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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9112 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22842 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, al Corso Trieste n.150, per procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo LA SALA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino 32, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione. convenuti
Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note congiunte depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , figli del premorto fratello , e la Controparte_1 CP_2 CP_4
cognata moglie di , chiedendo la divisione delle CP_3 CP_4
comunioni ereditarie esistenti in relazione alle masse relitte dai genitori Per_1
(deceduto in data 13.12.1997) e da (deceduta in data
[...] Persona_2
16.11.2021);
Costituitisi, i convenuti non prestavano il consenso alla divisione unitaria delle plurimasse;
con ordinanza del 19.10.2023, veniva quindi disposta la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. ed il presente giudizio proseguiva in ordine alle domande attoree aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla massa relitta da Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., con la memoria n. 1, l'attore precisava le conclusioni chiedendo:
“- dichiarare l'apertura della successione di nato a [...] il Persona_1
19.5.1922 deceduto in Roma In data 13.12.1997 e solo successivamente dichiarare l'apertura di nata a [...] il [...] deceduta in Roma In Persona_2
data 16.11.2021
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di Per_1
costituita dal 50% dei beni immobili di SU viale Marconi 32 loc.
[...]
S.NC e in Roma via Polesine 5 così che la moglie era Persona_2
divenuta proprietaria dei 36/54 ( 27/54 già di sua proprietà+ 9/54 del marito ) mentre i due figli ed dei 9/54 per ciascuno;
susseguentemente alla Pt_1 CP_4
morte di dichiarare che nella comunione ereditaria sono subentrati a CP_4
quest'ultimo di e – figli-nella Controparte_5 CP_2 Controparte_1
misura per ciascuno dei 3/54, determinare conseguentemente il valore della quota da attribuire a ciascun erede.
- Una volta effettuata tale divisione con relativa determinazione, procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti sui beni immobili di Roma
2 via Polesine 5 e SU Viale Marconi, ordinare la divisione di detti beni immobili siti in Roma via Polesine 5 e SU Viale Marconi meglio descritti nelle premesse, determinare le quote percentuali testamentarie agli eredi e procedere alla loro attribuzione così che all'attore vada riconosciuta il 33/54 degli immobili de quibus o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia
- Assegnare all'attore ex art 720 del cpc per fattori soggettivi di Parte_1
apprezzabile e comprovata opportunità l'intera casa di Roma via Polesine 5 con conguaglio in denaro da parte dello stesso a favore dei convenuti;
- Accertare che il sig ha anticipato le spese funerarie , nonché tutte Parte_1
le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine
e SU e condannare i coeredi convenuti alla loro restituzione in ragione della quota loro spettante e/o compensarle con l'eventuale conguaglio dovuto - Suddividere le somme giacenti sui conti della de cuius accesi alla n. Persona_2 CP_6
51208437 e sul libretto 1035922, da suddividersi suddivise quanto ai 2/3 ad Pt_1
quanto ad 1/3 tra gli altri coeredi.
[...]
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma e Viterbo la trascrizione della sentenza esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito - Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti perché infondata in fatto e diritto
- Con vittoria di spese di lite”
I convenuti, con la memoria ex art. 183, com. 6, n. 1 precisavano le conclusioni chiedendo:
“A. In via preliminare e pregiudiziale: sospendere ex art 295 cpc il presente procedimento di divisione della massa ereditaria di a causa del Persona_1
necessario rapporto di pregiudizialità di quello relativo alla definizione delle quote ereditarie e dell'asse ereditario di cui al procedimento RG 46975/2023, alla divisione della massa ereditaria di ed alle altre domande Persona_2
riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti.
3 B. In via preliminare: dichiarare la nullità per le ragioni espresse in narrativa, e specificamente per indeterminatezza, della domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e SU.
C. In via principale:
C.
1. Accogliersi la domanda di controparte volta alla dichiarazione di apertura della successione di solo dopo la definizione del procedimento RG Persona_1
46975/2023, relativo alla definizione delle quote ereditarie, dell'asse ereditario e della divisione della massa ereditaria di e delle altre Persona_2
domande riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti.
C.2 Procedere, solo dopo la definizione del procedimento RG 46975/2023, relativo alla definizione delle quote ereditarie, dell'asse ereditario e della divisione della massa ereditaria di e delle altre domande riconvenzionali ivi Persona_2
spiegate dai convenuti, allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti
, e sui beni di Roma Via Polesine 5 e di CP_7 Controparte_1 CP_2
SU Viale Marconi 32 e sugli altri eventuali beni, sulla base delle quote di cui i comproprietari risulteranno Parte_1 Controparte_1 CP_2
titolari all'esito del giudizio RG 46975/2023 e delle quote di comproprietà sugli stessi beni di cui erano titolari e la Parte_1 Controparte_1 CP_2
Signora in forza di successione di CP_7 Persona_1
C.3 Respingere la domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e SU, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in narrativa.
C.4 Rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice di assegnazione dell'immobile di Via Polesine 5 Roma ex art 720 cpc.
D. Procedere alla condanna di parte attrice al versamento a favore dei convenuti di un'indennità per l'uso esclusivo degli immobili di Roma Via Polesine 5 e di SU
4 Viale Marconi 32, nella misura che risulterà dal presente giudizio o comunque determinata dal Giudice in via equitativa.
E. Rigettarsi le ulteriori domande di controparte perché infondate nel merito
F. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo conciliativo a definizione della controversia e congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e compensazione delle spese.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Tanto premesso, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto con cui le parti hanno definito transattivamente la controversia ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo le parti definito transattivamente la controversia, mediante atto del 14.05.2025, a rogito del
Notaio , rep. 27567, e concordato la compensazione integrale Persona_3
delle spese di lite.
Le parti hanno altresì chiesto, congiuntamente, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
5 Deve quindi in questa sede provvedersi in conformità e ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Ordina ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1, di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 13/05/2022, numero di repertorio 20862,
Registro Generale n. 62038 - Registro Particolare n. 43835, a favore di Pt_1
e contro , e con esonero
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
da ogni responsabilità;
• ordina ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Viterbo - Servizio di
Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 19/05/2022, numero di repertorio 20862, Registro
Generale n. 8170 - Registro Particolare n. 6496, a favore e
contro
Pt_1
, , e con esonero da ogni
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
responsabilità;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Alberta Sassara Ulivari, DE
ON e EL De SI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22842 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 17.06.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano ed elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma, al Corso Trieste n.150, per procura allegata all'atto di citazione;
attore
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3
, nata a [...] il [...], CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo LA SALA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Via San Quintino 32, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione. convenuti
Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note congiunte depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , figli del premorto fratello , e la Controparte_1 CP_2 CP_4
cognata moglie di , chiedendo la divisione delle CP_3 CP_4
comunioni ereditarie esistenti in relazione alle masse relitte dai genitori Per_1
(deceduto in data 13.12.1997) e da (deceduta in data
[...] Persona_2
16.11.2021);
Costituitisi, i convenuti non prestavano il consenso alla divisione unitaria delle plurimasse;
con ordinanza del 19.10.2023, veniva quindi disposta la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c. ed il presente giudizio proseguiva in ordine alle domande attoree aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione alla massa relitta da Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183, com. 6, c.p.c., con la memoria n. 1, l'attore precisava le conclusioni chiedendo:
“- dichiarare l'apertura della successione di nato a [...] il Persona_1
19.5.1922 deceduto in Roma In data 13.12.1997 e solo successivamente dichiarare l'apertura di nata a [...] il [...] deceduta in Roma In Persona_2
data 16.11.2021
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi di Per_1
costituita dal 50% dei beni immobili di SU viale Marconi 32 loc.
[...]
S.NC e in Roma via Polesine 5 così che la moglie era Persona_2
divenuta proprietaria dei 36/54 ( 27/54 già di sua proprietà+ 9/54 del marito ) mentre i due figli ed dei 9/54 per ciascuno;
susseguentemente alla Pt_1 CP_4
morte di dichiarare che nella comunione ereditaria sono subentrati a CP_4
quest'ultimo di e – figli-nella Controparte_5 CP_2 Controparte_1
misura per ciascuno dei 3/54, determinare conseguentemente il valore della quota da attribuire a ciascun erede.
- Una volta effettuata tale divisione con relativa determinazione, procedere allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti sui beni immobili di Roma
2 via Polesine 5 e SU Viale Marconi, ordinare la divisione di detti beni immobili siti in Roma via Polesine 5 e SU Viale Marconi meglio descritti nelle premesse, determinare le quote percentuali testamentarie agli eredi e procedere alla loro attribuzione così che all'attore vada riconosciuta il 33/54 degli immobili de quibus o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia
- Assegnare all'attore ex art 720 del cpc per fattori soggettivi di Parte_1
apprezzabile e comprovata opportunità l'intera casa di Roma via Polesine 5 con conguaglio in denaro da parte dello stesso a favore dei convenuti;
- Accertare che il sig ha anticipato le spese funerarie , nonché tutte Parte_1
le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine
e SU e condannare i coeredi convenuti alla loro restituzione in ragione della quota loro spettante e/o compensarle con l'eventuale conguaglio dovuto - Suddividere le somme giacenti sui conti della de cuius accesi alla n. Persona_2 CP_6
51208437 e sul libretto 1035922, da suddividersi suddivise quanto ai 2/3 ad Pt_1
quanto ad 1/3 tra gli altri coeredi.
[...]
- Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma e Viterbo la trascrizione della sentenza esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito - Rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti perché infondata in fatto e diritto
- Con vittoria di spese di lite”
I convenuti, con la memoria ex art. 183, com. 6, n. 1 precisavano le conclusioni chiedendo:
“A. In via preliminare e pregiudiziale: sospendere ex art 295 cpc il presente procedimento di divisione della massa ereditaria di a causa del Persona_1
necessario rapporto di pregiudizialità di quello relativo alla definizione delle quote ereditarie e dell'asse ereditario di cui al procedimento RG 46975/2023, alla divisione della massa ereditaria di ed alle altre domande Persona_2
riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti.
3 B. In via preliminare: dichiarare la nullità per le ragioni espresse in narrativa, e specificamente per indeterminatezza, della domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e SU.
C. In via principale:
C.
1. Accogliersi la domanda di controparte volta alla dichiarazione di apertura della successione di solo dopo la definizione del procedimento RG Persona_1
46975/2023, relativo alla definizione delle quote ereditarie, dell'asse ereditario e della divisione della massa ereditaria di e delle altre Persona_2
domande riconvenzionali ivi spiegate dai convenuti.
C.2 Procedere, solo dopo la definizione del procedimento RG 46975/2023, relativo alla definizione delle quote ereditarie, dell'asse ereditario e della divisione della massa ereditaria di e delle altre domande riconvenzionali ivi Persona_2
spiegate dai convenuti, allo scioglimento della comunione tra l'attore ed i convenuti
, e sui beni di Roma Via Polesine 5 e di CP_7 Controparte_1 CP_2
SU Viale Marconi 32 e sugli altri eventuali beni, sulla base delle quote di cui i comproprietari risulteranno Parte_1 Controparte_1 CP_2
titolari all'esito del giudizio RG 46975/2023 e delle quote di comproprietà sugli stessi beni di cui erano titolari e la Parte_1 Controparte_1 CP_2
Signora in forza di successione di CP_7 Persona_1
C.3 Respingere la domanda di controparte volta a condannare i convenuti alla restituzione delle spese funerarie nonché di tutte le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di Roma via Polesine e SU, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni espresse in narrativa.
C.4 Rigettarsi in ogni caso la domanda di parte attrice di assegnazione dell'immobile di Via Polesine 5 Roma ex art 720 cpc.
D. Procedere alla condanna di parte attrice al versamento a favore dei convenuti di un'indennità per l'uso esclusivo degli immobili di Roma Via Polesine 5 e di SU
4 Viale Marconi 32, nella misura che risulterà dal presente giudizio o comunque determinata dal Giudice in via equitativa.
E. Rigettarsi le ulteriori domande di controparte perché infondate nel merito
F. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In corso di causa, le parti raggiungevano un accordo conciliativo a definizione della controversia e congiuntamente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e compensazione delle spese.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.06.2025.
Tanto premesso, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto con cui le parti hanno definito transattivamente la controversia ed hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo le parti definito transattivamente la controversia, mediante atto del 14.05.2025, a rogito del
Notaio , rep. 27567, e concordato la compensazione integrale Persona_3
delle spese di lite.
Le parti hanno altresì chiesto, congiuntamente, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
5 Deve quindi in questa sede provvedersi in conformità e ordinarsi, ai sensi dell'art. 2668, c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Ordina ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1, di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 13/05/2022, numero di repertorio 20862,
Registro Generale n. 62038 - Registro Particolare n. 43835, a favore di Pt_1
e contro , e con esonero
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
da ogni responsabilità;
• ordina ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Viterbo - Servizio di
Pubblicità Immobiliare, di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 19/05/2022, numero di repertorio 20862, Registro
Generale n. 8170 - Registro Particolare n. 6496, a favore e
contro
Pt_1
, , e con esonero da ogni
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
responsabilità;
• compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/06/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari addetti all'Ufficio per il Processo dott.sse Alberta Sassara Ulivari, DE
ON e EL De SI
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