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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 815/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3159/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110065701272000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058036127000 ALTRI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente , , proponeva opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500008797000 notificato in data 17.06.2025. Deduceva:tra l'altro , l'omessa notifica delle cartelle n. 2962011065701272000 e n. 296 201800580058036127000 , la prescrizione del tributo e comunque delle sanzioni . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Non si sono costituiti gli Enti convenuti. Invero , stante la mancata costituzione degli Enti convenuti , non vi è prova della notifica delle cartelle di cui sopra, e pertanto il ricorso va accolto , essendo peraltro, maturata la prescrizione dei tributi di cui alle cartelle in questione. Il ricorso va accolto le spese poste a carico delle parti soccombenti , e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di cui in parte motiva inerenti a tributi . Condanna gli Enti convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio
,in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 350,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore antistatario. Palermo lì 06.02.2026 .
Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3159/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110065701272000 ALTRI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180058036127000 ALTRI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente , , proponeva opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500008797000 notificato in data 17.06.2025. Deduceva:tra l'altro , l'omessa notifica delle cartelle n. 2962011065701272000 e n. 296 201800580058036127000 , la prescrizione del tributo e comunque delle sanzioni . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Non si sono costituiti gli Enti convenuti. Invero , stante la mancata costituzione degli Enti convenuti , non vi è prova della notifica delle cartelle di cui sopra, e pertanto il ricorso va accolto , essendo peraltro, maturata la prescrizione dei tributi di cui alle cartelle in questione. Il ricorso va accolto le spese poste a carico delle parti soccombenti , e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente alle cartelle di cui in parte motiva inerenti a tributi . Condanna gli Enti convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio
,in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 350,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al difensore antistatario. Palermo lì 06.02.2026 .
Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca