiarazione dei redditi 2023 emerge che la Controparte_4
svolge attività lavorativa come collaboratrice domestica presso il datore di lavoro CP_1
(data di assunzione 1 dicembre 2015) percependo una retribuzione mensile di Persona_4 circa € 700,00, nonché presso il datore di lavoro (data di assunzione Controparte_4
2 marzo 2020), percependo una retribuzione mensile di € 269,00, per un reddito complessivo annuo di € 9.334,00. È, inoltre, assegnataria di un alloggio di proprietà dell'ATERP e comproprietaria con il ricorrente di un immobile sito in Catanzaro, ove quest'ultimo risiede a far data dalla separazione.
In conseguenza di quanto sopra, deve pertanto escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, essendo carente il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche della richiedente nonché dell'impossibilità per la stessa di procurarseli.
3.3. Deve, invece, riconoscersi il diritto alla percezione del suddetto assegno in funzione perequativa e riequilibratrice, al fine di compensare la , quale coniuge economicamente CP_1
più debole, dei sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio, anche sotto il profilo della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, e del contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Rileva, invero, il Collegio che dagli atti di causa emerge che la , dopo aver svolto CP_1 durante il matrimonio attività lavorativa nell'anno 1994 presso la “Indicitalia Informatica”, si è poi interamente occupata della cura della famiglia e dei tre figli, consentendo al marito di
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 11 di 16 dedicarsi alla propria carriera nel corpo della Guardia di Finanza. Trattasi di circostanza invero non contestata dal ricorrente, il quale si è limitato a chiedere il rigetto della domanda avanzata dalla resistente sul presupposto che la stessa ha svolto e svolge all'attualità attività lavorativa che le consente di disporre di adeguati mezzi economici.
Orbene, rilevato che l'unico impiego presso la Indicitalia Informatica si è svolto nel lontano
1994 e considerato, altresì, che è incontestato tra le parti il fatto che sino all'anno 2015 la si è dedicata solamene alla famiglia, il Collegio ritiene che lo svolgimento del ménage CP_1
familiare, durante il quale necessariamente la moglie ha sacrificato le proprie prospettive professionali per assolvere interamente agli impegni familiari e genitoriali, sia stato frutto di una scelta comune e condivisa dei coniugi.
Pertanto, in ragione della funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e del principio costituzionale di solidarietà evidenziato dalla Suprema Corte, il Tribunale ritiene che alla resistente debba essere riconosciuto il diritto alla percezione del medesimo, la cui determinazione non può prescindere dalla evidente sperequazione economica esistente tra le odierne parti in causa.
Ed invero, dalla documentazione reddituale prodotta emerge che, mentre la – come CP_1
sopra detto – percepisce un reddito annuo complessivo di poco superiore ad € 9.000,00, il
, Brigadiere della Guardia di Finanza attualmente in servizio, gode di una retribuzione Pt_1 mensile media di € 2.000,00 (cfr. buste paga allegate relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024) e di un reddito annuo medio di € 39.000,00 (cfr. CU 2023, dichiarazioni dei redditi 2022 ed autocertificazione), ben superiore a quello della richiedente.
Tenuto conto, pertanto, del divario economico esistente tra le parti, della durata del matrimonio
(dal 1993, anno della sua celebrazione, sino al 2018, anno della separazione), dell'età della richiedente (di anni 54) e dello svolgimento dell'attività lavorativa, il Collegio ritiene congruo stabilire l'entità dell'assegno in € 200,00 mensili;
somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
4. Quanto, invece, alla IA che, all'epoca dell'incardinazione del presente giudizio era Per_1
minore di età, il Collegio rileva che nessuna statuizione debba essere assunta in merito all'affidamento, a collocamento e all'esercizio del diritto/dovere di visita del ricorrente, atteso che nelle more del procedimento quest'ultima è divenuta maggiorenne.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 12 di 16 4.1. Quanto, invece, alla determinazione dell'assegno di mantenimento, il Collegio osserva che tra le parti non vi è disaccordo in ordine alla conferma dell'importo stabilito in sede di separazione, pari ad € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Considerato, pertanto, che non vi è contestazione su punto e che l'importo appare congruo, proporzionato alle condizioni economiche delle parti ed idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eIGenze di vita della IA, stabilmente convivente con la madre, il Tribunale dispone che corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della IA, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
5. In ragione della stabile convivenza della IA maggiorenne ma non economicamente autonoma con la madre, deve assegnarsi a quest'ultima la casa familiare.
6. La domanda di accertamento all'attribuzione della quota del TFR avanzata dalla resistente deve essere, invece, dichiarata inammissibile per carenza di interesse, atteso che il rapporto di lavoro del coniuge è ancora in essere
Si rammenta che l'articolo 12- bis della legge sul divorzio dispone che il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per gli anni di coincidenza dell'attività lavorativa con il matrimonio.
Presupposti, dunque, per la percezione della suddetta indennità da parte del coniuge divorziato sono: 1) la titolarità in capo al richiedente, dell'assegno di divorzio, in forza di sentenza passata in giudicato;
2) il mancato passaggio da parte di questi a seconde nozze;
3) l'attribuzione dell'indennità da parte del coniuge obbligato al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, anche laddove il TFR sia concretamente eIGibile solo quando l'importo venga effettivamente erogato.
Come precisato dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 24403 del 08 agosto 2022 “il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è eIGibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato;
una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 13 di 16 presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo all'insorgenza del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del
1970”.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale rileva l'insussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento in favore della resistente della quota parte del trattamento di fine rapporto del coniuge, atteso che – seppur, come detto, questo sorge astrattamente sorge con la proposizione della domanda di divorzio, anche se eIGibile con il passaggio in giudicato della sentenza – manca il presupposto necessario ed indefettibile della cessazione dell'attività lavorativa da parte del , ad oggi ancora in servizio presso la Guardia di Finanza. Pt_1
Ed invero, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi sulla domanda di accertamento alla percezione della quota di TFR da parte del coniuge titolare di assegno divorzile – statuisce l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire, laddove il rapporto di lavoro non sia giunto al termine.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato
a nuove nozze - una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (art. 12 bis della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio;
ne' quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata - pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa eIGere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento "in executivis" dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, cod. civ.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156,
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 14 di 16 sesto comma, cod. civ.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987)” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).
La Suprema Corte conclude, dunque, per l'inammissibilità della “richiesta di mero accertamento, con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota
d'indennità (salva, in ogni caso, l'eventualità negativa del passaggio a nuove nozze), difetta
l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'eIGenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni (S.U. nn. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass. nn.
3157/2001, 6859/1993, 3461/1990).
Incertezza oggettiva che, nel caso di specie, non sussiste, mancando sia l'attualità del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, la domanda della resistente deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito (che vede il parziale accoglimento delle domande proposte), il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, in data 11 luglio 1993 tra , nato a [...] il [...] ed , nata a Parte_1 Controparte_1
Catanzaro il 04.02.1971, trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune (Anno n.
1993, N. 59, Parte II, Serie A,);
2) in accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, dispone che Parte_1
corrisponda a titolo di assegno divorzile ad , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 200,00;
3) in accoglimento della domanda proposta dalle parti, pone a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 15 di 16 mantenimento della IA un assegno di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
4) dispone in favore della resistente l'assegnazione della casa familiare;
5) dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dalla resistente di accertamento alla percezione della quota del TFR;
6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 7 marzo
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortuna Esposito Giudice viste le richieste delle parti ed udito il Giudice relatore, riunito in Camera di ConIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 2486 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Parte_1 C.F._1
Alessandro Turco n. 12, presso lo studio dell'Avv. Domenico Bennato che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via San Nicola, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Amendola che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare ai sensi dell'art. 3, c.2, lett. B, della Legge 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.07.1993, contratto dai IGnori e Parte_1 CP_2
agina 1 di 16
[...] , annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 1993, CP_1
atto n. 59, parte 2, serie A;
confermare le condizioni della separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento della IA minorenne;
determinare nella somma di € 350,00 il contributo mensile che verserà a Parte_1 CP_1
per il mantenimento della IA , ivi compreso il contributo forfettario versato
[...] Per_1
per spese dell'abitazione della IA , entro i primi 10 giorni di ogni mese, con bonifico Per_1
sul conto corrente intestato alla OR , oltre il 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie, sostenute nell'interesse della IA , Per_1
previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
mentre nulla sarà dovuto per i figli Per_2
e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...] Per_3
La somma per il mantenimento della IA sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Con condanna della resistente al pagamento delle competenze di giudizio.”
PER LA RESISTENTE:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.7.1993, contratto dai SInori e , annotato nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 1993, atto n. 59 parte 2 serie A;
2) previo rigetto della domanda di modifica delle condizioni di separazione per come avanzata dal ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale di erogazione dell'assegno divorzile in favore della SI.ra nella misura di € 400,00 mensili, ovvero nella misura Controparte_1
minore o maggiore che si riterrà dovuto tenuto conto delle precarie condizioni economiche in cui versa la comparente;
3) confermare l'assegno di mantenimento a carico del SI. , di € 300,00 in favore Parte_1
della IA;
Per_1
4) accertare e riconoscere il diritto della SI.ra di ottenere la quota pari al Controparte_1
40% del TFR maturato in favore del SI. durante gli anni di matrimonio;
Parte_1
5) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario per anticipazione fattane”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 24 giugno 2022 adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in Catanzaro in data 11 luglio 1993, della cui unione erano nati tre figli: Francesco Giacomo
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 2 di 16 (nato il [...]), (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed Per_3 autosufficienti, e (nata l'[...]). Per_1
Deduceva, in particolare, che essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza,
i coniugi si erano consensualmente separati mediante stipulazione di un accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, il quale prevedeva: 1) l'affidamento della IA minore ad entrambi i genitori;
2) il collocamento prevalente di quest'ultima presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre in base alle “rispettive eIGenze, necessità e disponibilità e sempre previo consenso espresso della minore”; 3)
l'assegnazione della casa familiare alla in ragione della coabitazione con i figli;
4) la CP_1 reciproca rinuncia dei coniugi all'assegno di mantenimento;
5) l'obbligo per il di Pt_1
corrispondere mensilmente per il mantenimento dei tre figli la somma complessiva, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 900,00 (€ 300,00 per ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie della IA minore;
6) l'impegno per il di versare alla Pt_1
l'ulteriore importo di € 100,00 “a titolo di contributo per le somme che la stesa CP_1 sosterrà per la propria abitazione e dei propri figli”; 7) l'uso da parte del dell'immobile Pt_1
di proprietà di entrambi i coniugi sito in Catanzaro;
8) il reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la IA minore.
Esponeva, altresì,
- di essere Brigadiere della Guardia di Finanza e di percepire una retribuzione mensile di circa
€ 1.800,00;
- che la resistente era Operatrice Socio Sanitaria;
- che il figlio primogenito viveva a Pisa ove svolgeva attività lavorativa, mentre il secondo abitava e lavorava nel Comune di Soverato, sicché entrambi erano economicamente autonomi;
- che non essendosi i coniugi riconciliati dalla data della separazione, ricorrevano tutte le condizioni di legge per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni limitatamente all'affidamento della IA minore e all'assegnazione della casa familiare.
Chiedeva che nulla venisse disposto per i figli maggiorenni, in quanto autosufficienti, mentre per la IA minore domandava che il contributo mensile da versare per il contributo al suo mantenimento fosse determinato in € 350,00, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 3 di 16 1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 marzo 2023, - pur non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse deduzioni e domande.
Esponeva, in particolare:
- di avere messo da parte, sino a quando il figlio completati degli studi secondari del Per_2
figlio iniziava il proprio percorso universitario nella città di Pisa, le proprie ambizioni Per_2
lavorative per dedicarsi unicamente alla famiglia, alla cura del marito ed alla crescita dei figli minori e di aver solo successivamente reperito attività lavorativa, dapprima come assistente domiciliare con contratto a tempo determinato e, al termine, come badante “presso la IG.ra
, con la quale, a far data dall'1.7.2017 ebbe a stipulare un contratto a tempo Persona_4 indeterminato di 17 ore settimanali con paga mensile di 580,00 euro”;
- di aver svolto altre attività lavorative anche dopo la separazione consensuale dal proprio coniuge, “come Colf presso la SI.ra (a far data dal 2.3.2020) con contratto Controparte_3
a tempo indeterminato di 6 ore settimanali con paga mensile di € 150,00; presso la IG.ra
(a far data dall'1.12.2020) sempre per 6 ore settimanali con paga mensile Parte_2 di € 150,00 – contratti entrambi cessati il 3.2.2022 - e presso il IG. Controparte_4
(a far data dal 2.3.2020) con contratto a tempo indeterminato di 10 ore settimanali per una retribuzione mensile di € 250,00 euro;
contratto questo ancora in corso”;
- di versare in condizioni precarie sia da un punto di vista lavorativo che di salute: ed infatti, nel 2011 le veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 46%, mentre il 14 settembre
2022 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico che aveva ulteriormente cagionato la riduzione della propria capacità lavorativa;
- che subito dopo la separazione, il figlio veniva assunto con contratto a tempo Per_3 indeterminato, di talchè il coniuge aveva corrisposto solamente l'importo di € 600,00, oltre all'assegno di € 100,00 per la medesima, stabilito per gli altri due figli: assegno ulteriormente ridotto a quello previsto per la sola atteso che in data 18 luglio 2022 anche Per_1 Per_2 aveva reperito un'occupazione lavorativa che lo aveva reso economicamente autonomo:
- che a seguito della separazione, aveva dovuto altresì “regolarizzare” la propria permanenza presso la casa familiare, trattandosi di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATERP il cui contratto era originariamente intestato alla madre del ricorrente: ed invero, solamente dopo un lungo iter e l'assunzione dell'impegno “di estinguere la debitoria in essere
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 4 di 16 per il mancato versamento di canoni mensili maturati e non versati per oltre € 4.400,00”, era divenuta assegnataria dell'immobile per il quale corrispondeva un canone di locazione mensile di € 38,18 oltre ulteriori € 30,00 per oneri condominiali;
- che oltre a tali spese, era gravata da un finanziamento di € 5.000,00 contratto con la CP_5 sino al 15 dicembre 2024 per l'acquisto dell'autovettura fiat panda, il quale prevedeva una rata mensile di € 102,90 e da un secondo finanziamento stipulato con Findomestic di € 3.000,00 con rata di rimborso mensile di € 120,00;
La resistente concludeva, pertanto, chiedendo – oltre alla conferma dell'assegno di € 300,00 per il mantenimento della IA - il riconoscimento in proprio favore di un assegno Per_1 divorzile pari ad € 400,00 mensili, nonché l'accertamento del proprio diritto a percepire la quota del 40% del TFR per gli anni di attività lavorativa svolta dal in coincidenza con quelli Pt_1
di matrimonio.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del 23 marzo 2023, con separata ordinanza del 31 marzo 2023 il Presidente del Tribunale, modificava le vigenti condizioni della separazione personale dei coniugi nella parte in cui prevedevano il versamento di un assegno periodico per il mantenimento dei figli e (€ 300,00 a Per_3 Persona_2
figlio), in ragione della raggiunta indipendenza economica dei medesimi e disponeva, pertanto, che nulla doveva essere corrisposto dal ricorrente;
confermava nel resto le vigenti condizioni della separazione personale. Quindi, fissava per la comparizione e la trattazione della causa dinnanzi al nominato Giudice Istruttore l'udienza del 13 luglio 2023.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 12 luglio 2023 il contestava la fondatezza in Pt_1
fatto ed in diritto della domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, asserendo che – contrariamente a quanto dalla stessa dedotto in sede di comparsa costitutiva – la aveva CP_1
sempre svolto attività lavorativa, sia in costanza di matrimonio (presso la società Indicitalia di
Roma ed uno studio legale durante il periodo di permanenza della famiglia nella Capitale), conseguendo, altresì, la qualifica di Operatrice Socio Sanitaria grazie alla frequentazione di un corso professionale pagato dal coniuge che le aveva consentito di svolgere attività di assistente domiciliare e di badante, che durante il periodo della separazione.
Esponeva, inoltre, che i coniugi avevano reciprocamente rinunciato in sede di separazione all'assegno di mantenimento e che le condizioni economiche della resistente le consentivano di
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 5 di 16 provvedere autonomamente e più che dignitosamente al proprio sostentamento, tant'è che la stessa poteva permettersi “una casa al mare nei mesi estivi, viaggi turistici e anche in crociera”.
1.4. Con comparsa di risposta depositata in data 1 agosto 2023 la contestava le CP_1
circostanze dedotte da controparte con la memoria integrativa ed insisteva, pertanto, nell'accoglimento delle proprie domande.
1.5. All'udienza differita al 12 settembre 2023, lo scrivente G.I. concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito della successiva udienza del 19 dicembre 2023 celebrata in modalità cartolare, con ordinanza del 13 gennaio
2024 – rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti – rinviava la causa all'udienza del 16 aprile 2024 per il deposito della rispettiva documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio.
Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2024 mediante deposito di note scritte di trattazione, con provvedimento del successivo 20 ottobre la causa era rimessa al
Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro in data
11 luglio 1993 dai coniugi e è fondata e deve trovare Parte_1 Controparte_1
accoglimento, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando l'accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita, è stato autorizzato in data 14 giugno 2018 dal Sostituto Procuratore della Repubblica, nella persona del dott. Vincenzo Capomolla.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, nonché la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo trascorso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 6 di 16 3. Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, non appare superfluo rammentare preliminarmente che l'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve essere letta ed interpretata alla luce della giurisprudenza e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio 2018 che, con un radicale cambio di rotta, ha rivoluzionato l'interpretazione della norma in esame fino ad allora imperante.
Ed invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza, inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, ha attribuito all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unite nel 2018, il Supremo Collegio afferma la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, “che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 7 di 16 al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Dunque, alla luce dei richiamati principi di diritto il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge richiedente, dovrà tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salute), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico-reddituale di entrambi, l'inadeguatezza di mezzi propri del richiedente e dell'impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, valutandoli - non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio - ma della funzione assistenziale, compensativa-perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Trattasi di principi recentemente confermati dalla Suprema Corte, la quale ribadisce quanto segue: “Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.
18287/2019 e, tra le tante successive conformi, da ultimo Cass. n. 9144/2023), la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 8 di 16 principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cassazione civile sez. I, n.5148 del 27/02/2024).
Ed ancora, il Supremo Collegio precisa che “in definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 9 di 16 e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. (Cass.
Cassazione civile sez. I, n. 35434 del 19/12/2023).
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la
Cassazione in una recente pronuncia precisa, altresì, che il giudice del merito, “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
In altri termini, “il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Si è, quindi, precisato che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo - compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 10 di 16 all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una eIGenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.” (Cass. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32669).
3.2. Compiute tali doverose precisazioni e sulla scorta degli invocati principi di diritto, il
Tribunale ritiene che la domanda di riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente non trovi margini di accoglimento sotto il profilo assistenziale, atteso che dall'esame della documentazione reddituale della emerge che CP_1 la stessa dispone di un reddito proprio in grado di assicurarle l'autosufficienza economica.
Ed invero, dalle buste paga allegate, dalla CU 2024, dalla dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro , nonché dalla dichiarazione dei redditi 2023 emerge che la Controparte_4
svolge attività lavorativa come collaboratrice domestica presso il datore di lavoro CP_1
(data di assunzione 1 dicembre 2015) percependo una retribuzione mensile di Persona_4 circa € 700,00, nonché presso il datore di lavoro (data di assunzione Controparte_4
2 marzo 2020), percependo una retribuzione mensile di € 269,00, per un reddito complessivo annuo di € 9.334,00. È, inoltre, assegnataria di un alloggio di proprietà dell'ATERP e comproprietaria con il ricorrente di un immobile sito in Catanzaro, ove quest'ultimo risiede a far data dalla separazione.
In conseguenza di quanto sopra, deve pertanto escludersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile richiesto, essendo carente il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche della richiedente nonché dell'impossibilità per la stessa di procurarseli.
3.3. Deve, invece, riconoscersi il diritto alla percezione del suddetto assegno in funzione perequativa e riequilibratrice, al fine di compensare la , quale coniuge economicamente CP_1
più debole, dei sacrifici sostenuti in costanza di matrimonio, anche sotto il profilo della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, e del contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge.
Rileva, invero, il Collegio che dagli atti di causa emerge che la , dopo aver svolto CP_1 durante il matrimonio attività lavorativa nell'anno 1994 presso la “Indicitalia Informatica”, si è poi interamente occupata della cura della famiglia e dei tre figli, consentendo al marito di
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 11 di 16 dedicarsi alla propria carriera nel corpo della Guardia di Finanza. Trattasi di circostanza invero non contestata dal ricorrente, il quale si è limitato a chiedere il rigetto della domanda avanzata dalla resistente sul presupposto che la stessa ha svolto e svolge all'attualità attività lavorativa che le consente di disporre di adeguati mezzi economici.
Orbene, rilevato che l'unico impiego presso la Indicitalia Informatica si è svolto nel lontano
1994 e considerato, altresì, che è incontestato tra le parti il fatto che sino all'anno 2015 la si è dedicata solamene alla famiglia, il Collegio ritiene che lo svolgimento del ménage CP_1
familiare, durante il quale necessariamente la moglie ha sacrificato le proprie prospettive professionali per assolvere interamente agli impegni familiari e genitoriali, sia stato frutto di una scelta comune e condivisa dei coniugi.
Pertanto, in ragione della funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile e del principio costituzionale di solidarietà evidenziato dalla Suprema Corte, il Tribunale ritiene che alla resistente debba essere riconosciuto il diritto alla percezione del medesimo, la cui determinazione non può prescindere dalla evidente sperequazione economica esistente tra le odierne parti in causa.
Ed invero, dalla documentazione reddituale prodotta emerge che, mentre la – come CP_1
sopra detto – percepisce un reddito annuo complessivo di poco superiore ad € 9.000,00, il
, Brigadiere della Guardia di Finanza attualmente in servizio, gode di una retribuzione Pt_1 mensile media di € 2.000,00 (cfr. buste paga allegate relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024) e di un reddito annuo medio di € 39.000,00 (cfr. CU 2023, dichiarazioni dei redditi 2022 ed autocertificazione), ben superiore a quello della richiedente.
Tenuto conto, pertanto, del divario economico esistente tra le parti, della durata del matrimonio
(dal 1993, anno della sua celebrazione, sino al 2018, anno della separazione), dell'età della richiedente (di anni 54) e dello svolgimento dell'attività lavorativa, il Collegio ritiene congruo stabilire l'entità dell'assegno in € 200,00 mensili;
somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il dovrà corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
4. Quanto, invece, alla IA che, all'epoca dell'incardinazione del presente giudizio era Per_1
minore di età, il Collegio rileva che nessuna statuizione debba essere assunta in merito all'affidamento, a collocamento e all'esercizio del diritto/dovere di visita del ricorrente, atteso che nelle more del procedimento quest'ultima è divenuta maggiorenne.
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 12 di 16 4.1. Quanto, invece, alla determinazione dell'assegno di mantenimento, il Collegio osserva che tra le parti non vi è disaccordo in ordine alla conferma dell'importo stabilito in sede di separazione, pari ad € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Considerato, pertanto, che non vi è contestazione su punto e che l'importo appare congruo, proporzionato alle condizioni economiche delle parti ed idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eIGenze di vita della IA, stabilmente convivente con la madre, il Tribunale dispone che corrisponda alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della IA, un assegno mensile annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
5. In ragione della stabile convivenza della IA maggiorenne ma non economicamente autonoma con la madre, deve assegnarsi a quest'ultima la casa familiare.
6. La domanda di accertamento all'attribuzione della quota del TFR avanzata dalla resistente deve essere, invece, dichiarata inammissibile per carenza di interesse, atteso che il rapporto di lavoro del coniuge è ancora in essere
Si rammenta che l'articolo 12- bis della legge sul divorzio dispone che il coniuge nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per gli anni di coincidenza dell'attività lavorativa con il matrimonio.
Presupposti, dunque, per la percezione della suddetta indennità da parte del coniuge divorziato sono: 1) la titolarità in capo al richiedente, dell'assegno di divorzio, in forza di sentenza passata in giudicato;
2) il mancato passaggio da parte di questi a seconde nozze;
3) l'attribuzione dell'indennità da parte del coniuge obbligato al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, anche laddove il TFR sia concretamente eIGibile solo quando l'importo venga effettivamente erogato.
Come precisato dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 24403 del 08 agosto 2022 “il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è eIGibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato;
una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 13 di 16 presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo all'insorgenza del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del
1970”.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale rileva l'insussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento in favore della resistente della quota parte del trattamento di fine rapporto del coniuge, atteso che – seppur, come detto, questo sorge astrattamente sorge con la proposizione della domanda di divorzio, anche se eIGibile con il passaggio in giudicato della sentenza – manca il presupposto necessario ed indefettibile della cessazione dell'attività lavorativa da parte del , ad oggi ancora in servizio presso la Guardia di Finanza. Pt_1
Ed invero, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi sulla domanda di accertamento alla percezione della quota di TFR da parte del coniuge titolare di assegno divorzile – statuisce l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire, laddove il rapporto di lavoro non sia giunto al termine.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di scioglimento del matrimonio, il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato
a nuove nozze - una percentuale dell'indennità "percepita" dall'altro coniuge "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" (art. 12 bis della legge 1.ò dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74), diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento, ed è, inoltre soggetto alla condizione negativa del mancato passaggio a nuove nozze del coniuge titolare dell'assegno di divorzio;
ne' quest'ultimo può avanzare in giudizio la relativa richiesta come condanna condizionata del terzo datore di lavoro ad eseguire direttamente nei suoi confronti l'eventuale, futuro versamento della quota (da determinare alla stregua del secondo comma dell'art. 12 bis, cit.), perché la condanna condizionata - pure ammessa nel nostro ordinamento, in omaggio al principio di economia dei giudizi - non deve essere subordinata al verificarsi di un evento (come il mancato passaggio a nuove nozze) il cui accertamento possa eIGere un nuovo esame nel merito, e, inoltre, perché la legge non prevede, per l'adempimento "in executivis" dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, cod. civ.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156,
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 14 di 16 sesto comma, cod. civ.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987)” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).
La Suprema Corte conclude, dunque, per l'inammissibilità della “richiesta di mero accertamento, con sentenza dichiarativa dell'esistenza e della titolarità del diritto alla quota
d'indennità (salva, in ogni caso, l'eventualità negativa del passaggio a nuove nozze), difetta
l'interesse ad agire che, nell'azione di mero accertamento, è identificabile nell'eIGenza di rimuovere un'oggettiva e pregiudizievole situazione d'incertezza, dipendente da atti o fatti concreti, non da mere supposizioni (S.U. nn. 565/2000, 264/1996 e, fra le molte, Cass. nn.
3157/2001, 6859/1993, 3461/1990).
Incertezza oggettiva che, nel caso di specie, non sussiste, mancando sia l'attualità del diritto sia la contestazione di esso nella sua astrattezza”.
Alla luce dei richiamati principi di diritto, la domanda della resistente deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
7. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito (che vede il parziale accoglimento delle domande proposte), il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro, in data 11 luglio 1993 tra , nato a [...] il [...] ed , nata a Parte_1 Controparte_1
Catanzaro il 04.02.1971, trascritto nei registi dello stato civile di medesimo Comune (Anno n.
1993, N. 59, Parte II, Serie A,);
2) in accoglimento della domanda avanzata dalla resistente, dispone che Parte_1
corrisponda a titolo di assegno divorzile ad , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 200,00;
3) in accoglimento della domanda proposta dalle parti, pone a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 15 di 16 mantenimento della IA un assegno di € 300,00 annualmente rivalutabile secondo gli Per_1
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
4) dispone in favore della resistente l'assegnazione della casa familiare;
5) dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata dalla resistente di accertamento alla percezione della quota del TFR;
6) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConIGlio della Prima Sezione Civile del 7 marzo
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2486/2022 - Pagina 16 di 16