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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9462/2023 promosso con ricorso depositato in data 4 luglio 2023 da
Parte_1
nato il [...] a [...] - Brasile. (RG: 147.270 SSP/SC; CPF: ) residente in C.F._1
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro, CAP 88801-420 – Criciuma – Stato di Santa
Caterina - Pt_2
Parte_3
nato il [...] a [...] – Brasile, (RG: 2367821 SSP/SP; CPF: ) residente in C.F._2
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro, CAP 88801-420 – Criciuma Stato di Santa Caterina -
[...]
Parte_4
nata il [...] a [...] - Brasile (RG: 6039187; , CPF: ) residente in CP_1 C.F._3
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75, apto 401, Centro CAP 88801-420 – Criciuma – Stato di Santa
Caterina – ; Pt_2
Controparte_2
Nato il 18.07.1943 a San Paolo SP – Brasile (RG CPF: ; CPF: ) residente CodiceFiscale_4 C.F._5 in Via Urussanga, 25, Edificio Fortogna, Appartamento 402, CAP 88801-535, Criciuma – Stato Santa Caterina
– ; Pt_2
Controparte_3
nato il [...] a [...] – Brasile (RG:
3.179.978 SSP SC;
CPF: ) residente in [...]
Das Piraunas1540, Appartamento 313-A CAP 88053-418, Jurere - Florianopolis, Stato di Stato Santa
Caterina – Pt_2
ricorrenti
tutti rappresentati dall'avvocato Daniele Nicolin del Foro di Pistoia
e con l'intervento ex art. 105 cpc di
Controparte_4 nata il [...] a [...]– Brasile, (CPF: ) residente in [...], 457 apto P.IVA_1
1302, Criciuma - Stato di Santa Caterina – BRASILE
ricorrente interveniente
rappresentata dall'avvocato Daniele Nicolin del Foro di Pistoia
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti Parte_1 Parte_3 [...]
e cittadini brasiliani hanno chiesto il Parte_4 Parte_5 Controparte_3 riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di un cittadino italiano, nato il [...] a [...], figlio di Parte_6 [...]
e di , emigrato in e deceduto il 11.06.1947 in Criciuma (SC Brasile). I Per_1 Parte_7 Pt_2 ricorrenti hanno dedotto che il 18 febbraio 1905 in Criciuma (SC - Brasile), contrasse Parte_6 matrimonio con la signora e che dal loro matrimonio nacque, il 20.06.1919, in Nova Veneza (SC Persona_2
Brasile) la loro figlia deceduta il 08.10.2006 in Criciuma (SC – Brasile). Persona_3
i ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che:
- In data 06.07.1938, in Criciuma (SC Brasile), contrasse matrimonio con Persona_3
e dal loro matrimonio nacque, in Nova Veneza (SC – Brasile), in data Controparte_6
18.07.1943 il figlio ed in data 20.05.1946, l'altro figlio Controparte_2 Parte_1 entrambi odierni ricorrenti;
- contrasse matrimonio il 26.05.1973 con e dalla loro unione Controparte_2 Controparte_7 nacque il figlio odierno ricorrente. Controparte_3
- In data 22.01.1972, contrasse matrimonio con e dal Parte_1 Persona_4 loro matrimonio nacque in data 06.11.1976 in Criciuma (SC- Brasile) il figlio Parte_3 dierno ricorrente.
[...] - Dal matrimonio contratto il 02.03.2001 tra e nacque il Parte_3 CP_8
16.06.2001 in Criciuma (SC Brasile) la figlia anch'ella odierna ricorrente. Parte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 ottobre 2023, Controparte_4 proponeva ricorso ex art. 105 c.p.c., deducendo di essere figlia di e di Parte_1 Persona_4
e, pertanto, quale discendente diretta di chiedeva che venisse accertata in capo
[...] Parte_6 alla medesima la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Parte_6 brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai figli e , ma che la Persona_3 CP_2 Pt_1 normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L.
13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che, secondo Parte_6 quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e Parte_6 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che nato in [...] genitori italiani, come emerge dal Parte_6 certificato di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa ai propri figli PE
e , anche se quest'ultimo è nato prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'hanno Pt_1 CP_2 trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_5 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Quanto ai discendenti di astrattamente non sussisterebbe l'interesse ad agire, atteso che Parte_1 non si tratta di passaggio generazionale per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_5 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza. Tuttavia, atteso che trattasi di linea di discendenza comune con che essendo nato prima del 1° gennaio 1948 poteva proporre la Controparte_2 domanda solo in via giudiziale, e che la situazione di impasse in cui versano tutti i Consolati Italiani in avrebbe reso molto lunga l'attesa per iniziare il procedimento in via amministrativa, si ritiene Pt_2 comunque sussistente l'interesse di agire in capo a e ai suoi discendenti. Parte_1
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerata la mancata costituzione del e CP_5 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Parte_3
e Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9462/2023 promosso con ricorso depositato in data 4 luglio 2023 da
Parte_1
nato il [...] a [...] - Brasile. (RG: 147.270 SSP/SC; CPF: ) residente in C.F._1
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro, CAP 88801-420 – Criciuma – Stato di Santa
Caterina - Pt_2
Parte_3
nato il [...] a [...] – Brasile, (RG: 2367821 SSP/SP; CPF: ) residente in C.F._2
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75 apto. 401, Centro, CAP 88801-420 – Criciuma Stato di Santa Caterina -
[...]
Parte_4
nata il [...] a [...] - Brasile (RG: 6039187; , CPF: ) residente in CP_1 C.F._3
Travessa Conselheiro Francisco Meller, 75, apto 401, Centro CAP 88801-420 – Criciuma – Stato di Santa
Caterina – ; Pt_2
Controparte_2
Nato il 18.07.1943 a San Paolo SP – Brasile (RG CPF: ; CPF: ) residente CodiceFiscale_4 C.F._5 in Via Urussanga, 25, Edificio Fortogna, Appartamento 402, CAP 88801-535, Criciuma – Stato Santa Caterina
– ; Pt_2
Controparte_3
nato il [...] a [...] – Brasile (RG:
3.179.978 SSP SC;
CPF: ) residente in [...]
Das Piraunas1540, Appartamento 313-A CAP 88053-418, Jurere - Florianopolis, Stato di Stato Santa
Caterina – Pt_2
ricorrenti
tutti rappresentati dall'avvocato Daniele Nicolin del Foro di Pistoia
e con l'intervento ex art. 105 cpc di
Controparte_4 nata il [...] a [...]– Brasile, (CPF: ) residente in [...], 457 apto P.IVA_1
1302, Criciuma - Stato di Santa Caterina – BRASILE
ricorrente interveniente
rappresentata dall'avvocato Daniele Nicolin del Foro di Pistoia
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della discussione all'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti Parte_1 Parte_3 [...]
e cittadini brasiliani hanno chiesto il Parte_4 Parte_5 Controparte_3 riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di un cittadino italiano, nato il [...] a [...], figlio di Parte_6 [...]
e di , emigrato in e deceduto il 11.06.1947 in Criciuma (SC Brasile). I Per_1 Parte_7 Pt_2 ricorrenti hanno dedotto che il 18 febbraio 1905 in Criciuma (SC - Brasile), contrasse Parte_6 matrimonio con la signora e che dal loro matrimonio nacque, il 20.06.1919, in Nova Veneza (SC Persona_2
Brasile) la loro figlia deceduta il 08.10.2006 in Criciuma (SC – Brasile). Persona_3
i ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che:
- In data 06.07.1938, in Criciuma (SC Brasile), contrasse matrimonio con Persona_3
e dal loro matrimonio nacque, in Nova Veneza (SC – Brasile), in data Controparte_6
18.07.1943 il figlio ed in data 20.05.1946, l'altro figlio Controparte_2 Parte_1 entrambi odierni ricorrenti;
- contrasse matrimonio il 26.05.1973 con e dalla loro unione Controparte_2 Controparte_7 nacque il figlio odierno ricorrente. Controparte_3
- In data 22.01.1972, contrasse matrimonio con e dal Parte_1 Persona_4 loro matrimonio nacque in data 06.11.1976 in Criciuma (SC- Brasile) il figlio Parte_3 dierno ricorrente.
[...] - Dal matrimonio contratto il 02.03.2001 tra e nacque il Parte_3 CP_8
16.06.2001 in Criciuma (SC Brasile) la figlia anch'ella odierna ricorrente. Parte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 ottobre 2023, Controparte_4 proponeva ricorso ex art. 105 c.p.c., deducendo di essere figlia di e di Parte_1 Persona_4
e, pertanto, quale discendente diretta di chiedeva che venisse accertata in capo
[...] Parte_6 alla medesima la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo mai acquisito la cittadinanza Parte_6 brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai figli e , ma che la Persona_3 CP_2 Pt_1 normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L.
13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che, secondo Parte_6 quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso;
si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e Parte_6 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che nato in [...] genitori italiani, come emerge dal Parte_6 certificato di nascita in atti, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia e questa ai propri figli PE
e , anche se quest'ultimo è nato prima del 1 gennaio 1948, che a sua volta l'hanno Pt_1 CP_2 trasmessa ai propri discendenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_5 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione. Quanto ai discendenti di astrattamente non sussisterebbe l'interesse ad agire, atteso che Parte_1 non si tratta di passaggio generazionale per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_5 limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza. Tuttavia, atteso che trattasi di linea di discendenza comune con che essendo nato prima del 1° gennaio 1948 poteva proporre la Controparte_2 domanda solo in via giudiziale, e che la situazione di impasse in cui versano tutti i Consolati Italiani in avrebbe reso molto lunga l'attesa per iniziare il procedimento in via amministrativa, si ritiene Pt_2 comunque sussistente l'interesse di agire in capo a e ai suoi discendenti. Parte_1
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerata la mancata costituzione del e CP_5 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 Parte_3
e Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 come indicati in epigrafe, sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini