CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.474
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del
25.06.2025
TRA
(C.F. ), in proprio e quale mandatario Parte_1 P.IVA_1
speciale della , in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, anche Parte_2
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ester Cascio e Antonio Andriulli, per giusta procura alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131 Per_1
ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto, in Via Golfo di Taranto 7/D; Pt_1
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2598/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il
[... ricorso in opposizione proposto da in qualità di legale rappresentante della Società Controparte_1
avanzata nei confronti dell' all'avviso di accertamento . Parte_3 Pt_1 Pt_1
N.7800.02/02/2019.0064357, notificato a mezzo posta in data 11/03/2019 per la somma di € 2.742,00 relativo ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno
2013, deducendo con unico motivo la intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto dichiarava nulla esser dovuto all' in relazione al detto verbale. Pt_1
Condannava l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
rimaneva contumace.. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole della parziale erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dall'opposizione avanzata dal sig. in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Parte_4
avanzata nei confronti dell' per sentire “ accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione,
[...] Pt_1
l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione in punto di prescrizione.
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “la prescrizione è stata interrotta con avviso di addebito n. 406 2014 00031751 67 000 , formato il 23.12.2014 e regolarmente notificato, presso l'indirizzo del debitore per compiuta giacenza in data 16.03.2015, precisando che il prodromico avviso di addebito veniva spedito a mezzo raccomandata A/R al corretto indirizzo del destinatario e che la notifica si perfezionava per compiuta giacenza “. Invero, il Giudice di prime cure correttamente ha ritenuto che la produzione risulta inidonea a Pt_1
comprovare, quanto dall'Istituto asserito circa la notifica avvenuta assertivamente in data 16.3.2015 dell'avviso di addebito che avrebbe interrotto i termini di prescrizione “.
Orbene, l' deposita mere copie fotostatiche di ricevute di ritorno assolutamente non riconducibili all'avviso Pt_1
di accertamento portante il credito oggetto del presente giudizio, in quanto prive di alcun riferimento che possa far desumere una correlazione tra gli stessi.
L' non ha prodotto peraltro il “ rilascio dell'avviso di giacenza” del plico contenente l' avviso di addebito che Pt_1
avrebbe interrotto i termini di prescrizione per individuare con certezza la data di perfezionamento della notifica ex art.141 L.890\02, (cfr.per tutte
Cass.2047\16)
In ordine alla dichiarata prescrizione contributiva, invece ,è orientamento consolidato della giurisprudenza, specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio -
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di Pt_1
detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”. Pt_1
Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Dunque, correttamente, il Giudice di I° grado applicava la prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali indicati nelle cartelle di pagamento di cui all'avviso di accertamento opposto, atteso che risulta essere stata notificato oltre il quinquennio.
La sentenza appellata è priva dei vizi denunciati, pertanto dev'essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Nulla per le spese di lite del presente grado;
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la sussistenza dei presupposti per l'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Monica SGARRO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.474
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del
25.06.2025
TRA
(C.F. ), in proprio e quale mandatario Parte_1 P.IVA_1
speciale della , in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, anche Parte_2
disgiuntamente tra loro dagli Avv.ti Ester Cascio e Antonio Andriulli, per giusta procura alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, in data 23.01.2023, Rep. 37590/7131 Per_1
ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell' di Taranto, in Via Golfo di Taranto 7/D; Pt_1
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_1
All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2598/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il
[... ricorso in opposizione proposto da in qualità di legale rappresentante della Società Controparte_1
avanzata nei confronti dell' all'avviso di accertamento . Parte_3 Pt_1 Pt_1
N.7800.02/02/2019.0064357, notificato a mezzo posta in data 11/03/2019 per la somma di € 2.742,00 relativo ad omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno
2013, deducendo con unico motivo la intervenuta prescrizione del credito e per l'effetto dichiarava nulla esser dovuto all' in relazione al detto verbale. Pt_1
Condannava l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' , in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
rimaneva contumace.. Controparte_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole della parziale erroneità della motivazione della sentenza impugnata, in particolare censura la decisione per erronea valutazione degli elementi di prova.
Le doglianze non colgono nel segno e vanno disattese.
L'oggetto della disamina affidata a questo Collegio, prende spunto dall'opposizione avanzata dal sig. in qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Parte_4
avanzata nei confronti dell' per sentire “ accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione,
[...] Pt_1
l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione in punto di prescrizione.
Assume l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “la prescrizione è stata interrotta con avviso di addebito n. 406 2014 00031751 67 000 , formato il 23.12.2014 e regolarmente notificato, presso l'indirizzo del debitore per compiuta giacenza in data 16.03.2015, precisando che il prodromico avviso di addebito veniva spedito a mezzo raccomandata A/R al corretto indirizzo del destinatario e che la notifica si perfezionava per compiuta giacenza “. Invero, il Giudice di prime cure correttamente ha ritenuto che la produzione risulta inidonea a Pt_1
comprovare, quanto dall'Istituto asserito circa la notifica avvenuta assertivamente in data 16.3.2015 dell'avviso di addebito che avrebbe interrotto i termini di prescrizione “.
Orbene, l' deposita mere copie fotostatiche di ricevute di ritorno assolutamente non riconducibili all'avviso Pt_1
di accertamento portante il credito oggetto del presente giudizio, in quanto prive di alcun riferimento che possa far desumere una correlazione tra gli stessi.
L' non ha prodotto peraltro il “ rilascio dell'avviso di giacenza” del plico contenente l' avviso di addebito che Pt_1
avrebbe interrotto i termini di prescrizione per individuare con certezza la data di perfezionamento della notifica ex art.141 L.890\02, (cfr.per tutte
Cass.2047\16)
In ordine alla dichiarata prescrizione contributiva, invece ,è orientamento consolidato della giurisprudenza, specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio -
per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di Pt_1
detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)”. Pt_1
Pertanto, l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Dunque, correttamente, il Giudice di I° grado applicava la prescrizione quinquennale ai crediti previdenziali indicati nelle cartelle di pagamento di cui all'avviso di accertamento opposto, atteso che risulta essere stata notificato oltre il quinquennio.
La sentenza appellata è priva dei vizi denunciati, pertanto dev'essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Nulla per le spese di lite del presente grado;
3) Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, la sussistenza dei presupposti per l'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Monica SGARRO