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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3830-1/2025 promosso da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. NALDI WILMER;
Parte_1 P.IVA_1 RICORRENTE contro Controparte_1
[...] CP_2
(C.F. ; RESISTENTE
[...] P.IVA_2
Il Giudice, dott. Rada V. Scifo, letto il ricorso e la documentazione prodotta, ha pronunciato il seguente DECRETO SULL'ISTANZA DI SOSPENSIVA vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza perché il ricorrente, cittadino marocchino, non ha sollevato questioni attinenti alla protezione internazionale;
considerato che in data 29.4.2024 è stata pubblicata la sentenza n. 11399/2024, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Controparte_1 nei confronti sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della ”; Controparte_1
considerato che la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo tribunale, fa riferimento nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione la Corte di cassazione richiama in modo chiaro ed univoco tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità (come peraltro richiesto espressamente dalla Parte_2 nelle sue conclusioni richiamate nella sentenza), evidenziando in modo chiaro al comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)» e al § 33 che: «deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)» ;
ritenuto che il controllo sulla sussistenza o meno dei presupposti della sospensione automatica vada effettuato d'ufficio (cfr. Cass. n. 6745/2021);
Pagina 1 considerato che nella fattispecie la decisione di manifesta infondatezza è stata adottata dalla senza rispettare i termini della procedura accelerata, atteso che tra la data di CP_1 e della domanda di protezione internazionale (21.11.2024) e la decisione (24.2.2025) sono trascorsi più dei 9 giorni previsti dall'art. 28-bis, primo comma del D.Lvo n. 25/2008, secondo cui il richiedente asilo deve essere sentito entro 7 giorni dalla ricezione da parte della e la decisione deve essere adottata nei successivi 2 giorni;
Controparte_1
ritenuto pertanto il ricorso tempestivamente depositato entro i trenta giorni di cui all'art. 35 bis, 2 comma, d. lgs. n. 25/08;
ritenuto inoltre che nel caso di specie, in ragione della citata pronuncia della Suprema Corte, debba dichiararsi l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
DICHIARA che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Bologna, 3.4.2025.
Il Giudice
dott. Rada V. Scifo
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