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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1540/2022 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura allegata all'atto introduttivo di primo grado, dagli avv.ti Gaetano
Barone e Guglielmo Barone;
appellante
e
(cf: ); Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, per procura generale alle Controparte_3 P.IVA_3
liti, dall'avv. Marco Rossi;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 28.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Tribunale di Ragusa notificata l'11.12.2017, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1597/2017, col
[...]
quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1
di €. 6.063,28 - di cui euro 4.866,99 per capitale, euro 1.196,29 a titolo di interessi convenzionali di mora - oltre successivi interessi convenzionali di mora nei limiti del tasso soglia vigente, nonché spese del monitorio, riferiti al contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura stipulato il 25.1.2009 dall'opponente con Santander
Consumer Bank s.p.a., credito ceduto il 25.3.2017 a Controparte_1
Nella resistenza dell'opposta, con sentenza n. 441/2022, pubblicata l'1.4.2022, il tribunale ha revocato l'opposto decreto e condannato il al pagamento, in Pt_1
favore di della sorte capitale di € 4.866,99, oltre interessi di mora, Controparte_1
come rideterminati in motivazione, dal 3.5.2017 al saldo e spese di lite.
Ha affermato il tribunale, in relazione ai motivi di opposizione proposti:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di CP_1
in ragione dell'omessa prova di valida notifica al debitore della cessione del credito, trattandosi di adempimento successivo al perfezionamento della vicenda traslativa, documentata dalla scrittura di cessione del credito del 25.3.2017;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta, soddisfatta mercè la sola sottoscrizione del cliente, nonché dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola dell'interesse di mora;
difatti, il riferimento, in contratto, al “più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata, vigente al momento della stipula del contratto”, risultava di agevole determinabilità, dovendosi intendere riferito al TEGM più basso tra quelli rilevati dalla Banca d'Italia per la categoria “crediti personali/finanziamenti alle famiglie” nel trimestre di stipula del contratto, riportato nel corrispondente decreto
MEF, aumentato della metà; poiché, tuttavia, col ricorso monitorio erano stati chiesti, sull'indicato (ed incontestato) capitale di € 4.866,99, interessi di tasso difforme da quello dedotto in contratto (ossia il “tasso soglia tempo per tempo vigente”, come da
2 allegato prospetto espositivo), l'ingiunzione di pagamento andava revocata e riformata in punto di determinazione degli interessi moratori.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 4.11.2022 a CP_1
la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
[...]
Con atto depositato l'1.3.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
quale nuova cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_2
resistendo al gravame. Controparte_3
Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante assume l'erroneità della sentenza circa la riconosciuta legittimazione attiva in capo all'intimante Controparte_1
Assume che - per come eccepito in primo grado - per espressa previsione del contratto di asserita cessione, la cessione andava comunicata al ceduto per mezzo di distinte comunicazioni provenienti dalla cedente e dalla cessionaria;
il fatto che la prima fosse inesistente suffraga, ulteriormente, la dedotta insussistenza della cessione del credito per cui è causa. Inoltre, anche in assenza di eccezione di parte, il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di titolarità del credito, posto che il contratto di cessione prodotto - per come rilevato dall'opponente in sede di conclusionali - non consente l'esatta individuazione dei crediti ceduti.
2.1) Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità menzionata dalla stessa parte appellante (Cass. n.4116/2016, n. 5617/2020) la parte che si affermi successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ora, nel caso in esame la cessione, a mezzo contratto del 25.3.2017, del credito oggetto di domanda, da parte di Santander Consumer Bank s.p.a. a Controparte_1
giusta contratto allegato del 25.3.2017, non è mai stata contestata dall'opponente con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
3 Con detto atto, piuttosto, come esattamente osservato dal tribunale, l'opponente ha contestato la legittimazione ad agire di unicamente in ragione CP_1
dell'omessa prova di valida notifica al debitore della cessione del credito (cfr. pag. 2
“non fornisce la necessaria prova di valida notificazione al debitore della intervenuta cessione, la quale, per espressa previsione anche nell'ambito della cessione stessa (art. 10 del contratto ex adverso prodotto), deve effettuarsi con dichiarazione anche dell'originario creditore cedente”).
Ma sul punto il tribunale ha - correttamente - rilevato che la notifica della cessione
è “adempimento successivo al perfezionamento della vicenda traslativa”, per tal modo intendendo evidenziare l'irrilevanza della comunicazione di cessione del credito ai fini del perfezionamento del trasferimento del credito al cessionario, e dunque della legittimazione di quest'ultimo a pretenderne l'adempimento, siccome prevista dalla legge ai soli, diversi, fini della cd. “opponibilità” del trasferimento medesimo al debitore ceduto, il quale ultimo potrebbe, pertanto, in mancanza, legittimamente liberarsi pagando al debitore originario (ossia al cedente).
Il motivo di appello sul punto - nel ribadire la necessità della notifica della cessione da parte della cedente - non coglie tuttavia la ratio decidendi della gravata sentenza.
Ratio che può riassumersi nel principio secondo cui: "Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Sez. 3,
Ord. n. 4713 del 19/02/2019).
La sentenza sul punto è dunque corretta.
4 D'altra parte, è pure vero che solo con la comparsa conclusionale di primo grado l'opponente ha contestato l'inclusione del credito ingiunto nell'accordo di cessione in blocco allegato, sicchè correttamente il tribunale non ha esaminato l'eccezione, siccome inammissibile ed in contrasto con l'implicito riconoscimento dell'esistenza della cessione stessa derivante dalla sua mancata contestazione e dallo svolgimento di difese incompatibili.
3.) Con un secondo motivo, l'appellante lamenta che l'impugnata sentenza ha omesso, inoltre, qualsiasi statuizione e/o argomentazione di sorta in ordine alla pur evidenziata mancanza di prova dell'effettiva erogazione delle somme concesse a mutuo.
3.1) Anche il suddetto motivo è inammissibile, non avendo l'opponente contestato, come pur s'imponeva, nella prima difesa utile, ossia con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l'effettiva consegna delle somme oggetto del contratto di prestito al consumo posto a fondamento del decreto ingiuntivo, né
l'esecuzione parziale del rapporto, avendo il cliente pagato in parte le rate;
con l'opposizione, anzi, il ha svolto difese di merito incompatibili con la Pt_1
negazione della erogazione della somma finanziata, per tal modo rendendo la circostanza del tutto pacifica in causa.
Ciò esimeva la creditrice dall'onere di dare la prova dell'erogazione del prestito, ciò che ha pur fatto, allegando la ricevuta del bonifico bancario effettuato direttamente presso il venditore dell'auto, genericamente contestata dall'opponente.
4.) Con il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza per aver disatteso l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora. Deduce che il contratto prevedeva che il tasso di mora fosse successivamente comunicato al mutuatario, con apposita e distinta lettera, tuttavia mai inviata, e che il riferimento in contratto “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto” non si spiega, essendo notorio che, per ciascuna categoria di operazioni e per ciascun trimestre di rilevamento, esiste un solo tasso soglia, non una serie di tassi soglia tra cui individuarne uno più basso di altri.
5 4.1) Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'art. 5 del contratto di finanziamento prevede che il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento sarà comunicato con la lettera di accettazione del finanziamento, ed è pari “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto”.
Fermo restando che non v'è prova di detta comunicazione al cliente, né della relativa accettazione, convince l'argomento dell'appellante secondo cui il riferimento in contratto “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto” appare privo di senso, dal momento che per ciascuna categoria di operazioni e per ciascun trimestre di rilevamento, esiste un solo tasso soglia e non una pluralità di tassi tra i quali individuare il “più basso”.
Dalla nullità per indeterminatezza della clausola in esame ne discende quindi che gli interessi moratori sono dovuti nella diversa misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n.
16526/2024), nella specie pari al 5,90 % (tan indicato in contratto).
Per le suesposte ragioni, in definitiva, la sentenza va parzialmente riformata, dovendosi condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per essa oggi la cessionaria del credito e per essa
[...] Controparte_2
la mandataria della sorte capitale di €.4.866,99, oltre Controparte_3
interessi di mora al tasso del 5,90 %, dal 3.5.2017 al soddisfo.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, va disposta la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi porre i residui due terzi a carico dell'appellante, liquidati come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
6 in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore di e per essa, oggi, la cessionaria del credito Controparte_1
e per essa la mandataria della Controparte_2 Controparte_3
somma di € 4.866,99, oltre interessi di mora al tasso del 5,90 %, dal 3.5.2017 al saldo effettivo;
compensa per un terzo le spese dei due gradi di giudizio;
per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore di dei due terzi delle spese del Controparte_1
primo grado, che liquida in €.3.384,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, iva e cpa come per legge;
condanna l'appellante al pagamento in favore di
[...]
e per essa la mandataria dei due terzi Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente grado, che liquida in €.2.644,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1540/2022 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, per procura allegata all'atto introduttivo di primo grado, dagli avv.ti Gaetano
Barone e Guglielmo Barone;
appellante
e
(cf: ); Controparte_1 P.IVA_1
appellata contumace
e
) e per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, per procura generale alle Controparte_3 P.IVA_3
liti, dall'avv. Marco Rossi;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 28.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Tribunale di Ragusa notificata l'11.12.2017, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1597/2017, col
[...]
quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1
di €. 6.063,28 - di cui euro 4.866,99 per capitale, euro 1.196,29 a titolo di interessi convenzionali di mora - oltre successivi interessi convenzionali di mora nei limiti del tasso soglia vigente, nonché spese del monitorio, riferiti al contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura stipulato il 25.1.2009 dall'opponente con Santander
Consumer Bank s.p.a., credito ceduto il 25.3.2017 a Controparte_1
Nella resistenza dell'opposta, con sentenza n. 441/2022, pubblicata l'1.4.2022, il tribunale ha revocato l'opposto decreto e condannato il al pagamento, in Pt_1
favore di della sorte capitale di € 4.866,99, oltre interessi di mora, Controparte_1
come rideterminati in motivazione, dal 3.5.2017 al saldo e spese di lite.
Ha affermato il tribunale, in relazione ai motivi di opposizione proposti:
i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di CP_1
in ragione dell'omessa prova di valida notifica al debitore della cessione del credito, trattandosi di adempimento successivo al perfezionamento della vicenda traslativa, documentata dalla scrittura di cessione del credito del 25.3.2017;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma scritta, soddisfatta mercè la sola sottoscrizione del cliente, nonché dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola dell'interesse di mora;
difatti, il riferimento, in contratto, al “più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata, vigente al momento della stipula del contratto”, risultava di agevole determinabilità, dovendosi intendere riferito al TEGM più basso tra quelli rilevati dalla Banca d'Italia per la categoria “crediti personali/finanziamenti alle famiglie” nel trimestre di stipula del contratto, riportato nel corrispondente decreto
MEF, aumentato della metà; poiché, tuttavia, col ricorso monitorio erano stati chiesti, sull'indicato (ed incontestato) capitale di € 4.866,99, interessi di tasso difforme da quello dedotto in contratto (ossia il “tasso soglia tempo per tempo vigente”, come da
2 allegato prospetto espositivo), l'ingiunzione di pagamento andava revocata e riformata in punto di determinazione degli interessi moratori.
Ha appellato la sentenza l'opponente, con atto notificato il 4.11.2022 a CP_1
la quale, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
[...]
Con atto depositato l'1.3.2023, ha proposto intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
quale nuova cessionaria del credito, e per essa la mandataria Controparte_2
resistendo al gravame. Controparte_3
Posta in decisione, nonché maturati i termini per conclusionali e repliche, la controversia è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante assume l'erroneità della sentenza circa la riconosciuta legittimazione attiva in capo all'intimante Controparte_1
Assume che - per come eccepito in primo grado - per espressa previsione del contratto di asserita cessione, la cessione andava comunicata al ceduto per mezzo di distinte comunicazioni provenienti dalla cedente e dalla cessionaria;
il fatto che la prima fosse inesistente suffraga, ulteriormente, la dedotta insussistenza della cessione del credito per cui è causa. Inoltre, anche in assenza di eccezione di parte, il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di titolarità del credito, posto che il contratto di cessione prodotto - per come rilevato dall'opponente in sede di conclusionali - non consente l'esatta individuazione dei crediti ceduti.
2.1) Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità menzionata dalla stessa parte appellante (Cass. n.4116/2016, n. 5617/2020) la parte che si affermi successore
(a titolo universale o particolare) della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ora, nel caso in esame la cessione, a mezzo contratto del 25.3.2017, del credito oggetto di domanda, da parte di Santander Consumer Bank s.p.a. a Controparte_1
giusta contratto allegato del 25.3.2017, non è mai stata contestata dall'opponente con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
3 Con detto atto, piuttosto, come esattamente osservato dal tribunale, l'opponente ha contestato la legittimazione ad agire di unicamente in ragione CP_1
dell'omessa prova di valida notifica al debitore della cessione del credito (cfr. pag. 2
“non fornisce la necessaria prova di valida notificazione al debitore della intervenuta cessione, la quale, per espressa previsione anche nell'ambito della cessione stessa (art. 10 del contratto ex adverso prodotto), deve effettuarsi con dichiarazione anche dell'originario creditore cedente”).
Ma sul punto il tribunale ha - correttamente - rilevato che la notifica della cessione
è “adempimento successivo al perfezionamento della vicenda traslativa”, per tal modo intendendo evidenziare l'irrilevanza della comunicazione di cessione del credito ai fini del perfezionamento del trasferimento del credito al cessionario, e dunque della legittimazione di quest'ultimo a pretenderne l'adempimento, siccome prevista dalla legge ai soli, diversi, fini della cd. “opponibilità” del trasferimento medesimo al debitore ceduto, il quale ultimo potrebbe, pertanto, in mancanza, legittimamente liberarsi pagando al debitore originario (ossia al cedente).
Il motivo di appello sul punto - nel ribadire la necessità della notifica della cessione da parte della cedente - non coglie tuttavia la ratio decidendi della gravata sentenza.
Ratio che può riassumersi nel principio secondo cui: "Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante" (cfr. Sez. 3,
Ord. n. 4713 del 19/02/2019).
La sentenza sul punto è dunque corretta.
4 D'altra parte, è pure vero che solo con la comparsa conclusionale di primo grado l'opponente ha contestato l'inclusione del credito ingiunto nell'accordo di cessione in blocco allegato, sicchè correttamente il tribunale non ha esaminato l'eccezione, siccome inammissibile ed in contrasto con l'implicito riconoscimento dell'esistenza della cessione stessa derivante dalla sua mancata contestazione e dallo svolgimento di difese incompatibili.
3.) Con un secondo motivo, l'appellante lamenta che l'impugnata sentenza ha omesso, inoltre, qualsiasi statuizione e/o argomentazione di sorta in ordine alla pur evidenziata mancanza di prova dell'effettiva erogazione delle somme concesse a mutuo.
3.1) Anche il suddetto motivo è inammissibile, non avendo l'opponente contestato, come pur s'imponeva, nella prima difesa utile, ossia con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l'effettiva consegna delle somme oggetto del contratto di prestito al consumo posto a fondamento del decreto ingiuntivo, né
l'esecuzione parziale del rapporto, avendo il cliente pagato in parte le rate;
con l'opposizione, anzi, il ha svolto difese di merito incompatibili con la Pt_1
negazione della erogazione della somma finanziata, per tal modo rendendo la circostanza del tutto pacifica in causa.
Ciò esimeva la creditrice dall'onere di dare la prova dell'erogazione del prestito, ciò che ha pur fatto, allegando la ricevuta del bonifico bancario effettuato direttamente presso il venditore dell'auto, genericamente contestata dall'opponente.
4.) Con il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza per aver disatteso l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora. Deduce che il contratto prevedeva che il tasso di mora fosse successivamente comunicato al mutuatario, con apposita e distinta lettera, tuttavia mai inviata, e che il riferimento in contratto “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto” non si spiega, essendo notorio che, per ciascuna categoria di operazioni e per ciascun trimestre di rilevamento, esiste un solo tasso soglia, non una serie di tassi soglia tra cui individuarne uno più basso di altri.
5 4.1) Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'art. 5 del contratto di finanziamento prevede che il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento sarà comunicato con la lettera di accettazione del finanziamento, ed è pari “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto”.
Fermo restando che non v'è prova di detta comunicazione al cliente, né della relativa accettazione, convince l'argomento dell'appellante secondo cui il riferimento in contratto “al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazioni interessata vigente al momento della stipula del contratto” appare privo di senso, dal momento che per ciascuna categoria di operazioni e per ciascun trimestre di rilevamento, esiste un solo tasso soglia e non una pluralità di tassi tra i quali individuare il “più basso”.
Dalla nullità per indeterminatezza della clausola in esame ne discende quindi che gli interessi moratori sono dovuti nella diversa misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. n.
16526/2024), nella specie pari al 5,90 % (tan indicato in contratto).
Per le suesposte ragioni, in definitiva, la sentenza va parzialmente riformata, dovendosi condannare al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e per essa oggi la cessionaria del credito e per essa
[...] Controparte_2
la mandataria della sorte capitale di €.4.866,99, oltre Controparte_3
interessi di mora al tasso del 5,90 %, dal 3.5.2017 al soddisfo.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, va disposta la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado di giudizio, dovendosi porre i residui due terzi a carico dell'appellante, liquidati come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando:
6 in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1
pagamento in favore di e per essa, oggi, la cessionaria del credito Controparte_1
e per essa la mandataria della Controparte_2 Controparte_3
somma di € 4.866,99, oltre interessi di mora al tasso del 5,90 %, dal 3.5.2017 al saldo effettivo;
compensa per un terzo le spese dei due gradi di giudizio;
per l'effetto condanna l'appellante al pagamento in favore di dei due terzi delle spese del Controparte_1
primo grado, che liquida in €.3.384,00 oltre rimborso spese generali nella misura del
15 %, iva e cpa come per legge;
condanna l'appellante al pagamento in favore di
[...]
e per essa la mandataria dei due terzi Controparte_2 Controparte_3
delle spese del presente grado, che liquida in €.2.644,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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